AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.177
Data decisione, Autorità: 19.11.1999, IICCA
Incarto n. 12.1999.00177
Lugano 19 novembre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.723 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 19 aprile 1991 da
e ora, per effetto di cessione
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 29'325.45 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice, domanda ridotta a fr. 22'921.60 oltre interessi in corso di causa;
Domanda parzialmente avversata dal convenuto, che ne ha proposto l'accoglimento limitatamente a fr. 2'500.-- oltre interessi e che il Pretore con sentenza 10 agosto 1999 ha ammesso per fr. 13’000.-- oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 20 settembre 1999 chiede che il primo giudizio venga riformato nel senso di ammettere la petizione limitatamente a fr. 3’570.-- oltre interessi;
Gravame cui la controparte si oppone con memoriale di osservazioni del 22 ottobre 1999.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo quanto narrato in petizione, il convenuto nel 1988, agente quale imprenditore generale, avrebbe appaltato all’attrice le opere da capomastro nell’ambito della costruzione della torre di controllo dell'aeroporto di __________. Oltre ai lavori originariamente previsti, sarebbero state eseguite opere a regia e a misura. Ne sarebbero seguiti discussioni e contestazioni al riguardo della liquidazione finale spettante all'attrice, che a mente sua vanterebbe un saldo, oggetto della presente causa, di fr. 29'325.45 oltre interessi.
B. Il convenuto, eccezion fatta per un importo di fr. 2'500.--, si è opposto alla petizione sostenendo che l'attrice avrebbe compilato la propria liquidazione in maniera difforme dalle pattuizioni contrattuali, di modo che essa dovrebbe essere rettificata nei termini indicati dall'arch. __________, direttore dei lavori.
C. L’attrice in corso di causa ha ridotto la propria domanda a fr. 22'921.60 oltre interessi. Le parti hanno per il resto confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO, ha fatto proprie le risultanze della perizia giudiziaria, secondo la quale esisterebbe un saldo di fr. 13'0000.-- in favore dell'attrice, importo per il quale, oltre agli interessi di mora, ha ammesso la petizione.
E. Delle argomentazioni dell'appellante -che chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere la petizione limitatamente a fr. 3’570.-- oltre interessi- e di quelle della resistente -che chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi di diritto.
Considerato
in diritto:
E' ben vero che secondo l'art. 253 CPC il giudice non è vincolato all'opinione dei periti, e si pronuncia invece secondo il proprio convincimento. La giurisprudenza ha tuttavia stabilito il principio secondo cui il giudice non è tenuto a fornire una motivazione particolareggiata della sua decisione di aderire alle conclusioni del perito giudiziario, mentre deve motivare in modo concreto e rigoroso la decisione di dipartirsene (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 253, n. 3).Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza, la parte che intende criticare le conclusioni dell'esperto non può limitare a sostituirvi il proprio differente apprezzamento, ma deve piuttosto dimostrare la contraddittorietà o l'inconcludenza del di lui responso (II CCA 1° febbraio 1999 in re P./B., 12 aprile 1996 in re P./R., 27 novembre 1993 in re R./Q. e llcc.; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 253, n. 4).
Il Pretore, in adesione alle conclusioni peritali (risposte 2a e 7, pag. 9) ha tra l'altro riconosciuto all'attrice un credito di fr. 7'070.-- per i lavori di impianto cantiere.
Il convenuto di questi fr. 7'070.-- contesta la voce di fr. 5'100.-- per la posa e il noleggio di una baracca di cantiere, sostenendo che questa prestazione non sarebbe stata effettuata e sarebbe perciò contrario alla buona fede esigere un compenso per una spesa non sostenuta. A torto il perito avrebbe protetto la richiesta dell'attrice considerando che il risparmio conseguito dall'impresa sarebbe stato compensato dagli oneri a lei derivati dalla mancanza della baracca, trattandosi di un suo apprezzamento soggettivo non documentato e non dipendente dalle sue conoscenze di specialista, e perciò arbitrario.
Contrariamente all'opinione del ricorrente, il perito -che senza ombra di dubbio si è espresso nell'ambito delle sue conoscenze specialistiche- è senz'altro legittimato ad esprimere le proprie considerazioni soggettive, fondandole sulle nozioni derivanti dalla comune esperienza della sua arte. Anzi, proprio in questo va a volte ricercato il senso stesso della prova peritale, che viene esperita per sopperire alla mancanza di migliori riscontri oggettivi perché essa stessa costituisce riscontro oggettivo in virtù dell'indipendenza e delle conoscenze del perito.
In concreto, l'esperto ha stabilito che la mancata disponibilità della baracca comporta per l'impresa maggiori costi per la mano d'opera almeno equivalenti all'onere per l'installazione della struttura. Non si capisce perciò come possa il convenuto sostenere che il corrispondente quesito (domanda 2b) sia stato eluso dal perito, né si può pretendere che egli abbia a documentare una sua soggettiva stima dell'inconveniente, che va invece reputato dimostrato proprio per il fatto che il perito, in base alla propria esperienza, ne ha riconosciuto l'esistenza.
