AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.141
Data decisione, Autorità: 25.11.1999, IICCA
Incarto n. 12.1999.00141
Lugano 25 novembre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria (inc. OA.98.340 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1) promossa con petizione 5 maggio 1998 da
rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l'attore ha chiesto l'accertamento della nullità di un contratto e la condanna del convenuto alla restituzione di fr. 180'000.- oltre interessi, nonché al pagamento di fr. 20'000.- a titolo di risarcimento danni (posta quest'ultima abbandonata in sede di conclusioni);
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione dell'istanza e, in via riconvenzionale, la condanna di parte attrice a versargli fr. 60'000.-;
petizione che con sentenza 14 giugno 1999 il Segretario assessore della Pretura ha integralmente respinto, così come la domanda riconvenzionale;
appellante l'attore che, con allegato 5 luglio 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione;
mentre il convenuto con osservazioni 15 settembre 1999 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
Con la petizione ____________________dopo aver rilevato la sua giovane età e la sua inesperienza, nonché l'amicizia che aveva legato la sua famiglia al convenuto, sostiene di essere stato ingannato da questi, tant'è che per gli stessi fatti ha promosso -ancorché senza successo- una causa penale nei suoi confronti. Rileva di non aver saputo che il convenuto fosse legato alla ditta __________, anch'essa attiva nel settore delle pompe funebri, da un divieto di concorrenza: al proposito ha prodotto una convenzione tra __________ e la menzionata società, sottoscritta al momento in cui il primo abbandonava l'attività professionale a tempo pieno presso la __________A, assumendo un incarico di carattere saltuario e retribuito con un fisso mensile a partire dal 1. gennaio 1992; dalla stessa data -secondo la convenzione- il convenuto avrebbe lasciato libero anche il suo posto in seno al Consiglio d'amministrazione della società, mentre il punto 6 della pattuizione è del seguente tenore: "Il signor __________ si impegna a non costituire o aprire ditte del ramo, né a collaborare direttamente o indirettamente per altre ditte" (doc. F = doc. 6). L'attore assume ancora che, poco tempo dopo la costituzione della nuova società, ossia in data 20 marzo 1998, la __________ ha ottenuto dal Pretore l'ordine alla __________ di "cessare e di astenersi da ogni forma di pubblicità diretta o indiretta e in particolare dal rendere noto a terzi, pubblicando annunci, la sua collaborazione con __________ " (doc. E), ciò che ha indotto la società colpita dal provvedimento a mutare la sua ragione in __________ (doc. 14). Sostiene che il contratto concluso a suo tempo con cui il convenuto gli aveva ceduto l'uso del nome __________ per un corrispettivo di fr. 180.000.-- è viziato da errore essenziale, rispettivamente da dolo, essendogli stato sottaciuto in particolare il divieto di concorrenza nei confronti della ____________________da cui la nullità del contratto stesso e il suo diritto di chiedere alla controparte la rifusione di quanto indebitamente ricevuto come controprestazione.
In via riconvenzionale il convenuto ha inoltre postulato la condanna di controparte a versargli fr. 60'000.- in ragione dell'onere fiscale legato all'operazione di acquisto del nome di cui l'attore si sarebbe fatto carico.
Nel giudizio qui impugnato il Pretore, oltre a respingere la domanda riconvenzionale del convenuto, ha negato l'esistenza dell'errore invocato dall'attore. Al proposito, sulla base delle testimonianze assunte, considera che sia della presenza sul mercato di una società con scopo e ragione sociale simile, sia della clausola di non concorrenza sottoscritta da __________, l'attore è venuto a conoscenza al più tardi al momento della sottoscrizione del rogito di costituzione della nuova società, ossia in data 12 gennaio 1998. Ne conclude che tale consapevolezza esclude la possibilità dell'attore di fondare il proprio credito sull'errore. A titolo abbondanziale, il primo giudice considera inoltre che comunque la compatibilità delle due ragioni sociali non poteva essere esclusa a priori; pertanto il fatto di aver modificato la ragione sociale senza attendere una decisione giudiziaria definitiva non può essere opposto alla parte qui convenuta.
