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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.153
Data decisione, Autorità: 08.09.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00153
Lugano 8 settembre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella procedura in materia di contratto di lavoro inc. CL.99.1 della Pretura di Locarno-Città, promossa con istanza 25 gennaio 1999 da
rappr. da __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 19’999.95 oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il Pretore con sentenza 16 agosto 1999 ha respinto;
Appellante l’istante, che con atto di appello del 24 agosto 1999 chiede la
riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere l’istanza;
Mentre la convenuta con osservazioni del 2 settembre 1999 postula
la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto:
A. L’istante è stata assunta dalla convenuta a far tempo dal 1° giugno 1998 in qualità di capo ricezionista per __________ di __________.
Il contratto, redatto in lingua tedesca, è stato concluso per tempo indeterminato (come sembrerebbe dal doc. A, punto 2, pag. 1), oppure per la durata di un anno (come sembrerebbe dall’aggiunta fatta dalle parti al contratto, visibile nell’incarto richiamato), in ogni caso con un periodo di prova di 3 mesi, durante il quale il termine di disdetta era limitato a 14 giorni (doc. A, punto 3, pag. 1).
Il 26 agosto 1998 la convenuta ha disdetto il rapporto di lavoro per il 15 settembre 1998, esentando l’istante dalla prestazione lavorativa a partire dal 26 agosto (doc. 7).
B. Con l’istanza in rassegna la dipendente, cittadina tedesca, asserisce in sostanza di avere richiesto alla competente autorità la trasformazione del permesso di lavoro stagionale in un permesso di lavoro annuale, il che sarebbe possibile solamente in presenza di un contratto di lavoro della durata di almeno un anno senza possibilità di disdetta, così come promesso dalla convenuta con la dichiarazione doc. E, di modo che la disdetta pronunciata dalla datrice andrebbe considerata alla stregua di un licenziamento in tronco ingiustificato, il che conferirebbe alla dipendente il diritto alla prestazione salariale sino a tutto il gennaio 1999.
C. All’udienza di discussione del 18 marzo 1999 la convenuta si è opposta alla richiesta, contestando l’esistenza di un contratto di lavoro della durata di un anno, posto che l’unico contratto venuto in essere sarebbe quello di cui al doc. A, correttamente rescisso durante il periodo di prova, mentre la dichiarazione doc. E sarebbe stata rilasciata ad uso dell’autorità amministrativa, in vista della prosecuzione del rapporto di lavoro di cui al doc. A, dal quale, come detto, essa sarebbe tuttavia tempestivamente receduta.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha escluso che le parti abbiano inteso prorogare la durata del contratto di un anno all’atto della presentazione della domanda del permesso di lavoro annuale, dovendosi ammettere che la dichiarazione in tal senso sia stata allestita ad uso dell’autorità amministrativa, e non rifletterebbe perciò la reale volontà delle parti, costituendo semmai una semplice dichiarazione di intenti.
Stante la disdetta del rapporto contrattuale entro il periodo di prova, nulla sarebbe dovuto alla dipendente, dal che la reiezione della sua istanza.
E. Con l’appello l’istante chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere le sue richieste, ribadendo la tesi secondo cui la dichiarazione rilasciata dalla convenuta costituirebbe contratto di lavoro a tutti gli effetti per il periodo 9 settembre 1998 - 9 settembre 1999 e avrebbe sostituito ogni precedente accordo tra le parti.
F. Delle osservazioni al gravame del 2 settembre 1999 della convenuta, di cui si postula la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
La dipendente nel caso di specie è pertanto tenuta a dimostrare l’esistenza del contratto di lavoro, dalla cui sussistenza le sue pretese derivano, per il periodo successivo al 15 settembre 1998.
A torto.
2.1 Che il documento in questione non sia un contratto di lavoro tra le parti, risulta già dalla forma dello stesso: non si comprende infatti perché le parti, capaci di stipulare un corretto e completo contratto di lavoro quale il doc. A, avrebbero dovuto sostituirlo con una “Bestätigung” priva di data.
La stessa, se ci si attiene al significato letterale, non è comunque il contratto derogante al doc. A, ma solo la conferma dell’esistenza di un contratto nei termini ivi descritti, il quale non figura però in atti, né l’istante ne adduce l’esistenza, ragione per cui si dovrebbe ammettere che esso sia stato concluso unicamente in forma orale.
Neppure delle circostanze della stipula della pattuizione orale che si vorrebbe confermata dalla “Bestätigung” vi è traccia agli atti o nelle affermazioni dell’istante, il che è peraltro coerente con la sua tesi, secondo cui la “Bestätigung” medesima costituirebbe il documento contrattuale.
2.2 Vero è invece che quel documento, come rettamente stabilito dal Pretore, è una semplice dichiarazione allestita per le esigenze dell’autorità amministrativa, onde figurare quale allegato alla domanda di trasformazione del permesso stagionale in annuale del 25 luglio 1998 (cfr. incarto richiamato).
Si è trattato, in altre parole, di un atto simulato, così come deve esserlo stato l’analoga dichiarazione che l’istante ha prodotto a seguito della richiesta 3 marzo 1998 dell’autorità bernese (cfr. nell’incarto richiamato la lettera 22 aprile 1998 della Fremdenpolizei di quel cantone, secondo cui tale documento “liegt uns nun vor”), ma che non ha impedito all’istante di chiedere di essere assunta dalla convenuta un paio di mesi dopo (cfr. il doc. 1, del 19 febbraio 1998, ossia precedente alla richiesta della Fremdenpolizei, in cui l’istante si attende per il successivo mese di aprile la concessione del permesso annuale).
Scopo del documento era perciò unicamente quello di consentire la mutazione dello statuto della dipendente avanti all’autorità degli stranieri (cfr. nell’incarto richiamato lettera 12 maggio 1998 della Sezione degli stranieri all’omologa autorità bernese), così come già tentato nel canton Berna, senza che tale documento avesse però ad influire sulla sostanza del rapporto contrattuale, compiutamente regolato dal contratto doc. A, con particolare riferimento al periodo di prova, a quel momento ancora in corso, e al quale la convenuta non aveva ragione di rinunciare.
Non potendosi ritenere fornita la prova dell’asserito contratto, ne deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
Non si prelevano tasse o spese. Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 24 agosto 1998 __________ è respinto.
II Non si prelevano tasse o spese per la procedura di appello. L’istante rifonderà alla convenuta fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________;
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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