AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.151
Data decisione, Autorità: 16.12.1999, IICCA
Incarto n. 12.1999.00151
Lugano 16 dicembre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare -quale autorità giudiziaria competente in materia arbitrale ai sensi dell'art. 3 del Concordato intercantonale sull'arbitrato e dell'art. 2 del DL concernente l'adesione del Canton Ticino allo stesso CIA- il ricorso per nullità 17 agosto 1999 presentato dall'
rappr. dall'avv. __________
contro il lodo arbitrale 16 luglio 1999 del collegio arbitrale composto dei signori: dott. __________, presidente, ing. __________ e ing. __________, pronunciato nella vertenza che oppone il ricorrente al
rappr. dall'avv. __________
lette le osservazioni al ricorso, presentate dal consorzio resistente in data 8 settembre 1999 con cui si postula la reiezione del ricorso;
esaminati gli atti e i documenti della procedura arbitrale;
considera
in fatto e in diritto:
Il ricorrente ha svolto il ruolo di ingegnere civile nell'ambito di lavori eseguiti dal __________ (nel seguito: __________) sulla base di un contratto steso su formulario SIA il 16 novembre 1972. Il lodo arbitrale qui impugnato è inteso a dirimere, in termini di diritto, questioni relative a difetti riscontrati presso due manufatti eseguiti nel complesso progetto dei lavori di depurazioni realizzati: si tratta del cedimento di un pozzo, designato come CaS6 del lotto 1C dell'impianto __________, e dell'errato dimensionamento della stazione di pompaggio dei fanghi in eccesso, appartenente all'impianto di __________. Per quanto riguarda il primo oggetto, il tribunale arbitrale è giunto alla conclusione che il cedimento del pozzetto non ha causato danni patrimoniali al __________, di modo che la petizione è stata respinta per ciò che attiene a quella posta. Per contro ha condannato l'ing. __________ al pagamento di complessivi fr. 21'338.20 quale risarcimento danni relativi al secondo manufatto. Le carenze rilevate peritalmente sono state considerate conseguenza di insufficiente sorveglianza da parte dell'ingegnere: ne consegue la sua responsabilità (in base alle vigenti norme SIA 103, art. 6.1) e il suo obbligo di risarcire i danni patiti dal consorzio per quanto ha dovuto intraprendere per correggere la stazione di pompaggio.
Una delle poste del danno ammesse dal collegio arbitrale è pari a fr. 4'998.- e corrisponde a una fattura 24 marzo 1982 della ditta __________, emessa a carico del consorzio. Sulla base della stessa, il lodo ha considerato accertata l'esistenza di quel debito.
Il ricorso per nullità concerne unicamente questa posta del danno, relativamente alla quale considera il lodo arbitrario: sostiene che il primo giudice non ha avvertito che il danno non esiste, né ha tratto le giuste conseguenze dalla mancata prova da parte del consorzio attore della sua effettiva esistenza. Non contestando l'emissione della fattura, né il documento come tale, il ricorrente rileva che la ditta creditrice non ha mai ricevuto la somma corrispondente, né mai ha intrapreso alcunché per il suo incasso; comunque, nel frattempo, il credito di __________ è ampiamente prescritto e la stessa ditta è fallita già prima dell'avvio della procedura arbitrale; in quell'ambito, l'amministrazione del fallimento non ha elencato il credito fra gli attivi, né ha tentato d'incassarlo direttamente o in seguito a cessione: se ne deve concludere che la creditrice abbia rinunciato tacitamente alla sua pretesa. Stando così le cose il consorzio non potrebbe lamentare nessun pregiudizio per l'importo in discussione.
Con le sue osservazioni il consorzio, richiamati i limiti d'intervento dell'autorità di ricorso, sostiene che la fattura di __________ prova senz'altro l'effettuazione di determinati lavori e attesta pertanto un suo debito; per il resto si limita a osservare che le allegazioni della controparte su questo tema non sono state lineari.
