AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.13
Data decisione, Autorità:
06.09.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00013
Lugano
6 settembre 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa –inc. no. OA.96.00418 (già 12’559) della Pretura del
distretto di Bellinzona– promossa con petizione 16 agosto 1994 da
(tutti rappr.
dagli avv. __________)
contro
(rappr.
dall’avv. __________
chiedente
la condanna della convenuta al pagamento a __________ di fr. 2’336’853.15 oltre
interessi, a __________ di fr. 433’468.– oltre interessi e a __________ di fr. 53’500.– oltre interessi, somme aumentate
in sede conclusionale rispettivamente a fr. 3’177’205.–, fr. 1’142’883.– e fr.
66’484.10;
domande
avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore, con sentenza 4 gennaio 1999, ha parzialmente accolto, condannando
quest’ultima al pagamento a __________ di fr. 1’662’554.65 oltre interessi, a
__________ di fr. 93’295.15 oltre interessi e a __________ di fr. 29’666.70
oltre interessi, caricando alle parti la tassa di giustizia e le spese in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili;
appellanti
entrambe le parti:
– la convenuta, con atto di appello 22 gennaio 1999, con cui ha
chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione,
con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
– gli attori, con atto di appello 1° febbraio 1999, con cui hanno
chiesto la modifica della sentenza pretorile nel senso di aumentare a fr.
3’323’867.10 il credito di __________, a fr. 1’211’314.55 quello di __________
e a fr. 62’000.– quello di __________, il tutto protestando spese e ripetibili
di primo e secondo grado;
mentre
con osservazioni 16 febbraio 1999 e 5 marzo 1999 gli attori rispettivamente la
convenuta hanno postulato la reiezione del gravame di parte avversa, con
protesta di spese e ripetibili;
vista
l’istanza d’intersecazione 17 marzo 1999 della convenuta e le relative
osservazioni 29 marzo 1999 degli attori;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: A. Il
29 aprile 1989, verso le 17.45, si è verificato a __________ un grave incidente della circolazione, la cui
dinamica può così essere brevemente riassunta: __________, alla guida della sua
motocicletta Gilera 125 RRT, stava percorrendo la Via __________ in direzione
di __________; giunto all’intersezione con la Via __________, egli è entrato in
collisione con una vettura Rover 825 proveniente da destra, condotta dal
settantottenne ____________________il quale, superato lo stop, intendeva attraversare
Via __________ (cfr. doc. C).
Il
sostituto Procuratore Pubblico Sopracenerino ha ritenuto che la causa preponderante
dell’incidente era da ascrivere al comportamento antigiuridico
dell’automobilista nell’immettersi imprevedibilmente sull’intersezione senza
concedere la precedenza al motociclista: egli ha nondimeno decretato
l’abbandono del procedimento penale nei suoi confronti, atteso come
quest’ultimo fosse deceduto, per cause naturali, a seguito dell’incidente (doc.
D).
B. Nell’incidente,
l’allora poco più che ventenne __________ ha subito un politrauma con frattura
alle costole dell’emo-torace destro con ematopneumotorace, rottura della milza,
piccola lesione del lobo destro del fegato, lesione del mesenterio
dell’intestino tenue, frattura intraarticolare del radio distale a destra e
frattura del radio e dell’ulna a destra ed una frattura intraarticolare del
radio sinistro. L’incidente gli ha altresì causato una grave insufficienza
cerebrale, con rallentamento delle attività mentali, problemi di
concentrazione, perdita della memoria, difficoltà nel parlare e nello scrivere
e più in generale nei ragionamenti nonché disturbi di erezione.
In
data 29 giugno 1993 l’INSAI gli ha accordato una rendita d’invalidità intera
per incapacità lucrativa del 100% dal 1° marzo 1993 e un’indennità per
menomazione dell’integrità fisica dell’80% (doc. S). Il 24 settembre 1993 anche
l’AI gli ha riconosciuto una rendita d’invalidità al 100%, con effetto dal 1°
aprile 1990 (doc. FF).
C. A
causa dell’incidente occorso a __________, __________, madre di quest’ultimo,
ha subito una menomazione della sua già labile costituzione fisica e psichica,
tant’è che dal 1° settembre 1994 è stata messa al beneficio di una rendita intera
d’invalidità.
D. Con
la petizione in rassegna __________, la madre __________ ed il padre __________
hanno chiesto la condanna della __________, assicuratrice RC della vettura di
__________, al pagamento rispettivamente di fr. 2’336’853.15 al primo, di fr.
433’468.– alla seconda e di fr. 53’500.– al terzo, somme aumentate con le conclusioni
a fr. 3’177’205.– (recte: fr. 3’177’206.60), fr. 1’142’883.– (recte: fr.
1’142’877.–) e fr. 66’484.10.
In
quest’ultima sede __________ ha in particolare postulato, oltre al pagamento delle
spese legali preprocessuali (fr. 170’267.80), dei danni materiali ancora
insoluti (fr. 9’600.–) e dell’indennità per torto morale (fr. 200’000.–,
dedotti i fr. 65’280.– dell’indennità per menomazione dell’integrità), la rifusione
dei danni da lui subiti fino al giorno della sentenza (perdita di guadagno fr.
414’050.–, perdita oneri sociali fr. 31’000.–, costi di assistenza fr.
457’333.–) e di quelli futuri (perdita di guadagno fr. 1’745’315.–, perdita
oneri sociali fr. 127’925.–, costi di assistenza fr. 1’298’880.–), dedotte le
somme già versategli dalla convenuta quali acconti (fr. 200’000.–) e dalle
assicurazioni sociali fino alla data della sentenza (fr. 259’574.20) e per il
futuro (fr. 752’310.–). __________ per contro chiede, oltre alle spese legali
preprocessuali (fr. 41’654.–) e all’indennità per torto morale (fr. 80’000.–),
la rifusione dei danni da lei subiti fino al giorno della sentenza (perdita di
guadagno fr. 136’500.–, perdita oneri sociali fr. 5’733.–, perdita per
inabilità domestica fr. 90’000.–) e di quelli futuri (perdita di guadagno fr.
413’368.–, perdita oneri sociali fr. 9’622.–, perdita per inabilità domestica
fr. 309’000.– e spese varie fr. 57’000.–). __________ chiede a sua volta la rifusione
delle spese legali preprocessuali (fr. 6’484.10) e un’indennità per torto
morale (fr. 60’000.–).
E. La
convenuta si è opposta alla petizione, ritenendo che gli attori sarebbero già
stati ampiamente risarciti dagli acconti versati, nonché delle somme erogate
dalle assicurazioni sociali.
A
suo parere, a __________ andava comunque attribuita una concolpa nell’incidente
di almeno 1/3; le spese preprocessuali non erano state provate; i danni
materiali non erano in relazione causale con l’incidente, mentre le richieste
per torto morale erano decisamente spropositate.
Quanto
alle singole pretese degli attori, essa osserva che a __________ non poteva
essere riconosciuto alcunché per spese di assistenza, mentre che la sua perdita
di guadagno e di contributi sociali andava semmai calcolata su importi di gran
lunga inferiori a quelli indicati dalla controparte; l’invalidità __________ non poteva per contro esser messa in
relazione all’incidente del figlio, fermo restando che in ogni caso non vi era
alcuna perdita per inabilità domestica e per non meglio precisate spese.
F. Con
la sentenza 4 gennaio 1999 il Pretore, in parziale accoglimento della
petizione, ha condannato la convenuta al pagamento a __________ di fr.
1’662’554.65 oltre interessi, a __________ di fr. 93’295.15 oltre interessi e a
__________ di fr. 29’666.70 oltre interessi, caricando alle parti la tassa di
giustizia e le spese in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Il
giudice di prime cure ha in sostanza riconosciuto a __________ i seguenti importi: fino al giorno della
sentenza fr. 391’500.– per perdita di guadagno, fr. 22’100.95 per perdita oneri
sociali e fr. 127’750.– per spese di assistenza; per il futuro fr. 1’427’985.–
per perdita di guadagno, fr. 106’759.40 per perdita oneri sociali e fr.
691’383.– per costi di assistenza; inoltre fr. 200’000.– per torto morale e fr.
65’114.60 per interessi; da ciò andavano dedotti fr. 215’625.75 per acconti,
fr. 336’822.– per prestazioni delle assicurazioni sociali fino alla data della
sentenza e fr. 752’310.55 per il futuro nonché fr. 65’280.– d’indennità per
menomazione dell’integrità. A __________ sono stati per contro riconosciuti fr.
906.55 per perdita di attività domestica fino alla sentenza e fr. 33’055.25 per
il futuro, fr. 40’000.– per torto morale e fr. 19’333.35 per interessi A
__________ sono stati attribuiti fr. 20’000.– quale indennità per torto morale e
fr. 9’666.70 per interessi.
G. Con
appello 22 gennaio 1999 la convenuta ha postulato la reiezione della petizione,
rilevando come i crediti degli attori fossero ampiamente inferiori alle somme,
cui essi avrebbero già beneficiato: in particolare __________, cui per altro
andava imputata una concolpa nell’incidente e che comunque non poteva pretendere
alcunché per spese di cura, di fatto non aveva subito alcuna perdita di
guadagno fino alla sentenza, mentre aveva tutt’al più avuto una perdita di fr.
17’927.– per contributi sociali fino alla sentenza, di fr. 607’868.– per
perdita di guadagno futura, di fr. 55’522.– per perdita contributi sociali
futuri e di fr. 24’720.– per torto morale; ben maggiori erano per contro le
somme da lui incassate a tutt’oggi e meglio fr. 336’828.– per prestazioni delle
assicurazioni sociali fino alla sentenza e fr. 862’081.– per il futuro, fr.
65’280.– per indennità di menomazione dell’integrità e fr. 215’626.– per
acconti dalla convenuta.
H. Con
appello 1° febbraio 1999 a loro volta gli attori hanno chiesto che gli importi
a loro favore fossero aumentati rispettivamente a fr. 3’323’867.10 (recte:
3’323’857.90), fr. 1’211’314.55 (recte: 1’220’308.55) e fr. 62’000.–, esponendo
separatamente nel petitum gli importi per spese legali preprocessuali.
chiede in particolare, oltre alle spese legali preprocessuali (fr. 48’068.70) e
all’indennità per torto morale (fr. 200’000.–), la rifusione dei danni subiti
fino al giorno della sentenza (perdita di guadagno fr. 414’050.–, perdita oneri
sociali fr. 31’000.–, costi di assistenza fr. 457’333.–) e di quelli futuri (perdita
di guadagno fr. 1’745’315.–, perdita oneri sociali fr. 135’695.40, costi di
assistenza fr. 1’298’880.–), nonché gli interessi (fr. 205’400.–), il tutto previa
deduzione delle somme già versate dalla convenuta quali acconti (fr. 200’000.–)
e dalle assicurazioni sociali fino alla data della sentenza (fr. 259’574.20) e
per il futuro (fr. 752’310.–). __________ chiede, oltre alle spese legali
preprocessuali (fr. 10’000.–) e all’indennità per torto morale (fr. 80’000.–),
la rifusione dei danni subiti fino al giorno della sentenza (perdita di
guadagno fr. 136’500.–, perdita oneri sociali fr. 5’733.–, perdita per
inabilità domestica fr. 90’000.–) e di quelli futuri (perdita di guadagno fr.
413’368.–, perdita oneri sociali fr. 9’622.–, perdita per inabilità domestica
fr. 309’000.–, spese varie fr. 57’000.–) nonché gli interessi (fr. 109’085.55).
__________ infine chiede la rifusione delle spese legali preprocessuali (fr.
2’000.–) e un’indennità per torto morale (fr. 60’000.–).
I. Delle
motivazioni della querelata sentenza, degli appelli, delle osservazioni ai gravami,
nonché dell’istanza d’intersecazione –con le rispettive osservazioni– si dirà,
per quanto necessario, nei successivi considerandi.
considerando
in diritto: 1. La
procedura di appello si caratterizza quale accertamento critico della decisione
del primo giudice senza possibilità che queste emergenze processuali possano essere
mutate (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 5 ad art. 321): ciò implica in
particolare il divieto di produrre in questa sede nuova documentazione (art.
321 cpv. 1 lett. b CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 7, 8, 23 e
contrario ad art. 321; IICCA 24 gennaio 1994 in re G. e G./L., 5
dicembre 1994 in re S. e S./B., 13 febbraio 1995 in re H. SA/S. SA, 21 febbraio
1995 in re P./P. SA, 23 marzo 1995 in re G./P., 29 marzo 1996 in re C./L. e llcc.).
Ne
discende che i documenti PPP–VVV, allegati dalla parte attrice al proprio appello,
la cui acquisizione d’ufficio è parimenti inammissibile (Rep. 1982, p.
