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Numero d'incarto:
12.1999.168
Data decisione, Autorità:
02.12.1999, IICCA
Incarto n.
12.1999.00168
Lugano
2 dicembre
1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa in procedura ordinaria appellabile
inc. OA.98.606 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con
petizione 21 agosto 1998 da
__________ patr.
dall'avv. __________
contro
patr.
dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 270'000.-- oltre interessi;
E ora sull’istanza di assistenza giudiziaria introdotta dall'attore
pedissequamente alla petizione, cui la convenuta si è opposta e che il Pretore
con decreto 31 agosto 1999 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 10 settembre 1999
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l’istanza di
assistenza giudiziaria;
Mentre la convenuta con osservazioni dell'11 ottobre 1999 postula la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti
a giudizio i seguenti punti di questione
- se deve essere accolto l’appello
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con
petizione 21 agosto 1998 l’attore sostiene di avere agito con la moglie, qui
convenuta, nella forma della società semplice per il reclutamento e la
formazione di un grande numero di venditori dei prodotti dimagranti __________.
La convenuta grazie agli sforzi di entrambi nella costituzione della rete di
vendita si approprierebbe di un introito di almeno fr. 400'000.-- all'anno.
Capitalizzando il valore dell'operazione, questo dovrebbe essere stimato in
almeno fr. 540'000.--, dal che il diritto dell'attore ad una partecipazione
pari alla metà di questo importo.
Essendo
l'attore privo di mezzi, anche per effetto di un precedente fallimento
personale e della procedura di divorzio in corso, egli con la petizione,
peraltro introdotta personalmente, ha chiesto la concessione dell'assistenza
giudiziaria.
B. La
convenuta con osservazioni del 7 settembre 1998 si è opposta alla richiesta di
assistenza giudiziaria contestando l'esistenza sia del requisito dell'indigenza
che di quello della possibilità di esito favorevole per la causa.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha respinto l'istanza ritenendo che l'attore
non sia insolvente, atteso che egli risiederebbe in una villa di notevole
pregio, ricorrerebbe all'aiuto di una donna delle pulizie e di un giardiniere e
risulterebbe essere detentore di una vettura Jaguar Daimler.
D. Con
l’appello l’attore ha chiesto la riforma del decreto pretorile nel senso di
ammettere l’istanza, sostenendo che pur non avendo prodotto documenti
comprovanti l'asserita indigenza, egli avrebbe richiamato ben 5 incarti
giudiziari completi di documenti e atti istruttori, dai quali risulterebbe la
sua situazione economica.
Quo
agli elementi evidenziati dal Pretore, la pigione della casa d'abitazione
ammonterebbe a fr. 2'250.-- al mese, la donna delle pulizie non ci sarebbe più,
il giardiniere interverrebbe solo occasionalmente e la vettura avrebbe un
valore inferiore a fr. 10'000.--.
E. Delle
osservazioni 11 ottobre 1999 della convenuta, che propone a giudizio la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Giusta l’art. 155 CPC le persone fisiche che giustifichino di non
essere in grado di sopperire alle spese della lite possono ottenere
l'assistenza giudiziaria, tranne che nel caso in cui questa non presenti
probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC).
La
questione non va posta in astratto: la causa in questione ha un valore di fr. 270'000.--
oltre interessi, e rientra così nel novero di quelle comprese tra i fr.
200'000.-- e i fr. 500'000.-- ai sensi degli art. 17 LTG e 9 TOA. Ciò significa
che la tassa di giustizia può essere stimata in fr. 3'500.--, mentre l'onorario
del patrocinatore potrebbe essere aggirarsi sui fr. 18'000.-- qualora egli
avesse seguito la pratica in ogni sua fase, il che non è però il caso, essendo
il patrocinio iniziato solo allo stadio della replica, il che giustifica
senz'altro la riduzione a circa fr. 15'000.-- del presumibile onorario.
Tenuto
conto del fatto che l'attore ha chiesto l'assunzione di una perizia, il cui
costo può prudenzialmente essere stimato in fr. 5'000.--, ne consegue un onere
complessivo di circa fr. 23'500.--.
-
L'impossibilità di far fronte ai costi della lite -questo è in
concreto il tema litigioso- non deve evidentemente solo essere affermata, ma
deve corrispondere alla situazione sostanziale del richiedente e deve essere da
lui (come ogni altro elemento di fatto invocato nel processo) dimostrata in
causa. L'indispensabile premessa che permette al giudice di maturare con
serenità il convincimento del sussistere della pretesa indigenza deve però
essere un comportamento del richiedente assolutamente trasparente e congruente,
sia nella conduzione della propria esistenza economica che nell'esposizione al
giudice della propria situazione.
-
Questo non è manifestamente il caso dell'istante: da qualsiasi parte
si tenti l'approccio alla comprensione della sua complessa situazione economica
ci si trova confrontati con il paradosso per cui a fronte di asserite entrate
mensili limitate a fr. 2'309.-- di alimenti percepiti dalla moglie e di fr.
