AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.229
Data decisione, Autorità:
13.01.2000, IICCA
Incarto n.
12.1999.00229
Lugano
13 gennaio
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa civile a procedura speciale per azioni derivanti da
contratto di lavoro (inc. CL.1997.10 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2) promossa con istanza 14 gennaio 1997 da
rappr. dall'__________
contro
rappr. dall'avv. __________
chiedente
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 11'700.- quali salari impagati
e tredicesima mensilità a liquidazione di un contratto di lavoro;
domanda
che la convenuta ha integralmente contestato e che il pretore, con decisione 14
ottobre 1999, ha accolto limitatamente a fr. 9'147.75 oltre interessi e spese
esecutive;
appellante
la convenuta, con allegato 25 ottobre 1999, denominato "ricorso per
cassazione", con cui chiede la riforma della sentenza impugnata e
riconosce il credito dell'istante per fr. 2'070.60 oltre interessi;
richiamata
la decisione del vicepresidente della Camera che ha concesso effetto sospensivo
all'appello;
lette le osservazioni all'appello, presentate
dall'istante in data 10 dicembre 1999;
esaminati gli atti della causa;
considera
in fatto e in diritto:
-
L'istante
è stato assunto come capo servizio presso l'osteria __________ di __________ a
far data dal 1. luglio 1994. Il contratto (doc. G) è stato concluso con la
società convenuta come datore di lavoro e prevede oltre a un salario mensile
lordo di fr. 3'900.-, una durata indeterminata e un termine di disdetta di 2
mesi per la fine di un mese. Il rapporto di lavoro è stato interrotto sulla
base di uno scritto 15 ottobre 1995 della convenuta, destinato a tutti i
dipendenti del ristorante, con cui veniva loro reso noto: che il ristorante
avrebbe chiuso i battenti il successivo 22 ottobre 1995 alle ore 24.00, che
tutti i contratti di lavoro erano disdetti per il 30 ottobre 1995 o comunque
per la prima data utile, che tali decisioni volevano evitare il rischio
"di continuare a farvi lavorare senza poter essere in grado di assicurare
i salari dei prossimi mesi" e che, oltre le giornate da dedicare alla
pulizia dei locali, i rimanenti giorni di ottobre sarebbero stati considerati
come vacanze (doc. C).
-
Con
l'istanza in esame il lavoratore chiede il pagamento del salario dei mesi di
novembre e dicembre 1995, nonché la tredicesima mensilità poiché la disdetta
per la fine di ottobre non rispetta i termini contrattuali. A questa richiesta
la convenuta ha opposto la circostanza di aver offerto all'istante -senza
successo- di lavorare fino a fine anno a stipendio pieno. In subordine sostiene
che l'istanza non tiene conto delle deduzioni di legge da apportare al salario
lordo richiesto in pagamento.
-
Il pretore, constatato che la disdetta in esame rappresenta disdetta
ordinaria, ciò che conferisce al lavoratore il diritto al salario fino alla
fine del contratto, ha concluso che l'istante ha diritto a percepire unicamente
somme al netto dei contributi sociali: AVS, AI, IPG, AD, AINF e cassa pensione;
dedotti i rispettivi importi, nonché una percentuale del 10,6% a titolo di
imposte alla fonte, fr. 100.- pari all'indennità per vestiario non giustificata
e fr. 176.- per vitto, ha riconosciuto il credito per il salario di novembre e
dicembre e per la tredicesima mensilità nella misura complessiva di fr.
9'147.75.
-
La
società appellante, dopo aver ammesso il licenziamento dell'istante per il 31
ottobre 1995, rimprovera al primo giudice di non aver tenuto conto che,
consegnata la lettera di disdetta 15 ottobre, essa aveva poi proposto alla
controparte -per bocca del suo amministratore avv. __________ - la
continuazione del rapporto di lavoro fino alla fine del 1995 a stipendio pieno,
garantito personalmente da quegli: il rifiuto di tale offerta priverebbe il
lavoratore del diritto di conseguire il salario per i mesi in cui non ha
prestato la sua opera. Riconosce per contro un suo credito di fr. 2'540.95 come
quota parte della tredicesima mensilità. A sostegno della sua tesi si fonda
sulla testimonianza __________ e sul doc. E, in quanto non contestato dalla
controparte. Considera inoltre errata la conclusione del pretore laddove
ritiene comunque impossibile una prestazione lavorativa dell'istante a
dipendenza della chiusura del ristorante, poiché tale chiusura era semmai
proprio dovuta al rifiuto del lavoratore e dei suoi colleghi di occuparsi
dell'esercizio pubblico per altri due mesi.
Con le
osservazioni all'appello l'istante chiede in sostanza che venga integralmente
confermata la sentenza pretorile.