105; IICCA 24 agosto 1993 in re M./M., 5 dicembre 1994 in re S. e S./B.,
26 gennaio 1995 in re H. SA/S. SA, 21 febbraio 1995 in re P./P. SA, 29 marzo
1996 in re C./L. e llcc.) devono essere estromessi dall'incarto poiché lo scopo
dell’art. 322 CPC non è evidentemente quello di supplire alle negligenze delle
parti nel loro dovere di proporre le prove secondo le modalità stabilite dal
codice di rito (Rep. 1976 p. 64; IICCA 13 giugno 1994 in re
G./R., 13 febbraio 1995 in re H. SA/S. SA, 29 marzo 1996 in re C./L. e llcc.);
tanto più che la produzione di quei documenti –ad eccezione del doc. VVV, che
altro non è che la sentenza qui impugnata e già fa parte dell’incarto– era già
stata respinta il 3 dicembre 1998 dal Pretore nell’ambito della decisione
sull’istanza di restituzione in intero 26 novembre 1998, non impugnata e perciò
regolarmente cresciuta in giudicato.
- Nella
querelata sentenza il Pretore ha escluso, confermando così il giudizio del Sostituto
Procuratore Pubblico Sopracenerino (doc. D), che a __________ potesse essere
ascritta una concolpa nell’incidente.
La
convenuta ritiene per contro che egli sia responsabile del sinistro in ragione
di 1/3. La censura è infondata.
2.1 Giusta
l’art. 36 cpv. 2 seconda frase LCS, i veicoli che circolano sulle strade
designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra. L’art.
14 cpv. 1 e 2 ONC stabilisce inoltre che chi è tenuto a dare la precedenza non
deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. Egli deve ridurre per tempo la
velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione.
A
sua volta il prioritario deve usare riguardo nei confronti di chi ha raggiunto
l’intersezione prima di poter scorgere il suo veicolo.
Benché
quello di precedenza non sia un diritto assoluto, la sicurezza del diritto, ma
ancora di più la sicurezza della circolazione, impongono un certo rigore
nell’ammettere deroghe alle regole sulla precedenza. La giurisprudenza tende
pertanto ad interpretarle strettamente e a non sopravvalutarle (DTF 105
IV 341; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed.,
n. 3.4.2 ad art. 36 LCS).
In
conseguenza di dette regole e secondo il principio dell’affidamento dedotto dall’art.
26 LCS, chi beneficia della precedenza deve poter contare sul rispetto della
medesima, a meno che situazioni particolari risultanti da indizi concreti
lascino presagire l’inosservanza di tale diritto (DTF 107 IV 45 cons. 2,
106 IV 393 cons. 1, 104 IV 30, cons. 3 e rif.; IICCA 22 aprile 1993 in
re G./H. e I.; CCRP 19 febbraio 1992 in re S.F.; Bussy/Rusconi,
op. cit., n. 3.5.4 ad art. 36 LCS). Riservato tale caso, egli non è perciò
tenuto ad adottare misure particolari (DTF 118 IV 281, 96 IV 132).
Da
parte sua, anche il conducente senza precedenza deve poter supporre, in difetto
di segni contrari, che l’utente con diritto di precedenza rispetterà le norme
della circolazione (DTF 99 IV 175 cons. 3c). Egli è comunque tenuto a
non ostacolare chi beneficia della precedenza. Prima di iniziare la sua manovra
egli deve perciò valutare la distanza alla quale si trova il veicolo prioritario
e la velocità alla quale esso si avvicina (DTF 84 IV 111), ritenuto che egli
non è però tenuto ad attendersi l’arrivo di un veicolo procedente a velocità
manifestamente eccessiva rispetto a quella consentita (DTF 120 IV 252,
118 IV 277; JdT 1976 p. 428 n. 37, 1974 p. 427 n. 52; Rep. 1985
p. 393; IICCA 18 gennaio 1995 in re C./M. e M., 16 luglio 1993 in re
P./B. e W., 3 marzo 1999 in re L./B. e lc.).
2.2 Nel
caso di specie non è contestato che __________ circolasse su una strada
principale ad una velocità di circa 50 Km/h (cfr. risposta p. 30), mentre il
limite di velocità in loco era fissato a 80 Km/h (doc. C). La visibilità per entrambi
i protagonisti era ottimale (doc. 17 e sopralluogo), la strada asciutta e il
tempo bello (doc. C).
Nella
situazione concreta, in base ai principi giurisprudenziali appena evocati, il
motociclista __________ in quanto veicolo prioritario poteva senz’altro
contare, in assenza di indizi –per altro nemmeno evocati dalla convenuta– che
lasciassero presagire l’inosservanza del suo diritto di precedenza da parte
dell’automobilista __________, sul rispetto del medesimo.
A
sua volta, l’automobilista, una volta giunto allo stop, preso atto della distanza
del motociclista e valutatane la corretta velocità, avrebbe senz’altro dovuto
rispettare la sua precedenza, ciò che avrebbe dovuto indurlo a non immettersi
nell’intersezione.
2.3 La
convenuta, a sostegno della sua tesi, sostiene che il motociclista in quanto
semplice “allievo conducente” (“L”) avrebbe avuto una reazione tardiva e
contesta l’assunto pretorile secondo cui l’automobilista avrebbe “bruciato” lo
stop.
Entrambi
i rilievi sono privi di rilevanza.
Va
innanzitutto rilevato che la tesi circa una tardiva reazione da parte del motociclista,
in quanto semplice allievo conducente (cfr. doc. C), è rimasta allo stadio di
puro parlato. La circostanza, fosse anche provata, non gioverebbe comunque
all’automobilista, e ciò per il semplice fatto che egli, al momento in cui si è
immesso nell’intersezione, ovviamente non poteva ancora esserne a conoscenza,
per cui non aveva motivo per supporre che il motociclista non si sarebbe
comportato correttamente. Ad ogni modo la violenza e soprattutto la repentinità
con cui l’incidente è avvenuto –non sono state riscontrate tracce di frenata,
l’impatto con la portiera sinistra della Rover è avvenuto a 2 soli metri dalla
linea d’arresto dello stop (doc. C) senza che il motociclista abbia avuto il
tempo di operare una manovra di scansamento– permette tranquillamente di
escludere che una sua tempestiva reazione –la convenuta (appello p. 3) indica
in 1 secondo il tempo normale di reazione– gli avrebbe permesso di evitare
l’incidente, tanto più che la convenuta stessa (appello p. 4) ha indicato in
circa 30.5 m (con un tempo di frenata ampiamente superiore ai 2 secondi) lo
spazio di arresto della moto a quella velocità: è in effetti evidente che
l’automobile del __________, per percorrere circa 4 m –cioè i 2 m dalla linea
di arresto, a cui vanno aggiunti altri 2 metri, ritenuto che l’impatto è
avvenuto all’altezza della portiera– ad una media di 10–15 Km/h, la velocità
normale per effettuare uno sbocco, avrebbe impiegato da 0.9 a 1.4 secondi.
La
questione a sapere se l’automobile si sia fermata allo stop (come indicato
dalla vedova __________, cfr. doc. C) oppure se lo abbia “bruciato” –come
invece ritenuto dal Pretore– è a sua volta irrilevante: fosse vera la prima
ipotesi, è indubbio che l’automobilista, immettendosi nell’intersezione dopo
essersi fermato allo stop, avrebbe chiaramente violato il principio
dell’affidamento cui beneficiava il motociclista; nella seconda ipotesi, la responsabilità
dell’automobilista è ancora più evidente (DTF 96 IV 131).
2.4 Le
considerazioni di cui sopra con riferimento alla presumibile dinamica
dell’incidente sono tuttavia superate da una perizia di parte, che la convenuta
aveva a suo tempo fatto allestire dall’ing. __________ e che reca la data 23.11.1989.
La
stessa è stata versata agli atti nell’ambito di una domanda di edizione di
documenti di parte attrice, anche se dall’incarto non risulta se il Pretore, a
fronte della contestazione da parte della convenuta, abbia poi deciso per la
sua definitiva acquisizione (cfr. verbale 14.11.1995 p. 7, ove il Pretore si
era riservato di decidere in merito). In realtà, nulla osta all’acquisizione di
quel documento: da un lato non vi era motivo per rifiutarne l’edizione, sia in
quanto lo stesso –come indicato nell’istanza 8 marzo 1995– faceva parte
dell’incarto relativo al sinistro oggetto di causa (p. 2), sia per il fatto che
non era vero –come invece preteso dalla convenuta in sede di opposizione (cfr.
lettera 7 luglio 1995)– che tale documento era coperto dal dovere di
riservatezza o era irrilevante ai fini del giudizio; dall’altro, l’acquisizione
di quel documento da parte del Pretore sarebbe stata in ogni caso possibile
anche in applicazione degli art. 88 e seg. CPC (IICCTF 14 settembre 1995
in re G.M. SA/S. e C.G., in materia di richiamo di documenti).
Ora,
da tale documento risulta che il motociclista __________ viaggiava effettivamente ad una velocità di 41–52 Km/h e che al
contrario l’automobilista __________ aveva
superato lo stop ad una velocità di 24–30 Km/h, il che escludeva in maniera
inequivocabile che egli si fosse fermato compiutamente alla linea di arresto.
Se
ne deve concludere che al motociclista non va ascritta alcuna responsabilità
per l’incidente.
- Prima
di passare in rassegna la varie posizioni di danno e di torto morale fatte valere
dagli attori, si impone di chiarire la questione circa il tasso di
capitalizzazione applicabile per definire le posizioni di danno futuro. La
convenuta contesta in effetti il tasso d’interesse del 2.5% utilizzato dal
Pretore, ritenendo per contro corretto un tasso del 3.5%.
3.1 Dal
1946 il Tribunale federale applica ininterrottamente il tasso di capitalizzazione
del 3.5% (DTF 72 II 132, 99 II 446, 113 II 332, 117 II 609).
In
tempi recenti alcuni autori hanno contestato tale tasso, ritenendo in particolare
che i bassi rendimenti in termini di interessi offerti dal mercato imporrebbero
di ridurre il tasso al 2.5% o ancora all’1.5% (Stein, Die zutreffende Rententafel,
in SJZ 1971 p. 50 e seg.; Giovannoni, Les nouvelles tables de capitalisation
de Stauffer/Schätzle, in RVJ 1991 p. 7 e seg.; Oftinger, Schweizerisches
Haftpflichtrecht, Vol. I, 4. ed., Zurigo 1975, p. 223 e segg.; Münch, Kapitalisierter
Schadenersatz: Gerät die Praxis zum Kapitalisierungszinsfuss ins Wanken?, in ZBJV
1995 p. 39; Denger/Schluep, Berücksichtigung der aufgelaufenen Teuerung beim
Ersatz von Versorgungsschäden, in ZBJV 1995 p. 503; Schätzle, Neuer
Kapitalisierungszinsfuss im Haftpflichtrecht? (Faktoren für einen Zinsfuss von
1.5% und 2.5%), in ZBJV 1995 p. 520; Weber/Schätzle, Von Einkommensstatistiken
zum Kapitalisierungszinsfuss oder warum jüngere Geschädigte zu wenig Schadenersatz
erhalten und andere zuviel, in AJP 1997 1106 e segg.; Schätzle/Weber,
Barwerttafeln, Neue Rechnungsgrundlagen für den Personenschaden, in Tercier,
Kapitalisierung – Neue Wege, Friborgo 1998, p. 81 e segg.); altri autori hanno
avversato tale tesi (Brehm, Berner Kommentar, N. 61 ad Vorb. zu art.
45/46 CO; Keller, Haftpflicht im Privatrecht, Vol. II, Berna 1998, p. 45
e seg.; Hunziker, Zur erneuten Diskussion um den Kapitalisierungszinsfuss
im Haftpflichtrecht, in ZBJV 1995 p. 872; Wyss, Gedanken zum Kapitalisierungszinsfuss
bei Invaliditäts– und Versorgerschäden, in AJP 1997 p. 851; Wyss,
Und nochmals Bemerkungen zur Berechnung von Invaliditäts– und Versorgerschäden,
in AJP 1998 p. 183; Chappuis, Les tables de capitalisation, Le calcul
des dommages corporels en évolution, in Tercier, op. cit., p. 164 e
seg.). Il Tribunale federale, pur essendosi detto in un primo tempo possibilista
circa una futura diminuzione del tasso (Praxis 1995 Nr. 172), con una recentissima
sentenza ha tuttavia deciso il mantenimento della prassi attuale, soprattutto
per esigenze di sicurezza del diritto (cfr. Münch, Kapitalisierungszinsfuss:
Das Bundesgericht bestätigt seine Praxis, in ZBJV 1999 p. 480 e seg.).
Ne
discende l’accoglimento della censura della convenuta, che chiedeva di
applicare un tasso di capitalizzazione del 3.5%.
3.2 Abbondanzialmente,
vi sarebbe pure da chiedersi se la richiesta di capitalizzare in base ad un
tasso del 2.5% non avrebbe già dovuto essere respinta in ordine, stante
l’impossibilità di presentare nuove argomentazioni in sede conclusionale (art.
