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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.19
Data decisione, Autorità:
17.05.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00019
Lugano
17 maggio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.493 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione 13 gennaio 1993 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 25’393.15
oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 23 dicembre 1998 ha accolto;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 20 gennaio 1999 postula la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 23 febbraio 1999 postula la reiezione del
gravame protestando spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
in petizione afferma di avere eseguito a regola d’arte per il convenuto le
prestazioni di cui alla fattura doc. A, per cui le sarebbero dovuti i fr.
24’506.55 ivi indicati, oltre a fr. 886.60 per l’ICA, dimenticata sulla fattura
di un subappaltante (doc. D).
B. Il
convenuto si è opposto alla petizione sostenendo che i lavori eseguiti
avrebbero costituito la contropartita per la concessione di una deroga alle
distanze legali per una costruzione da effettuarsi su un fondo di __________
contiguo al suo e di proprietà del fratello __________, azionista unico della
società attrice.
Inoltre
i lavori promessi non sarebbero stati portati a termine: le facciate sarebbero
state lasciate con l’intonaco grezzo, il tetto non sarebbe stato rifatto e la
cucina non sarebbe stata fornita.
C. Il
Pretore nel giudizio impugnato ha respinto siccome non provata la tesi
difensiva secondo cui i lavori in questione avrebbero costituito la
controprestazione per la concessione di una deroga alle distanze legali in
materia edilizia. Infondata sarebbe invece l’obiezione secondo cui i lavori non
sarebbero stati ultimati, dovendosi invece ammettere che l’attrice avrebbe
eseguito quanto le era stato richiesto, dal che l’integrale accoglimento della
richiesta di petizione.
D. Il
convenuto con l’appello rinuncia esplicitamente a riproporre la tesi per cui i
lavori avrebbero costituito la controprestazione della concessione della deroga
alle distanze legali, ma ribadisce quella dell’inadempienza dell’appaltatrice,
che non avrebbe completato l’opera pattuita, così come riscontrato in occasione
del sopralluogo. Non vi sarebbe pertanto per il committente l’obbligo di
accettarla e di pagare la relativa mercede.
E. Delle
argomentazioni della resistente -che postula la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
L’art.
8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di
fatto l’obbligo di provare detta circostanza, per il che, in conseguenza di
questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive
del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito
l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
In materia contrattuale questa norma si concretizza nel senso che chi, come
l’attrice, procede per ottenere l’adempimento di una pretesa contrattuale è
gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la
congruità della sua pretesa (per tante: II CCA 22 luglio 1998 in re
B./F. SA, 16 dicembre 1997 in re D./B.).
-
A
questo stadio della causa non vi è contestazione circa l’ammontare della
mercede dell’attrice, che va ritenuta consona alla quantità di lavoro e di
materiale da lei forniti, mentre è in sostanza controversa la questione
dell’estensione del conferimento contrattuale, dalla quale dipende quella del
corretto adempimento da parte dell’appaltatrice.
In
altri termini, il convenuto -invocando le risultanze del sopralluogo- afferma
che l’opera fornita dall’attrice non sarebbe completa, dal che l’inesigibilità
della mercede, ma il fondamento di tale obiezione va verificato non soltanto
sulla scorta dell’aspetto esteriore dell’opera, ma anche e soprattutto alla
luce di quanto pattuito dalle parti: un’opera apparentemente incompleta non è
perciò automaticamente l’espressione dell’inadempienza dell’appaltatore, ma lo
è solo nel caso in cui essa non corrisponda a quanto pattuito, consentendo il
principio della libertà contrattuale di accordarsi validamente sulla fornitura
di un’opera grezza, o financo incompiuta.
- Le
parti non hanno formalizzato il contratto di appalto in esame, né risultano
averne discusso i termini in presenza di testimoni, di modo che il suo esatto
contenuto, oltre che dalle loro affermazioni, può unicamente essere dedotto da
elementi indiziari.
3.1 Le
risultanze del sopralluogo, effettuato il 4 settembre 1997, sembrano dare atto
di un’opera apparentemente incompleta, ed è inoltre nozione rilevante dalla
comune esperienza quella per cui di regola viene pattuita l’esecuzione di opere
complete. Non si tratta comunque di un precetto imperativo (cfr. il consid. 2),
ed inoltre va rilevato che le risultanze nel senso dell’opera non completa non
sono univoche, avendo le testimonianze rammentate nel giudizio impugnato
deposto in favore dell’esistenza di un’opera compiuta.
3.2 A
fronte di queste contraddittorie risultanze, risulta estremamente significativo
il riscontro indiziario fornito dal comportamento del committente, che per anni
è stato del tutto silente circa la pretesa mancata completazione dell’opera, e
che non risulta avere mai chiesto all’appaltatrice -come sarebbe stato suo
diritto se tale fosse stata la pattuizione- di terminare i lavori incompiuti.
Del resto, anche nel corso di questa causa tale argomentazione è stata
sollevata solo in via subordinata, essendo stata la tesi principale del
convenuto (che implica tuttavia l’ammissione della correttezza della
prestazione di controparte) quella per cui il credito dell’attrice si sarebbe
estinto per un motivo diverso da quello del pagamento.
3.3 Va
inoltre ritenuta una considerazione scaturente da una valutazione equitativa:
anche ammettendo per ipotesi l’inadempienza dell’attrice, e ritenuto che nemmeno
in corso di causa è stata richiesta la completazione dell’opera, il committente
viene in definitiva a pagare per quanto ha ricevuto (e che è per lui stato di
indubbia utilità), mentre che nel caso della reiezione della petizione egli si
arricchirebbe in definitiva del valore dell’opera fornitagli.
Posto
che la prestazione dell’attrice non ha causato danno alcuno al committente, e
atteso che questi nemmeno ha affermato che vi sarebbe per lui un maggiore costo
nel chiedere la completazione dei lavori ad opera di terzi, appare in complesso
lecito ammettere che -qualora l’opera non corrispondesse a quella inizialmente
pattuita- sia stata tacitamente concordata una modifica contrattuale in favore
dell’opera effettivamente realizzata, oppure che nelle circostanze date
risulterebbe abusiva l’adduzione della in ogni caso non debitamente comprovata
eccezione di inadempienza dell’appaltatrice.
Ne
deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
20 gennaio 1999 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 850.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 900.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’attrice fr. 1’000.-- per ripetibili appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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