AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.167
Data decisione, Autorità: 04.11.1999, IICCA
Incarto n. 12.1999.00167
Lugano 4 novembre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella procedura in materia di contratto di lavoro inc. DI.98.133 della Pretura di Mendrisio-Nord promossa con istanza 14 agosto 1998 da
rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv.
in cui l’istante, in sede di conclusioni, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8'716.15 oltre accessori e di un importo imprecisato a titolo di risarcimento del deprezzamento in conseguenza dell'utilizzo del suo veicolo privato durante il rapporto di lavoro;
Domanda avversata dalla convenuta e respinta dal Pretore con sentenza 1° settembre 1999;
Appellante l’istante, che con atto di appello con domanda di assistenza
giudiziaria del 13 settembre 1999 chiede la riforma del giudizio impugnato nel
senso dell'accoglimento delle sue domande;
Mentre la convenuta con osservazioni del 28 settembre 1999 postula
la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto:
Alla morte del signor __________, avvenuta nel 1990, la vedova, qui convenuta, si sarebbe spossessata delle vetture di famiglia, sicché l'istante avrebbe svolto le proprie mansioni con le proprie vetture, tra cui una Seat Ibiza d'occasione acquistata appositamente.
Oggetto della lite, a questo stadio della causa, è il rimborso delle spese sopportate dall'istante per l'utilizzo della sua vettura per lo svolgimento delle sue mansioni lavorative, ossia fr. 0.30 per 26'997 km percorsi, i costi per l'assicurazione e la tassa di circolazione e un indennizzo per il deprezzamento.
All’udienza di discussione del 10 settembre 1998 la convenuta si è opposta alla richiesta, contestando che l'istante avesse mansioni d'autista e rilevando che l'occasionale utilizzo della sua vettura veniva consensualmente retribuito con l'importo forfetario di fr. 50.-- al mese, aumentato a fr. 100.-- mensili durante gli ultimi due anni di servizio. Contestate sarebbero comunque le asserite voci di spesa, così come la circostanza per cui la Seat Ibiza sarebbe stata acquistata appositamente per la datrice di lavoro.
Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i principi di cui agli art. 327b e 327c CO, ha rilevato che l'istante non avrebbe mai allestito e sottoposto alla datrice i conteggi relativi all'utilizzo della propria vettura. Inoltre, l'istruttoria, limitata all'assunzione della deposizione del vicino di casa dell'istante, non avrebbe dimostrato il benfondato della pretesa dedotta in causa, che sarebbe perciò da respingere nel suo complesso.
Con l’appello l’istante chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere le sue richieste, criticando in sostanza l'apprezzamento delle circostanze da parte del primo giudice, eccessivamente severo con il dipendente, e sostenendo che il materiale in atti consentirebbe di proteggere la legittima pretesa del dipendente.
Delle osservazioni della convenuta al gravame, di cui postula la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Secondo l'art. 327b CO, che costituisce un caso particolare di applicazione del principio imperativo di cui all'art. 327a CO dell'obbligo del datore di rimborsare le spese insorte al dipendente dall'esecuzione del lavoro, vanno rimborsate al dipendente le spese relative all'uso del proprio autoveicolo nella misura in cui esso, con il consenso del datore, è adoperato per il lavoro, laddove l'art. 327c CO stabilisce che la pretesa diviene esigibile con la presentazione da parte del dipendente del conteggio delle spese sostenute (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 2 ad art. 327c CO) e va onorata dal datore al più tardi con il pagamento del salario.
Come giustamente rilevato dal Pretore, che non ha però avuto necessità di risolvere definitivamente il quesito, la pretesa dedotta in causa non sussisterebbe qualora la si dovesse ritenere perenta, circostanza che nella fattispecie non ricorre.
