AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.179
Data decisione, Autorità:
24.03.2000, IICCA
Incarto n.
12.1999.00179
Lugano
24 marzo 2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile
OA.95.00051 della Pretura di Mendrisio sud promossa
con petizione con domanda di assistenza giudiziaria 28 aprile 1995 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dal __________
con cui le attrici hanno chiesto la condanna del convenuto al
versamento di fr. 50'000.-- per ognuna di esse a titolo di risarcimento del
torto morale;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della
petizione e che il Pretore con sentenza 8 luglio 1999 ha respinto;
Appellanti le attrici, che con atto di appello con richiesta di
assistenza giudiziaria del 20 settembre 1999 chiedono la riforma del querelato
giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre il convenuto con osservazioni del 13 ottobre 1999 postula la
reiezione del gravame, rimettendosi al giudizio di questa Camera civile per
quel che attiene invece alla domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito
patrocinio;
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
A. Nell'agosto
del 1990 __________ ha scontato una pena detentiva di 3 giorni di arresto,
mentre che nell'aprile del 1991 ne ha scontata una di 6 giorni, in entrambi i
casi per l'omesso pagamento della tassa militare.
Il
15 novembre 1991 egli si è nuovamente presentato presso la Sezione aperta del
__________, questa volta per scontare nella forma agevolata della semiprigionia
una pena di 15 giorni di detenzione inflittagli per appropriazione indebita.
Il
17 novembre 1991 __________ si è tolto la vita gettandosi dalla finestra della
sua camera situata al quarto piano.
B. Con petizione 28 aprile 1995 le attrici, figlie di
____________________chiedono la condanna dello __________ al risarcimento del torto morale subito. Esse
sostengono che immediatamente dopo l'incarcerazione loro padre avrebbe iniziato
a dare segni di squilibrio, tanto che alle 23.00 del 16 novembre 1991 egli
sarebbe stato trovato a passeggiare nudo all'esterno della sezione aperta,
motivo per il quale sarebbe stato trasferito dal piano terreno al quarto piano
in una stanza senza inferriate. Alle 13.00 del giorno successivo egli avrebbe
nuovamente passeggiato nudo all'interno del reparto, ragione per cui egli
sarebbe stato chiuso a chiave nella propria camera, dalla cui finestra egli si
sarebbe gettato pochi minuti dopo.
Da
questa fattispecie emergerebbero comportamenti irresponsabili, quali la
decisione di trasferire il detenuto ad un piano elevato, quella di rinchiuderlo
a chiave e il mancato immediato avvertimento di uno specialista, visti i
sintomi di squilibrio.
Ne
conseguirebbe, in base alla LResp, l'obbligo dell'ente pubblico al risarcimento
del torto morale subito dalle figlie, quantificato in fr. 50'000.-- per ognuna
di esse.
C. Con
risposta 31 maggio 1995 il convenuto si è opposto alla petizione, rilevando la
correttezza dell'operato dei propri agenti alla luce del fatto che nulla
lasciava presagire l'esistenza di un rischio acuto di suicidio, nemmeno il fatto
che egli avesse circolato nudo, potendo tale comportamento essere piuttosto
interpretato come una protesta o una provocazione del detenuto. In ogni caso,
egli dopo il secondo episodio sarebbe stato visitato dall'infermiere del
penitenziario, il quale non avrebbe notato alcun grave segno di squilibrio,
ragione per cui si sarebbe correttamente limitato a segnalare il caso al medico
psichiatra in vista della visita del giorno successivo. Il trasferimento al 4.
piano, deciso dopo il primo episodio di comportamento anomalo, sarebbe stato
dettato dal desiderio di salvaguardare l'ordine e la tranquillità
dell'istituto, senza pregiudizio per il padre delle attrici. Quand'anche la
porta fosse stata chiusa a chiave, la stessa sarebbe stata in suo possesso, di
modo che egli avrebbe potuto comunque uscire dalla camera. Sarebbe pertanto da
escludere qualsiasi comportamento illecito da parte del personale del
penitenziario, ed inoltre il suicidio avrebbe costituito, nelle circostanze
date, un atto imprevedibile, non collegabile all'espiazione della pena. Sarebbe
infine in ogni caso eccessivo l'importo chiesto dalle attrici a titolo di
indennità.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, ammessa la ricevibilità
dell'azione, ha accertato che __________ al suo arrivo nella struttura
penitenziaria sarebbe sembrato a tratti sofferente, ma tutto sommato avrebbe
dato l'impressione di una persona tranquilla.
