AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.158
Data decisione, Autorità:
01.12.1999, IICCA
Incarto n.
12.1999.00158
Lugano
1° dicembre
1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.741 della Pretura del
distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 21 ottobre 1996 da
contro
con cui l’attore ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10’769.65 oltre accessori
a titolo di mercede del mandatario;
Domanda
ammessa dal convenuto limitatamente a fr. 3'402.60 oltre interessi e accolta
dal Pretore con sentenza 11 agosto 1999 per fr. 10'068.60 oltre interessi;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 31 agosto 1999 postula la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 3'902.60 oltre
interessi;
Mentre
l'attore con osservazioni 28 settembre 1999 chiede la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto l’appello
-
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore tra il 1991 e il 1994 ha svolto prestazioni professionali
in favore del convenuto nel contesto di varie pratiche, in specie problemi
condominiali, per le quali ritiene gli siano ancora dovuti fr. 10'769.65 oltre
interessi, somma vantata nella presente causa.
B. Il convenuto in risposta ha eccepito, in sintesi, l'esorbitanza
delle pretese dell'attore e la sua negligenza nella conduzione di parte dei
mandati, ammettendo unicamente di dovere fr. 3'402.60 oltre interessi,
C. Stanti le eccezioni attinenti alla corretta applicazione della TOA,
l'incarto è stato trasmesso al Consiglio di moderazione, che in data 6 maggio
1998 si è chinato sulle 5 note onorari emesse dall'attore ritenendole
giustificate per complessivi fr. 7'600.-- di onorari e fr. 2'354.60 di spese,
oltre all'IVA su fr. 1'150.-- di onorari e fr. 603.60 di spese.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, vincolato all'applicazione
della TOA di cui alla predetta sentenza del Consiglio di moderazione, ha
escluso l'esistenza di inadempienze da parte dell'attore, ragione per cui ha
ammesso la petizione nella misura in cui le note professionali hanno trovato
conferma da parte dell'autorità competente.
E. Con l’appello il convenuto chiede la riforma della sentenza
pretorile nel senso di ammettere la petizione limitatamente a fr. 3'902.60
oltre interessi.
Il
Pretore avrebbe pedissequamente ripreso le risultanze della sentenza del
Consiglio di moderazione, omettendo tuttavia di dedurre dal credito dell'attore
gli importi già corrisposti dal convenuto a titolo di acconto.
Sarebbero
inoltre state disattese a torto le censure relative alle inadempienze del
mandatario, alla revoca intempestiva del mandato e al periodo di computo degli
interessi, e sarebbe infine errato anche il giudizio in tema di spese e
ripetibili.
F. Nelle
osservazioni del 28 settembre 1999 l'attore postula la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto
necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- In
linea di principio, chi, come l’attore, procede per ottenere l’adempimento di
una pretesa contrattuale è gravato, in virtù dell’art. 8 CC, dell’onere di
dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua
pretesa (per tante: II CCA 10 aprile 1997 in re J./K.).
L'esistenza
dei rapporti di mandato alla base delle note professionali emesse dall'attore
appare in concreto incontestata, mentre le obiezioni riguardanti l'ammontare
della pretesa sono state definitivamente evase dal Consiglio di moderazione,
con il che si può ritenere che l'attore abbia debitamente assolto l'onere
probatorio a suo carico.
- Giustamente, il convenuto insorge però contro il mancato computo nel
credito dell'attore, erroneamente omesso dal Pretore, degli anticipi di fr.
2'625.-- e fr. 392.50 da lui pagati.
Non
potendosi accreditare le tesi dell'attore secondo cui egli sarebbe stato
autorizzato a fatturare un importo maggiore di quello richiesto (ipotesi che
ovviamente non si è realizzata) e secondo cui il convenuto non avrebbe
tempestivamente sollevato la questione (cfr. invece la tabella a pag. 13 della
risposta), ne deve conseguire la riforma del giudizio impugnato nel senso della
riduzione di fr. 3'017.50 del credito del mandatario.
- L'appellante ripropone inoltre in questa sede (punti III e IIIa) le
proprie argomentazioni relative ad asserite inadempienze dell'attore.
3.1 Nella misura in cui il convenuto sul tema rinvia genericamente ai
propri precedenti allegati di causa "che costituiscono parte integrante di
questo appello", il gravame (punto III) risulta irricevibile, essendo
siffatto modo di procedere inammissibile per il motivo che gli allegati di
prima sede non contengono quelle critiche di fatto e di diritto al giudizio
pretorile che costituiscono il necessario contenuto dell'appello (da ultimo: II
CCA 1° febbraio 1999 in re P./B.).
