AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.167
Data decisione, Autorità:
04.11.1999, IICCA
Incarto n.
12.1999.00167
Lugano
4 novembre 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella procedura in materia di contratto di lavoro inc. DI.98.133 della Pretura di Mendrisio-Nord promossa con istanza 14 agosto 1998 da
rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv.
in cui
l’istante, in sede di conclusioni, ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 8'716.15 oltre accessori e di un importo imprecisato a titolo
di risarcimento del deprezzamento in conseguenza dell'utilizzo del suo veicolo
privato durante il rapporto di lavoro;
Domanda
avversata dalla convenuta e respinta dal Pretore con sentenza 1° settembre
1999;
Appellante
l’istante, che con atto di appello con domanda di assistenza
giudiziaria del 13
settembre 1999 chiede la riforma del giudizio impugnato nel
senso
dell'accoglimento delle sue domande;
Mentre la
convenuta con osservazioni del 28 settembre 1999 postula
la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in
diritto:
- L’istante
sostiene di avere lavorato dal 1° marzo 1988 quale collaboratore domestico
della famiglia __________, ivi incluse le mansioni di autista.
Alla
morte del signor __________, avvenuta nel 1990, la vedova, qui convenuta, si
sarebbe spossessata delle vetture di famiglia, sicché l'istante avrebbe svolto
le proprie mansioni con le proprie vetture, tra cui una Seat Ibiza d'occasione
acquistata appositamente.
-
Oggetto
della lite, a questo stadio della causa, è il rimborso delle spese sopportate
dall'istante per l'utilizzo della sua vettura per lo svolgimento delle sue
mansioni lavorative, ossia fr. 0.30 per 26'997 km percorsi, i costi per
l'assicurazione e la tassa di circolazione e un indennizzo per il deprezzamento.
-
All’udienza
di discussione del 10 settembre 1998 la convenuta si è opposta alla richiesta,
contestando che l'istante avesse mansioni d'autista e rilevando che
l'occasionale utilizzo della sua vettura veniva consensualmente retribuito con
l'importo forfetario di fr. 50.-- al mese, aumentato a fr. 100.-- mensili
durante gli ultimi due anni di servizio. Contestate sarebbero comunque le
asserite voci di spesa, così come la circostanza per cui la Seat Ibiza sarebbe
stata acquistata appositamente per la datrice di lavoro.
-
Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i principi di cui agli art. 327b e
327c CO, ha rilevato che l'istante non avrebbe mai allestito e sottoposto alla
datrice i conteggi relativi all'utilizzo della propria vettura. Inoltre,
l'istruttoria, limitata all'assunzione della deposizione del vicino di casa
dell'istante, non avrebbe dimostrato il benfondato della pretesa dedotta in
causa, che sarebbe perciò da respingere nel suo complesso.
-
Con
l’appello l’istante chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di
ammettere le sue richieste, criticando in sostanza l'apprezzamento delle
circostanze da parte del primo giudice, eccessivamente severo con il
dipendente, e sostenendo che il materiale in atti consentirebbe di proteggere
la legittima pretesa del dipendente.
Delle
osservazioni della convenuta al gravame, di cui postula la reiezione con
protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi
considerandi.
-
Secondo
l'art. 327b CO, che costituisce un caso particolare di applicazione del
principio imperativo di cui all'art. 327a CO dell'obbligo del datore di
rimborsare le spese insorte al dipendente dall'esecuzione del lavoro, vanno
rimborsate al dipendente le spese relative all'uso del proprio autoveicolo
nella misura in cui esso, con il consenso del datore, è adoperato per il
lavoro, laddove l'art. 327c CO stabilisce che la pretesa diviene esigibile con
la presentazione da parte del dipendente del conteggio delle spese sostenute (Rehbinder,
Berner Kommentar, n. 2 ad art. 327c CO) e va onorata dal datore al più tardi
con il pagamento del salario.
-
Come
giustamente rilevato dal Pretore, che non ha però avuto necessità di risolvere
definitivamente il quesito, la pretesa dedotta in causa non sussisterebbe
qualora la si dovesse ritenere perenta, circostanza che nella fattispecie non
ricorre.
Secondo
la giurisprudenza, infatti, il solo fatto che il dipendente attenda la fine del
rapporto di lavoro per fare valere una pretesa contrattuale non è di per sé
motivo sufficiente per ravvisare abuso di diritto nel suo agire (II CCA
31 maggio 1996 in re C./V., 29 novembre 1995 in re G./A. SA, 25 agosto 1994 in
re M./C.); occorre pittosto che in base alle concrete circostanze si possa
ammettere che il suo comportamento passivo in costanza del rapporto di lavoro
abbia fatto nascere nel datore di lavoro un affidamento degno di protezione
circa l'inesistenza di sue pretese residue. Questo avverrà -in materia di
rimborso spese per l'autoveicolo- qualora il lavoratore abbia regolarmente
accettato durante il rapporto di lavoro un rimborso forfetario senza eccepire
che esso non copre le spese effettive (DTF 91 II 386; ZR 1990, n.
