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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.209
Data decisione, Autorità:
26.10.1999, IICCA
Incarto n.
12.1999.00209
Lugano
26 ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa
e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.99.00068 della Pretura di Lugano, sez. 3 promossa con petizione 29 gennaio
1999 da
rappr.
dall’ avv. __________
contro
-
-
-
rappr. da: __________ ano
in
materia di risarcimento a dipendenza di incidente della circolazione che è
stata stralciata dai ruoli, con decreto 27 luglio 1999, a seguito di
transazione tra le parti.
Ed
ora sull’appello 22 ottobre 1999 di __________ nei confronti della decisione 12
ottobre 1999 del Pretore di tassazione di conto d’assistenza giudiziaria.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’appellante ha
anche presentato ricorso, contro la decisione di tassazione di conto di
assistenza giudiziaria, al Consiglio di moderazione;
che egli ritiene,
cautelativamente, giustificato anche l’appello contro quella stessa decisione,
rispettivamente contro la decisione di concessione di assistenza giudiziaria
del 5 maggio 1999 che nulla aveva evidenziato al proposito del momento di
inizio (presentazione della relativa domanda) del beneficio dell’assistenza che
solo dalle motivazioni della decisione di tassazione ha conosciuto;
che infatti in questa sede
contesta la limitazione del beneficio dell’assistenza giudiziaria a far tempo
unicamente dal momento della presentazione della relativa domanda e non da
quando ha iniziato ad occuparsi della vicenda del cliente rispettivamente
dall’inoltro della procedura giudiziaria;
che al proposito cita la
giurisprudenza del Tribunale federale in DTF 120 Ia consid. 3e in fine;
che la limitazione di
tempo entro il quale l’appellante può beneficiare dell’assistenza giudiziaria è
oggetto di precisa motivazione della decisione di tassazione e come tale
contribuisce alla determinazione dell’onorario e delle spese dovute al
patrocinatore come stabilite in quel pronunciato;
che di conseguenza anche
questa censura deve formare oggetto del ricorso al Consiglio di moderazione;
che diversa sarebbe stata
la situazione qualora la decisione di ammissione all’assistenza giudiziaria del
5 maggio 1999 si fosse pronunciata anche sull’inizio della decorrenza del
beneficio - ciò che non è però avvenuto - con possibilità allora, trattandosi
di rifiuto parziale dell’assistenza, di proporre appello ai sensi dell’art. 158
cpv. 2 CPC;
che l’appello, allo stadio
attuale della procedura, si rivela così irricevibile e come tale può essere
giudicato già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC;
che l’incarto va trasmesso
al Consiglio di moderazione per la completazione degli atti di sua competenza;
Per i quali motivi
pronuncia
- L’appello 22 ottobre
1999 è irricevibile.
§. Gli atti relativi sono
trasmessi per competenza al Consiglio di
moderazione.
-
Non si prelevano
tasse o spese.
-
Intimazione
Comunicazione al Consiglio
di moderazione e alla Pretura di Lugano, sez. 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
Presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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