Con l'appello parte attrice insorge contro il giudizio di prima istanza ribadendo la nullità del contratto in quanto viziato da errore essenziale. Anche nella denegata ipotesi di essere stato reso attento, al momento della costituzione della società, di problemi connessi con la ragione sociale scelta e quindi implicitamente dei rischi ad essa inerenti, rileva come il contratto fra i due soci fosse stato a quel momento ormai concluso e il relativo prezzo pagato.
La parte resistente osserva che il contratto relativo all'uso del nome sarebbe diventato perfetto solo con la costituzione della società; in quel momento l'attore, messo al corrente dei rischi citati, avrebbe dovuto reagire impugnando il contratto, ciò che invece non ha fatto. Sottoscrivendo il rogito, e quindi fondando una società con una ragione sociale simile alla __________, l'attore avrebbe di conseguenza deciso di procedere comunque all'esecuzione del contratto, accettandone le possibili conseguenze: di qui il decadere dell'errore e la validità del contratto.
5.1 Anzitutto non è stato contestato dal convenuto che egli -al momento in cui trattò con __________ intendesse ritirarsi dagli affari, così come sostiene l'attore. In tal senso, egli ha anzi ha dimostrato la vendita delle azioni della __________ nella quale aveva svolto per lungo tempo la sua attività commerciale (doc. 4 e 5) e ha prodotto la convenzione (doc. 6), intesa a regolare i rapporti con la stessa società per alcuni anni, quasi ad assicurare l'avviamento della nuova gestione per il tramite di una sua attività saltuaria quale dipendente. Non risulta la data di sottoscrizione della convenzione, ma dalla stessa emerge che la sua validità era stata pattuita a far tempo dal 1. gennaio 1992, mentre è pacifico che le parti l'abbiano disdetta per il 31 dicembre 1997 (doc. 15). Per quanto concerne più da vicino il divieto di concorrenza, si può osservare quanto segue: l'obbligo di fedeltà è elemento caratteristico del contratto di lavoro e quindi è fuori discussione, in concreto, fino al momento della scadenza della convenzione; per contro, la clausola di divieto di concorrenza (cfr. il testo al consid. 1) ha iniziato a esplicare i suoi effetti con l'uscita del convenuto da quell'organizzazione imprenditoriale, come dipendente, come collaboratore, consulente, ecc. (cfr. al proposito Rehbinder M., in Comm. di Berna, 1992, art. 340a CO, N. 1); e ciò per il periodo minimo di tre anni, ma eventualmente anche per un tempo più lungo, dal momento che -con riferimento all'art. 340a cpv. 1 CO- può essere escluso nella fattispecie un "ingiusto pregiudizio dell'avvenire economico del lavoratore". La questione della validità / limitazione nel tempo tuttavia è di ben poco rilievo poiché i fatti in questione si collocano a pochi giorni dall'inizio della validità della clausola di non concorrenza.
