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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.160
Data decisione, Autorità:
22.10.1999, IICCA
Incarto n.
12.1999.00160
Lugano
22 ottobre 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.99.00118 della Pretura di Lugano promossa
con petizione 15 febbraio 1999 da
contro
per
ottenere il pagamento dell’importo di Fr. 59’985.85 oltre interessi e spese che
il Pretore, con decreto 23 agosto 1999, ha stralciato dai ruoli caricando alla
parte convenuta la tassa di giustizia e le spese per complessivi Fr. 300.- .
Appellante
la parte convenuta la quale, con atto di opposizione (recte appello) 3 settembre
1999, chiede la riforma del giudizio riguardante le spese nel senso che non sia
tenuta a pagare tasse e spese di giudizio; mentre la parte attrice non ha
presentato osservazioni all’appello.
Letti ed esaminati
gli atti di causa
Considerato
in fatto ed in
diritto che, nel caso concreto, lo stralcio della causa è avvenuto a seguito
della comunicazione con la quale la parte attrice ha dichiarato di ritirare la
causa motivando tale sua decisione con il fatto che la parte convenuta aveva
provveduto a pagare il dovuto;
che,
per quanto riguarda le spese dello stralcio, il Pretore ha ritenuto che, avendo
pagato, la parte convenuta risultava acquiescente in causa e quindi debitrice
degli oneri processuali;
che
quest’ultima si oppone al pagamento di tali spese;
che
la decisione che, con il decreto di stralcio, decide su spese e ripetibili è
appellabile (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 352 n. 12);
che
l'istante che ha inoltrato una causa creditoria ed ottenuto successivamente il
pagamento da parte del convenuto deve, per ottenere la rifusione di spese e
ripetibili, chiedere l'accoglimento della sua azione per acquiescenza
(rappresentata dal pagamento) e non limitarsi a ritirare l'istanza poiché in
tal caso risulta recedente e quindi soccombente (CCC 28 ottobre 1996 S.
c. Immobiliare C. SA);
che
la parte attrice ha semplicemente ritirato la propria domanda e la
giustificazione del suo atteggiamento non sorretta da precisa domanda di
condanna per acquiescenza non permette di obbligare la controparte al pagamento
delle spese che vanno invece lasciate a carico della parte, che con il proprio
atteggiamento processuale, si è dimostrata desistente;
Per i quali motivi
visti gli art. 77
e 352 CPC
pronuncia: 1. L’appello
3 settembre 1999 __________ è accolto e di conseguenza il dispositivo 2 del
decreto di stralcio 23 agosto 1999 del Pretore di Lugano viene così riformato:
-
La
tassa di giudizio e le spese in complessivi Fr. 300.-, già anticipate dalla
parte attrice, rimangono a suo carico.
-
Non
si prelevano tasse o spese per questo giudizio.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 2.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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