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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.205
Data decisione, Autorità:
20.10.1999, IICCA
Incarto n.
12.1999.00205
Lugano
20 ottobre 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Zali e Epiney-Colombo (quest'ultima in sostituzione del giudice Chiesa,
astenuto)
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare sull’istanza di ricusa 8 ottobre 1999, presentata nei confronti
del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, avv. __________, da
rappr__________
nell’ambito
della causa -inc. no. EF.99.01657 di quella Pretura- contro di lei promossa con istanza
6 settembre 1999 da
rappr.
volta
ad ottenere, limitatamente all’importo di fr. 2’296.45 oltre interessi, il
rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE
di Lugano.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in
fatto e in diritto
che
nell’ambito della causa di rigetto dell’opposizione contro di lei promossa con
istanza 6 settembre 1999 dalla ditta , e conseguente al mancato
pagamento da parte sua di una fornitura di merce alla ditta individuale
denominata “ ” di cui essa è titolare, con scritto 8 ottobre 1999
__________, rappresentata dal marito arch. __________, ha chiesto la ricusa del
giudice adito, ovvero del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, avv.
__________;
che
l’istante ritiene che la Pretura di Lugano, Sezione 5, avrebbe dato prova di
una grave inimicizia nei suoi confronti (art. 27 litt. a CPC): a suo dire,
innanzitutto, al Pretore in quanto organo dirigente andrebbe ascritta la
responsabilità per i comportamenti vessatori tenuti nei suoi confronti in
precedenti procedure dai Segretari assessori che si erano avvicendati, l’avv.
__________ prima e l’avv. __________ poi; inoltre il Pretore stesso in un’altra
procedura si sarebbe reso responsabile in prima persona di un comportamento che
costituiva “inadempimento nell’esercizio coscienzioso e doveroso delle sue
funzioni e che offende la dignità, la credibilità e la reputazione della nostra
Magistratura”;
che,
in particolare, l’avv. __________ in un’occasione avrebbe giudicato in maniera
arbitraria, tanto che la sua sentenza sarebbe stata annullata in cassazione, in
un’altra avrebbe formulato dei giudizi di valore del tutto gratuiti nei
confronti del marito dell’istante e in un’altra ancora avrebbe infine cercato
di indurre la qui istante ad onorare un credito che in seguito non si è però
rivelato tale; l’avv. __________ avrebbe invece omesso di verbalizzare in
un’udienza alcune considerazioni che il marito aveva esposto; in un’istanza di
sfratto il Pretore stesso avrebbe infine agito in maniera arbitraria,
accettando al di fuori dell’udienza di discussione l’inoltro di un fax della
controparte e caricando alla qui istante, convenuta in quella sede, le spese
giudiziarie di fr. 50.-, pur a fronte della desistenza della controparte;
che
con scritti, datati 13 rispettivamente 14 ottobre 1999, la controparte ed il
Pretore hanno dichiarato di non ravvisare nella fattispecie l’esistenza di
motivi giustificanti una ricusa, evidenziando il carattere pretestuoso
dell’istanza;
che,
in forza dell’art. 30 cpv. 1 CPC, competente a decidere le domande di ricusa
formulate nei confronti dei pretori è questa Camera civile del Tribunale di
appello;
che
in effetti questa competenza funzionale è data per legge indipendentemente dal
tipo di procedura adottata per la causa di merito, sia essa ordinaria
(appellabile o inappellabile), sommaria o altra (IICCA 26 maggio 1993 in
re B./C.B. SA, 24 maggio 1996 in re N./N., 21 maggio 1997 in re S. SA/P.);
che
per l’art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice nei casi in cui vi sia
un motivo di esclusione previsto dall’art. 26 CPC come pure “se vi è grave
inimicizia tra il giudice ... e alcuna delle parti” (litt. a) e “in ogni altro
caso in cui esistono gravi ragioni” (litt. b);
che
le norme in oggetto concretizzano, a livello cantonale, le garanzie di un
giudice imparziale e indipendente contenute nell’art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1
CEDU;
che,
ritenuta l’importanza che l’imparzialità del giudice riveste in una società
democratica, l’interpretazione e l’applicazione di questo principio non devono
essere restrittive; d’altro canto però la ricusa porta in sé una certa
contraddizione tra il diritto ad un giudice imparziale da un lato e il diritto
al giudice istituito per legge dall’altro (DTF 115 Ia 175 e 176 con
rinvii) e di conseguenza la ricusazione deve rimanere l’eccezione, dovendo
essere ammessa solo in presenza di seri motivi (DTF 105 Ia 163);
che
la prevenzione di un giudice presuppone la sussistenza di circostanze certe che
facciano sorgere un fondato dubbio circa la sua imparzialità: tali circostanze
possono risiedere nel suo comportamento personale oppure emergere da
considerazioni di carattere formale e organico, ovvero da criteri oggettivi,
come ad esempio quando il giudice si sia già occupato della medesima causa o di
una causa connessa, in un altro stadio (DTF 115 Ia 180; 115 Ia 37; SJZ
1990 p. 588 e seg.);
che
in entrambi i casi basta l’apparenza di prevenzione, non è cioè necessario che
il giudice sia effettivamente prevenuto; in ogni caso però le apparenze devono
fondarsi su un esame oggettivo delle circostanze, che devono suscitare il
sospetto di parzialità (DTF 115 Ia 175), e non è perciò lecito fondare
il giudizio sull’apprezzamento soggettivo di una parte;
che
per costante giurisprudenza non costituiscono quindi gravi ragioni, sufficienti
alla ricusa di un magistrato dell’ordine giudiziario, né semplici supposizioni
o illazioni di parzialità non confortate da elementi concreti (Rep. 1988
p. 368); né un generico timore di parzialità, fondato ad esempio sull’opinione
che il giudice si è fatto a proposito di una determinata questione, su sue
precedenti decisioni oppure, più in generale, sulla sua attività processuale,
fatto salvo il caso di grave e ripetuta colpa da parte sua (RDAT 1984 p.
