AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.22
Data decisione, Autorità: 22.10.1999, IICCA
Incarto n. 12.1999.00022 RINVIO TF
Lugano 22 ottobre 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa –inc. no. 72/1991 G della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4– promossa con petizione 23 dicembre 1991 da
(rappr. dall’avv. __________
contro
(rappr. dall’avv. __________
intesa alla condanna della convenuta al pagamento di fr. 377’992.80 oltre interessi e spese, che il Pretore, con sentenza 19 settembre 1997, ha integralmente respinto.
Appellante la parte attrice la quale, con appello 9 ottobre 1997, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere le domande di petizione, mentre la parte convenuta, con osservazioni 10 novembre 1997, postula la reiezione del gravame e la conseguente conferma del primo giudizio.
Preso atto della decisione 27 novembre 1998 con cui la Prima Corte civile del Tribunale federale ha annullato la sentenza 9 giugno 1998 di questa Camera, rinviando la causa ai giudici cantonali per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto:
Il 21 marzo 1983 __________ ha accreditato su tali conti DM 138'000.–, £ sterline 43'215.11 e US$ 24'500.–.
Il 23 novembre 1987 la stessa ha prelevato dal conto DM 2'446.48 e il giorno successivo DM 187'000.–, £ sterline 61'000.– e US$ 35'000.–.
La convenuta si è dal canto suo integralmente opposta alla petizione della figlia, protestando tasse, spese e ripetibili. Secondo lei, l’apertura e la gestione del conto summenzionato non sarebbero che un negozio fiduciario, dove il ruolo dell’attrice era unicamente quello di figurare quale formale intestataria ed avente diritto economico del conto, mentre in realtà la proprietà degli averi restava esclusivamente alla madre. I suoi prelevamenti sarebbero pertanto legittimi.
Con sentenza 19 settembre 1997 il Pretore del distretto di Lugano, Sezione 4, ha integralmente respinto la petizione con carico delle tasse e spese di giustizia di fr. 5'000.– alla parte attrice e l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 20'000.– a titolo di ripetibili. Il Pretore, accertata la sua competenza a decidere della controversia anche in presenza di parti entrambe residenti all’estero, ha ritenuto che la proprietà dei beni confluiti sul conto bancario fosse comprovatamente della convenuta dal momento che la tesi della donazione, sostenuta dall’attrice, era vanificata dall’inesistenza dell’atto pubblico, condizione di forma esatta dal diritto italiano per la validità di quella figura giuridica.
Contro tale sentenza l’attrice è insorta con appello 9 ottobre 1997 postulando, con protesta di tasse, spese e ripetibili, l’accoglimento della petizione e di conseguenza la condanna della controparte a pagare DM 189'446.48, £ sterline 61'000.– e US$ 35'000.–, oppure a sua scelta l’equivalente di complessivi fr. 377'992.80 con interessi al 5% dal 24 novembre 1987, con carico delle tasse e spese giudiziarie di prima e seconda istanza.
Con le osservazioni 10 novembre 1997 la convenuta ha chiesto la reiezione del gravame, protestando tasse, spese e ripetibili.
Adita dalla convenuta, la Prima Corte civile del Tribunale federale, con pronunciato del 27 novembre 1998, in parziale accoglimento del ricorso per riforma ha annullato la sentenza cantonale e rinviato gli atti alla scrivente Camera per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
Al considerando 5 della sentenza 9 giugno 1998 –a cui espressamente si rinvia– questa Camera ha esposto in dettaglio i motivi per cui la competenza dei tribunali svizzeri era data. Tale assunto, non contestato con il ricorso per riforma (cfr. cons. 1 di quella sentenza), è dunque cresciuto in giudicato e non necessita di un’ulteriore disamina.
7.1 La questione del diritto applicabile ai rapporti contrattuali fra le parti è stata definitivamente risolta dal Tribunale federale che, nel giudizio per riforma (cons. 3), ha stabilito che nel caso concreto era senz’altro applicabile il diritto italiano, essendo con lo Stato italiano che la fattispecie risultava più strettamente connessa.
7.2 Ciò assodato, in concreto non è tuttavia necessario accertare in modo definitivo se vi sia stata una donazione oppure una semplice attribuzione a titolo fiduciario, in entrambe le ipotesi dovendosi in effetti concludere per l’infondatezza della petizione.