Egli
ha perciò escluso che nella fattispecie vi sarebbe stato un riconoscibile
rischio di suicidio, di modo che nulla potrebbe essere rimproverato agli agenti
del convenuto per l'avvenuto trasferimento al 4. piano o per altri loro
comportamenti od omissioni.
Dal
che la reiezione della petizione.
E. Con l'appello le attrici postulano la riforma del giudizio pretorile
nel senso dell'accoglimento della petizione. Esse sostengono che __________ si
sarebbe trovato in evidente stato confusionale già durante il periodo
immediatamente precedente l'incarcerazione. Al momento del suo arrivo al
carcere egli sarebbe stato accolto da un funzionario non in grado di apprezzare
la sua necessità di cure mediche che, viste le sue condizioni, avrebbe invece
dovuto essere immediatamente segnalata. L'infermiere del penitenziario avrebbe
riferito di un comportamento estremamente distaccato del detenuto, mentre la
sua deposizione avrebbe smentito le affermazioni del convenuto laddove ha
sostenuto che __________ sarebbe stato visitato poco prima del suicidio.
All'infermiere andrebbe pertanto rimproverato di avere omesso un'analisi più
dettagliata della situazione psichica del detenuto, di non avere immediatamente
segnalato il caso al medico e di non avere ordinato la sorveglianza del
detenuto.
Il
Pretore avrebbe poi disatteso le dichiarazioni di vari detenuti, che hanno
affermato di temere il suicidio di ____________________omettendo inoltre di
dare il giusto rilievo alla circostanza per cui questi a due riprese avrebbe
circolato nudo, senza che questo gesto, denotante grave squilibrio, provocasse
alcun provvedimento atto ad evitare che la situazione degenerasse, ritenuto che
si trattava di atteggiamenti non giustificabili alla luce dell'entità della
condanna da espiare. Il padre delle attrici avrebbe inoltre esplicitamente
richiesto una visita medica e poco prima del tragico gesto si sarebbe
pericolosamente sporto dalla finestra, lasciando intendere propositi suicidali.
Il personale del __________ avrebbe però
avuto un atteggiamento indifferente nei confronti di __________, e la stessa
organizzazione del carcere manifesterebbe delle gravi lacune, circostanze che
sarebbero causali per l'accaduto e che fonderebbero l'obbligo risarcitorio del
convenuto.
F. Delle osservazioni 13 ottobre 1999 del convenuto, che chiede la
reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
-
In deroga al principio della responsabilità causale dell'ente
pubblico sancito dall'art. 4 della Legge sulla responsabilità civile degli enti
pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (LResp), l'art. 10 del
medesimo testo legislativo, pacificamente applicabile alla fattispecie, prevede
che nel caso di morte o di lesione corporale di una persona, l'ente pubblico,
tenuto conto delle particolari circostanze, può essere obbligato a versare al
danneggiato o ai suoi congiunti un'equa indennità pecuniaria a titolo di
riparazione del torto morale qualora l'agente pubblico abbia agito con colpa,
ossia quando, intenzionalmente o per negligenza, possa essergli ascritto di
essere venuto meno ai propri doveri.
-
Il Pretore, non senza ragione, ha fatto riferimento alla
giurisprudenza del Tribunale federale riguardante la responsabilità dell'ente
pubblico nel caso di suicidio di persone ospitate in strutture chiuse a scopo
di cura, che ascrive una colpa a carico dell'agente pubblico (medico o
personale sanitario) qualora questo disattenda l'esistenza di un concreto
rischio di suicidio nel momento in cui ordina (o omette di ordinare) delle
disposizioni che si rivelano causali con la realizzazione del rischio (DTF
120 Ib 414 e 415; 112 Ib 322 e segg.).
Nel
recepire questo principio nel contesto di una struttura carceraria è però
indispensabile considerare che si tratta di un istituto con finalità differenti
rispetto ad una casa di cura, chiamato perciò a tutelare un interesse pubblico
di altra natura, che non può di principio essere vanificato per il motivo
dell'esistenza del rischio di suicidio da parte del detenuto (DTF 108 Ia
69 e segg., consid 2d a pag. 72). Ciò si riflette, senza che il fatto possa
costituire colpa dell'ente pubblico, sulla preparazione e le attitudini degli
agenti pubblici che vi operano, dai quali, in concreto, non si potrà di
conseguenza esigere la medesima capacità di comprensione dell'esistenza di un
rischio di suicidio che, in linea generale, dovrà perciò essere maggiormente
esplicito, affinché la sua mancata percezione da parte dell'agente pubblico
possa essere considerata riprovevole.