5.2 I testi assunti in causa, in specie il notaio __________ (che aveva assistito le parti in occasione della costituzione della nuova società, che aveva redatto l'atto pubblico e che ha affermato essere stato per anni consulente del convenuto), nonché il contabile __________ hanno concordemente riferito sulle discussioni sorte in merito alla ragione sociale scelta, in particolare relativamente alla presenza nella stessa del nome __________. Il teste __________, volendo essere orientato sull'operazione in vista di assumere il mandato di revisore della società, ricordatosi dell'esistenza di un'impresa del ramo recante nella sua ragione sociale il nome __________, espose telefonicamente al notaio le sue perplessità e ne ebbe come risposta che la questione era tranquilla poiché esisteva "l'autorizzazione da Berna". Egli per contro non aveva mai visto la convenzione tra il convenuto e la __________ (doc. F); aveva saputo della sua esistenza al momento in cui quella società introdusse la nota domanda cautelare contro __________. Prima della costituzione della società, il teste __________ non ha quindi mai discusso con il notaio, né con il convenuto la questione del divieto di concorrenza di cui non conosceva l'esistenza. Da parte sua, il notaio, avv. __________ ha deposto che quando il convenuto prese contatto con lui in questa questione, aveva già concluso con l'attore, senza il suo intervento, l'accordo relativo all'uso del nome, considerando essersi trattato di cessione dell'immagine commerciale. Inoltre egli riferisce di aver discusso con le parti la questione della ragione sociale, ritenendo possibile di poter usare nella stessa il nome __________inserito però in modo tale da ottenerne una ditta che non potesse essere confusa con la __________. Al proposito il notaio aveva interpellato l'Ufficio federale del Registro di commercio sull'esistenza o no di ragioni sociali identiche; in particolare, per quanto riguarda il nome poi scelto, quell'Ufficio aveva indicato come d'uso, senza garanzia di completezza, le ditte già iscritte che avevano la maggior somiglianza, ossia: __________, __________, __________, , __________ e __________ (il criterio di confronto fondato sul nome "" e non sul cognome rende almeno opinabile il valore della comunicazione). Comunicazione che ha indotto il notaio a rassicurare le parti nel senso che "da Berna il nome prescelto non aveva avuto opposizioni". Pur non potendo escludere che la __________ avrebbe intrapreso iniziative contro la nuova società, egli era convinto che non l'avrebbe fatto, anche perché "in precedenza esisteva già la ditta individuale __________, esistente dal 1974" (la pretesa analogia con la fattispecie sfugge a questo giudice), ma "nei confronti di questa nessun atto era stato compiuto …" (teste ____________________. In merito al divieto di concorrenza -contrariamente a quanto affermato dal teste __________
Se un contratto è viziato da errore essenziale non è nullo, ma non esplica effetto obbligatorio, ovvero è inefficace (art. 23 CO). L'attore invoca al proposito l'art. 24 cpv. 1 n. 4 CO che definisce essenziale l'errore concernente una determinata condizione di fatto che la parte in errore considerava come elemento necessario del contratto secondo la buona fede nei rapporti d'affari. L'errore di una parte può concernere aspetti inerenti o esterni alla pattuizione (lo scopo, i rischi, ecc.), può riferirsi a fattispecie presenti o passate, comunque deve attenere soggettivamente e oggettivamente a un elemento essenziale della pattuizione, come tale riconoscibile per la controparte (Schwenzer, in Comm di Basilea, ed. 2, art. 24 CO, N. 17 - 23). L'attore sostiene pure di essere stato indotto con dolo alla pattuizione sulla disponibilità del nome, invocando cioè l'art. 28 CO che prevede la stessa sanzione dell'art. 23 CO e che può ricorrere anche se non c'è errore essenziale: in particolare vi è dolo ai sensi della norma indicata se controparte ha indotto a un negozio giuridico la parte che se ne prevale facendole credere cose errate o sottacendo questione che avrebbero dovuto essere comunicate al partner secondo i criteri della buona fede. Affinché sia applicabile l'art. 28 CO devono essere dati i presupposti del dolo, dell'illiceità e del rapporto di causalità fra l'atteggiamento ingannevole e il consenso della parte (Schwenzer, op. cit., art. 28, N. 3 - 14).