Secondo la giurisprudenza, infatti, il solo fatto che il dipendente attenda la fine del rapporto di lavoro per fare valere una pretesa contrattuale non è di per sé motivo sufficiente per ravvisare abuso di diritto nel suo agire (II CCA 31 maggio 1996 in re C./V., 29 novembre 1995 in re G./A. SA, 25 agosto 1994 in re M./C.); occorre pittosto che in base alle concrete circostanze si possa ammettere che il suo comportamento passivo in costanza del rapporto di lavoro abbia fatto nascere nel datore di lavoro un affidamento degno di protezione circa l'inesistenza di sue pretese residue. Questo avverrà -in materia di rimborso spese per l'autoveicolo- qualora il lavoratore abbia regolarmente accettato durante il rapporto di lavoro un rimborso forfetario senza eccepire che esso non copre le spese effettive (DTF 91 II 386; ZR 1990, n. 24, pag. 46), dovendosi in tal caso imputare al dipendente, tenuto oltretutto alla presentazione di un conteggio (art. 327c cpv. 1 CO), l'omessa tempesiva segnalazione al datore, che va invece protetto nel proprio affidamento circa l'inesistenza di spese eccedenti l'importo forfetario.
Diversa è invece la valutazione della fattispecie qualora non abbia avuto luogo alcuna anticipazione, oppure se essa sia avvenuta in misura limitata, dovendo in tal caso il datore di lavoro essere cosciente dell'esistenza di costi da rimborsare senza poter ragionevolmente pensare che il dipendente, contrariamente a quanto previsto per legge, sia disposto ad assumerseli (ZR citato, ibidem).
Come rettamente ritenuto dal Pretore, l'allegazione non è però stata confortata dall'istruttoria, che ha invece -nella per la convenuta migliore delle ipotesi- dato riscontro solo di pagamenti occasionali di analogo ammontare, che andranno computati sul credito dell'istante, ma che permettono di escludere che la convenuta potesse in buona fede ritenere di avere tacitato il dipendente per le spese a lui effettivamente incorse dall'uso fatto del proprio veicolo nello svolgimento delle proprie mansioni.
9.1 In primo luogo, nulla osta all'attribuzione all'istante della tassa di circolazione del veicolo in questione, soluzione peraltro assai conveniente per la datrice, atteso che la vettura circolava con targhe trasferibili, e che perciò la maggior parte della tassa gravava la vettura privata dell'istante.
Essendo stata la vettura immatricolata dall'istante il 7 dicembre 1993 (doc. S), ed essendo cessato l'utilizzo in favore della convenuta l'11 maggio 1997, con l'insorgere della malattia dell'istante, l'imposta di circolazione (quale secondo veicolo) di fr. 61.-- all'anno (doc. S) comporta un credito a tal titolo di complessivi fr. 262.50, ivi compreso il costo per il rilascio della licenza di circolazione.
Nulla è invece dovuto per l'assicurazione della vettura, essendo la copertura RC del secondo veicolo usualmente inclusa nel costo della vettura principale, cioè quella personale dell'istante (così nel 1997 con la __________: doc. R, mentre il doc. Q della __________ per gli anni precedenti non attesta che la spesa di fr. 345.40 riguardasse la copertura RC e non invece l'estensione dell'eventuale casco totale o parziale del primo veicolo, stipulato per la Seat Ibiza ancora nel 1997 nonostante l'età della vettura).
9.2 Più difficile risulta la quantificazione delle spese variabili insorte al dipendente in conseguenza dell'uso del veicolo, da effettuarsi in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO stanti le oggettive difficoltà probatorie e l'inesigibilità di una perizia, il cui costo sarebbe stato sproporzionato, a fronte di una causa di limitato valore (II CCA 4 settembre 1998 in re F./P. e B. SA).
Dal documento di controllo dei gas di scarico, che è un documento ufficiale del veicolo (art. 59a ONC), risulta che esso è stato acquistato dall'istante con km 72'300 percorsi, mentre al 24 febbraio 1997 esso aveva percorso km 96'220, saliti a km 99'187 il 9 febbraio 1998 (doc. C).
