AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.14
Data decisione, Autorità: 13.07.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00014
Lugano 13 luglio 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile OA.94.189 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 1° settembre 1994 da
(rappr. dall’avv. __________
contro
(rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 1'500'000.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di mutuo;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 7 gennaio 1999 ha accolto;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 20 gennaio 1999 postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni del 12 febbraio 1999 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione:
Ritenuto
in fatto: A. Secondo quanto affermato in petizione, l’attore, all’epoca funzionario della __________ nella filiale di __________ così richiesto dal convenuto, nell’estate del 1985 avrebbe contattato l’arch. __________, affinché questi avesse a concedere al convenuto un mutuo di fr. 1'500'000.--, importo di cui fr. 500'000.-- sarebbero stati bonificati su di un conto del convenuto all’inizio di ottobre del 1985, mentre fr. 1'000'000.-- sarebbero stati girati dall’arch. __________ all’arch. __________ persona di sua fiducia, e da questi al convenuto alla fine di novembre dello stesso anno.
Il convenuto non avrebbe tenuto fede alla sua promessa di rimborsare il mutuo entro 4 mesi e perciò l’attore, sentendosi moralmente responsabile nei confronti del mutuante, avrebbe rimborsato personalmente il mutuante, facendosi cedere il credito vantato in causa.
B. Il convenuto si è opposto alla petizione contestando l’esistenza di qualsivoglia contratto di mutuo e sostenendo invece che la somma in questione gli sarebbe stata trasferita nel contesto di un mandato di rappresentanza ed assistenza conferitogli dall’attore in relazione ad un’operazione immobiliare denominata “operazione __________ ”.
Sarebbe infatti inverosimile l’assenza di atti scritti a fronte di un preteso contratto di mutuo concluso tra due estranei, così come poco credibile sarebbe il fatto che la prima richiesta di rimborso sarebbe avvenuta a distanza di anni dalla concessione del prestito dell’asserita durata di soli 4 mesi.
Vero sarebbe invece che l’attore si sarebbe rivolto a lui per tentare di recuperare gli investimenti immobiliari di un suo cliente italiano in società poi fallite. A questo scopo sarebbe stato necessario acquistare per fr. 1’500’000.-- il pacchetto azionario della __________, proprietaria delle azioni della __________, ed in seguito rivendere quelle stesse azioni.
avrebbe rilasciato un riconoscimento di debito di fr. 2’000’000.--a favore dei correntisti finanziatori ed in seguito, in vista della vendita a terzi del pacchetto azionario, il convenuto avrebbe dato istruzioni alla __________ sul modo di procedere, ottenendo pieno scarico dai suoi mandanti, tra cui l’attore, per l’operazione in questione.
Solo più tardi, non essendosi perfezionata la vendita delle azioni, l’attore avrebbe iniziato a parlare di un contratto di mutuo, in realtà inesistente.
C. Le parti hanno in seguito confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto fornita sulla base delle risultanze istruttorie la prova dell’esistenza dell’asserito contratto di mutuo tra __________ e __________, e non invece quella della connessione dell’importo in questione con le operazioni immobiliari addotte dal convenuto, ed ha pertanto accolto la petizione.
E. Con l’appello il convenuto individua due distinte problematiche, secondo lui erroneamente risolte dal Pretore.
In primo luogo non vi sarebbe chiarezza su chi realmente fu la controparte contrattuale del convenuto -il __________ secondo l’attore, __________ secondo l’appellante-, ed inoltre i fondi sarebbero stati forniti non dal __________ o dall’attore, bensì dalla stessa __________. Avendo il convenuto contrattato con l’attore, e non con il __________, del quale l’attore era semmai stato solo un rappresentante indiretto, ne deriverebbe la reiezione della petizione dal momento che l’attore non ha invocato dei diritti dei quali è direttamente titolare, ma quelli cedutigli dal __________.
