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Numero d'incarto:
12.1999.196
Data decisione, Autorità:
19.04.2000, IICCA
Incarto n.
12.1999.00196
Lugano
19 aprile
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente quale istanza unica cantonale competente a
decidere i ricorsi per nullità e le domande di revisione di lodi arbitrali in
virtù degli art. 3 lett. f, 36 e 41 CIA, nonché dell’art. 2 del DL concernente
l’adesione del Cantone Ticino al concordato stesso,
chiamata a statuire sul ricorso per nullità presentato
il 6 ottobre 1999 da
rappr. dall’avv. __________
contro
il lodo 31 agosto / 4 settembre 1999 pronunciato
dall’arbitro unico arch. __________, nella procedura arbitrale promossa con
petizione 3 ottobre 1994 da
entrambi rappr. dall’avv. dott. __________
volto ad accertare la nullità del lodo e in subordine
ad ottenerne l’annullamento;
preso atto che con decreto 7 ottobre 1999 il
presidente di questa Camera ha concesso al gravame l’effetto sospensivo
richiesto;
mentre i resistenti con osservazioni 7 dicembre 1999
hanno chiesto che il gravame fosse dichiarato irricevibile, protestando spese e
ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto
che il 4
settembre 1999 l'arbitro ha provveduto ad intimare alle parti il lodo datato 31
agosto 1999;
che l'11
settembre 1999, preso atto del rifiuto da parte della qui ricorrente di
sostituire quel documento, erroneamente privo di firma, con uno regolarmente
firmato (cfr. doc. C allegato al ricorso inc. 12.1999.203), l'arbitro ha
provveduto alla formale intimazione di un nuovo lodo;
che il 6
ottobre 1999 la ricorrente ha inoltrato il ricorso per nullità che qui ci occupa,
con cui chiede in via principale che sia accertata la nullità del giudizio
intimato il 4 settembre 1999, il quale, siccome non firmato dall'arbitro, non
potrebbe costituire una valida decisione arbitrale ai sensi del CIA, e in
subordine il suo annullamento ai sensi dell'art. 36 lett. h CIA; mentre il 13
ottobre 1999 egli ne ha introdotto un altro (oggetto del già citato incarto
12.1999.203) riferito al lodo intimato l'11 settembre 1999, ove è stata tra
l'altro ripresa l'argomentazione sollevata in questa sede secondo cui il
mandato dell'arbitro sarebbe oramai decaduto;
che la
controparte ha chiesto che l'impugnativa fosse dichiarata irricevibile con
motivazioni che verranno riprese, se del caso, nel prosieguo di questo esposto;
che
premessa fondamentale per ammettere la ricevibilità di un mezzo di impugnazione
è che il querelato giudizio abbia arrecato alla parte un pregiudizio
rispettivamente che quest'ultima abbia un interesse degno di protezione alla
sua modifica (gravamen; Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione
del codice di procedura civile ticinese, p. 129; Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. ed., p. 494; IICCA 23 giugno 1995
in re B./U., 15 marzo 1996 in re Z./L., 21 febbraio 1997 in re B./S., 26 agosto
1997 in re S./B., 15 dicembre 1997 in re D./S. SA, 16 novembre 1999 in re E.
AG/W. SA);
che ciò
non è ovviamente il caso nella fattispecie;
che
innanzitutto se, come affermato dalla ricorrente con riferimento alla dottrina
dominante (Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, n.
7 ad art. 33 CIA), in assenza della firma dell'arbitro la decisione impugnata
effettivamente non potesse costituire un valido lodo, è ovvio che la parte
condannata in quella sede non potrebbe subire alcun pregiudizio dalla stessa; tanto
più che in ogni caso la richiesta di far accertare la nullità di quel
particolare pronunciato non potrebbe essere oggetto di un ricorso ex art. 36
CIA, il cui scopo -fatti salvi casi che qui non ricorrono- è unicamente, se il
gravame è accolto, di ottenere l'annullamento di un valido lodo (art. 40 CIA; Jolidon,
op. cit., n. 3 ad note preliminari agli art. 36-43 CIA);
che a sua
volta la domanda formulata in via subordinata volta ad ottenere l'annullamento
del lodo ex art. 36 lett. h CIA (carenza della firma dell'arbitro), fosse per
ipotesi anche fondata, sarebbe ampiamente superata dal fatto che l'arbitro l'11
settembre 1999 ha comunque già provveduto ad intimare alle parti una nuova
decisione, senza quella irregolarità formale, rendendo con ciò del tutto
inutile un eventuale giudizio di annullamento e con ciò l'inoltro del gravame
qui in esame;
che per
questo medesimo motivo neppure è il caso di esaminare la censura di decadenza
del mandato dell'arbitro, per altro ripresa con il ricorso per nullità 13
ottobre 1999 (ed evasa in quella sede per la negativa, come risulta dal
separato giudizio di data odierna, a cui espressamente si rinvia);
che, ciò
posto, il ricorso per nullità deve essere dichiarato inammissibile nel suo
complesso, ritenuto che gli oneri processuali e le ripetibili seguono la
soccombenza (art. 148 CPC) e dunque devono essere posti a carico della
ricorrente, che di fatto non aveva motivo per rifiutare la proposta
dell'arbitro di sostituire il lodo non firmato con quello firmato rispettivamente
che nelle particolari circostanze, essendo già in possesso del lodo
regolarmente firmato, avrebbe senz'altro potuto esimersi in buona fede dal
presentare il gravame;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. Il ricorso per nullità 6 ottobre 1999 di __________ è
irricevibile.
II. Le spese della procedura ricorsuale consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'450.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr.
1'500.-
da
anticiparsi dalla ricorrente, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte resistente fr. 1'000.- per ripetibili.
III. Intimazione a: -__________
Comunicazione
all'arbitro arch. __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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