810.-- di rendita di invalidità (per un totale perciò di fr. 3'119.-- mensili;
cfr. petizione, punto 7, pag. 4), egli riesce nondimeno a far fronte al canone
di locazione della villa di __________ di fr. 2'250.-- mensili (doc. 41) e ai
costi di manutenzione della proprietà, stimati da una società immobiliare, su
richiesta dell'avv. __________, suo patrocinatore nella causa di divorzio, in
fr. 17'000.--/fr. 20'000.-- annui (doc. 27), comprensivi, si presume, anche dei
costi della donna delle pulizie e del giardiniere.
Egli
dispone inoltre per i suoi spostamenti di una lussuosa vettura Daimler, del
valore a nuovo di fr. 111'300.-- (doc. 10), che la signora __________ avrebbe
acquistato il 23 aprile 1997, di prima mano e con 102'000 km percorsi (doc. 8),
al prezzo di fr. 30'000.-- (doc. 8), al solo scopo di concederla immediatamente
in comodato per tempo indeterminato al qui attore (doc. 9). A prescindere dal
fatto che se così fosse (cioè se la vettura non gli appartenesse) l'attore non
avrebbe necessità di affermare nell'appello (pag. 6), contrariamente a verità,
che la vettura ha ora percorso 180'000 km (cfr. il doc. 10 allestito sulla base
dell'affermazione di una percorrenza annua inferiore a 10'000 km) e che essa è
di terza mano e vale solo fr. 10'000.--, il solo pagamento dei costi di
gestione ordinaria può ragionevolmente essere stimato in circa fr. 500.-- al
mese.
Se
ne ha perciò una situazione, in base a questi pochi parametri, per cui l'attore
a fronte di entrate per fr. 3'119.-- mensili, ha uscite correnti di circa fr.
4'500.-- per le sole voci abitazione ed autovettura (che oltretutto non gli necessita
nell'asserita situazione di disoccupazione e non collocabilità), escluse perciò
altre significative posizioni di spesa legate ad esigenze elementari quali
l'alimentazione, le cure mediche, ecc.
Ben
si comprendono perciò la perplessità e le incertezze del giudice del divorzio
nel determinare l'effettivo reddito del qui attore, tali da fargli attribuire -per
far quadrare i conti- un reddito definito "inufficiale" o
"ipotetico" di ulteriori fr. 4'000.-- al mese (doc. 44: decreto
cautelare 1° maggio 1998, pag. 7).
Siffatto
computo appare ragionevole: in difetto di una simile somma -che evidentemente
gli consentirebbe di far fronte alle spese di causa- l'attore non potrebbe
mantenere l'attuale tenore di vita; d'altro canto l'attore non sa offrire delle
alternative verosimili all'esistenza di ulteriori entrate o di sostanza
liquida, non potendo essere accettata come tale quella per cui vi sarebbero
terzi che ripetutamente accetterebbero di effettuare in suo favore degli
ingenti mutui privi, in questa situazione, di qualsiasi prospettiva di
restituzione ed accesi con la finalità di mantenere un tenore di vita
manifestamente superiore alle proprie possibilità.
D'altro
canto, se tale disponibilità di terzi (p. es. __________ o l'avv. __________)
esiste effettivamente, allora queste possibilità di credito vanno computate
come un elemento immateriale della sostanza dell'attore, che, prima di far capo
al denaro pubblico, è tenuto a ricorrere a questi canali, laddove per una volta
la richiesta di mutuo sarebbe giustificata da motivazioni migliori del
desiderio di mantenere un tenore di vita incompatibile con le proprie asserite
possibilità.
- In simili circostanze è evidentemente inutile procedere ad ulteriori
atti istruttori sulla situazione economica dell'attore, non potendo essere
prospettate risposte differenti da quelle fornite nell'interrogatorio formale
della causa di stato, né può essere conferita credibilità alcuna alle
contraddittorie affermazioni dell'autorità comunale.
In
ogni caso, nell'ottica della concessione dell'assistenza giudiziaria per la
presente causa l'esigenza della piena comprensione della situazione dell'attore
non è imprescindibile, essendo sufficiente la motivazione per cui la causa deve
essere primariamente finanziata dalla rinuncia all'attuale tenore di vita, per
esempio riducendo di fr. 1'500.-- al mese le spese per la pigione e di
ulteriori fr. 1'500.-- al mese quelle per la manutenzione dell'ente locato.
Se
l'appellante vuole continuare a definirsi "fortunato" per il fatto che
vive "in una bella e grande casa" (appello, pag. 6), è certamente
libero di farlo, ma è chiaro che simile fortuna non può essere cumulata con il
beneficio dell'istituto di cui egli qui tenta di abusare.
Tanto
basta per pronunciare la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
10 settembre 1999 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr.
280.--
b)
spese fr.
20.--
T
o t a l e fr.
300.--
sono
a carico dell'appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr.
300.-- per ripetibili d’appello.
III.
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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