- La fondamentale premessa da porre a base della disamina della
presente fattispecie è costituita dalla pacifica e ripetuta ammissione da parte
delle attrici della circostanza secondo cui "il signor __________ non ha
mai manifestato intenzioni suicide" (petizione, pag. 7), in quanto
"non aveva nessuna ragione per cercare il suicidio" (pag. 8) visto
che "viveva con poche disponibilità economiche ma era felice con la sua
famiglia" (pag. 8).
Inoltre
va rilevato che delle tre basilari censure mosse dalle attrici agli agenti del
convenuto con la petizione (il trasferimento del detenuto al quarto piano, il
fatto di averlo chiuso a chiave nella sua camera e l'avere omesso di allarmare
immediatamente il medico specialista), solo l'ultima è mantenuta a questo
stadio della causa, sostenuta -come si vedrà- in buona parte dalla narrazione
di circostanze non addotte negli allegati introduttivi, e come tali di
principio irricevibili (art. 321 CPC), e la cui analisi si diparte
manifestamente dal fatto dell'avvenuto suicidio, e non invece da quanto poteva
(o doveva) essere inferito dai comportamenti di __________ prima del suo
tragico gesto.
- Quanto esposto dalle appellanti al riguardo della situazione emotiva
di __________ prima ed in occasione dell'incarcerazione (pag. 6-10) appare di
primo acchito irrilevante.
Premesso
infatti che, in forza delle predette ammissioni, egli era una persona in
complesso serena e priva di ragioni di togliersi la vita, l'asserita
depressione che l'avrebbe afflitto è più che comprensibile alla luce del fatto
che egli si accingeva ad entrare in carcere. Trattandosi tuttavia della terza
detenzione (e perciò non di una nuova esperienza), di durata superiore alle
precedenti ma comunque limitata a due settimane, e alleviata oltretutto dalla
possibilità di lavorare all'esterno della struttura, nulla permetteva di
ipotizzare un possibile suicidio, potendo le resistenze di __________ (domanda
di proroga, domanda di grazia, ecc.) essere considerate dei meri tentativi di
sottrarsi all'espiazione. E' perciò a giusta ragione che il Pretore ha rilevato
che, in assenza della spontanea segnalazione di comprovati impedimenti
medico-psichiatrici, il funzionario che ha svolto le formalità di entrata in
carcere non era tenuto ad inferire l'esistenza di particolari problemi.
Ugualmente
evanescenti risultano le accuse delle attrici all'infermiere __________ (pag. 10-11), atteso che queste poggiano
sull'unico elemento concreto costituito dal "comportamento estremamente
distaccato" (pag. 10) che __________ avrebbe
avuto in quell'occasione. Non vi è però chi non veda che un simile
comportamento in una circostanza particolare come quella dell'incarceramento
può costituire una normale forma di difesa o l'espressione dell'atteggiamento
di rifiuto da parte dell'individuo confrontato con un ambiente non familiare,
caratterizzato dalla necessità di attenersi a delle regole imposte, e che egli
può ipotizzare essere ostile. Costituirebbe invece una manifesta forzatura
delle risultanze istruttorie il volere necessariamente ravvisare in questo
atteggiamento distaccato l'espressione di una volontà suicidale che, in base a
questo solo comportamento, non poteva e non doveva essere riscontrata, e
nemmeno rendeva necessari od opportuni ulteriori controlli.
- Le attrici affermano poi che il comportamento tenuto da __________
in carcere avrebbe dovuto indurre gli agenti del convenuto ad intuirne le
intenzioni suicide (pag. 11-16).
