AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.161
Data decisione, Autorità: 20.10.1999, IICCA
Incarto n. 12.1999.00161
Lugano 20 ottobre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.837 della Pretura di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 29 novembre 1996 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 15’000.-- oltre interessi;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 30 giugno 1999 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 17 agosto/7 settembre 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso, previa assunzione di determinate prove, di ammettere la petizione;
Mentre il convenuto con osservazioni 11 ottobre 1999 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore e il convenuto a partire dal 1988 hanno condiviso degli uffici al numero __________ di via __________ a __________, suddividendosi le spese di locazione ed altri oneri comuni connessi all’esercizio della professione legale.
Con il tempo l’attore ha spostato a __________ il centro dei propri interessi professionali, diminuendo perciò la propria presenza negli uffici di __________. Nel contempo i rapporti personali tra le parti si sono progressivamente deteriorati sino a che il convenuto il 17 febbraio 1995 ha fatto pubblicare sul quotidiano __________ un annuncio economico del seguente tenore:
“lo studio legale e notarile dell’avv. __________, annuncia l’immediata cessazione di ogni collaborazione professionale con l’avv. __________. Egli non fa più parte dello Studio di __________ ”
B. Ritenendosi leso nella propria personalità dal suddetto annuncio, l’attore procede nella presente causa per il risarcimento del pregiudizio che ne sarebbe derivato, nonché per la liquidazione delle posizione di dare e avere rimaste pendenti dopo la cessazione dei suoi rapporti con lo studio di Lugano. Invocando gli art. 41 e segg., 97 e segg. CO, nonché gli art. 28 e segg. CC, egli lamenta in particolare un danno di fr. 8’000.-- per torto morale, di fr. 10’000.-- per perdita di immagine, di fr. 10’000.-- di mancati introiti per suoi clienti che si sarebbero in seguito rivolti al convenuto, di fr. 10’000.-- per goodwill, di fr. 3’000.-- in restituzione, pur considerato il deprezzamento, della quota parte di investimenti di uso comune da lui pagati e di fr. 1’014.90 per le conversazioni telefoniche effettuate nel 1993 e 1994.
A fronte di un pregiudizio complessivo superiore a fr. 42’000.--, l’attore ha tuttavia limitato la richiesta di causa a fr. 15’000.-- oltre interessi, in considerazione delle difficoltà nella quantificazione del pregiudizio e di eventuali eccezioni compensatorie del convenuto.
C. Il convenuto si è opposto alla petizione rilevando innanzitutto che l’attore, a partire dal 1993, dopo avere trasferito a __________ il baricentro della propria attività, avrebbe sistematicamente omesso di pagare il contributo forfetario pattuito di fr. 300.-- al mese per i servizi mantenuti a sua disposizione a __________, per il che il resistente vanterebbe ancora un credito di fr. 7’200.--. Quo all’inserzione contestata, la stessa sarebbe stata conforme alla volontà dell’attore, il quale avrebbe desiderato che fosse resa pubblica la cessazione della loro collaborazione professionale. Contestate sarebbero comunque tutte le voci di danno, da compensare, nella denegata ipotesi che fossero ritenute fondate, con il predetto credito del convenuto di fr. 7’200.--.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti, ha ammesso il carattere illecito dell’annuncio fatto pubblicare dal convenuto, essendo atto ad ingenerare in un lettore medio la sensazione che il convenuto avesse licenziato in tronco l’attore.
Le pretese dell’attore sarebbero nondimeno giustificate limitatamente a fr. 2’500.-- di torto morale e fr. 1’014.90 per il costo delle conversazioni telefoniche, ma dovendosi ammettere un maggior credito del convenuto di fr. 6’600.-- per la disponibilità concessa all’attore degli uffici di __________ durante il 1993 e il 1994, nulla potrebbe essere attribuito al procedente.
E. Con l’appello l’attore chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione. Posto, a giusta ragione, il carattere lesivo della pubblicazione dell’annuncio, il Pretore avrebbe erroneamente limitato l’indennizzo del torto morale subito a fr. 2’500.--, ammontando lo stesso almeno a fr. 5’000.--. L’appellante ha per il resto riproposto le voci dell’asserito danno, contestando inoltre l’esistenza della pretesa compensatoria del convenuto relativa al contributo di fr. 250.-- o fr. 300.-- mensili alle spese dello studio di __________ durante il 1993 e il 1994.
F. Delle osservazioni del convenuto al gravame, del quale è chiesta la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
La natura illecita del comportamento del convenuto non è più litigiosa a questo stadio della causa, che si limita perciò alla disamina delle altre premesse per l’accoglimento delle pretese risarcitorie dell’attore.
La prima censura dell’appellante concerne l’indennizzo per il torto morale subito, che egli, ritenendo insufficienti i fr. 2’500.-- accordatigli dal Pretore, vorrebbe vedere aumentato a fr. 5’000.--.
Il Tribunale federale, preso atto che ogni uomo reagisce in modo diverso -chi più chi meno- ad una violazione della sua personalità, ha recentemente stabilito che colui che intende far valere una pretesa a titolo di torto morale deve senz’altro allegare e provare le circostanze soggettive dalle quali si può dedurre, dalla grave lesione oggettiva subita, la sua sofferenza morale; non è perciò sufficiente che in base alla comune esperienza una violazione della personalità possa in generale comportare una certa sofferenza (DTF 120 II 98 cons. 2b; RJN 1992 p. 76; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, Basilea e Francoforte sul Meno 1995, n. 603), ma occorre invece, cumulativamente, l’allegazione e la dimostrazione della sofferenza morale subita (II CCA 21 luglio 1999 in re A./R., 13 ottobre 1997 in re R./B.).