- Introduttivamente va chiarito che la procedura speciale per
azioni derivanti da contratto di lavoro si applica a tutte le controversie
sorte nell'ambito specifico quando il valore di causa non ecceda fr. 20'000.-
(art. 416 cpv. 1 CPC). Altra questione è quella dei rimedi di diritto che
restano l'appello, rispettivamente il ricorso per cassazione a seconda del
valore di causa, così come previsto dai combinati art. 418, 398 e 400 CPC (Rep
1992, 295), laddove il termine per le impugnazioni resta in entrambi i casi di
dieci giorni. Oltre il valore di fr. 8'000.- (art. 13 LOG) è dato il rimedio
dell'appello, tenuto conto che il valore delle domande è quello determinato
dalle conclusioni prese dall'appellante nell'ultimo atto di causa davanti al
giudice di prima istanza (art. 15 CPC).
Nel caso
particolare, contrariamente a quanto sostenuto al capoverso 3 del ricorso,
l'istante ha sempre vantato in causa un credito capitale di fr. 11'700.-,
importo non ridotto né in sede di contraddittorio 20 febbraio 1997, né in sede
di discussione finale 8 giugno 1998 (o di riassunto scritto). L'impugnazione 25
ottobre 1999 -come peraltro già indicato con l'ordinanza di concessione
dell'effetto sospensivo- dev'essere pertanto trattata come appello.
- La
vertenza non concerne i termini ordinari di disdetta, né in sé il diritto
originario dell'istante a essere retribuito fino alla scadenza del contratto,
tant'è che l'appellante, nel suo scritto di risposta all'istante di data 26
ottobre 1995, così si esprimeva: "E' ammesso che il termine di disdetta
avrebbe dovuto essere, in base al contratto collettivo, quello indicato nel suo
scritto 18.10.1995" (doc. E), ossia, trascorsi due mesi, il 31 dicembre
1995 (doc. D). La contestazione riguarda invece il preteso inadempimento da
parte del lavoratore relativamente alla prestazione di attività lavorativa
durante i mesi di novembre e di dicembre. Premessa dell'inadempimento è però
l'esistenza di un contratto valido (Rehbinder M., in Comm. di Berna,
1985, art. 321e CO, N. 2). Orbene, al proposito, risulta univocamente dalle
prove che, per una ragione o per l'altra, l'appellante ha inteso effettivamente
disdire il contratto di lavoro per la fine del mese di ottobre, così come ha
fatto con lo scritto 15 ottobre, ossia esponendone anche i motivi, e che solo
successivamente -come ammette essa stessa- ha preteso ridiscutere la situazione
con l'istante, almeno per quanto riguarda un'eventuale ripresa dell'attività
per i due mesi successivi. In particolare risulta che due sono state le offerte
riguardanti i due mesi in questione: una formulata prima della disdetta e
caratterizzata dalla riduzione dello stipendio al 80% (risposta, p. 3), la
seconda presentata immediatamente dopo la disdetta per uno stipendio invariato
(teste __________). Al proposito può essere precisato che la testimonianza
__________ secondo cui al momento in cui fu presentata la seconda offerta
-quella considerata determinante dall'appellante- le lettere di disdetta erano
"pronte" è superata dalla fattispecie descritta dalla stessa parte
convenuta che ammette e ripete come a quel momento le lettere fossero state
consegnate ai dipendenti (vedi risposta, p. 3 in fondo e ricorso, consid. 2).
Sennonché, la disdetta di un contratto di lavoro è un'espressione di volontà
unilaterale che pone fine a quel rapporto di durata con effetto immediato o a
termine. Il diritto alla disdetta è un diritto formatore, così che con la
notifica di quell'atto al destinatario esso diventa irrevocabile (Rehbinder
M., in Comm. di Berna, 1992, art. 335 CO, N. 1 e 3). Nel caso concreto non
v'è dubbio sulla validità della disdetta e sulla sua irrevocabilità dal momento
che lo scritto 15 ottobre è stato consegnato all'istante (teste __________); né
vi erano motivi oggettivi per dubitare della serietà di quella comunicazione,
né l'appellante pretende alcunché di diverso.
