AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.232
Data decisione, Autorità:
07.04.2000, IICCA
Incarto n.
12.1999.00232
Lugano
7 aprile 2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.20
della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con petizione 6 febbraio 1997 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento
di fr. 431'900.-- oltre interessi, domanda aumentata a fr. 932'831.50 oltre
interessi in corso di causa;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della
petizione e che il Pretore con sentenza 12 novembre 1999 ha respinto;
Appellante l'attore, che con atto di appello con richiesta di
assistenza giudiziaria del 3 dicembre 1999 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di ammettere la sua pretesa di fr. 932'831.50 oltre
interessi;
Mentre il convenuto con osservazioni del 13 gennaio 2000 postula la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, chiedendo
preliminarmente che l'attore sia astretto al pagamento di una cauzione
processuale;
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti
a giudizio i seguenti punti di questione
-
se deve essere accolto l’appello
-
se deve essere ammessa l'istanza di assistenza giudiziaria
-
se deve essere ammessa la domanda di cauzione processuale
Ritenuto
in fatto:
A. L’attore
sostiene con la petizione di avere stipulato con il convenuto in data 2
settembre 1984 un accordo per cui egli, dopo avere procurato al convenuto la
possibilità di acquisire il pacchetto azionario della __________, si sarebbe
attivato nella vendita dei 35 appartamenti siti ad __________ appartenenti a
detta società, dopo di che la società anonima sarebbe stata liquidata e l'utile
conseguito dall'operazione sarebbe stato diviso in parti uguali tra attore e
convenuto.
Tra
il 1984 e il 1996 sarebbero stati venduti 17 appartamenti per un ricavo
complessivo di circa fr. 3'000'000.--, mentre per motivi fiscali il convenuto
avrebbe deciso di non vendere le rimanenti unità, che avrebbero ora un valore
di complessivi fr. 3'900'000.--.
L'operazione
avrebbe perciò comportato ricavi per fr. 6'900'000.-- a fronte di costi per fr.
5'900'000.--, ragione per cui vi sarebbero un utile di fr. 1'000'000.-- e un
credito dell'attore di fr. 500'000.--.
Avendo
il convenuto già versato fr. 68'100.--, rimarrebbe un credito residuo di fr.
431'900.-- oltre interessi, oggetto della domanda di causa.
B. L'eccezione del convenuto di carenza di legittimazione passiva è
stata definitivamente evasa, nel senso della sua reiezione, dai giudizi 10
febbraio 1998 di questa Camera e 22 giugno 1998 della I Corte Civile dl
Tribunale federale.
C. Nella risposta del 20 marzo 1997 il convenuto si è opposto alla
petizione sostenendo che la convenzione 2 settembre 1984 sarebbe stata
sostituita da un successivo accordo, intercorso tra l'attore e la __________ e
scaduto il 31 dicembre 1985, in virtù del quale egli avrebbe ricevuto una
provvigione del 10% per ogni appartamento venduto durante il periodo di
validità dell'accordo e che gli avrebbe fruttato complessivi fr. 241'060.--.
Del
tutto infondati sarebbero in ogni caso i conteggi dell'attore e le sue pretese
derivanti dalla convenzione 2 settembre 1984.
D. L’attore in sede di conclusioni ha aumentato a fr. 932'831.50 oltre
interessi la propria domanda di causa.
Le
parti hanno per il resto mantenuto le rispettive richieste ed argomentazioni,
contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Il Pretore ha ritenuto che la convenzione 2 settembre 1984 invocata
dall'attore costituirebbe un contratto di società semplice ai sensi degli art.
530 e segg. CO, che non sarebbe tuttavia più in vigore, essendo stato
sostituito, così come sostenuto dal convenuto, da un accordo tra l'attore e la
__________ per cui questi avrebbe ricevuto delle provvigioni pari al 10% del
prezzo degli appartamenti venduti, di modo che egli nulla potrebbe pretendere
dal resistente.
Il
risultato non muterebbe nemmeno volendo considerare tuttora operativo il
rapporto societario, visto che in tal caso l'azione tendente alla consegna
della quota dell'utile sarebbe manifestamente prematura, dovendosi dapprima
provvedere allo scioglimento e alla liquidazione della società.
F. Nel proprio gravame l'attore critica l'apprezzamento delle prove
effettuato dal Pretore, che l'avrebbe condotto, sulla base di elementi di mera
verosimiglianza, a ritenere revocata dalle parti la convenzione 3 settembre
1984 (doc. B e doc. 4). Vero sarebbe invece che tale convenzione ha continuato
a sussistere, unitamente all'accordo per cui all'attore venivano promesse delle
provvigioni per il caso di vendita dei singoli appartamenti.
Dovendosi
ammettere che la volontà delle parti del rapporto societario era quella di
ripartire gli utili dopo ogni singola operazione produttiva di guadagno, che il
convenuto ha ritardato in mala fede la liquidazione della __________, e che il
fallimento di questa società renderebbe problematico lo scioglimento della
società semplice contratta con il convenuto, ne conseguirebbe l'accoglimento
della pretesa dedotta in causa.
G. Delle argomentazioni del resistente, che conclude per la reiezione
del gravame con protesta di spese e ripetibili, come pure della domanda di
assistenza giudiziaria e di quella della prestazione di una cauzione
processuale, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- La
venuta in essere tra le parti di un rapporto contrattuale nei termini di cui
alla "Vereinbarung" 2 settembre 1984 (doc. B/4) è a questo stadio
della causa incontestata, così come pacifica è la sua qualifica giuridica di
contratto di società semplice ai sensi degli art. 530 e segg. CO, così come
deciso dal Pretore ed esplicitamente ammesso dall'appellante (punto 7, pag. 3).
Controversa è invece la questione a sapere se tale accordo abbia preso fine
anzitempo, a meno di un mese dalla sua stipula, per effetto del contrario
consenso delle parti, determinato dal fatto che l'attore avrebbe stipulato una
"Vertriebsvereinbarung" con la __________ (doc. 2), con cui gli
sarebbe stata garantita una lauta provvigione del 10% sul valore degli
appartamenti venduti.
Ammessa
la venuta in essere del rapporto societario, invocato e dimostrato dall'attore,
l'onere della prova della circostanza secondo cui le parti vi avrebbero
anticipatamente messo fine spetta al convenuto, che da tale circostanza
vorrebbe trarre diritto, con la conseguenza che l'insufficienza di prove al
proposito, da valutare liberamente secondo l'art. 90 CPC, andrà a detrimento
delle argomentazioni del resistente (art. 8 CC).
- Questa Camera, in effetti, non condivide l'opinione del Pretore
secondo cui andrebbe ritenuto provato che le parti hanno realmente posto
concordemente fine, a meno di un mese dalla stipula, alla convenzione doc. B/4.
2.1 Il primo argomento che depone contro questa tesi è di natura
formale.
Le
parti risultano avere allestito e sottoscritto almeno due convenzioni in
originale: si nota infatti, dalla forma e dalla posizione delle firme
manoscritte, che il doc. 2 (ancorché si tratti di una fotocopia) non
corrisponde al doc. 4.
Stante
l'esistenza di due originali, se le parti avessero realmente inteso annullare
gli effetti della convenzione, la cosa più semplice da fare sarebbe stata
quella di distruggere i due originali. E' invece priva di un ragionevole
significato l'operazione consistente nell'apposizione di una clausola
manoscritta quale quella figurante sul doc. 4 su uno solo degli originali della
convenzione.
Questo
modo di procedere, già di per sé sospetto, appare ancor meno sensato alla luce
del fatto che l'aggiunta manoscritta non è datata, e soprattutto non è avallata
dalla firma delle parti. In simili condizioni, e data l'opposizione dell'attore
alla tesi dell'annullamento convenzionale, si può unicamente ritenere trattarsi
di un'aggiunta apocrifa, che in nessun modo può -si ripete, dal profilo
formale- prestarsi ad essere intesa nel senso voluto dal convenuto.
2.2 Contrariamente all'opinione del Pretore, il fatto che l'attore il 29
settembre 1984 abbia stipulato un accordo con la __________ prevedente in suo
favore delle provvigioni del 10% del prezzo di vendita degli appartamenti,
provvigioni ampiamente eccedenti quelle usualmente accordate ai mediatori, non
depone automaticamente in favore della tesi dell'annullamento del primo
accordo.
Dal
punto di vista giuridico o commerciale, infatti, le due convenzioni non sono in
contraddizione tra di loro, e possono pertanto coesistere senza che ciò appaia
illogico, potendosi anzi ipotizzare l'intento delle parti per cui durante un
certo periodo gli sforzi dell'attore nella vendita degli appartamenti sarebbero
stati remunerati in modo particolare nonostante la sussistenza del rapporto
societario, così da consentirgli, dal profilo economico, quel prelievo
anticipato di parte dell'utile societario che egli chiede ora (come si vedrà, a
torto) al socio.
Atteso
inoltre che la successiva convenzione non menziona in alcuna forma quella
precedente, se ne deve concludere che non può ritenersi provato che la
convenzione doc. B/4 sia stata annullata dalle parti per effetto o per il
motivo della stipula di quella tra l'attore e __________.
- Questo accertamento, favorevole alle tesi del ricorrente, non
comporta tuttavia l'accoglimento del gravame, che al contrario è ampiamente
infondato.
Merita
infatti piena conferma la successiva argomentazione pretorile, secondo cui la
presente causa, tendente alla consegna della quota dell'utile societario, è
prematura, non potendo essere proposta prima che la società abbia preso fine e
sia stata liquidata (Rep. 1975, pag. 289 e segg.).
Atteso
che lo stesso appellante ammette (punto 9.1, pag. 6) "che nessuna delle
cause di scioglimento del contratto di società semplice previste dall'art. 545
CO si è realizzata", nessuna delle argomentazioni addotte dal ricorrente
consente di derogare al principio dell'unità della liquidazione della società
semplice (cfr. I CCTF 20 luglio 1999 in re C./G. & Co in
fallimento).
Contrariamente
alla sua opinione, i punti 3 e 3a del contratto societario non si prestano
affatto ad essere intesi in tal senso, non figurando in forma implicita o
esplicita il principio della distribuzione anticipata dell'utile societario, ma
dovendosi al contrario ritenere, stante un evidente collegamento tra i punti 2
e 3 del contratto, che la stessa sarebbe avvenuta solo dopo la vendita di tutti
gli appartamenti e la liquidazione della __________, circostanze non
verificatesi, mentre il punto 3a, inutilmente invocato dall'attore, fa
manifestamente riferimento ad oneri fiscali privati dei soci, dalla cui
menzione non si saprebbe però ragionevolmente dedurre l'asserito diritto alla
distribuzione anticipata di utili.
Il
convenuto adduce poi la circostanza del fallimento della __________, ma nemmeno
questo fatto ha importanza decisiva, potendo esso costituire unicamente un
motivo per cui lo scopo societario non può più essere conseguito, e perciò una
causa di scioglimento della società (art. 545 cpv. 1 cifra 1 CO), che comunque
anche in questo caso andrebbe liquidata (il che non è avvenuto) prima che vi
sia spazio per la formulazione di una pretesa come quella dedotta in causa.
Del
tutto fuori luogo, e oltretutto di difficile comprensione, sono anche i
ragionamenti dell'attore in tema di condizioni ex art. 151 e segg. CO
("condizione potestativa risolutiva insita nel contratto di società",
pag. 9) e del preteso dolo del convenuto nell'impedire il verificarsi della
condizione, costruiti a torto sulla sentenza di questa Camera che ha deciso
l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, visto che la convenzione doc.
B/4 non risulta soggetta a condizioni di sorta.
Del
resto, già solo una questione di buon senso dovrebbe suggerire che in assenza
di una completa ricostruzione di tutta l'attività economica della società, e
senza la liquidazione di tutte le sue posizioni attive e passive, è impossibile
per il giudice adito rendere una decisione ragionevole sulla suddivisione di un
preteso utile societario, non potendosi effettuare alcuna deduzione attendibile
dalla frammentaria ed approssimativa esposizione del solo attore.
Va
pertanto confermato il giudizio pretorile di reiezione della petizione.
- L'appellante
ha instato per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria per la procedura di
appello, richiesta che deve essere respinta in considerazione del fatto che il
gravame era privo di possibilità di successo (art. 157 CPC).
Il
ricorrente aveva infatti ragione unicamente alla sussistenza del rapporto
societario, ma per il resto le sue tesi disattendono i principi basilari in
materia di società semplice laddove, in base a motivazioni risibili, pretendono
che si dovrebbe dare luogo alla consegna di un asserito (ma comunque non
dimostrato) utile societario anche in assenza della liquidazione della società.
- L'appellato ha per sua parte chiesto che l'appellante sia astretto
alla prestazione di una cauzione processuale, richiesta che, stante la
reiezione della domanda di assistenza giudiziaria e l'accertata insolvenza
dell'attore, dovrebbe di principio essere accolta.
Se
non che, il convenuto in questa procedura non ha dovuto effettuare alcun
anticipo di spese giudiziarie, mentre quo alle ripetibili si osserva che la
domanda, pedissequa alle osservazioni all'appello, è stata presentata in un
momento in cui il di lui patrocinatore aveva già compiuto l'attività il cui
pagamento si voleva anticipatamente garantire con l'imposizione della cauzione,
ragione per cui dal punto di vista del convenuto non vi è più alcuna differenza
pratica tra una decisione a lui favorevole sulla richiesta cauzione, che
l'attore è libero di non versare, e la presente sentenza che evade il merito
del gravame, attribuendogli l'indennità ripetibile.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148, 153, 155, 157 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
3 dicembre 1999 di __________ è respinto.
II. L'istanza
di assistenza giudiziaria 3 dicembre 1999 di __________ è respinta.
III. L'istanza
di cauzione processuale 13 gennaio 2000 di __________ è dichiarata priva di
oggetto.
IV. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2’450.--
b)
spese fr.
50.--
T
o t a l e fr.
2’500.--
sono
a carico dell'appellante, con l’obbligo di rifondere al convenuto fr.
10’000.-- per ripetibili di appello.
V. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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