8.1 Dal punto di vista materiale, in base al diritto italiano –applicabile alla vertenza (cfr. cons. 7.1)– non è compatibile con il negozio di donazione ed è di conseguenza priva di efficacia giuridica l’elargizione di un bene, a titolo di liberalità, a carattere temporaneo, o revocabile ad nutum del donante (Pescatore/ Ruperto, Codice civile annotato, art. 769 CC it., n. 11).
Nel caso di specie il fatto che la convenuta si sia riservata la procura sui conti bancari e che la stessa non sia stata minimamente limitata (cfr. interrogatorio formale dell’attrice, ad 15 e 17), tanto che in seguito l’attrice si è completamente disinteressata del destino degli averi in conto, permette senz’altro di ritenere che la convenuta stessa, nonostante l’atto di donazione, avesse inteso riservarsi di disporre –come in effetti ha poi disposto, completamente di sua iniziativa, con investimenti e prelevamenti– di quanto a suo tempo depositato sui conti. Dal che la nullità di quella donazione ai sensi della giurisprudenza.
8.2 Più complesso è invece il discorso circa la validità dal punto di vista formale della donazione. Al proposito è doveroso rilevare che in base al diritto italiano la forma per la donazione –salvo il caso di donazioni di modico valore (art. 783 CC it.) o di una “donazione indiretta” (nella cui categoria rientrano tutte le situazioni in cui si realizza il risultato di un’attribuzione patrimoniale gratuita, pur mancando un negozio avente come specifico contenuto tale attribuzione, cfr. Pescatore/Ruperto, op. cit., art. 769 CC it., n. 8) che qui però ovviamente non ricorrono– è, pena la nullità, quella dell’atto pubblico (art. 782 CC it.), mentre secondo il diritto svizzero la donazione non necessita di alcuna formalità (art. 242 CO).
Secondo la prassi anteriore all’entrata in vigore della LDIP –in buona parte poi ripresa dall’art. 124 LDIP– di principio un contratto è formalmente valido se conforme al diritto che gli è applicabile o al diritto del luogo di stipulazione (Vischer/Von Planta, Internationales Privatrecht, 2. ed., Basilea 1982, p. 189 e seg.; Keller/Schulze/Schaetzle, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts im Internationalen Privatrecht, Vol. II, Zurigo 1977, p. 50; Furgler, Die Anknüpfung der Vertragsform im internationalen Privatrecht, Zurigo 1985, p. 95 e segg.; Messaggio del Consiglio Federale concernente una legge federale sul diritto internazionale privato, in FF 1983 I p. 392).
La disposizione mira a limitare le nullità formali nelle relazioni internazionali e concretizza il principio del favor negotii nell’ambito delle prescrizioni di forma (FF, loc. cit.; per il nuovo diritto, cfr. Patocchi, Il nuovo diritto internazionale privato, in Rep. 1988, p. 93; Kneller, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, art. 124 n. 1 e 4; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, art. 124 n. 1; Keller/Girsberger, IPRG Kommentar, art. 124 e 119 cpv. 3 n. 13): è quindi sufficiente che la forma dell’atto adempia ai requisiti o del diritto a cui soggiace il suo contenuto (lex causae) o del diritto dello Stato sul cui territorio esso è intervenuto (lex loci actus). L’alternativa è tuttavia esclusa, in via eccezionale, se dei motivi imperativi –e meglio se il diritto applicabile al contratto prescrive l’osservanza di una forma a tutela di una parte e, cumulativamente (Keller/Girsberger, op. cit., art. 124 e 119 cpv. 3 n. 22), se lo stesso non ammette l’applicazione di un altro diritto– impongono un collegamento esclusivo al diritto applicabile al contratto (cfr. DTF 110 II 159; Vischer/Von Planta, op. cit., p. 189; Keller/Schulze/Schaetzle, op. cit., ibidem; Furgler, op. cit., p. 103 e seg.).
8.2.1 Ora, in casu non vi è motivo per ammettere un collegamento esclusivo al diritto applicabile al contratto, ovvero a quello italiano.
