AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.136
Data decisione, Autorità:
19.01.2000, IICCA
Incarto n.
12.1999.00136
Lugano
19 gennaio
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.7
della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione 20 gennaio 1997 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
e
__________ rappr.
dall'avv. __________
in cui l’attore, in
sede di conclusioni, ha formulato le seguenti domande:
- La
petizione è accolta. Di conseguenza:
1.1 E’ accertato che __________ è proprietario della
vettura Mercedes-Benz E 200 di cui ai considerandi;
1.2 E’ fatto ordine alla convenuta __________ di
acconsentire immediatamente alla cancellazione del codice 178 iscritto nella
finca “decisioni dell’autorità” della carta grigia del citato veicolo, ritenuto
che in caso di disobbedienza, è fatto ordine al Dipartimento delle Istituzioni,
Sezione della circolazione, Camorino, di procedere alla cancellazione del
predetto codice;
1.3 Le parti convenute in solido sono condannate a
versare all’attore la somma di fr. 18’500.-- a titolo di risarcimento del
pregiudizio subito.
- Protestate
tasse, spese e ripetibili.
Domande avversate dalla convenuta __________, che ha postulato la
reiezione della petizione, mentre l’altra convenuta, preclusa, non si è
espressa;
Laddove il Pretore, con sentenza 9 giugno 1999, ha ammesso
integralmente le domande 1.1 e 1.2 e parzialmente la domanda 1.3, condannando
le convenute in solido al pagamento di fr. 11’500.-- oltre interessi;
Appellanti sia l’attore, in materia di spese e ripetibili, che
__________, la quale con gravame 1° luglio 1999 postula la riforma del
querelato giudizio nel senso della reiezione della petizione;
Letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto l’appello di __________
-
- se deve essere accolto l’appello di __________ 3. -
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo quanto affermato in petizione, l’attore nel settembre 1995
avrebbe avuto delle trattative con tale __________ in vista della vendita di
una vettura Mercedes al prezzo di fr. 48’000.--, da finanziare da terzi.
Proprio
ai fini dell’ottenimento del finanziamento, il __________ avrebbe indicato la
necessità dell’immatricolazione della vettura in proprio nome, cosa cui
l'attore avrebbe consentito, trattenendo tuttavia per sé la vettura, le targhe
e i documenti, tra cui la licenza di circolazione munita del codice 178, che
inibisce il cambiamento del detentore senza il consenso del proprietario.
non avrebbe mai pagato la vettura, rimasta perciò di in possesso dell’attore,
che però non avrebbe potuto modificarne il detentore sulla licenza di
circolazione, avendo la convenuta __________ negato il proprio consenso
all’eliminazione del codice 178 per il motivo che essa avrebbe pagato fr.
32’734.50 a valere quale prezzo della vettura all’altra convenuta __________.
Dal
che la presente causa, in cui l’attore ha chiesto di essere riconosciuto
proprietario della vettura, che sia cancellata la restrizione della facoltà di
modificare l’immatricolazione della vettura mediante la soppressione del codice
178, e che gli sia risarcito il danno costituito dal deprezzamento del veicolo
immobilizzato, posizione quantificata in fr. 4’000.-- in petizione, e poi
aumentata a fr. 18’500.-- con le conclusioni.
B. __________ si è lasciata precludere, omettendo di rispondere alla petizione.
C. __________ si è invece opposta alla petizione affermando che __________ le
avrebbe fatto pervenire la richiesta di un finanziamento per un contratto
leasing intestato al __________.
Si
sarebbe così giunti alla sottoscrizione di un contratto di vendita della
vettura tra __________ quale acquirente, e __________ quale venditrice, in cui
risulterebbe l’avvenuta consegna della vettura al __________ e la sua
immatricolazione con la riserva del codice 178 “divieto di cambiamento del
detentore”, mentre __________ e il __________ avrebbero invece stipulato un
contratto di leasing per la vettura in questione.
L’attore
avrebbe quindi in sostanza spontaneamente consegnato al __________ i documenti necessari
all’immatricolazione della vettura, consentendo così al trasferimento di
proprietà in favore di __________, acquirente in buona fede.
D. Il Pretore nel giudizio qui impugnato, riassunti i fatti rilevanti e
constatata la proponibilità di principio dell’azione di accertamento del
diritto di proprietà, ha ritenuto che la consegna della vettura ai sensi di
legge, ossia la trasmissione del possesso, avrebbe luogo con la consegna delle
chiavi, che in concreto non sarebbe avvenuta così che l’attore sarebbe in
definitiva rimasto proprietario della Mercedes di cui trattasi.
Inoltre,
dalle concrete circostanze, segnatamente dall’avvenuta consegna nelle mani
della ditta finanziatrice di una chiave della vettura malamente contraffatta,
questa avrebbe dovuto nutrire dei dubbi circa il potere di disposizione della
persona presentatasi come venditrice. Costituirebbe pertanto illecito da parte
sua avere impedito la cancellazione del codice 178 dalla licenza di
circolazione, dal che il suo obbligo (solidalmente con la sedicente venditrice)
al risarcimento del danno costituito dall’avvenuto deprezzamento della vettura,
pari a fr. 11’500.--.
E. Delle argomentazioni e delle domande di cui ai gravami delle parti,
così come delle concrete circostanze fattuali della fattispecie e delle
osservazioni presentate dal solo attore al gravame avversario, si dirà, per
quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Secondo l'art. 714 cpv. 1 CC, per la trasmissione della proprietà
mobiliare, categoria in cui rientra anche l'autovettura di cui trattasi, è
necessario il trasferimento del possesso all'acquirente.
Questo
non significa, evidentemente, che ogni trasferimento del possesso abbia la
conseguenza di provocare anche la trasmissione del diritto di proprietà: ciò
avviene unicamente in presenza della corrispondente volontà delle parti, ovvero
in base ad un valido negozio giuridico avente il fine di trasferire la
proprietà, come ad esempio il contratto di compravendita oppure di donazione.
Problemi
nell'acquisizione della proprietà mobiliare si pongono se l'alienante, privo
del potere di disporre di questo diritto, effettua la consegna ad un terzo che
in buona presume di essere in tal modo divenuto proprietario. Si tratta del
caso regolato da art. 714 cpv. 2 CC, che statuisce il principio della
protezione dell'acquirente in buona fede secondo le regole sul possesso, il che
rinvia agli art. 930 e segg. CC, ed in particolare all'art. 933 CC, che prevede
la protezione dell'acquirente se la cosa fu affidata all'alienante dal
proprietario (Rep. 1993, pag. 170 e segg., consid. 1 e riferimenti), e all'art.
934 CC, che protegge invece il proprietario qualora il bene alienato sia stato
smarrito o gli sia stato sottratto.
- Quanto
alle modalità del trasferimento del possesso ai sensi del predetto art. 714
cpv. 1 CC, questo tra presenti avviene secondo l'art. 922 CC con la consegna
materiale dell'oggetto dall'alienante all'acquirente oppure mettendo a
disposizione dell'acquirente il mezzo di avere la cosa in suo potere, concetto
quest'ultimo su cui si tornerà più avanti (consid. 5.1) per lo specifico caso
della consegna di un'autovettura.
L'art.
923 CC regola invece il caso della consegna tra assenti, che si compie con la
consegna della cosa all'acquirente o al suo rappresentante, mentre l'art. 924
CC disciplina il caso eccezionale in cui l'acquisto del possesso avviene senza
consegna, in virtù di particolari pattuizioni tra le parti.
L'art.
925 CC, infine, si occupa della trasmissione del possesso su merci per le quali
sono state emesse cartevalori che le rappresentino.
- Posta la concreta rilevanza del requisito della buona fede ai fini
dell'acquisto della proprietà (e comunque nel contesto dell'applicazione del
principio dell'affidamento di cui all'art. 2 CC), dall’esame della fattispecie
risulta che tra le parti coinvolte nei contratti dai quali deriva la lite in
oggetto ve ne sono due sostanzialmente oneste, ossia l’attore __________ e la
convenuta __________, che non a caso in questa vicenda sono anche le parti
lese: __________ ha in garage una Mercedes nuova immobilizzata, che si deprezza
e che nessuno gli ha pagato; __________ per finanziare la vendita della Mercedes
ha sborsato fr. 32’000.-- e rotti, somma che nessuno le rimborserà.