5.1 A
titolo generale si osserva che tale affermazione viene in parte fondata sul
contenuto delle deposizioni testimoniali degli altri carcerati, ma questi testi
si limitano in massima parte a riferire quanto hanno appreso da terzi, oppure
ad esporre le loro personali deduzioni, costruite oltretutto partendo dalla
conoscenza del risultato compiuto (esemplare in tal senso la deposizione
__________, inutilmente trascritta a pag. 12 del gravame), il che per invalsa
giurisprudenza priva la testimonianza di ogni efficacia probatoria (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 236-237, n. 1 e 2; II CCA 8 settembre 1998 in re H.
AG/G., 14 luglio 1998 in re I./R.).
A
giusta ragione il Pretore ha rammentato questi principi, ma le attrici nel
gravame si astengono da ogni commento al proposito, confermando così
implicitamente la correttezza del giudizio impugnato laddove nella valutazione
delle prove non ha conferito rilevanza alle affermazioni dei detenuti.
5.2 Ciò premesso, il primo (e maggiormente significativo) elemento
oggettivo a sostegno della tesi delle attrici è costituito dal fatto che
__________ a due riprese ha circolato nudo nei locali dello __________.
La
circostanza, incontestata, è certamente indicativa di un comportamento che
esula dai canoni della normalità. Visto di per sé, esso si presta a diverse
possibili interpretazioni: si potrebbero infatti ipotizzare un gesto di
protesta da parte di una persona normalmente lucida, oppure la simulazione di
un disturbo della personalità con l'intento di evitare la carcerazione;
potrebbe evidentemente anche trattarsi di un comportamento prodotto da una
personalità realmente disturbata, ma anche in quest'ultima ipotesi -quella più
favorevole alle tesi delle attrici- a questo gesto non si saprebbe attribuire
alcuna valenza autodistruttiva, e difatti nemmeno le attrici giungono ad
affermare e dimostrare le ragioni per cui da tale atteggiamento gli agenti del
convenuto avrebbero dovuto dedurre l'esistenza di una volontà suicida.
5.3 Le attrici adducono inoltre la circostanza secondo cui __________ si
sarebbe sporto pericolosamente dalla finestra della sua camera poco prima del
suo tragico gesto e che avrebbe affermato di volersi gettare di sotto.
Anche
volendo dimenticare che questa versione dei fatti è in buona parte frutto delle
predette non probanti testimonianze indirette, un'eventuale responsabilità
degli agenti del convenuto appare comunque esclusa per effetto delle risultanze
della deposizione __________ -sulla quale
il gravame è comprensibilmente silente-, da cui risulta che egli pochi attimi
prima del suicidio visitò __________, che gli sembrò "tranquillo…..non
mostrava nessun segno particolare né di agitazione, né di altro particolare
sentimento", e si premurò di chiedergli se egli avesse dei problemi e se
desiderasse vedere il medico o l'assistente sociale, ricevendone risposta
negativa.
La
deposizione è rilevante perché dimostra che a __________ proprio prima del suo
tragico gesto, il personale del penitenziario ha dedicato un contatto umano in
cui è stata offerta la tangibile occasione di fare una scelta diversa, il che
smentisce le accuse delle appellanti sia in ordine al preteso atteggiamento
indifferente nei confronti del detenuto, che al preteso diniego di una visita
medica che egli avrebbe richiesto e che alle asserite carenze organizzative
della struttura.
In
definitiva, le stesse attrici hanno negato l'esistenza di una volontà suicida,
così come hanno ammesso (appello, pag. 16) che neppure gli specialisti sono in
grado di valutare le intenzioni suicide dei pazienti. __________ non era un
paziente, e non ha chiesto di diventarlo quando ne ha avuto l'opportunità. E'
vero che egli, circolando nudo, ha assunto un comportamento non normale, ma è
opinione di questa Camera, dopo una valutazione complessiva delle risultanze di
causa, che ciò non basta per potere ammettere una responsabilità degli agenti
di custodia o della struttura penitenziaria in quanto tale per il suicidio,
complessivamente imprevedibile in base alla situazione data.
Ne
deve conseguire la reiezione del gravame, il che non osta, viste le particolari
circostanze, all'accoglimento della domanda di assistenza giudiziaria per la
procedura di appello.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 155
e segg. CPC
dichiara e pronuncia
I. L'appello
20 settembre 1999 __________ è respinto.
II. Non
si prelevano spese della procedura di appello e non si assegnano
ripetibili.
III. L'istanza
di assistenza giudiziaria 20 settembre 1999 __________ è accolta con il
gratuito patrocinio gratuito dell'avv. __________.
IV. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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