78 CPC; Rep. 1980 p. 268, 1982 p. 120, 1989 p. 110; Cocchi/Trezzini,
op. cit., N. 2 e 6 ad art. 78).
Pur
essendo vero che in sede petizionale parte attrice aveva affermato che il tasso
del 3.5% fosse certamente insufficiente per compensare il rincaro settoriale
effettivo (p. 22), è in effetti altrettanto vero che in quella sede essa ha
nondimeno calcolato il danno futuro facendo capo ad un tasso del 3.5%, di modo
che la discussione circa un’eventuale riduzione del tasso applicabile risultava
in realtà accademica e come tale non necessitava di una puntuale confutazione
–che, proprio per questo motivo, non vi è stata– da parte della convenuta.
- Prima
di entrare nel merito delle singole posizione di danno, vale ancora la pena
ricordare che in base al principio “ne eat iudex ultra petita partium” di cui all’art.
86 CPC il giudice, confrontato con più posizioni di risarcimento, non è
vincolato all’ammontare di ogni singola posizione di danno. Tale principio vale
in effetti unicamente per il totale dell’importo reclamato in causa nel o nei petitum,
così che in definitiva nulla osta a che, nel rispetto di questo limite, egli
riconosca alla parte di più in una singola posizione e di meno in un’altra (SJ
1994, p. 94; IICCA 21 ottobre 1994 in re S./E., 7 novembre 1994 in re
F./A. SA, 13 febbraio 1995 in re P./O. SA).
D’altro
canto, va pure rilevato che questa Camera non riesaminerà, ritenendole assodate,
le posizioni di danno non specificamente contestate dalle parti in questa sede
(ICCA 25 giugno 1984 in re O./O.; IICCA 24 settembre 1996 in re
M./a., 18 novembre 1996 in re M. S.p.A../A. S.n.c. e lc., 9 gennaio 1997 in re
F. S.p.A./N. Est., 16 gennaio 1997 in re M./T. Ltd.).
perdita
di guadagno
- Nella
sua sentenza Il Pretore ha innanzitutto evidenziato che l’attore, nato nel
1968, aveva da poco terminato l’apprendistato di lattoniere di carrozzeria
(doc. A, B), che egli era rimasto disoccupato per circa un anno e che a far
tempo dal 1° giugno 1989 avrebbe iniziato a lavorare quale magazziniere presso
la __________ (doc. 3). Il giudice di prime cure ha quindi ritenuto che il
lavoro di magazziniere era temporaneo e che con tutta probabilità sarebbe
durato unicamente un anno, con un guadagno complessivo di fr. 37’724.95; che, a
quel momento, l’attore avrebbe trovato un impiego quale carrozziere con un
salario mensile iniziale di fr. 2’800.–, salario che dopo 10 anni sarebbe
divenuto di fr. 4’500.– (in media fr. 3’650.– mensili, come preteso
dall’attore), percependo perciò dal giugno 1990 alla data della sentenza fr.
306’600.–. Atteso che la convenuta aveva ammesso in fr. 391’500.– la perdita di
guadagno subita dall’attore fino alla data della sentenza, somma superiore ai
fr. 366’024.95 risultanti dal suo calcolo, il Pretore gli ha in definitiva
riconosciuto proprio questo importo.
Con
i rispettivi appelli entrambe le parti contestano tale assunto: la convenuta
non ritiene provata la tesi secondo cui l’attore avrebbe lasciato dopo un anno
il lavoro presso la __________, per cui ritiene di dover fare i calcoli sul
salario da magazziniere, il tutto confermando la perdita di salario da lei
indicata in complessivi fr. 391’500.–; l’attore, ancorché in sede di
ricapitolazione sembri nuovamente postulare a questo titolo, come già in prima
sede, fr. 414’050.– –in effetti, per ottenere la somma complessiva di fr.
1’306’405.– a p. 37 dell’appello, bisogna considerare, come ben risulta
leggendo le conclusioni (p. 45 e 48), una perdita di guadagno fino alla data
della sentenza in tale misura– in realtà chiede fr. 445’003.95, cui vanno aggiunti
altri fr. 51’500.–: egli, dopo aver rettificato alcuni errori di calcolo,
ritiene in sostanza che avrebbe potuto percepire altri fr. 500.– mensili quale
reddito da attività accessoria.
5.1 Il
giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che l’attore avrebbe lasciato quanto
prima –cioè, al più tardi, dopo un anno– la sua occupazione alla __________ per
svolgere l’attività di carrozziere può senz’altro essere confermato.
L’istruttoria
di causa ha in effetti permesso di accertare che egli era assai interessato
alla professione di carrozziere, da lui appresa (doc. A, B), tanto è vero che
dopo essersi detto inizialmente non interessato, visto il salario proposto, ad
un’assunzione presso la __________ (teste __________ p. 6) dove aveva svolto
l’apprendistato, in un secondo tempo –corretta è in tal senso l’interpretazione
del Pretore a p. 9 della sentenza– ha tuttavia chiesto di potervi ancora
lavorare (doc. DDD), ottenendo però il rifiuto dal datore di lavoro (doc. EEE).
Egli ha dunque dimostrato, prima di accettare il lavoro da magazziniere, di
voler svolgere e di essere interessato all’attività di carrozziere, tanto è
vero che nel periodo di disoccupazione ha ancora effettuato –fatto non contestato
dalla convenuta– uno “stage” di perfezionamento in Svizzera interna (petizione
p. 3).
In
tali circostanze, secondo il corso ordinario delle cose, è pertanto verosimile
che egli in futuro avrebbe intrapreso l’attività di carrozziere, per cui ben si
può ritenere che l’occupazione quale magazziniere presso la __________ fosse in realtà solo temporanea.
Il
termine di un anno, stimato dal Pretore, affinché l’attore riuscisse a trovare
un’occupazione nel suo ambito professionale, appare senz’altro adeguato e
comunque non arbitrario.
5.2 L’attore
ritiene che egli avrebbe potuto percepire, oltre al salario quale carrozziere,
un ulteriore importo di fr. 500.– mensili per le attività accessorie da lui
presumibilmente svolte, in particolare per i lavori straordinari, per il consumo
proprio, per le prestazioni in favore di amici e parenti ed infine per ulteriori
lavori generici in favore di terzi.
Tale
assunto non può essere condiviso, dall’istruttoria non essendo emersi indizi
che permettessero di ritenere con sufficiente grado di verosimiglianza, a parte
il fatto che l’attore fosse volonteroso (testi __________ p. 4, __________ p. 5, e
p.
6), che egli avrebbe effettivamente perseguito tali importi; la corresponsione
di tali somme non è inoltre per nulla notoria, tanto più –come vedremo più
oltre (cons. 8.1)– nel caso di lavoratori dipendenti.
5.3 L’attore
chiede inoltre la rettifica di alcuni errori di calcolo cui sarebbe incorso il
Pretore. A ragione.
Effettivamente,
allorché il primo giudice ha calcolato in fr. 306’600.– la perdita di guadagno
dal 1° giugno 1990 al 31 dicembre 1998, egli è incorso in due palesi errori di
calcolo: da una parte non ha considerato che il salario mensile medio di fr.
3’650.–, da lui stabilito, veniva corrisposto per 13 mensilità, anziché per 12;
dall’altra non ha tenuto conto del fatto che il periodo di tempo in questione
ammontava a 8 anni e 7 mesi anziché in soli 7 anni, come da lui ritenuto.
Ne
discende che la perdita di guadagno complessiva relativa a quel periodo ammonta
a fr. 407’279.15 (= fr. 3’650.– x 13 x 8 anni e 7 mesi), somma arrotondata
dall’attore a fr. 407’279.–.
5.4 A
titolo di perdita di guadagno dalla data dell’incidente alla data della sentenza,
all’attore spetteranno pertanto fr. 445’003.95 (fr. 37’724.95 dal 16
maggio 1989 al 31 maggio 1990 e fr. 407’279.– dal 1° giugno 1990 al 31 dicembre
1998).
perdita
contributi AVS/LPP
- Nella
querelata sentenza il Pretore ha indicato nel 4.2% dei salari persi la perdita
dei contributi AVS e nel 3.5% della perdita del salario coordinato, risultante
dalla somma dei salari persi dedotto il salario minimo di cui all’art. 8 LPP in
quel medesimo periodo (fr. 23’880.– annui, ovvero fr. 229’845.–), la perdita
dei contributi LPP.
La
convenuta contesta il calcolo del Pretore, ritenendo in sostanza che le
percentuali del 4.2% rispettivamente del 3.5% andavano in realtà calcolate
sulle indennità erogate in quel periodo dalle assicurazioni sociali (ovvero su
fr. 336’822.–) e osservando per quanto riguarda la LPP che il salario minimo da
dedurre ammontava in realtà a fr. 228’850.– (fr. 21’780.– annui). L’attore, a
sua volta, basandosi sui salari rettificati (fr. 445’003.95) effettivamente
persi, ritiene che il salario minimo da dedurre per le posizioni LPP ammonti
pure a fr. 228’850.–: ancorché in sede di ricapitolazione egli sembri
nuovamente postulare, come già in prima sede, fr. 31’000.– a questo titolo – in
effetti, per ottenere la somma complessiva di fr. 1’306’405.– a p. 37
dell’appello, bisogna considerare, come ben risulta dalle sue conclusioni (p.
45 e 48), una perdita di oneri sociali fino alla data della sentenza in tale
misura– egli in realtà, a p. 15 e 16, chiede solo fr. 26’255.55.
6.1 Del
tutto priva di fondamento è la richiesta della convenuta di calcolare la
perdita di contributi LPP in funzione delle indennità erogate in quel periodo
dalle assicurazioni sociali: dottrina e giurisprudenza sono infatti concordi
nel ritenere che il calcolo vada fatto in funzione dei salari persi e meglio
sul salario coordinato perso (DTF 116 II 295 cons. 4b bb).
6.2 Il
salario coordinato, su cui operare i calcoli, risulta dal salario effettivo
dedotto il salario minimo (art. 8 cpv. 1 LPP).
L’importo
del salario minimo complessivo indicato dall’attore e dalla convenuta in fr.
228’850.– risulta da un salario minimo annuo di fr. 23’880.– moltiplicato per 9
anni e 7 mesi, mentre giustamente –come indicato dal Pretore– esso andava
moltiplicato per 9 anni 7 mesi e 15 giorni , ottenendo così fr. 229’845.–.
Tuttavia,
il salario minimo da prendere in considerazione non può essere quello di fr.
23’880.–, e ciò per il semplice fatto che se è vero che quest’ultimo era il
minimo in vigore fino al 1° gennaio 1999 (art. 5 OPP2), non è però altrettanto
vero che esso fosse tale anche nel 1989: a quell’epoca lo stesso ammontava per
contro a fr. 18’000.– (RU 1989 p. 1901) e con il passare degli anni è
aumentato progressivamente a fr. 23’880.–. Per calcolare la perdita dei
contributi LPP fino alla data della sentenza appare dunque corretto mediare questi
importi, cosicché il calcolo deve essere effettuato tenendo conto di un salario
minimo medio di fr. 20’940.– (= (fr. 18’000.– + fr. 23’880.–) : 2).
6.3 Ne
discende che all’attore a titolo di perdita di contributi AVS fino alla data
della sentenza spetteranno fr. 18’690.15 (= fr. 445’003.95 x 4.2%), mentre per
la perdita di contributi LPP il suo credito ammonta a fr. 8’521.– (= fr.
445’003.95 ./. (fr. 201’547.50 = fr. 20’940 .– x 9 anni 7 mesi e 15 giorni) x
3.5%), complessivamente quindi fr. 27’211.15.
prestazioni
INSAI e AI
- Il
Pretore ha detratto dai crediti dell’attore quanto egli aveva già percepito
fino alla data della sentenza dalle assicurazioni sociali sia a titolo di
indennità giornaliere (fr. 114’501.–) sia a titolo di rendita INSAI (fr.
92’562.–) e di rendita AI (fr. 129’759.–), il tutto per fr. 336’822.–.
Mentre
l’attore accetta tali importi, la convenuta ritiene che le rendite INSAI ammonterebbero
in realtà a fr. 92’568.–, di modo che la deduzione complessiva dovrebbe essere
di fr. 336’828.–.
A
parte il fatto che a p. 14 del suo appello la convenuta, per calcolare la
perdita di contributi AVS e LPP, prende in considerazione la somma di fr.
336’822.–, per cui vi è motivo di ritenere che la somma qui pretesa in fr.
336’828.– costituisca un semplice errore di trascrizione, il dato corretto è
proprio quello indicato dal Pretore: come risulta dallo scritto 19 agosto 1998
della INSAI, quest’ultima ha in effetti versato nel 1993 fr. 12’750.–, nel 1994
fr. 15’300.–, nel 1995 e 1996 fr. 15’912.– e nel 1997 e 1998 fr. 16’344.–, per
un totale di fr. 92’562.–.