__________,
e per essa le persone che materialmente hanno agito (__________e __________), è
invece sicuramente in cattiva fede: qualificandosi quale procacciatrice di
contratti leasing (“Vermittler” nell’IF di __________, presidente del consiglio
d’amministrazione della __________; analoga qualifica nella lettera 23 aprile
1996 di questa ditta doc. G: “Bekanntlich haben wir für dieses Fahrzeug am
26.09.95 dem Code 178 eintragen lassen. Dies erfolgte im Zusammenhang mit einem
Leasinggeschäft, das uns von der __________ vermittelt wurde”) e/o venditrice
di autoveicoli (teste __________, dipendente di __________: “Die __________ ist
schriftlich an mich herangetreten ... __________ war eine normale Händlerin wie
jede Garage”; doc. G: “Aufgrund des Leasingvertrages geht klar hervor, dass die
__________ Lieferant des Fahrzeuges war. An diesen Lieferanten haben wir bezahlt.
Da die __________ als Geschäftszweck den Handel mit Fahrzeugen sowie Finanzierungen
mittels Leasingsverträgen im Handelsregisteramt eingetragen hat, haben wir das Fahrzeug
im guten Treu und Glauben gekauft und anschliessend bezahlt.”; cfr. doc. 5)
essa si è fatta pagare la Mercedes in questione dalla __________, trattenendo
per sé l’importo ottenuto, che avrebbe invece dovuto -secondo il corretto svolgimento
economico dell’operazione- essere trasmesso all’attore.
Più
sfumata appare la posizione di __________: a prima vista egli parrebbe essere
semplicemente l’ignaro (potenziale) acquirente della Mercedes dallo __________,
che ha la sventura di rivolgersi a persone disoneste nella ricerca del
finanziamento tramite leasing di tale acquisto.
D’altro
canto, non va disatteso che è lui che va a chiedere allo __________ il
formulario doganale 13.20 per l’immatricolazione in suo nome della vettura,
circostanza della cui rilevanza si dirà più avanti, e che è sempre lui che,
contrariamente a verità, dichiara ad uso di __________ che la vettura in
questione gli era stata consegnata da __________ (doc. 2, 4). I dubbi circa la
rettitudine del __________ -ancorché la questione non sia rilevante ai fini del
presente giudizio- aumentano notevolmente all’esame dell’incarto penale
richiamato, alla luce della circostanza che in occasione di un altro torbido
traffico (a danno di __________, che finanzia l’acquisto di un’Opel Frontera da
parte di __________, della quale è amministratore il medesimo __________ della
__________) il __________ in data 19 maggio 1995 risulta essere il firmatario
del contratto di leasing del valore di fr. 42’704.--, in cui la vettura Opel Frontera
il 4 ottobre 1995 dopo l’asserita percorrenza di 17’000 km viene indebitamente
(s)venduta al prezzo di fr. 22’000.-- al __________ di __________.
- Stabilito ciò, per quanto attiene alla centrale questione del
diritto di proprietà sul veicolo Mercedes, il punto di partenza è indubbiamente
quello per cui prima dello svolgimento dei fatti in narrativa tale diritto
spettava all’attore __________.
Egli
non ha inteso trasferirlo a chicchessia, né ha concluso negozi giuridici che
potessero condurre a tale risultato, essendosi egli limitato ad una trattativa
con il __________ in vista di un contratto di compravendita.
- Ammesso l'iniziale buon diritto dello __________, va rilevato che la
vettura di sua proprietà è stata oggetto di un contratto di compravendita tra
__________ quale venditrice __________ quale acquirente (doc. 1).
Il
contratto è di per sé valido anche se la venditrice non era proprietaria del
bene venduto (Rep. citato), e ci si deve perciò chiedere se, in
applicazione delle predette norme sull’acquisto del possesso in buona fede
(cfr. consid. 1), l'acquirente __________ non sia comunque diventata
proprietaria del veicolo, il che poteva avvenire alle seguenti cumulative
condizioni:
-
la vettura è stata
affidata dal proprietario __________ alla venditrice __________;
-
__________ ha
consegnato la vettura alla compratrice __________, trasmettendole il possesso;
-
__________ è
acquirente in buona fede (il che è già stato accertato al precedente consid.
3).
5.1 Contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio impugnato (consid. 3,
pag. 6 e 7), il trasferimento del possesso di una vettura effettuato per
rendere il ricevente proprietario non si compie con la sola consegna delle
chiavi.
