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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.201
Data decisione, Autorità: 14.10.1999, IICCA
Incarto n. 12.1999.00201 Rinvio TF
Lugano 14 ottobre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.393 della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione 5 marzo 1992 da
rappr. dall'avv. __________
Contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 41’072.55 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice, domanda ridotta a fr. 28’987.55 oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 12’135.-- oltre interessi;
E ora in materia di spese e ripetibili della procedura cantonale.
Considerato
in fatto ed in diritto:
che il Pretore con sentenza 15 gennaio 1996 ha dichiarato irricevibili sia la petizione che la riconvenzionale;
che con atto di appello del 4 settembre 1998 (il termine di ricorso è rimasto sospeso per il fallimento dell’attrice ai sensi dell’art. 207 LEF) l’attrice ha postulato la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 28’987.55 oltre interessi;
che il gravame è stato parzialmente accolto con sentenza 20 gennaio 1999 di questa Camera, che ha attribuito all’attrice fr. 22’809.15 oltre interessi;
che, adita dal convenuto con ricorso per riforma, la I Corte Civile del Tribunale federale con pronunciato 20 luglio 1999 ha riformato la sentenza impugnata nel senso della reiezione della petizione, rinviando la causa all’autorità cantonale per la determinazione delle spese e ripetibili della procedura cantonale;
che la determinazione di spese e ripetibili avviene secondo la reciproca soccombenza delle parti, salvo che vi sia giustificato motivo di procedere diversamente (art. 148 CPC);
che l’attrice risulta in tal senso interamente soccombente;
che per la procedura di prima sede non vi è motivo di derogare da quanto deciso a suo tempo dal Pretore (dispositivi 1.1 e 1.3), gravando perciò l’attrice dell’intera tassa di giustizia di fr. 900.--, delle spese (tra cui il 50% delle spese di perizia) e di fr. 2’800.-- di ripetibili;
che l’attrice deve inoltre farsi carico dell’intero onere della procedura di appello;
che per questo giudizio non si prelevano spese e non si attribuiscono ripetibili;
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 e segg. CPC, la LTG e la TOA
dichiara e pronuncia
I. La tassa di giustizia dell’azione principale in prima sede di fr. 900.-- e le spese, tra cui la metà dei costi di perizia, sono posti a carico dell’attrice __________ in fallimento, __________, che rifonderà a __________, fr. 2’800.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.--
b) spese fr. 50.--
Totale fr. 800.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con obbligo di rifondere a __________ fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.
III. Non si prelevano tasse o spese per questa decisione, non si assegnano ripetibili.
IV. Intimazione: __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città, Locarno
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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