Ne
discende che l’importo da dedurre per rendite INSAI e AI fino alla data della
sentenza ammonta a fr. 336’822.–.
perdita
di guadagno futura
- Nella
querelata sentenza il Pretore non è stato in grado di accertare se in futuro
l’attore avrebbe esercitato un‘attività di carrozziere dipendente oppure in
proprio. Preso tuttavia atto che in base alla dottrina i giovani invalidi erano
stati danneggiati dall’uso della tavola Stauffer/Schätzle 18, per capitalizzare
la perdita di guadagno subita dall’attore egli ha ritenuto di far capo alla
tavola 20. Quale salario determinante dell’attore egli ha considerato uno
stipendio annuo di fr. 4’500.– per 13 mensilità.
La
convenuta ritiene ingiustificata l’applicazione della tavola 20 e considera maggiormente
corretto, atteso che l’attore non aveva provato che in futuro avrebbe svolto
l’attività di carrozziere, far capo al salario di un magazziniere alla
__________, di fr. 47’000.–. L’attore, a sua volta, ritiene che un salario
annuo medio di fr. 71’500.–, comprensivo delle eventuali retribuzioni accessorie
tipiche per un carrozziere, sia maggiormente consono alla realtà dei fatti.
8.1 Contrariamente
a quanto ritenuto dal Pretore, nel caso di specie non si applica la tavola 20
ma la tavola 18, non essendo stato provato, né essendo stato reso sufficientemente
verosimile che l’attore avrebbe svolto un’attività indipendente (Stauffer/ Schätzle,
Barwerttafeln, 4. ed., Zurigo 1989, N. 79; IICCA 23 aprile 1993 in re
G./H. e lc.).
Il
semplice fatto che il teste __________ (p.
4) abbia riferito che l’attore parlava sempre dell’intenzione di aprire una
carrozzeria non permette in effetti ancora di ritenere con un sufficiente grado
di verosimiglianza che egli in futuro avrebbe effettivamente agito in tal
senso, tanto più che non vi sono altri indizi in tal senso. Ad ogni modo
l’apertura di una carrozzeria in proprio non costituisce lo sbocco naturale per
un apprendista lattoniere di carrozzeria.
8.2 Infondata
è la richiesta con cui l’attore chiede che per la capitalizzazione della
perdita di salario futura si tenga conto del fatto che egli avrebbe percepito
almeno fr. 500.– mensili a titolo di attività accessoria.
In
proposito valgono le considerazioni già sviluppate in precedenza, sub cons.
5.2, a cui si rinvia.
8.3 Quanto
al salario da capitalizzare, mentre il giudice di prime cure ha preso in
considerazione un importo di fr. 58’500.– annui (fr. 4’500.– mensili per 13
mensilità), la convenuta ne chiede la riduzione a fr. 47’000.– e l’attore
l’aumento a fr. 71’500.–.
Il
dato indicato dalla convenuta non può essere preso in considerazione già per il
semplice fatto che lo stesso è riferito all’attività di un magazziniere, mentre
questa Camera (cfr. cons. 5.1) ha ritenuto che l’attore avrebbe ben presto
iniziato l’attività di carrozziere, quella cioè in cui si era diplomato e
perfezionato rispettivamente quella verso cui aveva mostrato di essere interessato.
L’importo
indicato dall’attore è pure infondato, non essendo in effetti decisivo il
salario futuro medio che gli avrebbe percepito –risultante dalla ponderazione
del salario al momento della sentenza con quello a 50 o 60 anni (appello p.
21)– bensì il salario effettivo al momento della sentenza (Brehm, op.
cit., N. 13 ad Vorb. zu art. 45/46 CO; ICCA 15 settembre 1988 in re
C./B. e lc.; IICCA 23 aprile 1993 in re G./H. e lc.).
Ora,
avendo l’istruttoria dimostrato che un operaio battilamiera o verniciatore di
buona esperienza poteva essere remunerato con fr. 4’500.– mensili (doc. 13) o
tra i fr. 4’000.– e i fr. 4’200.– (teste __________ p. 6) rispettivamente che un lattoniere di carrozzeria
qualificato con mansioni di responsabilità –mansione quest’ultima che non è
tuttavia rivendicata dall’attore e che comunque non vi è motivo, al momento, di
riconoscergli– ed un’età tra i 40 e 45 anni poteva percepire tra i 4’900.– ed i
fr. 5’000.– (doc. 14), l’importo di fr. 4’500.– mensili riconosciuto all’attore
dal giudice di prime cure appare decisamente corretto –l’attore stesso, a p.
14 dell’appello, ammette del resto che al 31 dicembre 1998 il suo salario
sarebbe stato di fr. 4’500.– mensili– e può pertanto essere qui confermato.
8.4 Ciò
premesso, atteso che al momento della capitalizzazione, da effettuarsi –come
detto in base alla tavola 18– l’attore aveva 30 anni, per perdita di guadagno
futuro egli potrà pretendere fr. 1’134’900.– (= fr. 58’500.– x 19.40).
perdita
di contributi AVS e LPP futura
- Mentre
per calcolare la perdita futura di contributi AVS il Pretore ha applicato la percentuale
del 4.2% al salario annuo futuro di fr. 58’500.– lordi, per determinare
l’ammontare dei contributi LPP persi egli ha dedotto da tale salario annuo il
salario minimo di fr. 23’880.– applicando sull’importo così risultante una
percentuale media del 6.8% (la percentuale del 6.5% di cui alla riga 16 di p.
14 essendo un semplice errore di stampa).
L’attore
per quanto riguarda il contributo AVS chiede che il calcolo sia effettuato su
un salario annuo netto di fr. 68’500.– e per quanto riguarda i contributi LPP
su un salario lordo di fr. 71’500.–. La convenuta a sua volta propone un
calcolo del tutto diverso: la perdita per contributi AVS viene calcolata
secondo il cosiddetto metodo concreto così che in definitiva viene capitalizzata
la perdita della rendita AVS a seguito del mancato pagamento dei contributi
padronali (rendita AVS percepita con il salario di fr. 47’000.– dedotta la
rendita AVS minima, il tutto capitalizzato facendo la differenza tra la tavola
30 e la 33); la perdita di contributi LPP viene per contro calcolata in base al
criterio astratto, tenuto conto di un salario annuo di fr. 47’000.–.
9.1 Il
Tribunale federale ha da tempo stabilito che in materia di responsabilità
civile non va risarcita la perdita dovuta al fatto che in futuro, a seguito
dell’interruzione dell’attività lucrativa del leso, verrà versata una rendita
AVS o LPP inferiore a quella dovuta senza il sinistro (metodo concreto), bensì
unicamente la perdita di contributi AVS e LPP che ne è derivata (metodo astratto):
l’Alta Corte ha giustificato tale prassi, asserendo che il diritto della responsabilità
civile esige soluzioni il più possibile semplici (Praxis 1995 N. 172; DTF
116 II 298; IICCA 15 settembre 1998 in re V./O.).
Ne
discende che il tipo di calcolo proposto per la prima volta in appello –e
perciò in chiara violazione del disposto di cui all’art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC– dalla convenuta con riferimento alla perdita di contributi AVS non può
essere applicato.
9.2 L’attore
ritiene che la perdita per contributi AVS dovrebbe essere calcolata sul salario
netto futuro.
Tale
assunto è manifestamente infondato, dottrina e giurisprudenza avendo
chiaramente specificato che determinante in tal caso è il salario lordo (DTF
113 II 348, 116 II 295; Brehm, op. cit., N. 24 e 25 ad Vorb. zu art.
45/46 CO).
9.3 Sia
le parti, sia il Pretore hanno ritenuto che il salario coordinato LPP fosse
quello annuale dedotto il minimo di fr. 23’880.–. In realtà, a far tempo dal 1°
gennaio 1999, data determinante per la capitalizzazione, il salario minimo di
cui all’art. 5 OPP2 è passato da fr. 23’880.– a fr. 24’120.– (RU 1998 p.
3026), per cui è quest’ultimo l’importo che deve essere posto in deduzione per
il futuro.
9.4 Essendo
stato stabilito ai considerandi precedenti (cons. 8.3) che il salario annuo
futuro ammonta a fr. 58’500.–, nel futuro l’attore dovrà contare annualmente in
una perdita di contributi AVS di fr. 2’457.– (= fr. 58’500.– x 4.2%) e in una
perdita di contributi LPP di fr. 2’337.85 (= fr. 34’380.– (= fr. 58’500.– ./.
24’120.–) x 6.8%), complessivamente quindi di fr. 4’794’85.
Capitalizzando
tale somma in base alla tavola 18, si ha pertanto una perdita di contributi
sociali di fr. 93’020.10 (= fr. 4’794.85 x 19.40).
capitalizzazione
prestazioni INSAI e AI
- Nella
querelata sentenza il Pretore ha detratto dai crediti dell’attore le indennità
future che egli avrebbe percepito dalla INSAI e dall’AI, capitalizzando la
prima in base della tavola 20 (fr. 398’957.–) e la seconda in base alla tavola
18 (Stauffer/ Schätzle, op. cit., N. 67, fr. 353’353.55).
La
convenuta chiede per contro che si faccia capo ai dati di fr. 428’704.– rispettivamente
fr. 433’377.– indicati dalla INSAI nello scritto del 19 agosto 1998.
10.1 È
manifestamente a torto che la convenuta chiede la corresponsione di fr.
428’704.– per le indennità INSAI future rispettivamente fr. 433’377.– per le
indennità AI future.
È
vero che nello scritto 19 agosto 1998 sono riportati questi importi: la somma
di fr. 428’704.– è tuttavia formata dalle rendite di capitale INSAI erogate
fino al 31 agosto 1998 di fr. 87’114.– –che, aggiunte le rendite fino al 31 dicembre
1998 di fr. 5’448.– (= fr. 1’362.– per 4 mesi), corrisponde alla somma di fr.
92’562.– già computata sub cons. 7– e dal capitale di copertura, ovvero la somma
dovuta dopo il 1° settembre 1998, di fr. 341’590.–; a sua volta la somma di fr.
433’377.– risulta dalle rendite di capitale AI erogate fino al 31 agosto 1998
di fr. 124’451.– –che, aggiunte le rendite fino al 31 dicembre 1998 di fr.
5’308.– (= fr. 1’327.– per 4 mesi), corrisponde all’importo di fr. 129’759.–
già computato sub cons. 7– e dal capitale di copertura, ovvero la somma dovuta
dopo il 1° settembre 1998, di fr. 308’926.–.
10.2 Contrariamente
a quanto ritenuto dal Pretore, non appare per contro giustificato, non essendo
provato che l’attore avrebbe svolto un’attività indipendente, applicare la tavola
20 per capitalizzare le prestazioni INSAI.
Determinante,
anche in questo caso, sarà la tavola 18 (Stauffer/ Schätzle, op. cit.,
N. 85).
10.3 Le
somme capitalizzate per prestazioni future delle assicurazioni sociali sono
pertanto le seguenti: per prestazioni INSAI fr. 317’073.60 (= fr. 16’344.– (=
fr. 1’362.– x 12) x 19.40) e per prestazioni AI fr. 308’925.60 (= fr. 15’924.–
(= fr. 1’327.– x 12) x 19.40), complessivamente quindi fr. 625’999.20.
spese
d’assistenza: principio
- Il
Pretore ha ritenuto che l’attore, pur essendo in grado di eseguire le attività
fondamentali legate alla vita, necessitava di un aiuto esterno per svolgere
determinate attività e che tale assistenza costituiva una posizione di danno
risarcibile.
La
convenuta contesta che l’attore abbia subito un danno per spese d’assistenza,
atteso come egli fino ad oggi non sia mai stato ricoverato in un istituto
speciale, rilevando in ogni caso che le stesse, neppure debitamente comprovate,
dovrebbero essere semmai a carico della INSAI.
È
vero che l’attore fino ad oggi non è mai stato ricoverato in un istituto
speciale, che gli prestasse l’assistenza di cui necessita.
La
convenuta non ha tuttavia contestato la tesi pretorile, per altro sostenuta da
dottrina e giurisprudenza, secondo cui tale attività assistenziale, prestata –e
lo sarà anche, nel limite del possibile, in futuro– dai genitori e dalla
sorella non debba essere considerata gratuita (Keller, Haftpflicht im Privatrecht,
II, p. 48; Brehm, op. cit., N. 14 ad art. 46 CO; DTF 97 II 266).
La questione non necessita quindi di ulteriori disquisizioni.
Che
la INSAI fino ad oggi non abbia assunto tali spese appare infine irrilevante,
trattandosi comunque di spese di assistenza e non di spese di cura.
perdita
per assistenza
- A
giudizio del Pretore, per perdita di assistenza l’attore poteva pretendere fr.
