AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.195
Data decisione, Autorità: 15.12.1999, IICCA
Incarto n. 12.1999.00195
Lugano 15 dicembre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella procedura per salari e mercedi CL.99.60 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 10 agosto 1999 di
__________ rappr. dal __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l'istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di complessivi 18’637.25 oltre interessi;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione delle petizioni e che il Pretore con sentenza 20 settembre 1999 ha accolto per fr. 17'071.90 oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 1° ottobre 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere le pretese del dipendente;
Appello del quale il resistente chiede la reiezione con osservazioni 25 ottobre 1999;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
A. __________ ha iniziato a lavorare il 1° gennaio 1999 in qualità di responsabile della segreteria dell'agenzia di formazione per adulti gestita dal convenuto contro un salario di fr. 4'500.-- mensili (doc. A).
B. Con l'istanza in rassegna il dipendente sostiene di essere stato ingiustamente licenziato in tronco con la lettera 28 giugno 1999 del convenuto, e postula perciò la sua condanna al pagamento dei salari arretrati e a fr. 4'500.-- di indennità per licenziamento abusivo.
C. All’udienza di discussione del 10 settembre 1999 il convenuto si è opposto all'istanza sostenendo che la validità del contratto di lavoro sarebbe stata condizionata alla concessione di sussidi cantonali che non sono poi stati accordati. L'accordo realmente raggiunto dalle parti avrebbe previsto che l'istante avrebbe ricevuto solo il 60% del salario indicato, ossia quanto corrisposto dal cantone. L'importo indicato sul contratto di fr. 4'500.-- sarebbe perciò stato superiore alle reali spettanze dell'istante, così da ottenere un sussidio più elevato. Ne conseguirebbe che con i fr. 13'000.-- già versati all'istante sarebbe stato corrisposto più di quanto gli spetta, atteso oltretutto che vi sarebbero 2 ulteriori versamenti di fr. 2'000 .-- cadauno.
Sarebbe semmai il convenuto ad essere creditore dell'istante di svariati importi per titoli diversi per complessivi fr. 30'000.-- circa, oggetto di domanda riconvenzionale.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ammesso l'esistenza tra le parti di un valido contratto di lavoro nei termini di cui al doc. A, in cui non si potrebbe ritenere l'avvenuta simulazione della pattuizione relativa al salario o l'esistenza dell'accordo per cui il dipendente avrebbe rinunciato alla parte del salario eccedente i sussidi cantonali.
Stante la mancanza di motivi gravi a sostegno del licenziamento in tronco pronunciato dal convenuto, questi è stato condannato a versare all'istante fr. 12'571.90 per salari arretrati, fr. 4'500.-- di indennità, mentre la domanda riconvenzionale di fr. 30'730.-- è stata dichiarata inammissibile in quanto eccedente il limite di valore di cui alla procedura speciale degli art. 416 e segg. CPC.
E. Delle argomentazioni dell'appellante, che postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Essendo il gravame stato intimato al resistente già il 6 ottobre, esse non ossequiano il termine di 10 giorni derivante dall'applicazione degli art. 418 e 398 cpv. 1 CPC, e vanno perciò estromesse dall'incarto.
L'appellante non insorge contro la decisione con cui il Pretore ha dichiarato inammissibile la sua domanda riconvenzionale (dispositivo n. 2), e pertanto la lite a questo stadio della causa verte unicamente sull'accoglimento o meno della pretesa dell'istante fino a concorrenza di quanto riconosciuto in suo favore dal Pretore.
Nella misura di fr. 12'571.90 la pretesa concerne i salari arretrati del periodo gennaio - giugno 1999, ed è perciò in massima parte indipendente dalla questione del fondamento del licenziamento in tronco pronunciato dal convenuto il 28 giugno 1999, ma attiene invece all'effettiva esistenza durante quel periodo di un contratto di lavoro tra le parti in causa nei termini di cui al doc. A.