3.2 Il ricorrente (punto IIIa, pag. 4) ravvisa delle negligenze
dell'attore nella circostanza per cui talune pratiche sarebbero state sospese e
stralciate dai ruoli nonostante la sua opposizione.
L'argomentazione
è parzialmente giustificata.
3.2.1 Per la pratica denominata "837" (risposta, pag. 2-4), non
risulta rimprovero di sorta all'indirizzo del patrocinatore, atteso che il
convenuto stesso la definisce "terminata positivamente" (pag. 2).
3.2.2 Nella pratica "66/91g" (risposta, pag. 4), in cui il
signor __________ è convenuto, questi afferma di avere effettuato un deposito
di fr. 2'300.-- per evitare l'iscrizione di un'ipoteca legale e sostiene di
conseguenza che vi sarebbe la necessità di riattivare la pratica per recuperare
il deposito.
Imputa
all'attore un danno di fr. 250.-- per il motivo che un nuovo legale dovrà
studiare l'incarto per almeno un'ora.
Tale
pretesa non costituisce tuttavia un pregiudizio risarcibile: il convenuto
disattende infatti che il mandato è per definizione liberamente revocabile (art.
404 cpv. 1 CO), ragione per cui sono risarcibili unicamente i costi causati da
una sua remissione intempestiva, ossia pronunciata in tempo inopportuno, mentre
che la spesa per lo studio della pratica da parte di un nuovo legale è un
tipico costo che insorge in ogni caso di cambiamento di patrocinatore, e che
non è pertanto risarcibile ex art. 404 cpv. 2 CO, così come del resto già
stabilito da questa Camera (II CCA 8 marzo 1993 in re avv.
X/S.).
3.2.3 La pratica "26/92b" (risposta, pag. 5), pure sospesa,
sarebbe l'azione condannatoria connessa al deposito di cui alla pratica
"66/91g".
Anche in
questo caso il convenuto adduce un danno di fr. 250.-- per il presunto maggiore
costo per la continuazione della causa da parte di un altro patrocinatore. La
richiesta va disattesa sulla scorta delle medesime considerazioni di cui al
punto precedente.
3.2.4 La pratica "1032" (risposta, pag. 5 e 6), in tema di
contestazione di decisioni dell'assemblea dei condomini, sarebbe stata sospesa
su richiesta dell'attore e se ne imporrebbe la riattivazione. Nuovamente, il
danno di fr. 500.-- è individuato nei maggiori costi legati alla riattivazione
del caso per mano di un altro legale, e si può pertanto respingere
l'argomentazione sulla base di quanto già esposto sub 3.2.2.
3.2.5 Anche la pratica "1034", vertente su "questioni di
principio" (risposta, pag. 6), è stata sospesa, e secondo il convenuto non
sarebbe indispensabile riattivarla. Ne consegue, secondo logica, che il
mandante ha inutilmente chiesto all'attore di iniziarla, e che la sua
sospensione risulta essere la soluzione per lui più economica. Il convenuto,
oltre a tenersi le spese già sopportate, non può perciò pretendere i richiesti
fr. 250.-- per la sua riattivazione, in ogni caso non dovuti anche in base ai
predetti argomenti.
3.2.6 Le pratiche "18/92g, 19/92g, 20/92g, 21/92g" (risposta,
pag. 6-8), relative alla contestazione di decisioni dell'assemblea dei
condomini, sarebbero state sospese il 9 aprile 1993 su richiesta dei legali
delle parti.
Il
convenuto afferma che le pratiche "19/92g" e "21/92g"
sarebbero ora prive di interesse, ragione per cui non può dolersi del fatto che
esse siano state stralciate dai ruoli.
Egli
contesta invece l'abbandono delle pratiche "18/92g" e
"20/92g", che l'attore avrebbe lasciato stralciare dai ruoli contro
la volontà del mandante, ragione per cui ritiene di nulla dovere per tali
mandati.
Dagli
atti risulta che le due cause in questione sono state stralciate dai ruoli il
30 giugno 1994, dopo che i patrocinatori delle parti avevano omesso di
esprimersi entro il termine assegnato circa la loro volontà di mantenere in
essere le procedure sospese.
Il qui convenuto
era parte istante in quelle procedure, e non può di conseguenza essere presunto
che il loro stralcio dai ruoli fosse una soluzione per lui conveniente, a meno
di dovere ammettere che le stesse fossero votate all'insuccesso.
Certo è
che l'attore, così sollecitato dalla Pretura, avrebbe dovuto nell'ambito del
proprio dovere di diligenza contattare in tempo utile il proprio mandante, ma
nel dubbio avrebbe dovuto senz'altro richiedere la prosecuzione delle
procedure, atteso che il convenuto l'aveva ripetutamente sollecitato in tal
senso (doc. 7, 8).
L'attore,
per sua parte, in petizione (pag. 5) ha ammesso di avere trasmesso in ritardo
la comunicazione della Pretura, e in replica ha precisato di avere ricevuto in
data 16 maggio 1994 l'assegnazione del termine di 7 giorni, e di averla
trasmessa al cliente solo il 25 maggio, ossia quando il termine era già
scaduto. Anche se le cause sono state stralciate solo il 30 giugno, la
decorrenza del termine ha irrevocabilmente creato le premessa di tale provvedimento,
ragione per cui è a torto che l'attore addebita al convenuto il fatto che egli
non avrebbe reagito all'invio, il che non è nemmeno vero visto che già il 28
maggio egli reagì chiedendo un appuntamento (replica, pag. 4).
Ne
consegue che lo stralcio di queste due cause va considerato frutto della
negligenza dell'attore, che di conseguenza nulla può pretendere per il lavoro
eseguito, risultato inutilizzabile per il mandante (DTF 124 III 423; II
CCA 16 gennaio 1997 in re M./F.).
Il
Consiglio di moderazione per le 4 pratiche in questione ha accordato all'attore
onorari per fr. 1'520.-- (consid. 8a) e fr. 1'643.-- (consid. 8b) e spese per
fr. 831.-- (consid. 8c). Dovendosi remunerare solo due delle pratiche,
l'importo complessivo di fr. 3'994.-- va equitativamente ridotto della metà,
ossia di fr. 1'997.--.
3.2.7 Per la causa "inc. 1708" (risposta, pag. 8-10), e per
altre questioni (pag. 10-11) il convenuto aveva sollevato solo questioni
attinenti l'applicazione della TOA, evase pertanto dal giudizio del Consiglio
di moderazione.
- L'appellante chiede che gli interessi su quanto da lui dovuto
decorrano dal 15 novembre 1996, e non dal 5 ottobre 1995 come stabilito dal
Pretore.
La
decisione impugnata fa riferimento alla messa in mora di pari data doc. H, ed
appare financo favorevole al debitore nella misura in cui fin dal 12 giugno
1995 vi era stata una domanda di esecuzione per fr. 6'488.40 (doc. I). Nulla
giustifica invece la richiesta data del 15 novembre 1996, addirittura
successiva all'introduzione della petizione, di modo che anche questa doglianza
del resistente deve essere disattesa.
- Il convenuto insorge infine contro il riparto di spese e ripetibili,
sostenendo a torto che il parziale buon fondamento delle sue argomentazioni
imporrebbe di accollare all'attore tutti gli oneri di causa.
Vero è
invece che non vi è in questo caso particolare motivo di derogare agli usuali
criteri aritmetici per la determinazione delle reciproche soccombenze, criteri
del resto evocati dallo stesso convenuto (punto II).
Il
credito dell'attore viene ridotto di fr. 5'014.50 (fr. 3'017.50 al consid. 2 +
fr. 1'997.-- al consid. 3.2.6) rispetto a quanto stabilito dal Pretore, ed
ammonta perciò a fr. 5'054.10 a fronte di una richiesta di fr. 10'769.65. Ne
consegue, con un lieve arrotondamento, che l'attore nella procedura di prima
sede soccombe per 11/20 e il convenuto per 9/20.
Nella
procedura di appello il valore litigioso è invece di fr. 6'166.--, e il
convenuto ottiene ragione per i predetti fr. 5'014.50, il che giustifica di
suddividerne i costi in ragione di 4/5 all'attore e 1/5 al convenuto.
Ne
discende il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa di
giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e
la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
31 agosto 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 11 agosto 1999 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 3, è riformata nel modo seguente:
- La petizione è
parzialmente accolta.
__________,
è condannato a pagare all'avv. __________, fr. 5'054.10 oltre interessi al 5%
dal 5 ottobre 1995.
- La
tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese, da anticipare dell'attore,
rimangono a suo carico per 11/20 e per 9/20 sono a carico del convenuto, al
quale l'attore rifonderà fr. 100.-- per parte di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 480.--
b) spese fr.
20.--
T o t a l
e fr. 500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 1/5 e per 4/5 sono a
carico dell'attore, che rifonderà al convenuto fr. 150.-- per ripetibili
parziali di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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