70.– al giorno (fr. 25’550.– all’anno), pari alla quota giornaliera a carico
dell’ospite in un istituto specializzato (doc. 25, testi __________ p. 4 e __________ p. 6). Fino alla data della sentenza, atteso che l’attore non
aveva provato in dettaglio i periodi nei quali era stato degente in ospedale
–giornate che andavano dedotte dal conteggio– in via equitativa gli ha
riconosciuto il corrispettivo del costo di 5 anni di assistenza in un istituto;
per il futuro ha capitalizzato il costo annuale in un tale istituto con la
tavola 30.
Mentre
delle censure della convenuta già si è detto al considerando precedente,
l’attore in questa sede postula un aumento del danno fino alla sentenza,
asserendo che il periodo di computo dovrebbe estendersi su 9 anni, 7 mesi e 12
giorni, per un importo mensile di fr. 4’000.– o di almeno fr. 90.– al giorno.
12.1 L’attore,
come detto, ritiene innanzitutto che per le spese di assistenza si imporrebbe
di riconoscere all’attore almeno fr. 4’000.– al mese o tutt’al più fr. 90.– al
giorno: ciò in quanto il costo di una giornata in un istituto protetto era di
gran lunga più oneroso dei fr. 70.– indicati dal giudice di prime cure; inoltre
andrebbero pure coperti gli onorari e le spese per i professionisti che dovrebbero
occuparsi delle pratiche dell’attore in settori particolari (fiscale, contabilità,
pratiche burocratiche, gestione delle risorse finanziarie, ecc.).
Tale
assunto non può essere condiviso.
L’istruttoria
ha chiaramente dimostrato –come già accennato– la necessità di un‘assistenza a
favore dell’attore (referto 4.12.1996 del perito giudiziario dott. __________,
p. 5 e referto 9.9.1997 p. 2): al momento egli è in grado di svolgere le
attività fondamentali della vita, quale mangiare, vestirsi, lavarsi, ecc.
(referto 9.9.1997 del perito giudiziario dott. __________, p. 2); l’assistenza
gli è tuttavia necessaria per evitare che egli, cosciente del proprio stato, si
chiuda ulteriormente in sé stesso, aggravando con ciò il suo stato di
dipendenza da terzi.
In
casu non si tratta quindi, a prima vista, di stabilire quanto sia il costo di
una giornata in un istituto specializzato, tanto è vero che egli al momento,
grazie alla presenza dei suoi familiari, non necessita di un internamento in un
istituto del genere; qualora la situazione dovesse tuttavia peggiorare –in
alcune occasioni egli si è già dimostrato aggressivo rispettivamente violento
(cfr. gli atti 55 e 175 dell’incarto INSAI richiamato, il referto 29.1.1997 del
perito giudiziario dott. __________ p. 2 e le testimonianze __________ p. 4 e __________ p. 5)– rispettivamente l’assistenza da parte dei familiari non
fosse più possibile, un suo internamento potrebbe entrare in linea di conto
(referto 4.12.1996 del perito giudiziario dott. __________, p. 5). A giudizio
di questa Camera, il riconoscimento a favore dell’attore di un importo di fr.
70.– al giorno appare dunque senz’altro giustificato: con tale somma è infatti
possibile da un lato fornirgli un adeguato sostegno e dall’altro coprire i
costi per le esigenze specialistiche evidenziate dall’attore –il perito ha
confermato che l’attore non è attualmente in grado di tenere i propri conti e
di gestire le proprie risorse finanziarie (referto 9.9.1997 p. 2)–, così che in
definitiva può essere confermato il giudizio di prime cure in merito al costo
giornaliero risarcibile.
12.2 È
ben vero che fino alla data della sentenza sono trascorsi 9 anni, 7 mesi e 12
giorni. L’attore non può tuttavia pretendere il risarcimento delle spese di
assistenza relative a quell’intero periodo.
Tenuto
conto che i problemi conseguenti all’insufficienza cerebrale non sono apparsi
nella loro interezza già al momento dall’incidente (tanto è vero che l’attore,
per parecchi mesi, fino al 1992, era ancora in grado di guidare un autoveicolo,
cfr. doc. QQ, RR, SS), ma si sono progressivamente aggravati in particolare a
far tempo dall’inizio del 1991 (cfr. i referti rilasciati dalla clinica di
medicina rieducativa di __________ tra
il dicembre 1990 e il febbraio 1991, con una diagnosi di disturbi medio–gravi a
livello cerebrale, cfr. atto 20 incarto AI richiamato; cfr. pure il referto
4.12.1996 del perito giudiziario dott. __________, p. 2 e 4 e quello di data
9.9.1997 p. 1 e 2; l’attore stesso nelle sue conclusioni, a p. 10 e soprattutto
p. 12, ammette che nei primi anni il suo raggio di “azione” era migliore, con
un lieve miglioramento, mentre a partire dal 1991 si era denotato un
peggioramento) –prima di allora, solo nel rapporto 5.9.1989 del dott.
__________ (doc. 7) erano state evocate
soggettive sensazioni di confusione mentale, irritabilità e turbe della
memoria, mentre il referto __________ di
__________ del 10.4.1990 (doc. 7)
parlava di sospetti disturbi alla memoria, definiti tuttavia lievi– questa
Camera ritiene che il riconoscimento delle spese di assistenza durante un periodo
di 7 anni e mezzo sia senz’altro adeguato. Ne discende che a suo favore vanno
riconosciuti fr. 191’625.– (= fr. 25’550.– x 7 anni e mezzo).
12.3 A
titolo di spese di assistenza per il futuro, pacifica l’applicazione della
tavola 30 (Stauffer/Schätzle, op. cit., N. 156), all’attore spetteranno
dunque fr. 585’861.50 (= fr. 25’550.– x 22.93).
spese
legali preprocessuali
- Il
Pretore ha respinto la richiesta dell’attore volta al riconoscimento di determinati
importi a titolo di spese legali preprocessuali, rilevando da un lato come non
fosse possibile indicare un importo onnicomprensivo per ripetibili e per spese
legali preprocessuali rispettivamente dall’altro che la prova di tali
prestazioni non era stata portata, non essendo nemmeno stata versata agli atti
la relativa nota professionale.
L’attore
ravvisa nella decisione del Pretore un eccesso di formalismo, assevera che
l’ammontare delle stesse sarebbe stato ammesso dalla controparte e infine ritiene
che l’estensione delle spese legali preprocessuali fosse facilmente
accertabile, anche senza disporre della nota d’onorario, che per altro
costituiva una mera adduzione di parte: egli a questo titolo chiede quindi fr.
48’068.70 (l’indicazione di fr. 48’078.70 a p. 38 dell’appello va pertanto
rettificata).
13.1 È
pacifico che le spese legali connesse all’intervento di un legale prima
dell’apertura del processo e non comprese nelle ripetibili costituiscono un elemento
di danno, che può fare oggetto di un’azione di risarcimento. Occorre tuttavia
che sia provata la necessità di tale intervento sia in relazione alla situazione
personale che in relazione alla natura del patrocinio che, a sua volta, deve
essere necessario, utile ed appropriato (Brehm, op. cit., N. 28 ad art.
46 CO; DTF 97 II 259; Rep. 1989 p. 492; IICCA 25 aprile
1994 in re G./C. SA, 10 maggio 1994 in re A./B. e llcc., 7 aprile 1997 in re
C./B. e lc., 7 maggio 1997 in re C./P.).
13.2 Nel
caso concreto l’attore già negli allegati preliminari aveva specificato di
pretendere il risarcimento delle spese legali preprocessuali, in particolare
delle spese di patrocinio penale, di quelle relative alle pratiche INSAI e AI,
nonché di quelle extragiudiziali e giudiziali inerenti la pratica RC, quantificandole
in sede petizionale in circa fr. 120’000.– (p. 26 e 27). In sede conclusionale
egli ha aumentato tale somma a fr. 170’267.80, indicando specificamente quali
erano le posizioni relative alle ripetibili (fr. 116’842.65 più IVA e spese) e
quelle inerenti le spese legali preprocessuali vere e proprie (fr. 43’000.– più
IVA e spese).
In
tali circostanze, avendo l’attore provveduto a suddividere le due posizioni, il
giudizio con cui il Pretore ha respinto il risarcimento per spese preprocessuali,
asserendo che l’indicazione di un importo onnicomprensivo per le due posizioni
fosse proceduralmente irrito non può essere condiviso.
13.3 Non
corrisponde al vero che la convenuta, nei suoi allegati preliminari, abbia
ammesso l’ammontare delle spese legali preprocessuali indicate dall’attore.
Da
una corretta lettura degli allegati della convenuta si evince in realtà unicamente
che essa non si opponeva al principio di dover risarcire le spese legali
preprocessuali, nella misura in cui gli importi così richiesti fossero risultati
equi (risposta p. 24 e 25, duplica p. 19, 20 e 30, conclusioni p. 15): in definitiva
essa ha pertanto chiesto che l’attore avesse a portare a conoscenza del giudice
i dettagli del patrocinio, affinché questi potesse equamente tassarli,
dichiarandosi –solo in tale evenienza– disposta ad accettare la decisione del
Pretore.
13.4 Il
Pretore ha rimproverato l’attore per non aver versato agli atti, al più tardi
all’udienza preliminare, la nota d’onorario relativa alle sue prestazioni professionali,
a suo dire necessaria per poter determinare l’ammontare delle sue spettanze.
In
realtà, il fatto che tale nota non sia stata allestita, se non prima
dell’inoltro dell’allegato conclusionale, non è tale da comportare la reiezione
della richiesta di risarcimento: come giustamente rilevato dall’attore, la
stessa –fosse anche stata allestita– in realtà costituirebbe una semplice
allegazione di parte, che perciò specialmente per quanto riguarda l’ammontare
degli onorari non potrebbe vincolare il giudice; essa poteva avere tutt’al più
un certa rilevanza, nella misura in cui avrebbe permesso al giudice di
stabilire l’onere del patrocinio: in realtà, nel caso concreto l’intensità del
patrocinio risulta già dall’ampia documentazione versata agli atti dalle parti,
che permette senz’altro di quantificare e valutare l’ampiezza delle prestazioni
del legale. In tali circostanze, il fatto che la nota non sia stata allestita
non può dunque essere di nocumento alcuno per l’attore.
13.5 La
mancanza di dettagli circa l’ampiezza delle prestazioni del legale induce
tuttavia ad un certo riserbo nella fissazione degli onorari a suo favore per le
singole posizioni.
Per
l’onorario penale, in assenza di prove dettagliate inerenti l’attività del
legale, questa Camera ritiene tutto sommato equo riconoscere una somma di fr.
2’000.– a fronte di una pretesa complessiva dell’attore di fr. 8’000.–. Per il
patrocinio nelle pratiche INSAI e AI, particolarmente complesse, si ritiene per
contro di confermare la somma di fr. 15’000.– indicata dall’attore. Lo stesso
dicasi per le pratiche extragiudiziali con la convenuta, durate oltre 5 anni,
che, visti anche gli importanti valori in gioco, giustificano senz’altro un
onorario di fr. 20’000.–.
A
tali importi vanno aggiunte, ancorché non provate in dettaglio, le spese (fr.
4’971.70) e le spese vive (fr. 97.–), essendo più che verosimile che le pratiche
in rassegna abbiano comportato questi –per altro limitati– esborsi: al
proposito va tuttavia osservato che, essendo queste spese relative a tutti e 3
gli attori state contabilizzate unicamente all’attore
____________________appare equo, viste le prestazioni effettivamente svolte con
riferimento a ciascuno di essi, ridistribuirle secondo le seguenti percentuali:
65% a ____________________30% a __________ e 5% a __________. Al qui attore
vanno dunque riconosciute fr. 3’231.60 per spese e fr. 63’05 per spese vive.
A
tali importi va infine aggiunta la posizione IVA, che, tenuto conto di prestazioni
determinanti di circa fr. 37’000.–, può essere fissata in fr. 2’405.–.
Per
spese legali preprocessuali all’attore vengono quindi riconosciuti complessivamente
fr. 42’699.65.
acconti
già versati
- Anche
in merito all’ammontare degli acconti versati dalla convenuta vi è contestazione:
mentre il primo giudice li ha determinati in fr. 215’625.75, l’attore ritiene
che gli stessi ammontino a fr. 200’000.– e la convenuta a fr. 221’115.75 (salvo
poi ammettere, a p. 18 dell’appello che essi andavano dedotti in ragione di fr.
215’626.–).
Il
dato corretto è quello indicato dal Pretore: in effetti, essendo pacifico che
la rifusione dei danni materiali non è oggetto della presente causa (petizione
p. 12), dal totale dei versamenti di fr. 221’115.75 vanno dedotti i fr. 5’490.–
versati, il 22 settembre 1989, per “risarcimento parziale per il danno
materiale” (cfr. plico doc. 16); diverso invece è il discorso per gli importi
anticipati per “scoperto salariale INSAI” (cfr. l’ammissione della convenuta in
duplica, p. 4, 9 e 28) e di quelli a titolo di “acconto a valere sulle
prestazioni finali” (doc. 16).
A
titolo di acconti vanno pertanto dedotti fr. 215’625.75.
torto
morale
- L’attore,
tenuto conto delle sofferenze da lui patite, ha chiesto l’attribuzione a questo
titolo di un‘indennità di fr. 200’000.–, importo che è stato confermato dal
giudice di prime cure.
La
convenuta ne contesta in questa sede l’ammontare, ritenendo che un importo di
fr. 90’000.– sarebbe più che sufficiente.
15.1 Nella
valutazione del torto morale il giudice gode di ampia libertà di apprezzamento
delle circostanze (genere e gravità del pregiudizio, intensità e durata delle
conseguenze sulla personalità della vittima, grado di colpa dell’autore).
Non
è possibile, attualmente, determinare regole generali o fissare limiti di
calcolo per la sua fissazione. La giurisprudenza più recente tende tuttavia a
un aumento delle indennità: se fino al 1994 gli importi massimi riconosciuti a
titolo di torto mortale ammontavano a fr. 110’000.– rispettivamente a fr.
130’000.–, negli ultimi anni sono state emanate decisioni che hanno riconosciuto
importi base che variano tra i fr. 150’000.– e fr. 200’000.– (Hütte/Ducksch,
Die Genugtuung, Zurigo 1996, I/83, n. 7.10, VIII/10 e VIII/11).
15.2 Nella
valutazione della fattispecie occorre considerare tutte le circostanze
concrete.
In
conseguenza dell’incidente l’attore, ventenne al momento dei fatti, è rimasto
in coma per 6 giorni (petizione p. 5, doc. F e teste __________ p. 3) ed ha subito –come detto– un politrauma
con frattura alle costole dell’emotorace destro con ematopneumo–torace, rottura
della milza, piccola lesione del lobo destro del fegato, lesione del mesenterio
dell’intestino tenue, frattura intraarticolare del radio distale a destra e
frattura del radio e dell’ulna a destra ed una frattura intraarticolare del
radio sinistro (referto 4.12.1996 del perito giudiziario dott. __________).
Attualmente i suoi danni fisici sono stati sostanzialmente risolti, tranne
qualche problema di artrosi alle articolazioni degli avambracci e ai polsi,
problema a un ginocchio, alcuni dolori dorsali e le frequenti cefalee.
Particolarmente preoccupanti e invalidanti sono invece i problemi –evidenziati
dal perito giudiziario dott. __________ nei
referti del 1.11.1996, del 4.12.1996 e del 29.1.1997– dovuti al trauma cranico
connesso con l’incidente, con un generale rallentamento delle attività
cerebrali, apatia, rapido affaticamento, problemi di orientamento
spazio–temporale e di concentrazione, perdita della memoria, difficoltà nella
comprensione (spesso carente), nel parlare (con “perdita di parole” e
balbuzie), nel leggere, nello scrivere e nel far di conto e più in generale nei
ragionamenti nonché soggettivi disturbi di erezione.
Il
suo stato attuale, pur permettendogli di svolgere le attività normali della
vita (mangiare, vestirsi, lavarsi, ...) lo rende completamente incapace al
lavoro e bisognoso di assistenza da parte di terzi. Ad aggravare lo stato di angustia
in cui egli si trova, vi è inoltre la circostanza che egli è cosciente della
situazione e si rende perfettamente conto del suo stato (cfr. doc. L p. 5 e N
p. 2) rispettivamente che in futuro non vi sono possibilità di miglioramento,
anzi semmai di peggioramento (referto 4.12.1996 del perito giudiziario dott.
__________, p. 2).
15.3 Alla
luce di quanto precede e preso atto della giurisprudenza in materia (cfr. Hütte/Ducksch,
op. cit., VIII/9 1987–1989 N. 30, VIII/15 1990–1994 N. 36 e VIII/35 1995–1997
N. 23; nelle ultime due sentenze citate, in situazioni analoghe era stata
riconosciuta la somma di fr. 100’000.–; più grave risulta invece il caso di cui
a VIII/39 1995–1997 N. 25 ove erano stati corrisposti fr. 200’000.–), questa
Camera ritiene senz’altro adeguato attribuire all’attore la somma di fr.
150’000.– a titolo di torto morale.
15.4 Da
tale importo va dedotta –come pacificamente ammesso dal Pretore e dalle parti
(anche se poi l’attore, nel conteggio a p. 38 dell’appello, non ne ha più
tenuto conto)– l’indennità per la menomazione dell’integrità fisica (IMI) di fr.
65’280.– già versatagli nel giugno 1993 (cfr. doc. S; IICCA 12
dicembre 1994 in re P./M.S., 15 settembre 1998 in re V./O.).
interessi
- Il
Pretore ha quantificato in complessivi fr. 65’114.60 gli interessi maturati
fino alla data della sentenza sui crediti dell’attore. Quest’ultimo contesta
parzialmente tale calcolo, ritenendo che gli stessi ammonterebbero a fr.
205’000.–.
A
ragione il Pretore ha indicato che gli interessi sulle somme capitalizzate
decorrevano dalla data della sentenza (Brehm, op. cit., N. 98 ad art. 41
CO; IICCA 23 aprile 1993 in re G./H. e lc), quelli sul torto morale
dalla data dell’incidente (Brehm, op. cit., N. 101g ad art. 41 CO; JdT
1994 p. 737; sentenza IICCA citata; ICCA 23 ottobre 1996 in re
Q./M. e lc), mentre per la altre prestazioni ricorrenti –e analogamente anche
per le prestazioni in deduzione– bisognava far capo ad una data media (cfr. Brehm,
op. cit., N. 101e ad art. 41 CO e N. 37 ad art. 46 CO; sentenza IICCA
citata). Nel gravame l’attore ha specificatamente chiesto che gli interessi
sulle spese legali preprocessuali decorressero dalla data della sentenza di
primo grado (petitum 4, p. 3).
Ciò
posto, il calcolo degli interessi sul danno, dovuti al tasso legale del 5% (art.
73 CO), è il seguente:
su fr.
135’393.10 dal 1.2.1994 (perdita salario compl.) + fr. 33’284.15
su fr.
215’625.75 dal 1.4.1994 (acconti) ./.fr. 51’211.10
su fr.
191’625.– dal 1.4.1995 (spese assistenza) + fr. 35’929.70
su fr.
150’000.– dal 29.4.1989 (torto morale) + fr. 72’541.65
su fr.
65’280.– dal 1.7.1993 (indennità IMI) ./.fr. 17’952.–
Ne
discende che a titolo di interessi, all’attore spetteranno altri fr.
72’592.40.
ricapitolazione
- Ricapitolando,
i crediti a favore dell’attore sono i seguenti (in corsivo sono indicate le
somme in deduzione):
fr.
445’003.95 perdita salario fino sentenza
fr.
27’211.15 perdita contributi AVS/LPP fino sentenza
fr.
336’822.– rendite AVS/AI fino sentenza
fr.
1’134’900.– perdita di guadagno futura
fr.
93’020.10 perdita di contributi AVS/LPP futura
fr.
625’999.20 rendite AVS/AI future
fr.
191’625.– perdita assistenza fino sentenza
fr.
585’861.50 perdita assistenza futura
fr.
42’699.65 spese legali preprocessuali
fr.
215’625.75 acconti
fr.
150’000.– indennità torto morale
fr.
65’280.– indennità IMI
fr.
1’426’594.40 Totale
fr.
72’592.40 interessi
fr.
1’499’186.80 Totale con interessi
All’attore
vanno in definitiva riconosciuti fr. 1’499’186.80 oltre interessi al 5%
dal 1° gennaio 1999.
invalidità
e nesso causale
- Il
Pretore, preso atto della sentenza DTF 112 II 119, che riconosceva ai
genitori di un danneggiato il risarcimento dei danni connessi ad una psicosi
conseguente all’incidente del figlio (cfr. pure Brehm, op. cit., N. 31a
ad art. 41 CO), ha ritenuto che la qui attrice, nata nel 1948, madre di
__________, potesse ottenere dalla convenuta il risarcimento del danno che
essa, divenuta invalida per motivi psichici in conseguenza dell’incidente occorso
al figlio, aveva subito.
La
convenuta contesta di essere tenuta a rispondere del danno subito dall’attrice,
negando l’esistenza di un sufficiente nesso causale tra i due eventi, facendo
in particolare rilevare come essa abbia potuto lavorare per oltre 4 anni dopo
l’incidente ed evidenziando che nell’attrice vi fosse già una predisposizione a
debolezze psichiche.
18.1 Con
decisione 27 marzo 1998 la commissione AI, basandosi su una perizia medica
allestita il 17 novembre 1997 dallo __________, che concludeva con una sua
inabilità al lavoro in ragione del 100% (p. 26 e 27) e quale casalinga del 50%
(p. 26 e 28), ha ritenuto l’attrice invalida in ragione dell’80% (cfr. incarto
AI richiamato).
Il
perito giudiziario ha confermato sostanzialmente tale referto (perizia giudiziaria
del dott. __________, p. 32 e 34), precisando che l’aspetto psicologico
influisse sull’invalidità, per il resto dovuta a fattori fisici, in ragione di
almeno il 50% (p. 34). Egli si è quindi chinato sulla questione a sapere se ed eventualmente
in quale misura l’incidente subito dal figlio dell’attrice fosse in relazione
con la sua invalidità, riconoscendo in quell’incidente –con argomentazioni che
questa Camera non ha motivo di ritenere infondate– l’evento scatenante (p. 26 e
30), quello che ha scosso definitivamente l’equilibrio psichico dell’attrice
(p. 28).
Se
ne deve concludere, anche se l’attrice è stata in grado di lavorare ancora 4
anni dopo l’incidente, che tra quest’ultimo e l’invalidità dell’attrice vi è pertanto
un nesso causale adeguato (cfr. complemento perizia p. 2).
18.2 Al
perito giudiziario è stato in seguito chiesto di stabilire in quale misura
l’incidente potesse aver causato i disturbi psichici dell’attrice. Egli,
ripercorsa l’anamnesi dell’attrice, ha accertato (perizia giudiziaria del dott.
Frei, p. 27 e seg.) che nel soggetto vi era effettivamente una predisposizione,
anche ereditaria (p. 30), a problemi psichici (cfr. pure referto 17.11.1997
dello __________, p. 22 e 25) evidenziando tra i fattori preesistenti, oltre a
carenze familiari–culturali (complemento perizia p. 2), un’infezione dopo parto
cesareo e l’ansia derivata dal terremoto in Irpinia, sua terra d’origine (p.
13, 25 e segg., 30 e 33); egli ha in sostanza concluso, dopo aver inoltre evidenziato
quale ulteriore fattore invalidante la “strage di __________ ” del 17 marzo
1993 nella quale il fratello dell’attrice si era suicidato dopo aver ucciso la
moglie e i due figli (p. 12 e 25, complemento perizia p. 2), che l’incidente
del figlio avesse influito in ragione di un terzo circa (33.3%, complemento
perizia giudiziaria del dott. __________, p. 2), percentuale che –pur
contestata dall’attrice, siccome troppo contenuta– viene senz’altro fatta
propria anche da questa Camera (cfr. Brehm, op. cit., N. 59 e seg. ad art.
44 CO).
perdita
di guadagno fino alla sentenza
- Nel
querelato giudizio il Pretore, fissati correttamente i dati appena menzionati,
ha dapprima ritenuto che l’attrice fosse occupata per l’80% del suo tempo in
qualità di salariata e per il 20% quale casalinga; in seguito ha concluso che
l’incidente del figlio aveva comportato un’incapacità del 13.32% quale
salariata e del 2% quale casalinga. Rilevando come anche in assenza
dell’invalidità conseguente all’incidente essa avrebbe percepito –come
attualmente– un rendita intera di invalidità, egli ha tuttavia escluso che essa
avesse subito una perdita di guadagno.
L’attrice
contesta tale assunto, indicando in fr. 22’750.– (fr. 1’750.– per 13 mesi)
l’anno la perdita di guadagno da lei subita nei 6 anni precedenti la sentenza a
seguito dell’incidente, il tutto per complessivi fr. 136’500.–.
19.1 In
conseguenza dell’incidente subito dal figlio, l’attrice può in realtà pretendere
unicamente il 16.6% della perdita di guadagno da lei teoricamente subita: in
base alle risultanze peritali la sua incapacità lavorativa, accertata da un
punto di vista medico–teorico in ragione del 100%, era in effetti riconducibile
a fattori psichici, ovvero allo choc conseguente all’incidente solo in ragione
di circa il 50%; quest’ultimo, viste le predisposizioni, era inoltre in
relazione di nesso causale con l’invalidità dell’attrice solo in ragione di
1/3.
19.2 Per
il periodo 1989–1992 l’attrice, attiva quale venditrice–dimostratrice a
domicilio, ha indicato di aver avuto un guadagno lordo di ca. fr. 26’500.– annui
(doc. AAA–CCC), corrispondenti, a suo dire, a circa fr. 2’500.– mensili per 13
mesi. A titolo di perdita di salario essa in questa sede pretende fr. 22’750.–,
ovvero fr. 2’500.– mensili, dedotto il 30% per tener conto della limitata
responsabilità dell’assicuratore RC.