Il ricorso previsto dall'art. 36 CIA costituisce un rimedio di carattere straordinario che, come il ricorso per cassazione, è proponibile solo e in quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno dei motivi previsti dalla legge (Guldener M., Das Schweizerische Zivilprozessrecht, ed. 3, Zurigo 1979, p. 614; SJZ 1976, 248). I motivi invocati devono essere indicati esplicitamente dal ricorrente; in caso di dubbio sulla loro ricorrenza, il giudice respinge l'impugnazione (Jolidon P., Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, Berna 1984, p. 501): sono pertanto escluse censure di natura puramente appellatoria. E' premessa fondamentale per la proponibilità del ricorso la circostanza che il giudizio impugnato costituisca effettivamente un lodo arbitrale, ossia decisione di un arbitro o di un collegio arbitrale, intesa a dirimere una vertenza civile: ciò che nella fattispecie è pacifico.
Il ricorrente invoca il motivo di nullità di cui all'art. 36 lett. f CIA, ossia l'arbitrio del lodo per essere fondato su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti o perché contenente una manifesta violazione del diritto o dei termini di equità. In concreto considera violate le norme sull'accertamento del danno e sul riparto dell'onere della prova.
L'esame degli allegati delle parti e della documentazione attinente alla posta contestata permettono di verificare l'esattezza delle circostanze così come esposte dal ricorrente. Infatti, nella risposta di causa 27 luglio 1984, con riferimento ai costi supplementari valutati dal perito ing. __________ (vedi perizia novembre 1983, p. 9), il convenuto così si esprimeva: "Anche la somma di fr. 4'998.- nei confronti della __________ non sussisterebbe un credito in risarcimento danni del __________ verso il convenuto, in quanto la __________ non ha mai ricevuto questa somma e neppure l'ha fatta valere nei confronti del __________. L'onere della prova incombe al __________ " (p. 29). Argomento ripreso, anche se succintamente, nelle conclusioni 25 maggio 1992, commentando che nella perizia dell'ing. __________ erano stati compresi "importi estranei ai costi", come quello di fr. 4'998.- "non pagato a __________ (non più richiesto)" (p. 22). Allegazioni entrambe che rappresentano una chiara contestazione della parte del danno in discussione poiché non vi sarebbe stato corrispondente pregiudizio per il consorzio. Per contro, come correttamente osservato nel lodo impugnato, l'attore non ha mai affrontato il tema in questione: in particolare non ha contestato l'eccezione di controparte.
Orbene, nella fattispecie dev'essere anzitutto osservato che di fronte alla contestazione del convenuto -esposta in modo sufficiente nell'allegato di risposta- sull'inidoneità della fattura __________ per provare il danno lamentato dall'attore, questi -pur producendo un dettagliato allegato di replica- non ha speso una parola né a proposito della posta contestata, né sulla contestazione come tale. Gli arbitri hanno rilevato questa circostanza, ma si sono astenuti dal valutarla, passando a considerare la forza probatoria della fattura. Sennonché, in presenza di un allegato di replica che si diffonde su alcune eccezioni sollevate dal convenuto con la risposta e non su altre (cfr. in particolare l'esposto di replica, a p. 18, concernente la posta di danno di fr. 2'315.-) bisogna dedurre che l'attore abbia rinunciato a contestare quelle eccezioni, riconoscendole tacitamente; in altre parole, i fatti non contestati possono essere assunti dal giudice senza verifica ai fini della sua decisione (cfr. Brönnimann C. J., Die Behauptungs- und Substanzierungslast im schweizerischen Zivilprozess, p. 173 e 183). E ciò in analogia con quanto accade per il convenuto che è tenuto a contestare in risposta le argomentazioni dell'attore con indicazioni concrete e fornendo la propria descrizione dei fatti, pena l'inesistenza della sua resistenza su quelle determinate allegazioni e la conseguenza dell'ammissione integrale delle domande che a quei fatti si riferiscono (Cocchi / Trezzini, art. 170 CPC, n. 2 e n. 3; II CCA 1 aprile 1994 in re G. SA / M. SA che espressamente indica che se l'attore presenta l'allegato di replica gli è fatto obbligo di contestare partitamente gli argomenti nuovi di risposta con la conseguenza, se la contestazione è generica o non espressa, delle presunzione del riconoscimento di quella argomentazione). Già per questo motivo d'ordine processuale è possibile concludere che, in assenza di contestazione, deve ritenersi valida l'eccezione del convenuto, ovvero che alla fattura litigiosa non corrisponde l'esistenza di un effettivo pregiudizio per la controparte (Rep 1995, 233).
In ogni caso, è ammissibile la censura ricorsuale relativa all'onere della prova. Stabilito che laddove un rapporto giuridico è dominato dal diritto federale anche la questione dell'onere della prova dev'essere decisa dal diritto sostanziale (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, ed. 3, p. 325), incombe alla parte che chiede un risarcimento danni nell'ambito contrattuale di provare, tra gli altri presupposti del credito, il danno, ossia la sua entità (Wiegand, in Comm. di Basilea, ed. 1, art. 97 CO, N. 61). Per la posta in contestazione l'attore ha prodotto una fattura, ossia un documento che si limita a indicare il prezzo di una merce o il valore di una prestazione, di regola con riferimento esplicito alle parti di un contratto, rispettivamente a un creditore e a un debitore. A dipendenza di questo suo contenuto la fattura possiede una limitata forza probante, in particolare rispetto al fatto che -quando è stata emessa da un terzo nei confronti di una delle parti- sia necessario dimostrare che su quella base la parte in causa abbia subito un pregiudizio. E' ben possibile che la fattura sopperisca da sola a questa necessità, ma ciò avverrà fintanto che la circostanza non sia stata contestata dalla controparte (cfr. II CCA 14 gennaio 1997 in re R. SA / D.U. SA). Se tale contestazione è avvenuta, come nel caso concreto, incombe sempre all'attore dimostrare il suo credito, facendo capo ad altre prove; e ciò in particolare perché -come descritto poc'anzi- egli ha proposto una prova in sé non perfetta per la dimostrazione del fatto da lui asserito. E' infatti pacifico che la fattura in esame corrisponde a lavori effettivamente eseguiti, così che il consorzio non ha più pregiudizio a dipendenza di carenze dell'opera (diversa sarebbe la situazione e la portata della fattura se le riparazioni non fossero avvenute: cfr. II CCA 30 gennaio 1997 in re F / P. e C.; CCC 22 luglio 1997 in re A. / M.), mentre deve considerarsi danneggiato ("impoverito") o no a dipendenza dell'onerosità o della gratuità dei lavori di correzione eseguiti da __________. Ma la prova del danno incombe sempre all'attore, in senso più generale, anche perché le eccezioni proposte dalla controparte non erano intese alla sua liberazione nei confronti del credito posto a giudizio (ciò che avrebbe posto a carico del convenuto l'onere di provare il benfondato dell'eccezione: Guldener, op. cit., p. 325 - 326), ma riguardavano sempre la stessa circostanza, ossia il danno lamentato dall'attore; danno che questi restava tenuto a provare come titolare principale della prova (Hauptbeweis), mentre controparte avrebbe potuto limitarsi a contestare i fatti, rimettendosi al giudizio sulla valutazione della prova prodotta poiché le eccezioni sollevate dal convenuto riguardavano unicamente l'idoneità della prova (Beweiseinwendung: Guldener, op. cit., p. 327 - 328; Brönnimann, op. cit., p. 174): come tali esse lasciavano intatto l'onere in discussione a carico del preteso creditore.
E' ben possibile che la situazione reale sia diversa da quella sostenuta dal ricorrente e che veramente, come afferma il lodo, la fattura 24 marzo 1982 indichi un aumento dei passivi del consorzio (lodo, p. 8), ma -a fronte dell'eccezione sollevata da controparte- sarebbe stato sicuramente possibile alla parte attrice dare concreto riscontro con la dimostrazione del pagamento del debito, rispettivamente anche solo della sua permanente attualità ed esigibilità.
La decisione sulle spese e le ripetibili segue la totale soccombenza della parte resistente.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
Il ricorso per nullità 17 agosto 1999 __________ è accolto.
Il lodo 16 luglio 1999 è annullato nel senso dei considerandi.
Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 300.-, già anticipati dal ricorrente, sono posti a carico del __________. Questo verserà inoltre all'ing. __________, la somma di fr. 700.- a titolo di ripetibili.
Intimazione: - __________
Comunicazione al segretario del collegio arbitrale, avv. __________ (per l'intero collegio arbitrale).
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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