24, pag. 46), dovendosi in tal caso imputare al dipendente, tenuto oltretutto
alla presentazione di un conteggio (art. 327c cpv. 1 CO), l'omessa tempesiva
segnalazione al datore, che va invece protetto nel proprio affidamento circa
l'inesistenza di spese eccedenti l'importo forfetario.
Diversa
è invece la valutazione della fattispecie qualora non abbia avuto luogo alcuna
anticipazione, oppure se essa sia avvenuta in misura limitata, dovendo in tal
caso il datore di lavoro essere cosciente dell'esistenza di costi da rimborsare
senza poter ragionevolmente pensare che il dipendente, contrariamente a quanto
previsto per legge, sia disposto ad assumerseli (ZR citato, ibidem).
- Dalle
affermazioni delle parti e dalle risultanze dell'istruttoria (ossia dalla
deposizione del teste __________) va in definitiva ritenuto assodato che
l'istante ha regolarmente fatto capo alla Seat Ibiza, appositamente acquistata
per fr. 5'000.-- (doc. B), per lo svolgimento delle proprie mansioni alle
dipendenze della convenuta. A fronte di queste prestazioni, che la convenuta
poteva e doveva inferire essere fonte di spese non indifferenti per l'istante,
la datrice ha sostenuto di avere regolarmente riconosciuto al dipendente un
indennizzo di fr. 50.-- o fr. 100.-- mensili.
Come
rettamente ritenuto dal Pretore, l'allegazione non è però stata confortata
dall'istruttoria, che ha invece -nella per la convenuta migliore delle ipotesi-
dato riscontro solo di pagamenti occasionali di analogo ammontare, che andranno
computati sul credito dell'istante, ma che permettono di escludere che la
convenuta potesse in buona fede ritenere di avere tacitato il dipendente per le
spese a lui effettivamente incorse dall'uso fatto del proprio veicolo nello
svolgimento delle proprie mansioni.
- Stabilito
che la pretesa del dipendente non è perenta, la stessa, per sua natura di
difficile quantificazione e dimostrazione (ancorché in parte in conseguenza di
omissioni dell'istante), non poteva essere del tutto disattesa dal Pretore.
9.1 In
primo luogo, nulla osta all'attribuzione all'istante della tassa di
circolazione del veicolo in questione, soluzione peraltro assai conveniente per
la datrice, atteso che la vettura circolava con targhe trasferibili, e che
perciò la maggior parte della tassa gravava la vettura privata dell'istante.
Essendo
stata la vettura immatricolata dall'istante il 7 dicembre 1993 (doc. S), ed
essendo cessato l'utilizzo in favore della convenuta l'11 maggio 1997, con
l'insorgere della malattia dell'istante, l'imposta di circolazione (quale
secondo veicolo) di fr. 61.-- all'anno (doc. S) comporta un credito a tal titolo
di complessivi fr. 262.50, ivi compreso il costo per il rilascio della licenza
di circolazione.
Nulla
è invece dovuto per l'assicurazione della vettura, essendo la copertura RC del
secondo veicolo usualmente inclusa nel costo della vettura principale, cioè
quella personale dell'istante (così nel 1997 con la __________: doc. R, mentre
il doc. Q della __________ per gli anni precedenti non attesta che la spesa di
fr. 345.40 riguardasse la copertura RC e non invece l'estensione dell'eventuale
casco totale o parziale del primo veicolo, stipulato per la Seat Ibiza ancora
nel 1997 nonostante l'età della vettura).
9.2 Più
difficile risulta la quantificazione delle spese variabili insorte al
dipendente in conseguenza dell'uso del veicolo, da effettuarsi in applicazione
dell'art. 42 cpv. 2 CO stanti le oggettive difficoltà probatorie e
l'inesigibilità di una perizia, il cui costo sarebbe stato sproporzionato, a
fronte di una causa di limitato valore (II CCA 4 settembre 1998 in re
F./P. e B. SA).
Dal
documento di controllo dei gas di scarico, che è un documento ufficiale del
veicolo (art. 59a ONC), risulta che esso è stato acquistato dall'istante con km
72'300 percorsi, mentre al 24 febbraio 1997 esso aveva percorso km 96'220,
saliti a km 99'187 il 9 febbraio 1998 (doc. C).
L'istante
afferma di avere utilizzato il veicolo esclusivamente in favore della datrice
di lavoro, il che, secondo la comune esperienza, non può essere ammesso. Da un
lato egli riconosce di avere utilizzato il veicolo per recarsi al lavoro, e
queste spese devono rimanere a suo carico (Streiff/von Känel,
Arbeitsvertrag, 5. edizione, n. 2 ad art. 327b CO) anche se il veicolo gli
occorreva nell'ambito delle proprie mansioni, non avendo l'istante allegato e
dimostrato che egli non avrebbe potuto lasciarlo presso la datrice e recarsi al
lavoro a piedi o con l'altra vettura. D'altra parte le allegazioni dell'istante
sono state assai lacunose quo alle concrete esigenze della datrice di lavoro,
di cui non è dato di conoscere gli itinerari e la frequenza di utilizzo del
veicolo, ed inoltre non può essere categoricamente escluso, sempre secondo la
comune esperienza, che l'istante abbia occasionalmente fatto capo alla vettura
in questione durante il proprio tempo libero.
Per
questi motivi, pare equo a questa Camera riconoscere che la convenuta abbia
fatto capo alla vettura dell'istante per circa 80 km alla settimana, ossia
(arrotondando) complessivi 15'000 km nel periodo compreso tra il 7 dicembre
1993 e l'11 maggio 1997.
L'istante
chiede che i chilometri percorsi gli siano remunerati in misura di fr. 0.30/km,
pretesa che appare manifestamente eccessiva alla luce del veicolo utilizzato.
Il
consumo di carburante durante 15'000 km può infatti essere stimato in fr.
0.10/km, il che comporta una spesa complessiva di fr. 1'500.--, cui vanno
aggiunti fr. 400.-- per un treno di gomme e fr. 500.-- per un servizio di
manutenzione ordinaria. Il valore residuo della vettura può essere stimato in
fr. 2'500.-- all'11 maggio 1997, apparendo pessimistica la valutazione del
10-15% del valore a nuovo di fr. 12'300.-- (ossia fr. 1'230.--/fr. 1'845.--)
effettuata peraltro il 26 giugno 1998, ossia oltre un anno dopo il momento
decisivo, dall'esperto auto __________ (doc. T). Il deprezzamento è perciò di
complessivi fr. 2'500.--, imputabile alla convenuta in misura di fr. 2'000.--
tenuto conto del fatto che l'istante ha in parte utilizzato il veicolo per uso
personale.
I
costi variabili sostenuti dall'istante risultano così assommare a fr. 4'400.--,
motivo per cui computando almeno fr. 1'400.-- per gli occasionali pagamenti
effettuati dalla convenuta durante circa 3 anni e mezzo, ne risulta un credito
dell'istante di fr. 3'000.--, cui vanno aggiunti i predetti fr. 262.50 per
tasse di circolazione, per un totale di fr. 3'262.50 senza aggiunta di
interessi, non espressamente richiesti con l'allegato conclusionale e
nell'appello.
- L'esito
parzialmente favorevole del gravame comporta anche la necessità di accogliere
parzialmente l'istanza di assistenza giudiziaria del procedente, la cui
indigenza può essere ammessa in base agli atti.
Va
tuttavia considerata la preponderante soccombenza del'istante, cui va imputato
di avere proceduto per un importo manifestamente sproporzionato rispetto agli
oneri effettivamente sopportati.
Il
gratuito patrocinio va perciò limitato ad un valore di causa di fr. 5'000.--,
che sulla base delle circostanze date rappresenta la soglia massima per la
quale poteva apparire ragionevole procedere in causa (medesima soluzione in: II
CCA 5 febbraio 1998 in re B./B.).
Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Non
si prelevano tasse o spese. Le ripetibili delle due sedi seguono la
preponderante soccombenza del procedente (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
13 settembre 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 1° settembre 1999 della Pretura di Mendrisio-Nord è
riformata nel modo seguente:
- L’istanza
è parzialmente accolta.
__________,
è condannata a pagare a __________ fr. 3'262.50.
-
Invariato.
-
Non
si prelevano tasse o spese. L'istante rifonderà alla convenuta fr. 600.-- per
ripetibili.
II. Non
si prelevano tasse o spese per la procedura di appello. L’istante rifonderà
alla convenuta fr. 400.-- per ripetibili parziali di appello.
III. L'istanza
di assistenza giudiziaria per la procedura di appello di __________ è
parzialmente accolta con il gratuito patrocinio dell'avv. __________
limitatamente ad un valore di causa di fr. 5'000.--.
IV. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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