L'istante afferma di avere utilizzato il veicolo esclusivamente in favore della datrice di lavoro, il che, secondo la comune esperienza, non può essere ammesso. Da un lato egli riconosce di avere utilizzato il veicolo per recarsi al lavoro, e queste spese devono rimanere a suo carico (Streiff/von Känel, Arbeitsvertrag, 5. edizione, n. 2 ad art. 327b CO) anche se il veicolo gli occorreva nell'ambito delle proprie mansioni, non avendo l'istante allegato e dimostrato che egli non avrebbe potuto lasciarlo presso la datrice e recarsi al lavoro a piedi o con l'altra vettura. D'altra parte le allegazioni dell'istante sono state assai lacunose quo alle concrete esigenze della datrice di lavoro, di cui non è dato di conoscere gli itinerari e la frequenza di utilizzo del veicolo, ed inoltre non può essere categoricamente escluso, sempre secondo la comune esperienza, che l'istante abbia occasionalmente fatto capo alla vettura in questione durante il proprio tempo libero.
Per questi motivi, pare equo a questa Camera riconoscere che la convenuta abbia fatto capo alla vettura dell'istante per circa 80 km alla settimana, ossia (arrotondando) complessivi 15'000 km nel periodo compreso tra il 7 dicembre 1993 e l'11 maggio 1997.
L'istante chiede che i chilometri percorsi gli siano remunerati in misura di fr. 0.30/km, pretesa che appare manifestamente eccessiva alla luce del veicolo utilizzato.
Il consumo di carburante durante 15'000 km può infatti essere stimato in fr. 0.10/km, il che comporta una spesa complessiva di fr. 1'500.--, cui vanno aggiunti fr. 400.-- per un treno di gomme e fr. 500.-- per un servizio di manutenzione ordinaria. Il valore residuo della vettura può essere stimato in fr. 2'500.-- all'11 maggio 1997, apparendo pessimistica la valutazione del 10-15% del valore a nuovo di fr. 12'300.-- (ossia fr. 1'230.--/fr. 1'845.--) effettuata peraltro il 26 giugno 1998, ossia oltre un anno dopo il momento decisivo, dall'esperto auto __________ (doc. T). Il deprezzamento è perciò di complessivi fr. 2'500.--, imputabile alla convenuta in misura di fr. 2'000.-- tenuto conto del fatto che l'istante ha in parte utilizzato il veicolo per uso personale.
I costi variabili sostenuti dall'istante risultano così assommare a fr. 4'400.--, motivo per cui computando almeno fr. 1'400.-- per gli occasionali pagamenti effettuati dalla convenuta durante circa 3 anni e mezzo, ne risulta un credito dell'istante di fr. 3'000.--, cui vanno aggiunti i predetti fr. 262.50 per tasse di circolazione, per un totale di fr. 3'262.50 senza aggiunta di interessi, non espressamente richiesti con l'allegato conclusionale e nell'appello.
Va tuttavia considerata la preponderante soccombenza del'istante, cui va imputato di avere proceduto per un importo manifestamente sproporzionato rispetto agli oneri effettivamente sopportati.
Il gratuito patrocinio va perciò limitato ad un valore di causa di fr. 5'000.--, che sulla base delle circostanze date rappresenta la soglia massima per la quale poteva apparire ragionevole procedere in causa (medesima soluzione in: II CCA 5 febbraio 1998 in re B./B.).
Ne consegue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tasse o spese. Le ripetibili delle due sedi seguono la preponderante soccombenza del procedente (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 13 settembre 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 1° settembre 1999 della Pretura di Mendrisio-Nord è riformata nel modo seguente:
__________, è condannata a pagare a __________ fr. 3'262.50.
Invariato.
Non si prelevano tasse o spese. L'istante rifonderà alla convenuta fr. 600.-- per ripetibili.
II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura di appello. L’istante rifonderà alla convenuta fr. 400.-- per ripetibili parziali di appello.
III. L'istanza di assistenza giudiziaria per la procedura di appello di __________ è parzialmente accolta con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ limitatamente ad un valore di causa di fr. 5'000.--.
IV. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster