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Numero d'incarto:
12.1999.198
Data decisione, Autorità:
29.10.1999, IICCA
Incarto n.
12.1999.00198
Lugano
29 ottobre 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura per
azioni derivanti da contratto di lavoro (inc. CL.99.57 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1)
promossa con istanza 10 agosto 1999 da
__________,
(rappr. dall'avv. __________)
contro
__________,
(rappr. dallo studio legale __________
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di
fr. 12'728.20 oltre interessi a titolo di provvigioni non riconosciute e di
tredicesima mensilità pro rata temporis;
causa in cui il pretore ha emesso la decisione
impugnata con cui ha dichiarato irricevibile la domanda della convenuta intesa
all'accertamento di un credito proprio, opposto in compensazione al credito
dell'istante;
appellante la convenuta che, con allegato 8 ottobre
1999, propone la riforma della decisione pretorile, ossia la ricevibilità
dell'eccezione di compensazione con la conseguente decisione sul merito della
lite;
letta la risposta all'appello presentata dall'istante
in data 22 ottobre 1999;
preso atto del decreto 12 ottobre 1999 del pretore che
accorda effetto sospensivo all'appello;
esaminati gli atti dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
-
Il
contratto di lavoro che ha vincolato le parti dal 1. gennaio 1998 è stato
regolarmente rescisso da parte dell'istante per il 31 maggio 1999. Pacifico
l'avvenuto pagamento del salario mensile di base, la vertenza concerne le
provvigioni del 10% su un importo complessivo di fr. 127'870.- relativo a
fatture emesse fino al 31 maggio per mediazioni concluse dall'istante e la
tredicesima mensilità pro rata temporis per i primi cinque mesi dell'anno in
corso, pari a fr. 833.35.
-
In sede
di discussione la convenuta ha chiesto la reiezione dell'istanza, da un lato
contestando l'esistenza e l'esigibilità del credito principale, dall'altro,
opponendovi in compensazione un credito proprio a titolo di risarcimento danni
di fr. 53'325.- per violazione sia del contratto di lavoro, sia dei disposti
contro la concorrenza sleale, nonché una pretesa di fr. 2'000.- a titolo di indebito
arricchimento, pari alla tredicesima mensilità erroneamente versata all'istante
nel dicembre 1998. In particolare la datrice di lavoro, attiva nella
consulenza, ricerca e selezione di personale, rimprovera alla lavoratrice di
aver svolto negli ultimi tempi di validità del contratto, insieme a una collega
anch'essa dimissionaria per la stessa data, attività concorrenziale in favore
di un'altra società neocostituita di cui è diventata titolare. In quest'ambito
entrambe si sarebbero impossessate di files della __________, ovvero
raccogliendo dati utili, come indirizzi, numeri telefonici, ecc., così da poter
iniziare su basi acquisite l'attività d'intermediazione per posti di lavoro in
tutte le professioni. Preso atto dell'eccezione di compensazione e delle
numerose prove prodotte e richieste dalla convenuta, l'istante ha proposto al
giudice la disgiunzione delle azioni, invocando l'art. 417 lett. d CPC; domanda
cui la convenuta si è opposta, rilevando di aver soltanto sollevato eccezione
di compensazione e, in particolare, di non aver formulato azione
riconvenzionale.
-
Con la
decisione impugnata, il pretore -a dipendenza del valore del credito della
convenuta- rimprovera a quest'ultima di non aver presentato anche una domanda riconvenzionale
e osserva che, poiché il valore di tale domanda eccederebbe il limite consentito
per la procedura speciale, si sarebbe semmai imposto di presentarla secondo le
norme della procedura ordinaria. Egli ha pertanto dichiarato irricevibile la
domanda della convenuta, "in quanto intesa all'accertamento di un credito
di fr. 53'325.- da porre in compensazione al credito dell'istante".
-
L'appellante,
postulando la ricevibilità dell'eccezione da lei sollevata, censura la decisione
pretorile, in particolare rilevando l'obbligo del giudice di esaminare
-nell'ambito dell'azione derivante da un rapporto di lavoro- il merito delle
eccezioni intese a ottenere l'estinzione del credito principale.
Della
risposta di controparte che chiede la reiezione dell'appello si dirà, se necessario,
nel seguito.
- In
linea di massima, i crediti del lavoratore -cui vanno assimilate non solo le
pretese salariali ma anche tutte le forme di rimunerazione delle prestazioni
lavorative (Rehbinder M., in Comm. di Berna, 1985, art. 323b CO, N. 11)-
sono compensabili da parte del datore di lavoro. Vale tuttavia la limitazione
secondo cui questi può compensare il salario con un credito verso il lavoratore
soltanto nella misura in cui il salario sia pignorabile (art. 323b cpv. 2 CO);
limitazione che non è data quando -dice la stessa norma- si tratta di crediti
del datore di lavoro corrispondenti a un danno cagionato intenzionalmente. Ciò
che significa che la pretesa posta in compensazione si fonda sull'atto
illecito, sul dolo eventuale, ma anche su un'illecita violazione intenzionale
del contratto (Rehbinder, op. cit., ibidem, N. 15).
Nel caso
concreto quindi, almeno a un primo esame, le pretese della datrice di lavoro
opposte in compensazione al credito dell'istante, appaiono compensabili senza
limitazioni a dipendenza della causa giuridica su cui si fondano.
-
A
un'istanza come quella in esame non può essere soltanto opposto un credito
della controparte nell'ambito di una compensazione, ma può essere contrapposta
anche una domanda riconvenzionale, il cui ammontare non è tenuto in
considerazione nella determinazione del valore litigioso. Tale determinazione,
in questo tipo di vertenze, riveste significato particolare poiché il legislatore
federale ha inteso garantire un disbrigo rapido, semplice e gratuito a tutte le
vertenze di valore minore, ossia dove l'importo conteso non supera fr. 20'000.-
(art. 343 cpv. 2 CO). La soluzione di procedura di fronte a un'istanza proposta
entro tale limite ma connessa con una riconvenzionale di valore superiore è stata
lasciata alla competenza dei Cantoni (Rehbinder, op. cit., 1992, art.
343 CO, N. 14). Nel nostro Cantone, l'art. 417 lett. d CPC impone al giudice di
disgiungere il giudizio su un'eventuale domanda riconvenzionale "quando
questa dia luogo a un'istruttoria troppo lunga in confronto a quella richiesta
dalla domanda principale"; norma questa che si attaglia al principio
dettato dall'art. 343 CO. Nulla per contro è previsto per quanto riguarda la
compensazione; ma l'apparente omissione -come si vedrà- è giustificata.
-
Nel
caso in esame, la convenuta non ha presentato nessuna domanda riconvenzionale,
ma si è limitata a sollevare eccezione di compensazione sulla base di un credito
proprio superiore al credito dell'istante. Essa ha con ciò fatto capo all'istituto
della compensazione come mezzo di estinzione del credito, offertole dal diritto
sostanziale alla stessa stregua di altri, enumerati agli art. 114 segg. CO.
L'entità del proprio credito (oltre fr. 50'000.-) non è perciò determinante
nella causa, se non nella misura idonea ad estinguere la pretesa dell'istante:
è pertanto fuori luogo il rimprovero rivolto dal pretore alla convenuta di non
aver proposto una riconvenzionale per l'intero credito da lei vantato, poiché
sta all'iniziativa della parte di agire in giudizio come meglio crede (Cocchi/Trezzini,
art. 172 CPC, n. 6).
Per quanto
concerne la probabile complessità dell'istruttoria -elemento che verosimilmente
ha condizionato la decisione pretorile in favore di un'evasione rapida dell'istanza-
non può essere escluso che, tirate le somme, non vi sarebbe differenza pratica
alcuna fra la trattazione di una domanda riconvenzionale e l'esame del benfondato
dell'eccezione di compensazione. Con una differenza concettuale rilevante: che
la domanda riconvenzionale è suscettibile di essere disgiunta dalla causa principale
poiché può costituire un'azione a sé stante (tant'è che -caduta o ritirata la domanda
principale- la riconvenzionale rimane pendente: art. 173 cpv. 5 CPC), mentre
l'eccezione di compensazione fa parte inscindibilmente della stessa causa; comunque
la questione attiene –come già indicato– al diritto federale per cui nessuna
norma processuale cantonale potrebbe impedire di far capo all'eccezione di compensazione
come mezzo di difesa del diritto sostanziale (JAR 1993, 266 e rif.cit.).
D'altra parte, proprio nelle vertenze di lavoro, in virtù del rinvio di cui
all'art. 418 CPC, vale la prerogativa del giudice di poter rifiutare o limitare
le prove la cui assunzione ritarderebbe sensibilmente la decisione della lite
(art. 394 cpv. 2 CPC).
Per quanto
fin qui esposto, decretando l'irricevibilità dell'eccezione di compensazione,
il pretore ha violato il diritto sostanziale e non ha applicato correttamente
le norme di procedura sulle controversie derivanti da contratto di lavoro,
finendo così per sottrarsi ai suoi incombenti giurisdizionali. Si impone
pertanto che il decreto impugnato venga riformato e la causa sia rinviata al
pretore perché ne decida l'esito.
- A
dipendenza della natura del giudizio non si prelevano spese né tassa di
giustizia, mentre le ripetibili seguono la soccombenza della resistente in
appello.
Per questi motivi,
richiamati per le spese l'art. 417 lett. e CPC e la
TOA,
pronuncia: I. L'appello
8 ottobre 1999 di __________ è accolto.
Di
conseguenza il decreto 27 settembre 1999 del Pretore del distretto di Lugano,
Sezione 1, è così riformato:
- L'eccezione
di compensazione sollevata dalla convenuta è ricevibile in ordine.
§ L'incarto
è ritornato al pretore perché proceda nel senso dei considerandi.
- Non
si prelevano tasse né spese, mentre l'istante dovrà rifondere alla controparte
fr. 200.- a titolo di ripetibili.
II. Non
si preleva nessuna tassa di giustizia. __________ verserà all'appellante fr.
200.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione:
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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