Poiché la vertenza ha per oggetto il contratto di cessione dell'uso del nome __________ da parte dell'attore nella sua veste di promotore della società anonima, contratto di cui la controprestazione è stata il versamento al convenuto della somma di fr. 180'000.-, l'errore -come sostiene questi- è sollevato per inficiare quell'accordo, pacificamente concluso preliminarmente ed esclusivamente fra le parti della presente vertenza, in data incerta ma sicuramente precedente alla costituzione della società. Al proposito i presupposti sostanziali appaiono dati: in particolare l'attore ha creduto alla cedibilità del nome da parte del convenuto, intenzionato a ritirarsi dagli affari e nemmeno più legato a quella che era stata la sua impresa: cedibilità o libero uso che oggettivamente e soggettivamente hanno costituito la caratteristica fondamentale del nome oggetto della trattativa, e che hanno rappresentato elemento come tale riconoscibile da parte di __________. Al proposito non risulta né che questi abbia chiarito la fattispecie a __________, in particolare alla luce della convenzione che l'aveva legato per diversi anni alla __________ (anzi, nessuno lo sostiene), né che l'acquirente avesse saputo dell'esistenza dell'ostacolo sostanziale rappresentato dalla clausola di divieto di concorrenza, valida proprio nei confronti del convenuto personalmente e non della società che non era parte del contratto e che anzi era la beneficiaria del divieto. In buona sostanza, il fatto per l'attore di volersi garantire l'uso nella propria ditta di un "segno" di sicuro richiamo pubblicitario da parte di chi era titolare di quel nome e di riceverne invece un nome inutilizzabile a causa di una clausola contrattuale che gli era ignota, ma era nota al convenuto, lo pone nel diritto di impugnare la pattuizione, essendosi trovato in errore essenziale. In particolare per __________ doveva essere riconoscibile il senso del patto di non concorrenza nei confronti della __________, ossia -avendo egli ceduto la ditta e l'impresa connessa- di agire in modo da non essere d'ostacolo nel commercio all'attività della società ceduta (cfr. doc. F). E non può esservi ragionevole dubbio, secondo il principio dell'affidamento, che in questo concetto rientri l'uso del nome __________ -per conto proprio o per il tramite di terzi- in particolare nell'esercizio di un'attività commerciale identica a quella svolta dalla __________ nell'ambito geografico del __________, ossia dove l'insorgere di un rapporto di concorrenza sarebbe stato inevitabile.
Dovendo ragionevolmente supporre che il convenuto non ignorasse il contenuto e il senso generale della convenzione con la società ceduta, già perché stava per disdirla, può essere legittimamente sostenuta anche la tesi del dolo: infatti, giacché __________ ha sottaciuto all'attore quel suo impegno, si deve concludere che -fosse stato anche insicuro sulla portata dei suoi impegni- si sarebbe trovato ad agire con dolo eventuale, non potendo escludere che il suo comportamento avrebbe svuotato di significato la cessione in uso del suo nome (Schwenzer, op. cit., art. 28 CO, N. 11).
In concreto, non v'è nessun elemento dell'istruttoria che lasci intendere l'esistenza di una simile situazione al momento della pattuizione sull'uso del nome. La prima circostanza di cui si ha riscontro probatorio è infatti l'incontro delle parti presso il notaio il 4 dicembre 1997: ma allora il convenuto aveva detto all'avv. __________ di aver già concluso il contratto (anche se il corrispettivo sarebbe poi stato versato il 7 gennaio successivo: doc. C). Pertanto, fossero sorti dubbi presso l'attore in merito all'oggetto della cessione in quell'occasione, essi non sarebbero più stati in grado di escludere il suo errore originario (Schmidlin, op. cit., art. 23/24 CO, ibidem). D'altra parte è proprio il convenuto che in questa sede suggerisce come l'attore -preso atto delle spiegazioni del notaio- in sede di costituzione della società, avrebbe dovuto "impugnare" il precedente contratto sull'uso del nome (osservazioni, ad 14b). Comunque, non risulta che il notaio e le parti abbiano trattato il tema della clausola contrattuale, ma soltanto semmai che il notaio ne avrebbe parlato in separata sede con il teste __________, peraltro rassicurandolo -come già detto- per diversi motivi, sul fatto che quella pattuizione non valesse ormai più. Tuttavia, anche supponendo che __________ ne avesse parlato con l'attore, non avrebbe potuto che rassicurarlo a sua volta, tenuto conto dell'opinione giuridica, espostagli dal notaio. Né appare determinante il fatto che la convenzione fosse cosa inter alios acta: infatti la parte __________ è colei che ha ceduto (ha permesso) l'uso del suo proprio nome all'attore, mentre __________ era l'unico terzo che avrebbe avuto concreto interesse ad ostacolare ogni attività concorrenziale in grado di nuocerle in un modo o nell'altro.
Ma anche nell'ipotesi descritta non sarebbe possibile individuare motivi per cui all'attore si possa rimproverare di aver assunto dei rischi, ossia di essersi comportato in modo tale da escludere la possibilità di appellarsi all'errore. Vistosi cedere l'uso del nome __________ direttamente dal suo avente diritto e apparentemente libero di agire in tal modo, nemmeno la successiva discussione sulla ragione sociale era motivo di preoccupazione: basti pensare al succo della consulenza fornita alle parti dal notaio nell'ambito delle sue incombenze d'ufficio (art. 4 cpv. 2 LN). Egli infatti, malgrado chiare indicazioni giurisprudenziali (cfr. ad. es. Rep. 1995, 210), non ha spinto l'esame della problematica oltre la constatazione del nulla osta per la ragione sociale da parte dell'Ufficio federale del Registro di commercio, così come si è espresso nei confronti di __________; è vero che ha indicato alle parti la possibilità della __________ di intraprendere iniziative nei confronti della nuova società, ma nella convinzione che ciò non sarebbe avvenuto (teste __________). Tutto ciò sarebbe bastato per offrire alle parti un quadro tranquillante della situazione, per cui non appare sostenibile che comunque l'attore si sarebbe assunto dei rischi concludendo il negozio in questione con il convenuto; né può essere del tutto dimenticata, da una parte, la sua (incontestata) carente esperienza negli affari e, dall'altra, la particolarità dell'ambito giuridico nel quale si sarebbe collocata la questione (concorrenza sleale, protezione del nome, ecc.).
Al dilà delle allegazioni di parte, il segretario assessore ha affrontato il tema dell'evizione, considerando il contratto litigioso come una compravendita. Egli ne esclude tuttavia l'attualità poiché il notaio __________ non avrebbe garantito la passività della __________ di fronte alla costituzione della nuova società. L'applicazione concorrente delle norme sull'errore essenziale e delle norme sulla garanzia nel contratto di compravendita è in sé senz'altro data (Schwenzer, op. cit., art. 23-31 CO, N. 9 e segg.). Nel caso particolare tuttavia, a dipendenza del carattere eminentemente obbligatorio dei diritti dei terzi e della particolarità delle norme che in sostanza hanno ostacolato giuridicamente l'operazione, la soluzione appare prima facie insostenibile (Honsell H., in Comm. di Basilea cit., art. 192 CO, N. 2); comunque, per quanto esposto ai considerandi precedenti, una disamina del tema può restare senza risposta.
In virtù dell'art. 62 CO chi si trova arricchito senza causa legittima a danno dell'altrui patrimonio è tenuto a restituire l'arricchimento. A dipendenza del fatto che la conseguenza dell'impugnazione di un contratto viziato da errore è la sua inefficacia, o carenza dell'effetto obbligatorio (art. 23 CO), si deve concludere che il versamento della somma di fr. 180'000.- al convenuto è avvenuto senza una causa valida e deve perciò essere restituito alla controparte (Guhl / Merz / Koller, Das Schweizerische Obligationenrecht, ed. 8, p. 206). Non v'è pertanto ragione per non accogliere la petizione, condannando il convenuto a rifondere la somma ricevuta, sulla base dei disposti sull'indebito arricchimento. Né il convenuto si è in alcun modo espresso sull'eventuale applicazione di queste norme.
L'appello di __________ dev'essere pertanto accolto con la riforma della sentenza di primo grado e con la conseguente modifica della decisione sulle spese e le ripetibili; questioni che, per quanto riguarda l'appello, vengono decise in concordanza con la soccombenza della parte resistente.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la TG e la TOA
pronuncia:
I. L'appello 5 luglio 1999 __________ è accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza 14 giugno 1999 del Segretario assessore della Pretura di Lugano - Sezione 1 è così riformata:
§. La tassa di giustizia in fr. 1'800.- e le spese in fr. 140.-, da anticiparsi dall'attore, sono poste a carico del convenuto.
Questi verserà a __________ anche la somma di fr. 10'000.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese e la tassa di giustizia della sede d'appello, per complessivi fr. 2'500.-, già anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________ che verserà inoltre alla controparte l'importo di fr. 4'500.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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