Nel caso di specie non risulta dai memoriali introduttivi dell’attore che egli abbia allegato i motivi e gli elementi giustificanti una sua sofferenza, ma al contrario che egli si è limitato a sostenere che l’agire del convenuto costituiva una grave offesa al suo onore personale e professionale, senza mai addurre che egli ne aveva soggettivamente sofferto in una qualche misura (petizione, punto 14.1, pag. 7; replica, pag. 4, 5, 6).
Ne consegue che la pretesa non solo non può essere aumentata nel senso auspicato dal ricorrente, ma che la stessa doveva invece essere del tutto disattesa dal Pretore.
La pretesa è sicuramente infondata: a prescindere dal fatto che nella nebulosa esposizione di cui alla petizione nemmeno è dato di capire che la pretesa riguarderebbe la perdita di clienti, l’attore poteva e doveva motivare concretamente la sua richiesta indicando i nominativi dei clienti che hanno rinunciato al mandato in conseguenza dell’episodio, indicando altresì l’ammontare dei presumibili onorari persi.
Il procedente si è invece limitato ad addurre che la sua immagine si sarebbe offuscata agli occhi dei clienti, ma neppure ha tentato di sostenere che anche uno solo di essi avrebbe rescisso il mandato per il motivo in questione.
Non può che seguirne la conferma del pronunciato pretorile, senza alcuna necessità di procedere ad ulteriori atti istruttori in merito.
E’ ovvio che se all’attore fosse già stata risarcita la precedente perdita di clientela, non vi sarebbe motivo di rimborsargli l’importo una seconda volta per il motivo che il convenuto ha guadagnato tale importo, essendo manifesto che in tal caso l’attore incasserebbe fr. 20’000.-- con soli fr. 10’000.-- di clienti persi.
A parte ciò, la richiesta va comunque reietta per i motivi indicati in precedenza: l’attore non ha saputo nominare un solo caso in cui un suo cliente l’avrebbe lasciato conseguentemente alla nota inserzione, di modo che non vi è motivo di ammettere che tale non menzionata (e perciò non esistente) clientela sia andata ad arricchire proprio il convenuto.
La pretesa è del tutto infondata.
E’ infatti a prima vista evidente che questa domanda non ha legame alcuno con l’illecito commesso dal convenuto, del quale non costituisce perciò la conseguenza. Addirittura neppure si tratta di un danno che l’attore avrebbe sofferto, ma bensì di un beneficio di cui avrebbe goduto il convenuto.
A tale beneficio -sulla cui esistenza non occorre perciò indagare- non si saprebbe pertanto attribuire carattere illecito, si tratterebbe semmai di una normale conseguenza del precedente accordo tra le parti. E’ pacifico che la remunerazione di tale beneficio non è stata contrattualmente pattuita dalle parti, visto che nemmeno l’attore avanza siffatta ipotesi, e quindi -non trattandosi come si è detto di un illecito- la pretesa potrebbe essere concepibile solo nell’ottica di un’azione di indebito arricchimento.
Anche l’indebito arricchimento è però da escludere: innanzitutto il beneficio che il convenuto avrebbe goduto non ha causato pregiudizio al patrimonio dell’attore, che difatti non lo pretende, ed inoltre non vi è motivo di considerare siffatto beneficio come indebito, dovendosi al contrario ritenere che fosse un’eventualità presa in considerazione dalle parti, che nondimeno non hanno ritenuto di doverne pattuire l’onerosità.
Nulla è perciò dovuto all’attore per questo motivo.
In primo luogo non è provato che l’attore abbia effettivamente pagato l’importo in questione, risultando invece che per parte delle spese elencate al punto 15.1 della petizione (pag. 9) vi è quietanza al nome del convenuto (doc. 7, 9, 10).
Ma anche se così fosse, è evidente che tale pretesa condannatoria deriva dalla cessazione del rapporto contrattuale di collaborazione e non dall’illecito che ha condotto al termine di detta collaborazione. Stante il carattere societario del rapporto in questione, tale è infatti la sua natura (almeno nella fase iniziale della collaborazione) ancorché esso fosse limitato alla gestione dell’ufficio e non comprendesse anche l’attività professionale dei due legali, la pretesa risulta irricevibile, in quanto prematura, in assenza della completa liquidazione di tutti i rapporti giuridici della società nel loro complesso (DTF 116 II 316 e segg.; ICCTF 20 luglio 1999 in re C./G. & Co), che non risulta in concreto avvenuta, né l’attore lo pretende.
Egli non nega l’esistenza di un accordo nel senso del pagamento da parte sua di fr. 300.-- mensili (peraltro già ammesso in petizione, punto 5, pag. 3), ma sostiene che l’importo non sarebbe più stato da lui dovuto a partire dal 1993 sia per il motivo che egli avrebbe utilizzato lo studio di Lugano solo raramente, sia perché il convenuto lo avrebbe liberato da tale debito.
Si tratta di argomentazioni infondate.
Stante infatti la pattuizione, affine per sua natura alla locazione, l’obbligo al pagamento dell’importo stabilito non dipende dall’intensità dell’uso effettivamente fatto, ma sussiste per il solo motivo della disponibilità del servizio in questione, mentre la tesi dell’avvenuta liberazione dal debito è esplicitamente contraddetta dalla lettera 22 dicembre 1994 del convenuto doc. H, e non può per il resto fondarsi sul ritardo dell’avente diritto nell’esigere il pagamento, non potendosi per questo solo motivo ammettere l’estinzione della pretesa entro i termini di prescrizione della stessa.
Ne consegue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 17 agosto 1999 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 700.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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