58 e 59);
che
la ricevibilità della presente istanza, firmata dal marito dell’istante,
l’arch. __________, che non è un avvocato ammesso al libero esercizio della
professione nel Cantone (art. 64 CPC) e neppure fa parte delle persone cui l’art.
64a CPC riconosce la rappresentanza processuale, è invero discutibile, il fatto
che egli sia procuratore con firma individuale della ditta di cui la moglie è
titolare essendo del tutto irrilevante per la questione della rappresentanza
processuale;
che
la questione può tuttavia rimanere irrisolta, atteso che in ogni caso nella
fattispecie non si ravvisano gli estremi per poter ammettere una ricusa del
Pretore;
che
l’istante non ha infatti reso verosimile alcun elemento concreto suscettibile
di confermare l’esistenza di una situazione d’incapacità soggettiva del giudice
ad occuparsi senza pregiudizi della vertenza processuale;
che
innanzitutto non torna conto esaminare in dettaglio se i Segretari assessori
della Pretura si siano effettivamente comportati in maniera vessatoria nei
confronti dell’istante, quest’ultima con scritto 14 ottobre 1999 avendo del
resto ammesso, onde evitare malintesi, che tali comportamenti facevano “da
complemento soltanto, per l’intero quadro”;
che
ad ogni modo i rimproveri mossi nei loro confronti -fossero anche fondati-
potrebbero forse costituire un motivo per la loro ricusa, ma non certo per
quella del Pretore da cui essi dipendono, non potendosi da ciò concludere per
l’esistenza di una grave inimicizia tra quest’ultimo e la parte stessa, né di
un motivo grave (per altro nemmeno evocato dall’istante), segnatamente di una
sua eventuale parzialità nella vertenza attualmente sub iudice;
che
l’unico rimprovero mosso alla persona del Pretore -così è del resto precisato
dalla stessa istante nel menzionato scritto datato 14 ottobre 1999- rimane in
definitiva quello di aver agito arbitrariamente nell’ambito di una procedura di
sfratto (inc. no. SF.98.00205), per aver da una parte accettato l’inoltro di un
fax dalla controparte al di fuori dell’udienza di discussione e per aver
dall’altro caricato alla qui istante, convenuta in quella sede, le spese
giudiziarie di fr. 50.-, senza riconoscerle alcuna indennità ripetibile, pur a
fronte della desistenza della controparte;
che,
contrariamente a quanto ritenuto dall’istante, le circostanze appena evocate
non possono giustificare la ricusa del giudice costituzionale;
che
il fatto che il Pretore abbia ammesso la dichiarazione di ritiro dell’istanza
di sfratto, ancorché la stessa sia avvenuta mediante un fax al di fuori
dell’udienza di discussione, non è stato di nocumento alcuno per la qui
istante, che nell’occasione era convenuta, per cui la circostanza concreta non
costituisce assolutamente un indizio di inimicizia o parzialità a suo sfavore;
che
per contro, a fronte della pacifica desistenza della controparte, il giudizio
pretorile che le caricava le spese giudiziarie di fr. 50.- risulta
effettivamente in urto all’art. 77 cpv. 3 CPC -mentre il mancato riconoscimento
di ripetibili a suo favore è corretto, non avendo essa sino a quel momento
effettuato alcun valido atto processuale- ciò che tuttavia non impediva alla
qui istante di censurarlo e di ovviarvi in sede di appello, a cui essa ha
invece rinunciato, preferendo presentare un esposto al Consiglio della
Magistratura (doc. 2) cui quell'autorità, con decisione 23 settembre 1998, ha
peraltro ritenuto di non poter dar seguito (doc. 2.1);
che
ad ogni modo tale episodio, verosimilmente dovuto ad una semplice svista, è ben
lungi dal costituire un caso di grave e ripetuta colpa da parte del giudice ai
sensi della giurisprudenza (RDAT 1984 p. 58 e 59), così che in
definitiva non vi è ragione, per questo solo motivo, per ammettere la domanda
di ricusa;
che
in tali circostanze l’istanza che qui ci occupa va pertanto respinta con
accollo all’istante di tassa di giustizia, spese e ripetibili (art. 148 CPC);
che
gli atti di causa vanno dunque ritornati al Pretore affinché continui senza
indugio nella procedura;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 27 e 30 CPC e per le
spese gli art. 148 CPC e la TG
decreta
I. L’istanza
di ricusa 8 ottobre 1999 di __________ è respinta.
§ Gli
atti di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura.
II. La
tassa di giustizia di fr. 80.- e le spese di fr. 20.- (totale fr. 100.-), da
anticiparsi dall’istante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 100.- per ripetibili.
III. Intimazione
a: __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, con atti di ritorno.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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