In
primo luogo si deve considerare che le chiavi della vettura si limitano a
garantire l’accesso all’interno della medesima e la possibilità di attivarne le
funzioni, ma -contrariamente a quanto avviene per le chiavi di un bene
immobile- non conferiscono necessariamente anche la possibilità di prendere
effettivamente possesso della stessa, necessitando ancora la conoscenza del
luogo di stazionamento del veicolo e la libera accessibilità di tale luogo, che
può non essere data qualora un terzo la custodisca in uno spazio chiuso.
In
secondo luogo, la sola libera disponibilità delle funzioni della vettura
normalmente consentita dal possesso delle chiavi non permette ancora il suo
utilizzo per lo scopo implicitamente pattuito nel contratto di compravendita,
ossia (previa immatricolazione) la circolazione su strada. Per ottenere questo
risultato, senza il quale non si saprebbe affermare che l’acquirente della
vettura ne è realmente in possesso, occorre che con la vettura e le sue chiavi
vengano consegnati anche i documenti necessari a permetterne l’immatricolazione,
ossia per una vettura d’occasione la precedente licenza di circolazione, e per
una vettura nuova (o comunque alla prima immatricolazione in Svizzera)
l’attestazione dell’avvenuto sdoganamento, quello che nella prassi del settore
viene definito “formulario 13.20”, documento sul quale verrà poi attestata la
conformità tecnica del veicolo alla circolazione in Svizzera.
E’
senz’altro corretta l’osservazione dell’appellato, per cui il modulo 13.20 non
costituisce una cartevalori, e non incorpora pertanto il diritto di proprietà
sull’automobile, è però altrettanto vero che la consegna di una vettura nuova
priva del formulario 13.20 è di fatto inutile, non essendo in tal caso
possibile procedere alla sua immatricolazione, al punto che la prassi del settore,
nota a questa Camera, tende ad identificare il possesso del formulario 13.20
con il diritto di disporre della vettura.
Nel
caso di specie è perciò in definitiva da ammettere che l'attore non ha in tal
senso consegnato la vettura al __________, essendosi riservato la fisica
disponibilità su di essa per non averne consegnato le chiavi (deposizione
__________, pag. 8), e per averla trattenuta presso di sé, nei propri spazi
commerciali in attesa dell’integrale pagamento.
5.2 Conseguentemente deve altresì essere negato che la Mercedes,
nell’ambito della compravendita intercorsa tra quelle parti, sia stata
consegnata da __________ __________.
In
teoria il garagista, venditore di una vettura destinata ad essere data in
leasing, la consegna alla società di leasing, la quale a sua volta la consegna
al prenditore di leasing nel contesto di quel contratto.
Nella
pratica, tra contraenti di buona fede, non vi è la necessità della presenza
materiale della società di leasing per prendere in consegna la vettura e
immediatamente riconsegnarla al prenditore di leasing; è invece usuale
procedere alla consegna diretta del veicolo dalle mani del venditore a quelle
del conduttore di leasing.
Avviene
così una duplice consegna tra assenti ai sensi dell'art. 923 CC: nel contratto
di compravendita il venditore (presente) consegna la vettura venduta alla
società di leasing (assente) che si fa in ciò rappresentare dal conduttore del
leasing; nel contempo per lo svolgimento del contratto di leasing il venditore
rappresenta la società finanziatrice nella consegna della vettura al
conduttore, che ne rimane infine in possesso.
Ciò
è quanto doveva avvenire anche nella fattispecie.
In
concreto la venditrice __________ doveva effettuare la consegna diretta del
veicolo nelle mani del locatore , laddove ciò costituiva
giuridicamente la predetta duplice consegna: da una parte la venditrice
() rappresentava la società di leasing (__________) nella consegna al
prenditore di leasing (cfr. il protocollo di consegna doc. 2: “Die Vermieterin übergit
dem Mieter durch den Lieferant folgendes Fahrzeug zum Gebrauch”), mentre
d'altra parte il locatore __________ rappresentava l'acquirente __________
nella consegna del veicolo dalla venditrice all’acquirente (doc. 2: “Der Mieter
bestätigt hiermit ausdrücklich, das Fahrzeug für die __________, Besitzerin
des Gegenstandes, übernommen zu haben”), circostanza -a mente della società di
leasing- attestata inoltre anche dall’avvenuta immatricolazione del veicolo in
nome del conduttore del leasing.
