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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.19
Data decisione, Autorità: 17.05.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00019
Lugano 17 maggio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.493 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 13 gennaio 1993 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 25’393.15 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 23 dicembre 1998 ha accolto;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 20 gennaio 1999 postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 23 febbraio 1999 postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice in petizione afferma di avere eseguito a regola d’arte per il convenuto le prestazioni di cui alla fattura doc. A, per cui le sarebbero dovuti i fr. 24’506.55 ivi indicati, oltre a fr. 886.60 per l’ICA, dimenticata sulla fattura di un subappaltante (doc. D).
B. Il convenuto si è opposto alla petizione sostenendo che i lavori eseguiti avrebbero costituito la contropartita per la concessione di una deroga alle distanze legali per una costruzione da effettuarsi su un fondo di __________ contiguo al suo e di proprietà del fratello __________, azionista unico della società attrice.
Inoltre i lavori promessi non sarebbero stati portati a termine: le facciate sarebbero state lasciate con l’intonaco grezzo, il tetto non sarebbe stato rifatto e la cucina non sarebbe stata fornita.
C. Il Pretore nel giudizio impugnato ha respinto siccome non provata la tesi difensiva secondo cui i lavori in questione avrebbero costituito la controprestazione per la concessione di una deroga alle distanze legali in materia edilizia. Infondata sarebbe invece l’obiezione secondo cui i lavori non sarebbero stati ultimati, dovendosi invece ammettere che l’attrice avrebbe eseguito quanto le era stato richiesto, dal che l’integrale accoglimento della richiesta di petizione.
D. Il convenuto con l’appello rinuncia esplicitamente a riproporre la tesi per cui i lavori avrebbero costituito la controprestazione della concessione della deroga alle distanze legali, ma ribadisce quella dell’inadempienza dell’appaltatrice, che non avrebbe completato l’opera pattuita, così come riscontrato in occasione del sopralluogo. Non vi sarebbe pertanto per il committente l’obbligo di accettarla e di pagare la relativa mercede.
E. Delle argomentazioni della resistente -che postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza, per il che, in conseguenza di questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In materia contrattuale questa norma si concretizza nel senso che chi, come l’attrice, procede per ottenere l’adempimento di una pretesa contrattuale è gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua pretesa (per tante: II CCA 22 luglio 1998 in re B./F. SA, 16 dicembre 1997 in re D./B.).
A questo stadio della causa non vi è contestazione circa l’ammontare della mercede dell’attrice, che va ritenuta consona alla quantità di lavoro e di materiale da lei forniti, mentre è in sostanza controversa la questione dell’estensione del conferimento contrattuale, dalla quale dipende quella del corretto adempimento da parte dell’appaltatrice.
In altri termini, il convenuto -invocando le risultanze del sopralluogo- afferma che l’opera fornita dall’attrice non sarebbe completa, dal che l’inesigibilità della mercede, ma il fondamento di tale obiezione va verificato non soltanto sulla scorta dell’aspetto esteriore dell’opera, ma anche e soprattutto alla luce di quanto pattuito dalle parti: un’opera apparentemente incompleta non è perciò automaticamente l’espressione dell’inadempienza dell’appaltatore, ma lo è solo nel caso in cui essa non corrisponda a quanto pattuito, consentendo il principio della libertà contrattuale di accordarsi validamente sulla fornitura di un’opera grezza, o financo incompiuta.
3.1 Le risultanze del sopralluogo, effettuato il 4 settembre 1997, sembrano dare atto di un’opera apparentemente incompleta, ed è inoltre nozione rilevante dalla comune esperienza quella per cui di regola viene pattuita l’esecuzione di opere complete. Non si tratta comunque di un precetto imperativo (cfr. il consid. 2), ed inoltre va rilevato che le risultanze nel senso dell’opera non completa non sono univoche, avendo le testimonianze rammentate nel giudizio impugnato deposto in favore dell’esistenza di un’opera compiuta.
3.2 A fronte di queste contraddittorie risultanze, risulta estremamente significativo il riscontro indiziario fornito dal comportamento del committente, che per anni è stato del tutto silente circa la pretesa mancata completazione dell’opera, e che non risulta avere mai chiesto all’appaltatrice -come sarebbe stato suo diritto se tale fosse stata la pattuizione- di terminare i lavori incompiuti. Del resto, anche nel corso di questa causa tale argomentazione è stata sollevata solo in via subordinata, essendo stata la tesi principale del convenuto (che implica tuttavia l’ammissione della correttezza della prestazione di controparte) quella per cui il credito dell’attrice si sarebbe estinto per un motivo diverso da quello del pagamento.
3.3 Va inoltre ritenuta una considerazione scaturente da una valutazione equitativa: anche ammettendo per ipotesi l’inadempienza dell’attrice, e ritenuto che nemmeno in corso di causa è stata richiesta la completazione dell’opera, il committente viene in definitiva a pagare per quanto ha ricevuto (e che è per lui stato di indubbia utilità), mentre che nel caso della reiezione della petizione egli si arricchirebbe in definitiva del valore dell’opera fornitagli.
Posto che la prestazione dell’attrice non ha causato danno alcuno al committente, e atteso che questi nemmeno ha affermato che vi sarebbe per lui un maggiore costo nel chiedere la completazione dei lavori ad opera di terzi, appare in complesso lecito ammettere che -qualora l’opera non corrispondesse a quella inizialmente pattuita- sia stata tacitamente concordata una modifica contrattuale in favore dell’opera effettivamente realizzata, oppure che nelle circostanze date risulterebbe abusiva l’adduzione della in ogni caso non debitamente comprovata eccezione di inadempienza dell’appaltatrice.
Ne deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 20 gennaio 1999 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 850.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 900.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’attrice fr. 1’000.-- per ripetibili appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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