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Numero d'incarto:
12.1999.199
Data decisione, Autorità:
10.02.2000, IICCA
Incarto n.
12.1999.00199
Lugano
10 febbraio
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nelle procedure di assistenza
giudiziaria in materia di rogatoria internazionale -inc. no. AG.98.00016 e AG.98.00018 della
Pretura del distretto di Lugano, Sezione 6- promosse con richieste 12 e 14
maggio 1998 da
Nella causa pendente presso quel Tribunale tra
__________)
contro
e nelle quali è coinvolta, in qualità di
terzo presso cui si chiede l'assunzione delle prove in via rogatoriale
rappr. dall'avv. __________
nelle quali il Segretario assessore, con decreto 28
settembre 1999, si è così pronunciato:
- È
fatto ordine alla __________ __________ (rappr. dall'avv. __________) di
fornire entro 20 giorni allo scrivente giudice le seguenti informazioni,
rispondendo per iscritto, fatte salve le riserve di cui ai considerandi, alle
sottostanti domande:
1.1 Corrisponde
al vero che nel mese di luglio 1996 si consegnò in questa Agenzia bancaria
l'assegno di cui se ne allega copia, per essere accreditato nel conto n.
__________ aperto nel __________
1.2 Si
indichi l'identità del titolare o titolari del suddetto conto n. __________
aperto all'__________ e che viene indicato nella lettera spedita dalla suddetta
Agenzia, di cui se ne allega copia, indicando nello stesso tempo il numero o
codice d'identificazione fiscale del titolare o titolari.
1.3 Si
indichi la data in cui è stato aperto il suddetto conto n. 090000463724 e, se
così fosse, la data in cui è stato cancellato.
1.4 Se
la società mercantile italiana __________., codice d'identificazione fiscale n.
__________, ha attualmente o ha avuto conto aperto in qualsiasi agenzia o
succursale della __________
1.5 Corrisponde
al vero che all'inizio del mese di agosto 1996 (all'incirca il giorno 5 del
suddetto mese) l'entità __________. di __________ presentò in riscossione
l'assegno nominativo n. __________, per un importo di 6'144'000.- pesetas, nei
confronti del conto corrente che la Alta __________, ha aperto presso la
succursale di __________) Spagna della __________. della Spagna?
1.6 Corrisponde
al vero che previa verifica da parte della __________ della firma del
rappresentante legale della __________., la __________ sollecitò la conformità
nel pagamento dell'assegno alla __________. della Spagna?
1.7 Corrisponde
al vero che dopo che la __________. ebbe dato la sua conformità al pagamento
del suddetto assegno, questo venne pagato mediante deposito del suo importo in
un conto corrente a nome della __________e? Oppure venne riscosso in contanti
da parte del rappresentante della __________.?
1.8 Corrisponde
al vero che la __________ verificò la firma del rappresentante legale della
__________. ed in conseguenza di ciò pagò l'assegno?
- Intimazione
al patrocinatore della __________ (Svizzera), nonché al Tribunale rogante.
Ed ora sull’appello 11 ottobre 1999 della __________ (Svizzera) che
chiede, previo il conferimento dell'effetto sospensivo o la sospensione della
causa in attesa della decisione concernente la procedura di assistenza
giudiziaria in materia penale pendente presso il Ministero pubblico di Lugano
(inc. no. Rog. 502/97), la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere le richieste rogatoriali presentate dal __________, con protesta di
spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti della causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che
nell'ambito di una causa civile promossa in Spagna dalla __________. nei
confronti della __________ (No. __________) il Tribunale spagnolo adito, il
, ha inoltrato alla competente autorità giudiziaria ticinese 2
istanze rogatorie, chiedendo in sostanza che, per il tramite della Pretura di
Lugano, l' (Svizzera) di __________ avesse a pronunciarsi per
iscritto su alcune domande aventi per oggetto l'incasso di uno specifico
assegno, le modalità del suo accredito su un determinato conto corrente, la
titolarità di quel conto rispettivamente volte a chiarire se la __________.
avesse a suo tempo intrattenuto delle relazioni bancarie presso quell'istituto
di credito, segnatamente con riferimento a quell'assegno;
che
__________ (Svizzera) si è opposta alle richieste, formulando tutta una serie
di obiezioni;
che
con la decisione qui impugnata il Segretario assessore ha accolto le richieste
del tribunale spagnolo, facendo così ordine all'__________ (Svizzera) di
rispondere alle domande di cui ai dispositivi 1.1 - 1.8 sopra indicati,
ribadendo tuttavia il diritto di quest'ultima al silenzio qualora tali risposte
si riferissero a persone che non erano le parti in causa e la banca stessa;
che
con l'appello __________ (Svizzera), dopo aver postulato che al gravame fosse
concesso l'effetto sospensivo rispettivamente che la presente pratica fosse
sospesa in attesa dell'evasione di una rogatoria penale inerente questi medesimi
fatti, ha chiesto che le 2 istanze rogatorie del tribunale spagnolo fossero
senz'altro respinte;
che
essa, a prescindere dall'ammissibilità o meno del mezzo di prova così
richiesto, contesta in sostanza di essere tenuta a rispondere alle varie domande
formulate nei suoi confronti: innanzitutto le stesse avrebbero unicamente scopo
indagatorio e investigativo, finalità non protette dal CPC ticinese; d'altro
canto, l'assegno in questione essendo stato a suo tempo girato, essa di fatto
non ha avuto alcuna relazione bancaria con le parti in causa, per cui le
domande in questione concernerebbero in realtà terze persone, tutelate dal
segreto bancario; nei confronti di queste ultime difetterebbe infine il
requisito della "comunanza" del documento, esatto dalla
giurisprudenza;
che
innanzitutto la richiesta di sospendere la presente procedura in attesa
dell'esito della rogatoria penale pendente presso il Ministero pubblico di
Lugano, verosimilmente rubricata al no. Rog. 502/97, non si giustifica in alcun
modo, dalla documentazione versata agli atti (doc. 2) non potendosi
assolutamente evincere l'identità o anche solo una similitudine tra i due
procedimenti; tanto più che giusta l'art. 9 cpv. 3 della Convenzione
sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale (CLA 70,
RS 0.274.132) la rogatoria deve essere eseguita d'urgenza, il che sembra
escludere la possibilità di una sua sospensione;
che
parimenti infondata è la richiesta di respingere nel merito le due istanze
rogatorie del tribunale spagnolo;
che
in primo luogo, pur essendo vero che il CPC -secondo le cui modalità dovrebbero
in linea di principio essere assunte le prove richieste dallo Stato rogante
(cfr. art. 9 cpv. 1 CLA 70)- non conosce tra i suoi mezzi di prova la richiesta
di informazioni da un terzo, è pacifico che tale metodo di procedura non è
incompatibile con la legge dello Stato richiesto (art. 9 cpv. 2 CLA 70),
costituendo in definitiva una forma mista tra la testimonianza (art. 227 e
segg. CPC) e la prova documentale (art. 197 e segg. CPC);
che
inoltre dal tenore delle domande poste non si può assolutamente concludere per
l'esistenza di un mero scopo indagatorio o investigativo, non ammesso dal
nostro codice di rito (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 3 ad art. 206), le stesse
risultando al contrario perlopiù precise e mirate;
che
per quanto riguarda gli interessi dei terzi, a favore dei quali la banca oppone
il segreto bancario, è doveroso osservare che questi ultimi -contrariamente a
quanto l'appellante sembra ritenere- sono in realtà già ampiamente protetti dal
decreto emanato dal Segretario assessore, il quale nei considerandi del suo
giudizio (cui egli fa riferimento nel dispositivo 1) ha esplicitamente ribadito
il diritto della banca al silenzio qualora tali risposte si riferissero a
persone che non erano le parti in causa e la banca stessa; ciò posto, non torna
conto esaminare se, con riferimento a queste persone, difetti o meno il
requisito della "comunanza" del documento, ciò che pure osterebbe
all'assunzione di quella prova (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 4 ad art.
206);
che
infine le censure aventi per oggetto la legittimità delle singole domande
rogatoriali (appello p. 9), sollevate per la prima volta in questa sede, sono
proceduralmente irricevibili (art. 321. cpv. 1 lett. b CPC);
che
in definitiva non vi è alcun motivo per riformare il giudizio di prime cure e
dunque l'appello deve essere respinto, con accollo all'appellante degli oneri
processuali (art. 148 CPC);
che
il presente giudizio rende infine priva d'oggetto la domanda di concessione
dell'effetto sospensivo postulata nel gravame;
Per
i quali motivi
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 11 ottobre 1999 di __________ (Svizzera) è respinto.
II. La
tassa di giudizio della procedura d’appello in fr. 180.- e le spese in fr. 20.-
(totale fr. 200.-) sono a carico dell'appellante.
III. Intimazione
a: __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 6.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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