All'atto
pratico è accaduto che __________ e il __________ hanno sottoscritto un
protocollo di consegna (doc. 2) attestante la non verificatasi circostanza
della consegna del veicolo, rimasto in possesso dello __________, inducendo
così __________ a credere in buona fede che la consegna era avvenuta, il che è
poi il motivo che l’ha indotta a pagare la vettura a __________.
Nonostante
la buona fede della finanziatrice, la consegna è stata fittizia, laddove
l’inganno è stato possibile anche per effetto della consegna dall’attore al
__________ dei formulario 13.20 ai fini dell’immatricolazione, che ha
rafforzato l’apparenza dell’avvenuta consegna della Mercedes.
Il
fatto che __________ abbia creduto in buona fede alla consegna, ingannata dal
rappresentante da lei designato e dalla venditrice, non può però validamente
sostituire un’effettiva consegna, e perciò __________ non può essere divenuta
proprietaria della vettura ex art. 714 CC perché non ne è mai entrata in
possesso.
Merita
pertanto conferma il giudizio impugnato nella misura in cui ha attribuito
all’attore la proprietà del veicolo e ordinato la cancellazione del codice 178
dalla licenza di circolazione.
- Il giudizio impugnato non può invece essere condiviso laddove, attribuendole
un atto illecito ai sensi degli art. 41 e segg. CO, condanna __________ al
risarcimento del deprezzamento subito dal veicolo.
La
sua resistenza alla cancellazione del codice 178 dalla licenza di circolazione
si rivela infatti ingiustificata solo alla luce di una non semplice disamina
dell’effettiva situazione giuridica, in cui essa, senza commettere abuso di
sorta, poteva in buona fede ritenere di vantare un diritto reale sulla vettura
acquistata, diritto che a mente sua trovava giustificazione proprio in detta
iscrizione.
Né
si saprebbe ravvisare un illecito, nel senso di una negligenza suscettibile di
innescare un risarcimento, nella circostanza evocata dal Pretore riguardante la
chiave del veicolo consegnata a __________, che non ne avrebbe notato la
grossolana contraffazione, circostanza del tutto priva di rilevanza nel
contesto di una vera e propria truffa subita dalla finanziatrice (e
dall’attore), confrontata con un negozio giuridico avente l’apparenza di una
normalissima transazione di acquisto fatto allo scopo di concedere la vettura
in leasing e nella quale, molto più della chiave male imitata, un ruolo
significativo è stato svolto dal formulario 13.20 incautamente consegnato
dall’attore medesimo al __________.
Non
essendoci atto illecito a carico __________, nulla può ovviamente essere
attribuito all’attore a titolo di risarcimento.
- A giusta ragione, infine, l’attore si duole della mancata decisione
del Pretore in tema di ripetibili, lacuna alla quale si rimedia in questa sede
in conformità alle reciproche soccombenze delle parti così come corrette dal
presente giudizio, senza che occorra prelevare spese o tassa di giustizia, e
senza che vi sia attribuzione di ripetibili, non essendo il vizio ascrivibile
alle resistenti.
Ne
deve conseguire, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento di
entrambi i gravami.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle
parti (art. 148 CPC), laddove la domanda di accertamento del diritto di proprietà
ha, secondo le risultanze peritali, un valore superiore a quello della domanda
di risarcimento.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. Gli
appelli 28 giugno 1999 di __________ e 1° luglio 1999 di __________ sono
parzialmente accolti ai sensi
dei
considerandi, e di conseguenza la sentenza 9 giugno 1999
della
Pretura di Locarno-Città è riformata nel modo seguente:
- Invariato.
1.1 Invariato.
1.2 Invariato.
1.3 __________, è
condannata a versare a __________, fr. 11’500.--.
- Le spese di fr.
1’148.80 e la tassa di giudizio di fr. 1’000.--, da anticipare dall’attore,
rimangono a suo carico per 4/15 e sono poste per 8/15 a carico della __________
e per 1/5 (3/15) a carico della __________.
rifonderà all’attore fr. 1’300.-- per ripetibili. __________ rifonderà
all’attore fr. 1’400.-- per parte di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello di __________ consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 880.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 900.--
già
anticipati dall’appellante per fr. 300.-- e con saldo da anticipare
dall’appellante, restano a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono a carico
dell’attore, al quale l’appellante rifonderà fr. 700.-- per parte di ripetibili
di appello.
III. Non si prelevano tasse o spese a dipendenza dell’appello di
__________. Non si attribuiscono ripetibili.
IV. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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