Dall’incarto
AI richiamato è tuttavia risultato che nel 1991–1992 il suo guadagno annuale
era di circa fr. 18’500.– (atto n. 68), mentre dalle dichiarazioni di cui ai
doc. BBB e CCC esso avrebbe dovuto essere di fr. 26’500.–. La notevole
discrepanza riscontrata induce questa Camera a non ritenere fedefacenti i dati
indicati nei doc. AAA–CCC, per cui in definitiva il guadagno dell’attrice in
quel periodo viene confermato in fr. 18’500.– annui.
19.3 Pur
essendo senz’altro vero che a quel momento essa era già afflitta da qualche
acciacco fisico –in particolare problemi lombo sacrali– e che le predisposizioni
psichiche –ancorché latenti– fossero in parte già presenti (perizia giudiziaria
del dott. __________, p. 33), la scrivente Camera non ritiene che tali fattori
compromettessero la capacità lucrativa dell’attrice, tanto più che come
indicato dal suo datore di lavoro essa per le sue dimostrazioni era in grado di
trasportare un campionario di circa 15 Kg (cfr. atto n. 68 dell’incarto AI
richiamato); in assenza di una formazione speciale –essa aveva svolto solo le
prime 4 classi dell’elementare (perizia giudiziaria del dott. __________, p.
12)– era inoltre ben difficile che essa potesse svolgere un’attività più
qualificante e con ciò perseguire un reddito maggiore. In tale situazione
appare dunque corretto ritenere che la somma di fr. 18’500.– costituisse quanto
l’attrice poteva guadagnare in quanto abile al 100%.
La
perdita di guadagno annuale da lei subita a seguito dell’incidente del figlio
ammonta quindi a fr. 3’071.– (= 16.6% x fr. 18’500.–).
19.4 L’attrice
chiede che le sia risarcita la perdita di salario subita durante 6 anni, cioè
dal gennaio 1993 alla data della sentenza.
In
realtà, come ben risulta dalle dichiarazioni della datrice di lavoro alla
commissione AI (atto n. 68 dell’incarto AI richiamato), l’attrice ha lavorato
fino alla fine del mese di agosto del 1993: di conseguenza il periodo nel quale
essa ha diritto al risarcimento per perdita di guadagno si riduce a 5 anni e 4
mesi.
19.5 A
titolo di risarcimento per perdita di guadagno all’attrice spettano pertanto fr.
16’378.65 (= fr. 3’071.– x 5 anni e 4 mesi).
perdita
contributi AVS fino alla sentenza
- L’attrice
chiede inoltre il riconoscimento di fr. 955.50 l’anno per perdita di oneri sociali,
complessivamente quindi fr. 5’733.–.
Ritenuto
che fino alla data della sentenza la sua perdita di guadagno è stata fissata in
fr. 16’378.65, per perdita di contributi AVS ad essa spettano fr. 687.90
(= 4.2% x fr. 16’378.65).
rendita
AI
- Il
giudice di prime cure non ha ritenuto di dedurre dai crediti dell’attrice le
prestazioni sociali che essa aveva ricevuto dall’AI, rilevando in sostanza come
essa avrebbe percepito l’intera rendita d’invalidità anche nel caso in cui non
avesse risentito dell’incidente del figlio.
Tale
assunto, non contestato dalle parti, ha pertanto da ritenersi assodato e non
può essere rimesso in discussione.
perdita
di guadagno e di contributi AVS futura
- Per
determinare la perdita di guadagno e dei contributi AVS futura, l’attrice ha
capitalizzato il salario e la perdita di contributi AVS da lei asseritamente
persi ogni anno sulla base della tavola 20, con un tasso di capitalizzazione
del 2.5%.
Già
si è detto ai cons. precedenti che l’attrice può unicamente pretendere il 16.6%
del salario annuo riconosciutole (fr. 3’071.–). Analoghe considerazioni valgono
per i contributi AVS (fr. 129.–).
Errato
è pure il riferimento alla tavola di capitalizzazione 20: atteso che essa aveva
svolto l’attività di inserviente dipendente e attualmente svolgeva quella di
venditrice–dimostratrice, non vi è motivo per far capo alla tavola 20, che
notoriamente si applica in caso di attività indipendente, ma bisognerà al
contrario applicare la tavola 19 (Stauffer/Schätzle, op. cit., N. 82; DTF
123 III 115; IICCA 15 settembre 19984 in re V./O.).
Per
quanto riguarda la tematica del tasso di capitalizzazione, si rinvia al cons.
3.
Ciò
posto, a favore dell’attrice a titolo di perdita di guadagno e perdita di
contributi AVS futura vanno riconosciuti fr. 34’304.– (= (fr. 3’071.– +
fr. 129.–) x 10.72).
perdita
di attività domestica
- Il
Pretore ha ritenuto che l’attrice, a seguito dell’incidente, avesse subito una
perdita netta del 2% della sua attività di casalinga. Egli ha quantificato in
fr. 42’494.– il valore dell’attività di una casalinga a tempo pieno e quindi in
fr. 8’498.80 quello dell’attrice, che al contrario si occupava della casa solo
in ragione del 20%. Fino alla data della sentenza, cioè per 5 anni e 4 mesi, la
sua perdita quale casalinga è stata pertanto determinata in fr. 906.55 (= 2% di
8’498.90 x 5 anni e 4 mesi).
L’attrice
contesta tale calcolo, chiedendo il risarcimento di fr. 15’000.– annui per 6
anni, complessivamente quindi fr. 90’000.–.
La
convenuta ritiene per contro che una incapacità del 10% quale casalinga sarebbe
giuridicamente irrilevante.
23.1 Innanzitutto
si osserva che –diversamente da quanto ritenuto dal Pretore– in conseguenza
dell’incidente subito dal figlio, l’attrice può pretendere unicamente l’8.33%
della remunerazione di una casalinga: in effetti la sua incapacità quale
casalinga, valutata da un punto di vista medico–teorico in ragione del 50%, in
base agli accertamenti peritali era riconducibile a fattori psichici, ovvero
allo choc dovuto all’incidente solo in ragione di circa il 50%; quest’ultimo,
viste le predisposizioni dell’attrice, era inoltre in relazione di nesso
causale con la sua invalidità solo in ragione di 1/3.
23.2 Ovviamente,
tale percentuale non è giuridicamente irrilevante.
La
convenuta osserva che tutte le casalinghe di 50 anni hanno un’incapacità del
10% (per menopausa, ecc.). Nel caso concreto, l’attrice, oltre a quell’ipotetico
10% dovuto ai fattori indicati dalla convenuta, subisce però un ulteriore
pregiudizio in conseguenza dell’incidente subito dal figlio: non vi è pertanto
motivo per non risarcire questo suo maggior pregiudizio.
23.3 Non
è contestato, a questo stadio della lite, che il salario annuale al 100% di una
casalinga ammonti a fr. 42’494.–.
L’attrice
ritiene che nel caso di specie, tenuto conto del suo grado di invalidità del
50% e di un fattore riduzione del 30% in conseguenza della limitata responsabilità
dell’assicuratore RC, un importo di fr. 15’000.– annuali sarebbe corretto.
Il
calcolo proposto dall’attrice è ampiamente errato, in quanto da una parte non
tiene conto del fatto che lo choc influisce sull’invalidità dell’attrice solo
in ragione del 50% e dall’altra, applicando un fattore di riduzione del 30% per
la limitata responsabilità dell’assicuratrice, misconosce che quest’ultima è in
realtà responsabile solo per 1/3 (con un fattore di riduzione che perciò avrebbe
dovuto essere di 2/3, ovvero del 66.6%).
Il
danno subito dall’attrice in conseguenza dell’incidente –come indicato in
precedenza– deve quindi essere quantificato in ragione del 8.33% ed ammonta a
fr. 3’539.75.
23.4 Fino
alla data della sentenza, ovvero per 5 anni e 4 mesi, a titolo di perdita di
attività quale casalinga, l’attrice ha pertanto subito un danno di fr.
18’878.65 (= fr. 3’539.75 x 5 anni e 4 mesi).
perdita
di attività domestica futura
- Per
determinare la perdita di attività futura, il Pretore ha fatto capo al tasso di
capitalizzazione del 3.5%; egli ha quindi capitalizzato il danno annuale in
base alla tavola 24 per 14 anni (fino alla data del pensionamento) su fr.
8’498.80 (2%) e quindi in base alla tavola 20a su fr. 42’494.– (10%).
L’attrice
postula l’applicazione del tasso di sconto del 2.5% e chiede che la rendita,
calcolata su un danno di fr. 15’000.– annui, sia direttamente capitalizzata in
base alla tavola 20a, per complessivi fr. 390’000.–.
24.1 La
questione circa il tasso di capitalizzazione applicabile per la determinazione
del danno futuro è già stata risolta, a favore di un tasso del 3.5%, al cons.
3, a cui esplicitamente si rinvia.
24.2 Per
quanto riguarda le modalità di capitalizzazione, questa Camera non può
condividere l’argomentazione del Pretore: egli ha infatti ritenuto che fino
all’età del pensionamento l’attrice avrebbe svolto l’attività di casalinga solo
in ragione del 20% (con un danno, così, del 2%), mentre successivamente avrebbe
effettuato tale attività al 100% (con un danno del 10%). In realtà il suo danno
–come già accennato– ammonta, sia prima che dopo il suo pensionamento,
all’8.33% del totale.
A
ragione, pertanto l’attrice ha fatto capo alla tavola 20a, che è indicata nel
caso in cui un’attività continui dopo l’età del pensionamento (Stauffer/Schätzle,
op. cit., N. 113 e 638 e segg.; DTF 113 II 345; IICCA 23 aprile
1993 in re G./H. e lc.; ICCA 23 ottobre 1996 in re Q./M. e lc.).
24.3 Appurato
che il danno annuale per la perdita di capacità quale casalinga ammonta a fr.
3’539.75, il danno futuro a questo titolo si fissa in fr. 63’963.30 (=
fr. 3’539.75 x 18.07).
spese
di cura
- L’attrice
chiede il risarcimento delle spese di cura, le quote di trattamento medico e
per medicinali non coperte dalla cassa malati, in particolare la franchigia del
10% di tutti i costi passati e futuri di trattamento medico e dei medicinali,
nonché tutti gli esborsi accessori, quali spese di trasporto, connessi con i
trattamenti medici, quantificate in fr. 2’000.– l’anno, per complessivi fr.
57’000.–.
A
ragione, il Pretore ha osservato come tali spese fossero state richieste per la
prima volta –e quindi irritualmente– solo in sede conclusionale, per cui già
per questo motivo non potevano essere ammesse (art. 78 CPC).
Altrettanto
correttamente egli ha quindi fatto notare che l’ammontare delle spese in
questione non era stato provato, con la conseguenza dell’integrale reiezione
della richiesta attorea.
spese
legali preprocessuali
- L’attrice
chiede il riconoscimento di fr. 10’000.– (fr. 41’654.– in prima sede) a titolo
di spese legali preprocessuali, posizione che il Pretore ha respinto.
26.1 Al
cons. 13, a cui si rimanda, sono già stati indicati i motivi per cui il
giudizio di primo grado non può essere condiviso.
26.2 In
concreto si tratta quindi di determinare concretamente quali prestazioni
possano essere riconosciute.
L’onorario
di fr. 5’000.–, indicato dall’attrice per le pratiche extragiudiziali con la
convenuta, durate oltre 5 anni, può senz’altro essere confermato. Per il patrocinio
da parte del sindacato SEI nella pratica AI, che complessivamente giustifica
certamente un onorario di fr. 5’000.–, a carico della convenuta, che in
definitiva è responsabile dell’invalidità solo in parte, appare equo riconoscere
all’attrice fr. 2’000.–.
A
tali importi vanno aggiunte, per i motivi indicati al cons. 13.4, le spese (fr.
4’971.70) e le spese vive (fr. 97.–), secondo le percentuali ivi indicate del
30%: alla qui attrice vanno pertanto riconosciuti fr. 1’491.50 per spese e fr.
29.10 per spese vive.
A
tali importi va infine aggiunta l’IVA, che, tenuto conto di prestazioni determinanti
di fr. 7’000.–, si fissa in fr. 455.–.
Per
spese legali preprocessuali all’attrice vengono quindi riconosciuti complessivamente
fr. 8’975.60.
torto
morale
- A
titolo di torto morale il Pretore ha riconosciuto all’attrice fr. 40’000.– In
questa sede l’attrice postula un aumento di tale importo a fr. 80’000.–, mentre
la convenuta una sua riduzione a fr. 15’000.–.
27.1 La
giurisprudenza ha avuto raramente occasione di chinarsi sull’ammontare
dell’indennità per torto morale dovuta ai genitori di una persona gravemente
ferita: le indennità in quei casi variavano tra i fr. 10’000.– ed i fr.
