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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.209
Data decisione, Autorità: 26.10.1999, IICCA
Incarto n. 12.1999.00209
Lugano 26 ottobre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.99.00068 della Pretura di Lugano, sez. 3 promossa con petizione 29 gennaio 1999 da
rappr. dall’ avv. __________
contro
rappr. da: __________ ano
in materia di risarcimento a dipendenza di incidente della circolazione che è stata stralciata dai ruoli, con decreto 27 luglio 1999, a seguito di transazione tra le parti.
Ed ora sull’appello 22 ottobre 1999 di __________ nei confronti della decisione 12 ottobre 1999 del Pretore di tassazione di conto d’assistenza giudiziaria.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’appellante ha anche presentato ricorso, contro la decisione di tassazione di conto di assistenza giudiziaria, al Consiglio di moderazione;
che egli ritiene, cautelativamente, giustificato anche l’appello contro quella stessa decisione, rispettivamente contro la decisione di concessione di assistenza giudiziaria del 5 maggio 1999 che nulla aveva evidenziato al proposito del momento di inizio (presentazione della relativa domanda) del beneficio dell’assistenza che solo dalle motivazioni della decisione di tassazione ha conosciuto;
che infatti in questa sede contesta la limitazione del beneficio dell’assistenza giudiziaria a far tempo unicamente dal momento della presentazione della relativa domanda e non da quando ha iniziato ad occuparsi della vicenda del cliente rispettivamente dall’inoltro della procedura giudiziaria;
che al proposito cita la giurisprudenza del Tribunale federale in DTF 120 Ia consid. 3e in fine;
che la limitazione di tempo entro il quale l’appellante può beneficiare dell’assistenza giudiziaria è oggetto di precisa motivazione della decisione di tassazione e come tale contribuisce alla determinazione dell’onorario e delle spese dovute al patrocinatore come stabilite in quel pronunciato;
che di conseguenza anche questa censura deve formare oggetto del ricorso al Consiglio di moderazione;
che diversa sarebbe stata la situazione qualora la decisione di ammissione all’assistenza giudiziaria del 5 maggio 1999 si fosse pronunciata anche sull’inizio della decorrenza del beneficio - ciò che non è però avvenuto - con possibilità allora, trattandosi di rifiuto parziale dell’assistenza, di proporre appello ai sensi dell’art. 158 cpv. 2 CPC;
che l’appello, allo stadio attuale della procedura, si rivela così irricevibile e come tale può essere giudicato già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC;
che l’incarto va trasmesso al Consiglio di moderazione per la completazione degli atti di sua competenza;
Per i quali motivi
pronuncia
§. Gli atti relativi sono trasmessi per competenza al Consiglio di
moderazione.
Non si prelevano tasse o spese.
Intimazione
Comunicazione al Consiglio di moderazione e alla Pretura di Lugano, sez. 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il Presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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