La seconda tematica sarebbe quella attinente alla natura del contratto, laddove il Pretore avrebbe erroneamente ammesso l’esistenza di un mutuo invece che di un mandato, violando in maniera manifesta le regole sull’onere della prova.
L’esistenza di tale contratto sarebbe invece del tutto incredibile alla luce di tutta una serie di elementi di fatto, tra cui in particolare l’assenza di un contratto scritto, l’esistenza del doc. 9 con cui l’attore conferiva mandato al convenuto per il recupero di una somma di fr. 1’500’000.--, e l’esistenza di altre prove documentali (doc. 9, 12, 13, 15 e GG) e testimoniali (__________, avv. __________, avv. __________) a sostegno della tesi del mandato.
F. Delle osservazioni al gravame del resistente, che conclude per la sua integrale reiezione, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Chi, come l’attore, pretende la restituzione di una somma di denaro invocando le norme sul contratto di mutuo (art. 312-318 CO) deve dimostrare, cumulativamente, l’esistenza di siffatto contratto, l’avvenuta erogazione del denaro di cui si chiede la restituzione, e l’esigibilità della pretesa in conseguenza della scadenza del mutuo o della sua lecita disdetta da parte del mutuante (per tante: II CCA 24 luglio 1996 in re B. SA/A. SA; CEF 7 febbraio 1996 in re U./M.).
La censura è pretestuosa, atteso che, proceduralmente, ci si deve limitare alla constatazione per cui l’attore, in base ad una determinata fattispecie, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 1’500’000.-- oltre interessi: sia che tale credito sussista per diritto proprio dell’attore, sia che esso gli spetti a seguito di cessione, il risultato è in entrambi i casi quello della legittimazione dell’attore a far valere la pretesa, mentre l’attribuzione del diritto all’una o all’altra delle possibilità evocate attiene a ben vedere all’applicazione del diritto che il giudice effettua d’ufficio (art. 87 CPC).
Contestata è invece anche in questa sede l’esistenza stessa del preteso contratto di mutuo, avendo invece le parti, secondo il convenuto, concluso un contratto di mandato.
Il teste arch. __________ ha riferito che "Herr __________ hat [...] mich gebeten, bei Herrn __________ zu intervenieren, dass dieser gegenüber __________ /, __________ an __________ ein Darlehen von fr. 1,5 Millionen gewähre.... Das Darlehen __________ / wurde von __________ vermittelt.. Die Vereinbarung beinhaltete eine Rückzahlungsfrist von 4 Monaten und einen Nettozins von 8%." (quest’ultimo punto è confermato dalla scritta a mano dello stesso __________ sulla dichiarazione prodotta sub doc. O).
Nel medesimo senso, anche se al riguardo di una fase successiva del rapporto contrattuale, ha deposto il teste __________, che ha affermato che " ....nel settembre 1992 avvenne una riunione nello studio dell’avv. __________ ... per discutere il problema del rimborso di un prestito fatto per tramite del sig. __________ di fr. 1’500’000.-- al dottor __________. Ricordo in particolare che ad un certo punto invitai l’avv. __________ a sollecitare __________ a rimborsare quanto ricevuto dal sig. __________. ...".
Anche l’avv. __________ ha suffragatola tesi del mutuo riferendo che l’attore "...mi menzionò le pressioni di un certo __________ il quale nell’autunno del 1985 aveva acconsentito tramite istruzioni date a __________ quale funzionario __________ di versare in due rate la somma complessiva di fr. 1’500’000.-- girati se ben ricordo su un conto __________ intestato al dottor __________ ... secondo le spiegazioni ricevute da __________ confermatemi in un colloquio con l’arch. __________ e telefonicamente anche dallo stesso __________ la somma avrebbe dovuto essere retrocessa nello spazio di qualche mese con interessi se ben ricordo all’8%...", confermando con ciò il contenuto del suo memoriale doc. AAA, in cui aveva scritto che "è sempre stato pacifico che l’importo di fr. 1’500’000.-- doveva essere reso al signor __________ in tempi brevi...".
L’appellante esprime riserve unicamente in merito alla prefata testimonianza __________, che secondo lui sarebbe inattendibile stante l’interesse del teste alla lite, ma dagli atti non risulta quale interesse potesse avere il teste a sostenere la tesi del contratto di mutuo, ed inoltre -e la circostanza è decisiva- la deposizione non risulta contraddittoria con quella degli altri testi, ma concorda al contrario con quelle poc’anzi citate
Va dato atto al convenuto che è effettivamente insolito che una persona conceda un prestito di simile entità ad un’altra, che nemmeno conosce direttamente, senza esigere la redazione di contratto scritto di conferma e senza farsi rilasciare garanzie di sorta, ritardando inoltre la richiesta di rimborso, nondimeno è altrettanto insolita -per non dire altro- la fattispecie evocata dal convenuto, manifestamente volta alla sistematica elusione a fini di lucro, si può dire (in ruoli diversi) da parte di quasi tutti i nominativi emersi, delle normative in materia di acquisto di fondi da parte di cittadini stranieri, ed in ogni caso il fatto che l’esistenza di un certo rapporto contrattuale risulti insolita non costituisce prova -neppure indiziaria- dell’esistenza di un diverso tipo di contratto.
L’ammissione del mutuo, del resto, non esclude necessariamente l’esistenza tra le parti di altri rapporti economici legati ad ingenti investimenti sulla piazza immobiliare engadinese, e sono in tal senso indizianti gli elementi indicati dal ricorrente, ma non risulta invece la prova certa dell’esistenza dell’asserito rapporto di mandato ”consistente nel recupero degli investimenti effettuati da alcuni clienti italiani della __________ ” (appello, pag. 10), ma anche se si volesse ammettere, con enorme sforzo, l’eventualità di una simile pattuizione, nulla dimostra che il compimento di tale mandato rendesse necessaria la messa a disposizione dell’importo di fr. 1’500’000.--., ed ancora, nulla dimostra che l’attore in tale remota ipotesi avrebbe utilizzato l’importo in questione conformemente al preteso mandato ricevuto, sicché si dovrebbe comunque concludere per l’inadempienza del supposto mandatario, e per la conseguente esistenza -in base alle invocate norme sul mandato- del suo obbligo di restituire al mandante la somma ricevuta.
Il convenuto invoca innanzitutto il doc. 9, deducendone la convinzione che le relazioni tra attore e convenuto fossero inizialmente fondate su di un contratto di mandato.
La procura in oggetto incarica in effetti il convenuto di procedere all’incasso, per conto dell’attore, della somma di fr. 1’500’000.--, ma senza nulla specificare al riguardo dei motivi e delle circostanze di tale incarico, con la conseguenza che da tale documento non può essere dedotto che l’importo di fr. 1’500’000.-- in questione fosse pervenuto sui conti dell’appellante per effetto del mandato, e non a titolo di mutuo.
Quo ai doc. 10 ed 11, l’attore ha ammesso che, quale garanzia dei bonifici, il convenuto aveva promesso di fornirgli un riconoscimento di debito per l’importo di fr. 2’000’000.-- da parte di __________, importo che appunto figura sulla dichiarazione doc. 10. Tale titolo, a dire dell’attore, avrebbe dovuto essergli consegnato in originale, e a questo proposito il 27 novembre 1985 il convenuto lo avrebbe informato di aver disposto quanto necessario per l’attribuzione in proprietà del titolo ai correntisti finanziatori (doc. 11). Ora, l’attore avrebbe dovuto reagire a tale conferma, in quanto il riconoscimento doveva essergli consegnato personalmente; tuttavia, a prescindere dal fatto che invece non vi fu alcuna reazione, nemmeno questa circostanza esclude che tra attore e convenuto esistesse un contratto di mutuo, atteso che i doc. 10 ed 11 si riferiscono unicamente al problema della garanzia per il bonifico, e non al motivo del versamento stesso.