Pur potendosi in effetti ammettere da una parte che l’esigenza dell’atto pubblico imposta dal legislatore italiano sia stata voluta a protezione del donante, dall’altra però non risulta che la legislazione italiana non ammetta l’applicazione di un altro diritto per la forma dei contratti: giusta l’art. 26 delle preleggi CC it. nei rapporti internazionali la forma degli atti tra i vivi e degli atti di ultima volontà è infatti regolata dalla legge del luogo nel quale l’atto è compiuto o da quella che regola la sostanza dell’atto, ovvero dalla legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti, se è comune. Anche l’art. 56 della nuova Legge di diritto internazionale privato italiana –per altro non ancora in vigore al momento dei fatti– che riprende sostanzialmente la disciplina dell’art. 26 delle preleggi CC it., prevede tre criteri alternativi di collegamento, allo scopo di favorire la validità formale dei contratti (Pescatore/Ruperto, op. cit., art. 26 preleggi CC it., n. 1).
8.2.2 Esclusa l’esistenza della situazione eccezionale in cui il diritto applicabile al contratto ne regge imperativamente anche la forma, torna quindi d’attualità il principio generale secondo cui un contratto è formalmente valido se conforme al diritto che gli è applicabile o al diritto del luogo di stipulazione.
Nel caso concreto l’alternativa è dunque tra il diritto applicabile al contratto –come già detto, quello italiano– e quello del luogo di stipulazione, la cui individuazione risulta tuttavia maggiormente problematica. Per stabilire quale sia il luogo di stipulazione ai sensi della normativa bisogna far capo ai disposti che reggono il contratto stesso (Keller/Girsberger, op. cit., art. 124 e 119 cpv. 3 n. 36), ovvero in casu al diritto italiano.
Nella fattispecie è incontestato che la donazione da parte della convenuta sia già stata prospettata in Italia e che in seguito le parti abbiano deciso di venire in Svizzera per perfezionare l’operazione (cfr. interrogatorio formale dell’attrice, ad 1). La donazione non è tuttavia ravvisabile –e con ciò “stipulata”– già il 25 febbraio 1983, con la semplice apertura da parte dell’attrice di una relazione bancaria in Svizzera con procura a favore della convenuta, ciò non implicando di per sé alcun atto di disposizione da parte di quest’ultima. Essa è dunque avvenuta in un momento successivo rispettivamente in altri luoghi, al più tardi comunque il 21 marzo 1983, allorché i fondi sono stati bonificati –non è dato sapere secondo quali modalità– sui conti dalla convenuta. Ciò premesso, non è assolutamente possibile ritenere che il luogo di stipulazione della donazione sia la Svizzera: l’attrice ha infatti ammesso di essere venuta a Lugano con riferimento al conto “__________ ” solo in occasione della sua apertura, il 25 febbraio 1983 (interrogatorio formale ad 31 e 34), per cui all’infuori di quella data, e segnatamente il 21 marzo 1983, essa certamente non si trovava nel nostro Paese; quanto alla convenuta, non è stato provato –né l’attrice lo ha comunque preteso– che essa a sua volta si trovasse in Svizzera in quel medesimo periodo; il tutto, fermo restando che comunque non è decisivo il luogo dove è stato operato il bonifico bancario, ma unicamente il luogo della stipulazione della donazione che così è stata adempiuta.
Con tutta evidenza anche il luogo di stipulazione è dunque in Italia, per cui in definitiva la forma dell’atto è esclusivamente retta dal diritto italiano.
8.2.3 Pacifico che la donazione in questione non è stata formalizzata davanti ad un pubblico notaio, se ne deve senz’altro concludere per la sua nullità formale (art. 782 CC it.).
8.3 Dovendosi con ciò ammettere, sia dal punto di vista materiale che da quello formale, la nullità della donazione, ne consegue che la convenuta era (ancora) la legittima proprietaria degli averi oggetto della donazione.
Al medesimo risultato si giungerebbe, qualora si dovesse al contrario optare, come invece ritenuto dalla convenuta, per l’esistenza di un’attribuzione a titolo fiduciario. In tale evenienza ovviamente la convenuta sarebbe in effetti rimasta proprietaria, nel rapporto interno, dei beni intestati fiduciariamente sul conto.
Accertata così la proprietà della convenuta sui beni depositati in banca, sia pure formalmente intestati alla figlia, è evidente che essa, allorché in epoca successiva ha effettuato alcuni prelevamenti dai conti, non ha commesso alcun atto illecito.
I beni appartenendo alla convenuta, nemmeno torna conto esaminare se vi sia stato un abuso della procura e con ciò una violazione dell’eventuale contratto di mandato da parte sua.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per questi motivi,
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 9 ottobre 1997 __________ è respinto.
II. Gli oneri processuali della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 3’900.–
b) spese fr. 100.–
totale fr. 4’000.–
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte l’importo di fr. 10'000.– per ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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