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Numero d'incarto:
12.1999.180
Data decisione, Autorità:
09.11.1999, IICCA
Incarto n.
12.1999.00180
Lugano
9 novembre
1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.328 della Pretura del
distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 9 maggio 1997 da
contro
rappr.
dallo studio legale __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 21'730.35
oltre accessori;
Domanda
avversata dal convenuto, e respinta dal Pretore con sentenza 30 agosto 1999 in
accoglimento dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva del resistente;
Appellante
l'attrice, che con atto di appello del 20 settembre 1999 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso della reiezione dell'eccezione;
Mentre il
convenuto con osservazioni del 27 ottobre 1999 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto l’appello
-
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo quanto narrato in petizione, l’attrice, avrebbe fornito al
convenuto nel 1993 opere da impresario costruttore per fr. 65'404.10 ricevendo
unicamente acconti per complessivi fr. 45'000.--, di modo che le sarebbe dovuto
il saldo di fr. 21'730.35 oltre ad interessi e spese.
Il
convenuto si è opposto alla petizione, eccependo preliminarmente la carenza di
legittimazione attiva di controparte, vertendo la causa sulla remumerazione di
opere in realtà effettuate da tale __________, mentre nessun contratto sarebbe
stato concluso con la ditta attrice.
L'attrice
ha replicato sostenendo che il __________ sarebbe il suo amministratore unico,
e perciò i lavori da lui svolti dovrebbero intendersi siccome svolti per conto
dell'attrice medesima, anche se trattandosi di una piccola ditta sarebbe
facilmente comprensibile che il __________ possa essere scambiato per un
prestatore d'opera indipendente.
B. Nel giudizio qui impugnato, limitato alla trattazione
dell’eccezione, il Pretore ha rilevato che l'attrice non avrebbe dimostrato che
il __________ abbia manifestato al convenuto di agire per il di lei conto, ed
inoltre siffatta eventualità sembrerebbe esclusa dal fatto che solo il 12 marzo
1993, ossia dopo l'inizio dei lavori, l'attrice modificò il proprio scopo e la
ragione sociale per dedicarsi ad attività edili. Dal che l'accoglimento
dell'eccezione e la reiezione della petizione.
C. Con l’appello l'attrice chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso della reiezione dell’eccezione, ribadendo in sostanza le argomentazioni
allegate nella procedura di prima sede.
Delle
osservazioni all’appello del convenuto -che ne postula la reiezione con
protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei considerandi
che seguono.
Considerato
in fatto:
-
La legittimazione attiva, ossia la posizione della parte attrice per
rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, non rappresenta
un presupposto processuale ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che
impone un giudizio di merito che il giudice emana sulla base dei fatti allegati
dalle parti ed accertati in istruttoria (II CCA 30 settembre 1997 in re
D. e D. SA/B. AG, 29 febbraio 1996 in re B. e B./S., 31 maggio 1995 in re
W./P.).
-
Nel caso di specie si rileva come il gravame medesimo contenga
l'ammissione dell'esattezza di entrambe le motivazioni poste dal Pretore a
fondamento della propria decisione.
2.1 E' infatti pacifico, risultando dalla fattura da lei stessa emessa
(doc. A), che i lavori di cui l'attrice chiede il pagamento sono iniziati l'8
marzo 1993, ossia (secondo le risultanze dell'Ufficio del registro di
commercio) in un momento in cui essa esisteva sotto la diversa ragione sociale
__________, attiva nel settore del macchinario d'ufficio, ragione per cui è
escluso che essa possa avere concluso il contratto di appalto in questione.
2.2 Il preteso contratto sarebbe stato concluso da parte dell'attrice
per il tramite del suo amministratore, laddove tuttavia l'affermazione della
procedente per cui sarebbe "comprensibile come il Sig. __________ poteva essere
confuso come un prestatore d'opera indipendente" include l'implicita
ammissione del fatto che il preteso rappresentante dell'attrice non si
qualificò come tale agli occhi del partner contrattuale, così da non potersi
verificare l'auspicato effetto di rappresentanza ex art. 32 CO.
Tanto
basta a determinare la reiezione del gravame, non potendo la sola intestazione
della fattura o della corrispondenza modificare la titolarità del rapporto
contrattuale (II CCA 29 giugno 1997 in re J. SA/M., 10 dicembre 1996 in
re V. SA/M., 5 settembre 1996 in re T. SA/G.), e non avendo l'attrice nemmeno
tentato di allegare l'avvenuta cessione in suo favore del credito in questione.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
20 settembre 1999 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 280.--
b)
spese fr.
20.--
T
o t a l e fr.
300.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere al
convenuto fr. 400.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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