3.1 Dalla liquidazione finale dell'attrice (doc. N, pag. 12) si evince che essa ha fatturato al committente la messa a disposizione del gruista durante complessive 219.5 ore (19 prestate nel 1988 e 210.5 nel 1989) per un totale di fr. 11'331.75, e da questo importo ha bonificato fr. 2'310.-- corrispondenti a 165 tiri di gru effettuati in favore di altri artigiani, che li hanno pagati direttamente.
3.2 Il perito sul piano teorico ha correttamente ritenuto il meccanismo dei rapporti contrattuali, per cui l'impresario generale ha chiesto all'impresa costruttrice di mantenere il loco la gru anche oltre le sue esigenze per favorire il lavoro degli altri artigiani (pag. 7), osservando, giustamente, che il costo dei tiri effettuati per questi artigiani non va caricato al committente pag. 8), e difatti l'attrice l'ha addebitato agli artigiani, bonificando il provento al convenuto (doc. N, pag. 12).
All'atto pratico il perito si è però dipartito dal suddetto ragionamento, rilevando che fr. 9'021.75 corrisponderebbero a 650 tiri di gru a fr. 14.-- l'uno, e non potendo verificare questa cifra ha equitativamente ridotto la pretesa della metà, proponendo in indennizzo di fr. 4'500.--.
3.3 In realtà nessuno sostiene che siano stati effettuati 650 tiri di gru, l'attrice chiede infatti il rimborso delle ore lavorative prestate dal gruista e non dei tiri di gru, che al contrario venivano posti in deduzione del costo del gruista.
E' di conseguenza perfettamente inutile che l'appellante (pag. 10) contesti il numero dei tiri effettuati, visto che di essi egli profitta.
Si prende semmai atto del fatto che egli ammette che "le ore del gruista registrate sono 192, delle quali 60 riguardano prestazioni del gruista estranee all'uso delle gru" (pag. 10).
Ne consegue, secondo il predetto ragionamento, che egli deve remunerare almeno le 132 ore (192 ./. 60) il cui il gruista ha operato in tale qualità, il che, ad un costo medio di fr. 48.75 l'ora, comporta un credito dell'attrice di fr. 6'435.--. Deducendo i fr. 2'310.-- che l'attrice afferma di avere fatturato a terzi per 165 tiri gru rimane un saldo di fr. 4'125.--, mentre deducendo unicamente i 100 tiri che l'appellante è disposto ad ammettere (pag. 11) vanno defalcati solo fr. 1'400.-- e perciò il saldo sarebbe di fr. 5'035.--.
Ne consegue che, seppure per altri motivi, può tranquillamente essere confermata l'indicazione approssimativa di fr. 4'500.-- fatta dal perito e ripresa dal Pretore nel giudizio impugnato.
L'obiezione è infondata, contrariamente a quanto sospetta il ricorrente, il perito non ha accordato all'attrice le pretese per l'acqua e il telefono (risposta 2a, pag. 3; cfr. anche la deposizione dell'arch. __________, pag. 3), ma solo i predetti fr. 5'100.-- per posa e noleggio della baracca (cfr. consid. 2) e fr. 650.-- per posa e noleggio del WC.
I fr. 5'750.-- che ne risultano devono però ancora essere moltiplicati per il coefficiente tecnico dell'1.23, così come previsto dal doc. O, pag. 1, e pertanto fr. 5'750.-- x 1.23 = fr. 7'072.50, arrotondati a fr. 7'070.--.
Il convenuto rivendica anche ulteriori sconti (che non gli sarebbero dovuti già solo per la mora nel pagamento) e ribassi, non avvedendosi che gli stessi sono già stati accordati dal perito, che aveva concluso per un totale di fr. 14'070.--, ridotto per questo motivo a fr. 13'000.--.
L'appellante, a giusta ragione, censura infine anche la data di decorrenza degli interessi moratori.
Le parti hanno infatti pattuito le condizioni di pagamento di cui alle norme SIA (doc. D), dal che l'applicabilità dell'art. 190 di tali norme che, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, non esime tuttavia l'appaltatrice da una messa in mora ai sensi dell'art. 102 CO e non comporta perciò l'automatica decorrenza degli interessi alla scadenza del termine di pagamento contrattuale (Gauch, Kommentar zur SIA-Norm 118, Art. 157-190, Zurigo, 1991, n. 14 ad art. 190). Non risultando in atti una messa in mora precedente la data della petizione, gli interessi, all'incontestato saggio del 6%, vanno di conseguenza attribuiti solo dal 19 aprile 1991.
Ne deve conseguire, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame, in misura tuttavia così limitata da non giustificarsi la modifica del riparto di spese e ripetibili adottato dal Pretore .
Tassa di giustizia, spese e ripetibili della procedura di appello seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 20 settembre 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 10 agosto 1999 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformata nel modo seguente:
__________, è condannato a pagare a __________, fr. 13'000.-- oltre interessi al 6% dal 19 aprile 1991.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 380.--
b)spese fr. 20.--
Totale fr. 400.--
già anticipati dall'appellante, restano a suo carico per 19/20 e per 1/20 sono a carico dell'attrice, alla quale il convenuto rifonderà fr. 600.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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