Trattandosi
nella fattispecie di disdetta ordinaria, va ancora verificata la sua efficacia:
al proposito è pacifico che il contratto non avrebbe potuto prendere fine prima
del 31 dicembre 1995. In tal caso, salvo diversa pattuizione fra le parti, la
disdetta data per un termine errato non decade, ma sarà efficace soltanto per
il termine previsto dal contratto o dalla legge (Rehbinder, Comm. cit.,
art. 335 CO, N. 15). Se ne deve dedurre che in concreto la disdetta 15 ottobre
ha interrotto il rapporto lavorativo non per la fine dello stesso mese, ma per
la fine dell'anno. Su questa base l'istante non aveva motivo per rifiutare la
sua attività lavorativa in favore della datrice di lavoro fino alla fine
dell'anno. Egli, ritenendosi vincolato al contratto oltre il 31 ottobre,
avrebbe dovuto dimostrare la sua disponibilità a prestare personalmente la sua
opera al momento richiesto, presso l'esercizio pubblico della controparte. Solo
a queste condizioni può infatti essere presa in considerazione l'ipotesi della
mora della datrice di lavoro nell'accettazione della prestazione lavorativa (Rehbinder,
Comm. cit., art. 324 CO, N. 11 e 12). Inoltre, a dipendenza delle difficoltà
probatorie normalmente legate a una simile situazione, la dottrina suggerisce
che il lavoratore si cauteli, esprimendo in forma scritta la sua volontà di
offrire la sua prestazione, salvo correre il rischio che la sua posizione venga
interpretata come un consenso alla fine prematura del rapporto contrattuale (Rehbinder,
ibidem, N. 13). In concreto, contrariamente a quanto sostiene l'appellante,
l'istante ha effettivamente preteso di poter continuare a "svolgere la sua
regolare attività sino al termine di disdetta, ossia per il 31.12.1995"
(doc. D). Presa di posizione cui la convenuta non ha dato seguito, ribadendo
anzi la sua volontà di chiudere il rapporto di lavoro
"definitivamente" per la fine di ottobre, preso comunque atto come il
lavoratore, così come due colleghi, non avesse accettato di discutere la
continuazione del rapporto di lavoro fino al 31 dicembre, "in assenza di
precise garanzie di poter continuare almeno nel prossimo anno l'attività"
(doc. E). Ma questa dichiarazione, assieme all'esposto sui motivi della
disdetta che rendeva oggettivamente chiara la volontà della convenuta di
chiudere l'esercizio pubblico per la fine di ottobre, dando persino
disposizioni al personale per la riconsegna dei locali e promettendo che nel
corso del mese di novembre, calcolati gli eventuali crediti per salari, essa
avrebbe comunicato ai dipendenti "se e quando la società sarà in grado di
provvedere al relativo pagamento" (doc. C), offrono un quadro tale della
situazione da rendere superflua la dichiarazione del lavoratore. L'adempimento
del suo obbligo alle prestazioni contrattuali non è infatti più necessario
quando, già al momento della disdetta, gli è noto che il datore di lavoro non
potrà soddisfarlo, cessando l'attività (Rep 1994, 354). In altre parole,
la decisione di chiusura del ristorante, fondata su serie ragioni d'ordine
finanziario e confermata nei fatti dal licenziamento contemporaneo di tutto il
personale dell'esercizio pubblico, rappresenta un caso di mora del datore di
lavoro che giustifica l'applicazione dell'art. 324 cpv. 1 CO e il
riconoscimento in favore del lavoratore del diritto al salario senza
prestazione di lavoro (Rehbinder, Comm. cit., art. 324 CO, N 15).
- La
convenuta sostiene di essere stata costretta a terminare l'attività a causa
dell'atteggiamento negativo di taluni dipendenti fra i quali l'istante che non
hanno accolto la sua offerta di continuazione dell'attività lavorativa. Dimentica
tuttavia che tale trattativa è stata intavolata dopo la disdetta del contratto
di lavoro e soprattutto dopo che il lavoratore aveva preso atto della decisione
di controparte di chiudere il ristorante (decisione, come già detto, ribadita
anche dopo la diffida dell'istante): essa rappresentava pertanto una
negoziazione estranea al rapporto di lavoro corrente, almeno per il motivo che
le premesse per la riapertura dell'esercizio pubblico, ipotizzate
dall'amministratore, avrebbero ancora dovuto trovare pratica conferma nel giro
di pochi giorni, mentre non v'è prova che fossero già date a quel momento. Si
ricorda in particolare la necessità di disporre immediatamente di un cuoco,
tenuto conto che la riassunzione di __________ non entrava in linea di conto
(teste __________), mentre non esistevano garanzie per superare le difficoltà
finanziarie che avevano portato a quella situazione, oltre la promessa
dell'avv. __________ di garantire personalmente il pagamento dei salari,
rimasta allo stadio di puro parlato. Né si può far carico al solo istante di
non aver collaborato in vista della continuazione per qualche tempo
dell'attività commerciale, dal momento che, oltre le prestazioni di un cuoco,
era necessaria la disponibilità di un numero sufficiente di persone per poter
gestire il ristorante: ciò su cui oggettivamente la convenuta non ha dimostrato
di poter contare.
In tal
senso l'impugnazione non può essere accolta e la parte soccombente è di
conseguenza tenuta a versare a controparte indennità ripetibili per questa sede
(art. 417 lett. e CPC).
Per questi motivi,
richiamati per le spese l'art. 417 lett. e CPC e
la TOA
pronuncia:
-
L'appello 25 ottobre 1999 di __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese né tassa di giustizia. La ricorrente verserà a __________ la
somma di fr. 300.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione:
Comunicazione
del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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