Va inoltre soggiunto che se, come affermato dal convenuto, i fr. 1’500’000.-- fossero stati necessari nell’ambito del mandato per l’acquisto di azioni __________, all’attore avrebbero dovuto semmai essere consegnate le azioni da parte dell’azionista, e non un riconoscimento di debito della società in favore del correntista, che è invece indiziante di un rapporto di finanziamento.
L’appellante (pag. 15 e 16) invoca in proposito il memoriale doc. AAA dell’avv. __________, ma omette di riportarne la parte in cui questi smentisce chiaramente l’esistenza di un legame diretto tra il versamento di fr. 1’500’000.-- e la vicenda Chantarella, società controllata dalla predetta __________ e proprietaria di beni immobili: "Il signor __________ era estraneo a questa operazione ma era stato informato della medesima, anche perché il fido bancario per l’acquisto delle quote della __________ era stato richiesto alla __________. Il dott. __________ aveva precisato che al momento della ripartizione dell’utile doveva essere dedotto l’importo di fr. 1’500’000.-- da utilizzare per tacitare chi gli aveva ceduto l’operazione, a cui ripeto, il signor __________ era estraneo ..... mi risulta che il Dott. __________ chiese al signor __________ l’importo in questione poche settimane prima di perfezionare la consegna delle azioni della __________ all’avv. __________ ..... Verosimilmente egli voleva così ottenere i fondi per tacitare chi gli aveva offerto l’operazione, e/o ottenere un anticipo sul suo utile..." (doc. AAA, pag. 3, 4), circostanze confermate dall’avv. __________ in sede testimoniale e che smentiscono ampiamente le soggettive deduzioni espresse dall’avv. __________ nel corso della propria deposizione.
Non è dunque conforme a verità che l’attore avesse un interesse diretto nell’operazione __________, al contrario dei signori __________, __________ e __________, e dagli atti non appare alcun motivo che potesse giustificare un mandato dell’attore al convenuto di acquistare le azioni __________ Conferma indiretta in tal senso è fornita anche dall’avv. __________, già amministratore unico della __________ che dichiara di aver sottoscritto il riconoscimento di debito di fr. 2’000’000.-- di cui al doc. 10, ma che sostiene altresì di non avere mai ricevuto alcun versamento in relazione alla professione di debito, né dall’appellante e nemmeno dall’attore (doc. FF).
Per quanto concerne i doc. 12, 13 e 15, si rileva che l’istruttoria ha fornito importanti elementi dai quali è legittimo dedurre che essi non siano attinenti alla vertenza in oggetto, e che siano pertanto irrilevanti.
Come confermato dai testi __________, __________ e __________, infatti, la dichiarazione di discarico di cui al doc. 13 non ha alcun legame con il prestito concesso tramite l’attore al convenuto, ma sarebbe piuttosto da collegare ad un accordo transattivo concluso dall’appellante con i tre firmatari nell’ambito di operazioni finanziarie che egli gestiva per conto del signor __________.
Lo stesso dicasi per il doc. 12, anch’esso (come il doc. 13) del 4 marzo 1986 e nemmeno firmato dal convenuto, come pure per il doc. 15, che fa seguito al doc. 12.
Infine, neppure il documento posseduto dall’avv. __________ (menzionato nel doc. GG, pag. 2), con cui l’appellante giustificherebbe l’utilizzo del denaro ricevuto con la dazione di fr. 1’300’000.-- fornisce alcun elemento a sostegno delle affermazioni del convenuto, risultando dal documento medesimo -peraltro esplicito nel sostenere la tesi del mutuo- che tale pagamento di fr. 1’300’000.-- sarebbe avvenuto il 5 agosto 1985, ossia prima di ricevere i bonifici di cui è qui chiesta la restituzione, il che esclude ogni rilevanza nella presente fattispecie.
Ne deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
Per i quali motivi,
visti l’art. 148 CPC e la TG,
dichiara e pronuncia:
I. L'appello 20 gennaio 1999 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 11'950.--
b) spese fr. 50.--
Totale fr. 12'000.--
già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'attore fr. 15'000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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