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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.140
Data decisione, Autorità: 08.07.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00140
Lugano 8 luglio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.95.01047 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 19 maggio 1995 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
in materia di rivendicazione di proprietà (art. 107 e 109 LEF) che il Pretore, con sentenza 14 giugno 1999, ha respinto siccome irricevibile.
Appellante la parte attrice la quale, con appello 5 luglio 1999, chiede che, in riforma del primo giudizio, la sua petizione venga integralmente accolta.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
che la __________. ha introdotto la petizione 19 maggio 1995, a seguito di assegno termine dell’UE di Lugano ai sensi degli art. 107/109 LEF, chiedendo fossero riconosciuti di sua proprietà i beni depositati sul conto __________ presso la __________ z, succursale di __________, e sequestrati a carico della società macedone __________
che il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la petizione poiché ha ritenuto che la rivendicazione di proprietà dei beni sequestrati è stata notificata tardivamente, e quindi in modo da rappresentare abuso di diritto, all’UE che ha poi dato inizio alla procedura di cui agli art. 107/109 LEF;
che il Pretore e le parti hanno manifestamente applicato alla presente causa le norme sulla procedura ordinaria;
che per effetto della modifica della LEF, in vigore dal 1° gennaio 1997, l’azione di rivendicazione non è più soggetta alla procedura ordinaria, ma è ora trattata secondo la procedura accelerata (art. 109 cpv. 4 LEF; II CCA 25 agosto 1997 in re R./C.);
che, per l'art. 2 Disp. finali della modificazione del 16.12.1994 appunto entrata in vigore il 1.1.1997, le disposizioni di procedura previste da quella legge si applicano, a partire dalla loro entrata in vigore, ai procedimenti in corso;
che così vale anche per la nostra procedura civile;
che infatti giusta l'art. 514 cpv. 1 CPC le disposizioni del codice di rito si applicano ai processi e alle appellazioni introdotti dopo la sua entrata in vigore (CCC 23 agosto 1993 in re S./W.; IICCA 17 dicembre 1993 in re C./J.), ossia, per quanto concerne i ricorsi, secondo la legge in vigore al momento della decisione impugnata (ICCTF 4 maggio 1998 in re R./R. AG; in materia di rivendicazione di proprietà: II CCA 15 gennaio 1998 in re S./F. SA, 23 dicembre 1997 in re F./N e II CCA 17 settembre 1998 H. c. E. Ltd confermata da II CCTF 24 novembre 1998; O. Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 1995, pag. 52);
che secondo gli art. 308 cpv. 1 e 398 cpv. 1 CPC nella procedura accelerata il termine per presentare l’appello è di 10 giorni;
che in concreto il giudizio impugnato è pervenuto all’attrice il 15 giugno 1999, e pertanto il termine per presentare l’appello è giunto a scadenza il 25 giugno 1999;
che l’appello introdotto il 5 luglio 1999, nella convinzione che il termine di ricorso fosse di venti giorni (cfr. appello A. In ordine 1. a pag. 3) è perciò ampiamente tardivo, e quindi irricevibile;
che il gravame può perciò essere evaso all’esame preliminare di cui all’art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla parte avversaria;
che le spese e la tassa di giustizia devono essere accollate all’appellante (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
visti gli art. 109 LEF, 78, 84, 148, 308, 398 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
L’appello 5 luglio 1999 __________ è irricevibile.
Le spese della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
Totale fr. 500.--
sono a carico dell’appellante.
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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