20’000.– (DTF 116 II 519; RVJ 1991 p. 237; Plädoyer 1995
p. 69; cfr. Hütte/Ducksch, op. cit., I/83 e IX/5 1988 ff. N. 2.1 e 2.2).
La
dottrina ritiene che in eventi del genere l’indennità possa essere fissata tra
i fr. 20’000.– e 35’000.– a dipendenza, ovviamente, delle particolarità del
caso (Hütte/Ducksch, op. cit., I/89 e seg., in particolare n. 283).
27.2 Nel
caso di specie, viste da una parte le gravi conseguenze subite dal figlio in
seguito all’incidente e atteso dall’altra che l’evento ha nel contempo causato,
sia pure quale semplice concausa, l’invalidità dell’attrice, questa Camera
ritiene che vi sia in concreto motivo di avvicinarsi al massimo dell’indennità
postulata dalla dottrina.
Un
importo di fr. 30’000.– appare pertanto più che equo.
interessi
- Il
Pretore ha quantificato in complessivi fr. 19’333.35 gli interessi maturati
fino alla data della sentenza sui crediti dell’attrice. Quest’ultima contesta
parzialmente tale calcolo, ritenendo che gli stessi ammonterebbero a fr.
109’085.55.
Considerati
i criteri di calcolo indicati sub cons. 16, il calcolo degli interessi, dovuti
al tasso del 5%, è il seguente:
su fr.
35’945.20 dal 1.5.1996 (perdita sal./ casal.) + fr. 4’792.70
su fr.
30’000.– dal 29.4.1989 (torto morale) + fr. 14’508.35
Ne
discende che a titolo di interessi di mora, all’attrice spetteranno altri
fr. 19’301.05.
ricapitolazione
- Ricapitolando,
gli importi a favore dell’attrice sono i seguenti:
fr.
16’378.65 perdita salario fino sentenza
fr.
687.90 perdita contributi AVS fino sentenza
fr.
34’304. –– perdita guadagno e contributi AVS futura
fr.
18’878.65 perdita att. casalinga fino sentenza
fr.
63’963.30 perdita att. casalinga futura
fr.
8’975.60 spese legali preprocessuali
fr.
30’000. –– indennità torto morale
fr.
173’188.10 Totale
fr.
19’301.05 interessi
fr.
192’489.15 Totale con interessi
All’attrice
vanno in definitiva riconosciuti fr. 192’489.15 oltre interessi al 5%
dal 1° gennaio 1999.
spese
legali preprocessuali
- L’attore
chiede il riconoscimento di fr. 2’000.– (fr. 6’484.10 in prima sede) a titolo
di spese legali preprocessuali, posizione che il Pretore ha respinto.
Al
cons. 13, sono già stati indicati i motivi per cui il giudizio di primo grado
non può essere condiviso.
L’onorario
di fr. 2’000.–, indicato dall’attore per la pratica extragiudiziale con la convenuta
appare, tutto sommato, equo.
A
tale somma vanno aggiunte, per i motivi indicati al cons. 13.4, le spese (fr.
4’971.70) e le spese vive (fr. 97.–), secondo la percentuale ivi indicata del
5%: al qui attore vanno pertanto riconosciuti fr. 248.60 per spese e fr. 4.85
per spese vive.
A
ciò va aggiunta l’IVA, che, tenuto conto di prestazioni determinanti di fr.
2’000.–, può essere fissata in fr. 130.–.
Per
spese legali preprocessuali all’attore andrebbero quindi riconosciuti complessivamente
fr. 2’383.45. Avendo egli tuttavia limitato, in sede di petitum, le sue
richieste a questo titolo a fr. 2’000.– (appello p. 3), è quest’ultima
la somma che gli può essere qui riconosciuta (art. 86 CPC).
torto
morale
- A
titolo di torto morale il Pretore ha riconosciuto all’attore, nato nel 1948,
fr. 20’000.– In questa sede l’attore postula un aumento di tale importo a fr.
60’000.–, mentre la convenuta una sua riduzione a fr. 15’000.–.
Nel
caso di specie, viste da una parte le gravi conseguenze subite dal figlio e
atteso dall’altra che l’incidente ha nel contempo causato, sia pure quale
semplice concausa, l’invalidità a carico della moglie, vista la giurisprudenza
in materia (cfr. cons. 27) questa Camera ritiene equo attribuire all’attore un
importo di fr. 25’000.– a titolo di torto morale.
interessi
- Il
Pretore ha quantificato in complessivi fr. 9’666.70 gli interessi maturati fino
alla data della sentenza sui crediti dell’attore. Essendo l’indennità per torto
morale stata aumentata a fr. 25’000.–, gli interessi da riconoscere all’attore
aumenteranno a fr. 12’090.30.
ricapitolazione
- Ricapitolando,
gli importi a favore dell’attore sono i seguenti:
fr.
2’000. –– spese legali preprocessuali
fr.
25’000. –– indennità torto morale
fr.
27’000. –– Totale
fr.
12’090.30 interessi
fr.
39’090.30 Totale con interessi
All’attore
vanno in definitiva riconosciuti fr. 39’090.30 oltre interessi al 5% dal
1° gennaio 1999.
TASSE,
SPESE E RIPETIBILI
- Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, pur criticando l’atteggiamento tenuto dalla
convenuta, che non poteva ritenere di potersi liberare con un semplice
versamento di poco superiore ai fr. 200’000.–, ha escluso che la sua resistenza
in lite fosse temeraria ai sensi dell’art. 152 CPC. Ciò premesso, in applicazione
dell’art. 148 cpv. 2 CPC, egli ha ritenuto equo, nonostante la soccombenza preponderante
degli attori, ripartire tasse e spese in ragione di metà ciascuno, compensando
le ripetibili.
Entrambe
le parti, oltre a protestare tassa di giustizia e spese e a postulare il riconoscimento
a loro favore di piene ripetibili in caso di integrale accoglimento dei rispettivi
appelli, chiedono, in caso di conferma del primo giudizio, che le stesse siano
caricate in misura preponderante alla controparte.
34.1 Manifestamente
infondata è la tesi sostenuta da parte attrice, secondo cui per la determinazione
della soccombenza farebbe stato il valore indicato in sede petizionale e non
quello di cui alle conclusioni: il riferimento giurisprudenziale da essi citato
(Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 42 ad art. 148) si riferisce ovviamente
ad caso diverso da quello che qui ci occupa, in quell’evenienza il valore essendo
stato ridotto con le conclusioni.
34.2 Nel
caso di specie è evidente che, in termini puramente matematici, parte attrice è
soccombente in maniera preponderante (le sono in effetti stati riconosciuti
complessivamente fr. 1’729’766.25 a fronte di richieste conclusionali di fr.
4’386’572.10, pari a circa il 39.4%).
È
però altrettanto evidente che essa è risultata vincente su gran parte delle
questioni in contestazione (si pensi al principio della responsabilità
integrale del conducente __________, all’invalidità di madre e figlio, al
principio del risarcimento del danno, ecc.), pur avendo talora ecceduto nella
quantificazione delle proprie pretese, specialmente quelle relative –per altro
in un campo, di difficile valutazione, ove il giudice gode di un ampio potere
di apprezzamento– al danno futuro.
34.3 Nella
resistenza tenuta in causa dalla convenuta non si ravvisa inoltre un
comportamento temerario o dettato da grave ingiustizia. Le talora esagerate
richieste dell’attrice, che in definitiva hanno comportato la sua preponderante
soccombenza, erano in effetti tali da impedire un componimento bonale della
vertenza, il che ha giustamente indotto la convenuta a portare avanti le sue
ragioni.
34.4 In
definitiva, questa Camera ritiene che nel caso concreto sussistano –come
correttamente osservato dal Pretore– giusti motivi (art. 148 cpv. 2 CPC) per
prescindere dal caricare spese e ripetibili in base alla soccombenza e quindi
per poterle caricare alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
Ciò
vale sia per la prima istanza –il presente giudizio, che ha riformato a favore
della convenuta, ma in modo poco significativo, la sentenza pretorile, non
implica la necessità di riconsiderare il giudizio pretorile su spese e ripetibili–
sia per questa sede, e ciò nonostante le richieste dell’attrice siano state
leggermente aumentate rispetto a quanto preteso davanti al Pretore.
CONCLUSIONE
- Da
tutto quanto precede, se ne deve concludere il parziale accoglimento dei due
appelli ai sensi dei considerandi.
ISTANZA
D’INTERSECAZIONE
- Con
istanza 17 marzo 1999 la convenuta ha chiesto l’intersecazione di tutta una serie
di passaggi contenuti nell’allegato di osservazioni all’appello del 16 febbraio
1999, da lei ritenuti contrari all’art. 68 CPC.
L’attrice,
in sede di osservazioni, ha acconsentito all’intersecazione di tre passaggi di
quell’allegato.
Effettivamente,
pur tenendo conto dell’estrema litigiosità della causa, che era tale da
infiammare gli animi dei rispettivi patrocinatori –si vedano i “generosi”
scambi di cortesia in replica e duplica–, a fronte di un appello di controparte
tutto sommato “fair” (ancorché talora manifestamente erroneo: si veda ad es. la
tabella riassuntiva a p. 18, ove “le rendite INSAI e AI fino alla sentenza” e
“l’indennità IMI” risultano in realtà dedotte 2 volte, e meglio nella posizione
“perdita di guadagno fino alla sentenza” rispettivamente nella posizione “torto
morale”) l’allegato di osservazioni all’appello dell’attrice risulta
eccessivamente polemico ed offensivo nei confronti della convenuta e del suo
patrocinatore, in una misura che eccede di gran lunga il lecito, tanto da essere
al limite di una denuncia penale.
Le
seguenti espressioni, del tutto gratuite e comunque contrarie all’art. 68 CPC,
vengono pertanto intersecate:
...
“l’irresponsabile strategia defatigatoria e l’aggressività (sconfinante, non di
rado, in esternazioni scritte e verbali di connotazione xenofoba)”... (p. 2);
...
“che è una compagnia di assicurazioni di statura –non già di etica–
mondiale”... (p. 3, intersecazione ammessa dalla controparte);
...
“indegno ... è l’accenno, chiaramente di stampo xenofobo”... (p. 6);
...
“mostra un’insensibilità totale che mai si è costatata in procedure di questo
tipo”... (p. 7);
...
“la minima dignità che ogni primaria compagnia di assicurazioni dovrebbe
esibire non consente affermazioni di questo genere, che sottintendono la
completa ignoranza oppure un’inaccettabile dose di malafede processuale”... (p.
8);
...
”come il “giochino delle tre carte” che essa”... (p. 8);
...
“è veramente deplorevole che la convenuta cerchi un maldestro equivoco anche su
questo pacifico aspetto”... (p. 10);
...
“la convenuta pretende di sostenere con una sequela di mere e aggressive sue
affermazioni (a prova ulteriore di un’insensibilità al tempo stesso cruda e
feroce) contro l’attrice” ... (p. 13);
...
“ha scorrettamente tentato di sfruttare a suo favore (per trarne un beneficio
economico)”... (p. 13);
...
“altrettanto scorrettamente (e dimostrando una totale mancanza di scrupoli) la
convenuta tenta di sfruttare”... (p. 13);
...
“non sono necessari grandi commenti, tanto la stessa appare arbitraria, rispettivamente
(s)qualifica (per immodestia e arroganza intellettuale) chi si è assunto la
responsabilità di proferirla”... (p. 13 e 14, intersecazione ammessa dalla
controparte);
...
“la meschinità e il cinismo __________ ”... (p. 16);
...
“una sconcertante e capziosa argomentazione”... (p. 16);
...
“vista la statura etica del soggetto”... (p. 18, intersecazione ammessa dalla
controparte);
Ne
discende il parziale accoglimento dell’istanza d’intersecazione, ai sensi dei considerandi.
Per i quali
motivi,
richiamati l’art.
148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. In
parziale accoglimento dell’appello 22 gennaio 1999 della __________ e in
parziale accoglimento dell’appello 1° febbraio 1999 di
______________________________ e ____________________la sentenza 4 gennaio 1999
della Pretura del distretto di Bellinzona, invariati gli altri dispositivi, è
così riformata:
- In
accoglimento parziale della petizione 16 agosto 1994, la __________ è
condannata a pagare i seguenti importi:
1.1 a
__________, l’importo di fr. 1’498’186.80 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio
1999;
1.2 a
__________, l’importo di fr. 192’489.15 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio
1999;1
1.3 a
__________, l’importo di fr. 39’090.30 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio
1999;
II. Le
spese della procedura d’appello di complessivi fr. 28’000.– (con una tassa di
giustizia di fr. 27’800.– e spese di fr. 200.–), già anticipate dalla convenuta
in fr. 13’000.– e dagli attori in fr. 15’000.–, restano a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. L’istanza
d’intersecazione 17 marzo 1999 __________ è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
IV. Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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