AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.135
Data decisione, Autorità: 12.10.1999, IICCA
Incarto n. 12.1999.00135
Lugano 12 ottobre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa appellabile OA.98.61 della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione 8 maggio 1998 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 28’321.10 oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro;
Lite in cui è intervenuta il 4 giugno 1998 __________, rivendicando ex art. 29 LADI il proprio diritto nei confronti della convenuta rispetto alla pretesa dell’attore fino a concorrenza delle indennità versategli;
Domanda parzialmente avversata dalla convenuta, che ne ha postulato l’accoglimento limitatamente a fr. 4’452.40, e che il Pretore con sentenza 31 maggio 1999 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta a versare all’attore fr. 19’128.65 oltre interessi, e all’intervenuta in lite fr. 7’168.-- oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con appello del 28 giugno 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 4’452.40;
Mentre l’attore con osservazioni del 12 agosto 1999 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Posti a giudizio i seguenti punti di questione
1.- se deve essere accolto l’appello
2.- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo quanto affermato nella petizione, l’attore avrebbe lavorato per la convenuta in qualità di venditore di autovetture dal 1973 fino al 31 marzo 1998, data in cui avrebbe inoltrato le proprie dimissioni, intendendo con ciò disdire il contratto di lavoro per il termine del 30 giugno 1998.
La convenuta avrebbe invece erroneamente considerato la decisione del dipendente come un licenziamento in tronco da parte sua, e gli rifiuterebbe pertanto, a mente dell’attore ingiustificatamente, il salario del periodo di disdetta, la quota parte della tredicesima mensilità, il pagamento delle ferie non godute e del lavoro prestato al sabato, il tutto per fr. 28’321.10 oltre interessi.
In replica l’attore ha altresì chiesto che la convenuta venga astretta al versamento della differenza sui contributi sociali relativi al 1991, avendo la datrice di lavoro dichiarato alle assicurazioni sociali un salario inferiore a quello effettivamente erogato al dipendente.
B. La convenuta resiste alla petizione (eccezion fatta per fr. 6’364.90, da cui deduce 1/4 dello stipendio per l’abbandono del posto di lavoro, riconoscendo perciò fr. 4’452.40) sostenendo che l’attore avrebbe pronunciato il proprio licenziamento con effetto immediato nei chiari termini di cui alla lettera del 31 marzo 1998 doc. C. Esatto sarebbe anche il computo degli oneri sociali per il 1991, laddove l’asserita discrepanza sarebbe giustificata da un periodo di malattia del lavoratore.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti decisivi, ha considerato equivoco lo scritto di disdetta dell’attore, che nondimeno non poteva senz’altro essere ritenuto dalla datrice un licenziamento in tronco. Del resto, solo due giorni dopo il dipendente avrebbe chiarito le proprie intenzioni, offrendo la propria prestazione lavorativa per il periodo di disdetta, così che non potrebbe neppure essergli ascritto l’abbandono del posto di lavoro.
Dovendosi fissare al 30 giugno 1998 la fine del rapporto di lavoro, la pretesa del lavoratore ammonterebbe a complessivi fr. 26’296.65 oltre interessi, di cui fr. 7’168.-- spettanti all’intervenuta in lite. Giustificata sarebbe inoltre la pretesa riguardante i contributi sociali del 1991, da corrispondere sull’effettivo salario annuo di fr. 93’004.80.
D. Con l’appello (tempestivo, la sentenza del Pretore essendo stata ritirata il giorno 7 giugno) la convenuta -in sintesi- rimprovera al Pretore un errato apprezzamento della documentazione in atti, ed in particolare del decisivo scritto doc. C, che avrebbe condotto alla non condivisibile decisione di considerare alla stregua di un licenziamento ordinario la disdetta pronunciata dal dipendente. Errati sarebbero comunque il computo delle denegate pretese dell’attore, così come la decisione di accollare alla convenuta ulteriori contributi sociali per l’anno 1991.
E. Delle argomentazioni del resistente, che chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi di diritto.
Considerato
in diritto:
La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che chi disdice un contratto di lavoro in base all’art. 337 CO deve far conoscere alla controparte che lo fa per un motivo grave. In altre parole, è indispensabile che la persona a cui la comunicazione di risoluzione del contratto è pervenuta possa comprendere che non si tratta di una disdetta ordinaria, bensì che il partner contrattuale è intenzionato a sciogliere da subito il contratto di lavoro per motivi gravi (DTF 92 II 186; II CCA 16 dicembre 1998 in re F./F.; ZR 55, N. 161; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern, 1981, pag. 35): gli effetti di una disdetta ordinaria e quelli di una disdetta straordinaria sono completamente diversi, come del resto sono diversi i rimedi in mano alla persona confrontata con un eventuale licenziamento. La chiarezza nella dichiarazione di rescissione è quindi indispensabile affinché ciascuno possa salvaguardare i propri diritti (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire di contrat de travail, 2. edizione, Losanna, 1996, n. 2 ad art. 337 CO; ZR citato), dal che il principio interpretativo -che non vi è motivo di non applicare anche alle disdette pronunciate dal dipendente- per cui nel dubbio la rescissione del contratto va interpretata come una disdetta ordinaria e non come una disdetta straordinaria (II CCA 23 dicembre 1994 in re T./A. SA; Decurtins, opera citata, ibidem; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 6 ad art. 335 CO; Streiff/von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo, 1992, n. 18 ad art. 337 CO).
Oggetto della lite è la lettera manoscritta del 31 marzo 1998 (doc. C), che recita: “Spettabile __________, Non essendo più in grado di sopportare l’ambiente di lavoro dò da oggi 31.3.98 le mie dimissioni.”
Contrariamente all’opinione della ricorrente, non può essere affermato che il tenore letterale di questa comunicazione sia a prima vista indicativo dell’intenzione di pronunciare un licenziamento in tronco, ma al contrario -senza necessità di prevalersi della suddetta regola di interpretazione, per cui nel dubbio va ammessa la disdetta ordinaria- esso deve essere ragionevolmente inteso quale licenziamento nei termini contrattuali.
Infatti, la locuzione temporale “dò da oggi le mie dimissioni” non significa affatto (nell’accezione letterale) che quello della lettera è l’ultimo giorno di lavoro, oppure l’ultimo giorno di validità del contratto, ma semplicemente che a partire da quel giorno decorre il normale periodo di disdetta.
Nulla depone invece in favore dell’esistenza della volontà del dipendente di cessare l’attività con effetto immediato: è ben vero che nello scritto è indicata la motivazione della disdetta, ossia l’incapacità del dipendente di sopportare ulteriormente l’ambiente di lavoro, ma è altrettanto vero che è a prima vista evidente che siffatta motivazione costituisce (ed è indicata come tale) unicamente una soggettiva sensazione di intolleranza del dipendente -il che non è ancora motivo grave ex art. 337 CO-, che nemmeno tenta di affermare che la situazione sarebbe di gravità tale da rendere oggettivamente insostenibile la continuazione del rapporto fino al prossimo termine di disdetta.
Non essendoci la chiara indicazione della volontà di rescindere il contratto con effetto immediato e non essendoci neppure la menzione di un oggettivamente grave motivo a sostegno di una simile disdetta, non si vede come si potrebbe concludere nel senso auspicato dalla ricorrente.
Se ciò non bastasse, le vere intenzioni del dipendente, al quale non può essere ascritto alcun comportamento contraddittorio, sono divenute manifeste con l’inequivocabile scritto del 2 aprile 1998 (doc. E), al quale non vi è ragione di non conferire valenza indiziaria nell’identificazione della sua volontà al momento dell’inoltro della disdetta.
Deve perciò essere ampiamente confermato il giudizio pretorile al riguardo della qualifica giuridica del licenziamento pronunciato dal dipendente il 31 marzo 1998.
A torto.
Il senso della sentenza citata, resa al riguardo del nuovo art. 337c CO, è infatti, contrariamente alla tesi della ricorrente, quello di avere abbandonato la finzione, che veniva precedentemente ritenuta, secondo cui il lavoratore licenziato in tronco (tale è all’atto pratico la situazione dell’attore, cui la convenuta ha di fatto impedito il lavoro dopo il 31 marzo 1998) avrebbe potuto fruire delle ferie nell’ipotetico periodo di disdetta.
E’ ben vero che la rinuncia a tale finzione non è assoluta, e che nei casi (come ad esempio nei contratti a tempo determinato) in cui il contratto non avrebbe potuto prendere fine in un termine breve, e il lavoratore beneficia perciò dell’indennizzo dello stipendio per un lungo periodo, non si ritiene giustificato di attribuirgli cumulativamente anche il pagamento delle ferie (così in: II CCA 5 marzo 1996 in re S./A., in cui il periodo di disdetta era di 5 mesi, 22 aprile 1994 in re S./S. SA e I. SA), ammettendosi in tal caso che l’indennizzo del salario comprenda anche quello delle ferie non godute (DTF 117 II 273). Se invece il contratto avrebbe potuto prendere fine in un termine relativamente breve, ritenuto con ciò un lasso di due o tre mesi (come nella fattispecie), il pagamento delle ferie non godute deve essere riconosciuto (DTF 117 II 272; II CCA 30 gennaio 1996 in re I./B. SA ).
4.1 Essa lamenta in primo luogo la mancanza di legittimazione attiva del dipendente alla presentazione della richiesta, trattandosi della richiesta di un pagamento in favore di un terzo, ossia della cassa di compensazione competente.
L’argomentazione è ampiamente pretestuosa: nella misura in cui l’attore chiede che sia riversata la parte di contributi a carico del dipendente, egli procede a ben vedere per ottenere il pagamento del proprio salario, e meglio di quella parte dello stesso che costituisce la differenza tra il lordo e il netto; nella misura in cui egli procede invece per accertare l’esistenza dell’obbligo della convenuta a versare la parte di contributi paritetici dovuta dalla datrice di lavoro, va ritenuto che si tratta pur sempre di un diritto patrimoniale del dipendente derivante dal contratto di lavoro, che in quanto tale concorre a costituire la sua situazione previdenziale e assicurativa durante e dopo la vita lavorativa, e che per il quale non vi è perciò motivo di negare al dipendente la facoltà di procedere in giudizio in proprio nome.
4.2 L’appellante (peraltro in forma apodittica) ripropone anche a questo stadio della causa la tesi dell’indebita mutazione dell’azione da parte del procedente per avere formulato la domanda relativa ai contributi sociali del 1991 solo con la replica, dimenticando che per effetto dell’art. 78 cpv. 1 CPC egli a quello stadio della causa era legittimato a proporre nuovi fatti e nuove domande per effetto dell’esplicita riserva che detta norma prevede in favore dell’art. 175 CPC relativo appunto alla replica.
4.3 La ricorrente invoca anche l’art. 86 CPC per rimproverare al Pretore la pronuncia dell’accertamento dell’obbligo della convenuta al pagamento di tali contributi in luogo dell’immediata condanna al loro pagamento richiesta dall’attore. Anche questa censura è ingiustificata: proprio dall’integrale lettura della massima invocata dalla convenuta (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 86, n. 2) si evince che il Pretore ha attribuito all’attore un minus rispetto a quanto da lui postulato, senza modificare né la causa petendi, né il petitum nel senso dell’interesse tutelato, proprio nel rispetto del quale è avvenuta la lecita modifica rispetto a quanto chiesto dal procedente.
4.4 Risolte le questioni formali, la convenuta contesta anche il merito della pretesa, ma stante l’ammissione del fatto che nonostante la malattia il salario è sempre stato pagato al dipendente al 100% (appello, pag. 17), l’argomentazione secondo cui le indennità per malattia (che la convenuta percepiva dalla propria assicurazione) non fanno parte del salario e quindi non sono sottoposte a contributi appare del tutto irrilevante, visto che essa riconosce pacificamente che si trattava di importi spettanti a lei, e non al dipendente.
Ne consegue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 28 giugno 1999 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 800.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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