In applicazione del principio generale di cui all'art. 8 CC, l'istante è di principio gravato dell'onere della prova quo all'esistenza del contratto di lavoro dal quale deduce la propria pretesa e alla congruità della medesima.
Siffatto onere è adeguatamente assolto con la produzione del contratto di lavoro doc. A, recante l'incontestata firma del convenuto.
Di conseguenza, nella misura in cui questi afferma che il contratto doc. A costituisce atto simulato o soggetto a condizione, e che altre sono perciò le pattuizioni intercorse tra le parti, egli è gravato del pieno onere della prova in proposito.
E' in effetti pacifico che l'istante ha realmente lavorato presso il convenuto dal 1° gennaio 1999, di modo che l'asserita simulazione non verte sull'effettività della prestazione lavorativa.
Con l'appello (punto 13, pag. 5) il convenuto sembra ipotizzare l'esistenza di una differente veste giuridica per i rapporti tra le parti, adducendo le ipotesi della società semplice e del contratto di mandato. Siffatta ipotesi viene tuttavia addotta per la prima volta in questa sede, ed è pertanto irricevibile ai sensi dell'art. 321 CPC, posto che all'udienza del 10 settembre 1999 l'esistenza del rapporto di subordinazione tra le parti -caratteristica precipua del contratto di lavoro- non era stata messa in dubbio. Lo stesso atto di appello, del resto, limita al 31 dicembre 1998 l'ipotesi di una precedente collaborazione in forma differente dal contratto di lavoro, che sarebbe perciò se del caso superata dalla stipula del contratto 18 dicembre 1998, essendo per il resto del tutto pacifico che l'istante durante il 1999 ha svolto mansioni di dipendente. La pretesa simulazione non riguarda perciò neppure l'esistenza del rapporto di subordinazione.
Ci si può infine chiedere se sia stato simulato l'ammontare di fr. 4'500.-- del salario mensile, nel senso che all'istante sarebbe stata dovuta solo la quota del 60% di tale importo sussidiata dal Cantone, ma l'esistenza di una concorde volontà delle parti in tal senso non appare sufficientemente provata.
Da un lato è ben vero che il comportamento dell'istante non può essere ritenuto del tutto lineare laddove accetta di sottoscrivere, anticipatamente e contrariamente al vero, le ricevute per l'intero salario, e accetta inoltre di rimanere senza retribuzione alcuna (eccettuato l'acconto di fr. 2'000.-- di cui al doc. 3), da gennaio fino a giugno del 1999, ma d'altro canto questi atteggiamenti non possono ancora essere assimilati alla rinuncia totale o parziale al salario contrattuale, ragione per cui l'argomentazione secondo cui egli avrebbe accettato di lavorare in cambio del solo 60% del salario contrattuale, ossia della parte oggetto di sussidio, rimane in definitiva allo stadio di mera affermazione del convenuto. Del resto, se questi fossero stati gli (illeciti) accordi, non si vede perché il convenuto avrebbe dovuto versare fr. 13'000.-- il 28 giugno 1999, mentre la dichiarazione doc. 4, con cui il datore si impegnava a riversare al dipendente l'ammontare del sussidio, non permette di escludere che, conformemente al doc. A, oltre al sussidio fosse dovuta al dipendente anche il rimanente 40% dello stipendio formalmente pattuito, così come del resto ammesso dall'appellante medesimo (punto 14, pag. 6).
Il risultato non può comunque essere quello della caducità del contratto, atteso che le predette condizioni, a non averne dubbi, si sono realizzate già con le decisioni 24 dicembre 1998 dell'Ufficio del lavoro (doc. L), che hanno accordato al convenuto sia il bonus d'inserimento in azienda (art. 4 L-Rilocc) che l'incentivo all'assunzione (art. 3 L-Rilocc).
Contrariamente all'opinione del ricorrente, il contratto non menziona alcuna condizione supplementare, ed in particolare non quella dell'effettivo pagamento degli incentivi, ma, come si è detto, solo quella del loro riconoscimento.
Pertanto non può essere validamente opposto all'istante il fatto che le predette facilitazioni siano state sottoposte a delle condizioni dall'autorità che le ha accordate, o che il denaro non sia alla fine stato versato al datore di lavoro, trattandosi di circostanze incluse nella sfera di rischio del datore di lavoro e atteso che non risulta -il convenuto nemmeno lo pretende- che l'eventuale mancato pagamento dei sussidi sarebbe in qualche modo ascrivibile a comportamenti del dipendente.
Merita perciò piena conferma la decisione del Pretore di ritenere realizzate le condizioni alle quali era legato il contratto di lavoro, e questo indipendentemente dal fatto che il Cantone abbia o meno effettivamente corrisposto le facilitazioni di cui alle decisioni 24 dicembre 1998.
La tesi è ai limiti del temerario: il convenuto dimentica infatti di avere egli stesso sostenuto all'udienza del 10 settembre 1999 che le ricevute del salario erano state firmate anticipatamente dal dipendente "senza aver ricevuto l'importo indicato, in quanto la documentazione serviva per ottenere i sussidi da Bellinzona", ragione per cui non si vede come egli possa insorgere contro il giudizio che ha ritenuto la mancata effettuazione di tali pagamenti.
A torto.
La prima circostanza addotta dall'appellante a sostegno della disdetta è quella della pretesa "premeditata asportazione" dei programmi informatici da parte del dipendente (punto 17, pag. 8), il quale ha unicamente ammesso di avere prelevato un programma di sua proprietà (verbale udienza 10 settembre 1999, pag. 5), circostanza che il convenuto non ha contestato, limitandosi a rilevare che la mancanza del programma (problema peraltro facilmente risolto; doc. 7) rendeva i dati inutilizzabili (pag. 5, in fine), con il che la circostanza è ben lungi dal costituire comportamento anticontrattuale del dipendente.
Il secondo motivo a sostegno del licenziamento riguarda lo "strano carteggio dell'appellato", cui si rimprovera di avere informato le autorità cantonali del dissidio sorto con il datore di lavoro. Anche questa lamentela è ingiustificata: già dall'esposizione dei fatti del convenuto medesimo appare palese l'esistenza dell'intento da parte sua di abusare delle facilitazioni istituite dalla L-Rilocc per assicurarsi la collaborazione di un dipendente a costo zero mediante la simulazione dello stipendio (verbale, pag. 2), ragione per cui ben si comprende la decisione del dipendente, vistosi opporre una simile tesi dal convenuto, di informare le autorità interessate.
L'ultima argomentazione è relativa al fatto che l'istante avrebbe simulato la propria malattia, circostanza sulla quale il giudice avrebbe dovuto indagare d'ufficio ordinando una perizia medica, ma anche questa tesi è manifestamente priva di fondamento: se il convenuto aveva dubbi sulla malattia dell'istante non aveva che da farlo visitare da un medico di fiducia invece di pronunciare preventivamente il licenziamento in tronco; né può essere validamente mosso rimprovero alcuno al Pretore, ritenuto che all'udienza di discussione il convenuto non ha esplicitamente accusato l'istante di avere simulato la malattia, ma si è limitato ad affermare che la "presunta malattia ….. già lo affliggeva nel passato, sicché non è certo una novità", il che, fatta salva la locuzione "presunta", depone nel complesso per l'ammissione dell'esistenza della malattia e non per la sua contestazione.
Dovendosi confermare la mancanza di giustificazione del licenziamento in tronco, nulla può essere eccepito quo al principio medesimo del pagamento di un'indennità e nessuna obiezione viene addotta in merito al suo ammontare, peraltro limitato ad una mensilità di salario, ammontare che va pertanto confermato.
Ne deve conseguire la reiezione del gravame.
Non si prelevano tasse o spese.
All'appellato, che non ha presentato tempestive osservazioni al gravame, non si attribuiscono ripetibili per questa procedura.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello 1° ottobre 1999 di __________ è respinto.
II. Non si prelevano tasse o spese. Non si attribuiscono ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster