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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.237
Data decisione, Autorità:
26.01.2000, IICCA
Incarto n.
12.1999.00237
Lugano
26 gennaio
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa in procedura ordinaria appellabile
inc. OA.98.316 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con
petizione 28 aprile 1998 da
rapp.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento
di fr. 24'308.80 oltre interessi, domanda aumentata a fr. 49'308.-- oltre
interessi in sede di replica;
E ora sull’istanza di assistenza giudiziaria introdotta dall'attore
il 31 maggio 1999, che il Pretore con decreto 30 novembre 1999 ha respinto;
Appellante l’attore, che con atto di appello del 10 dicembre 1999
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere l’istanza di
assistenza giudiziaria;
Mentre la convenuta con osservazioni del 17 dicembre 1999 postula la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto:
che
con petizione 28 aprile 1998 l’attore sostiene di essere stato vittima il 28
febbraio 1997 di un incidente della circolazione, causato da un veicolo
assicurato dalla convenuta, che gli avrebbe causato un'incapacità lavorativa, e
pertanto un danno economico per perdita di guadagno, oltre a spese di trasferta
e spese legali preprocessuali, e torto morale, il tutto per fr. 24'308.80 oltre
interessi;
che
in replica l'attore ha aumentato la propria domanda a fr. 49'308.-- oltre
interessi;
che
l'attore, dichiaratosi privo di mezzi, con istanza del 31 maggio 1999 ha
chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria;
che
il Pretore ha respinto l'istanza ritenendo che le domande dell'attore, eccezion
fatta per posizioni di danno secondarie ammontanti a complessivi fr. 6'308.80,
risulterebbero a questo stadio della causa prive di possibilità di esito
favorevole;
che
delle argomentazioni dell'appellante -postulante la riforma del decreto
pretorile nel senso di ammettere l’istanza di assistenza giudiziaria- e di
quelle della resistente -che propone a giudizio la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi
considerandi;
Considerato
in diritto:
che
giusta l’art. 155 CPC le persone fisiche che giustifichino di non essere in
grado di sopperire alle spese della lite possono ottenere l'assistenza
giudiziaria, tranne che nel caso in cui questa non presenti probabilità di
esito favorevole (art. 157 CPC);
che
la questione non va evidentemente posta in astratto, ma bensì con riferimento
alle particolarità del caso in esame;
che
la causa in questione ha un valore di fr. 49'308.-- oltre interessi, e rientra
così nel novero di quelle comprese tra i fr. 20'000.-- e i fr. 50'000.-- ai
sensi degli art. 17 LTG e 9 TOA;
che pertanto
la tassa di giustizia può essere stimata in fr. 1'500.--, il costo della
richiesta perizia in fr. 3'000.-- mentre l'onorario del patrocinatore potrebbe
essere aggirarsi sui fr. 5'500.-- per la trattazione dell'intera pratica;
che
tuttavia va considerato che la domanda di assistenza giudiziaria non è stata
presentata all'inizio della causa, ma ad istruttoria avanzata;
che
la domanda di assistenza giudiziaria non ha effetto retroattivo (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 155, n. 6), e pertanto essa, se accolta, concederebbe il richiesto
beneficio solo a far tempo dal 31 maggio 1999;
che
a quel punto l'attore aveva già anticipato fr. 1'000.-- sulla tassa di
giustizia e il patrocinatore aveva svolto almeno i 2/3 del proprio mandato;
che
pertanto l'onere residuo è di fr. 500.-- di tassa di giustizia, di fr. 1'830.--
di spese di patrocinio e di fr. 3'000.-- di spese peritali, per complessivi
5'530.--;
che
a sostegno dell'asserita indigenza, intesa con ciò l'impossibilità di disporre
del predetto importo di fr. 5'530.--, l'istante ha prodotto il consueto
formulario municipale (doc. V), cui è annessa la dichiarazione d'imposta per il
biennio in corso;
che
nel formulario l'istante dichiara, contrariamente al vero, di non disporre di
risparmi, e nella dichiarazione fiscale egli omette di dichiarare proventi da
titoli e capitali;
che
egli risulta per contro essere titolare presso il __________ del libretto di
risparmio con interesse preferenziale n. __________ (doc. D);
che
va inoltre ritenuto che la convenuta ha versato all'attore anticipi per
complessivi fr. 6'000.--, importo che l'attore poteva impiegare per finanziare
la presente causa;
che
secondo la sua dichiarazione d'imposta l'attore, anche prescindendo dalla
donazione immobiliare fatta al figlio l'11 giugno 1997, possiede tuttora una
sostanza immobiliare di fr. 38'621.--, ampiamente sufficiente per far fronte
agli oneri della causa;
che
difatti l'attore si professa proprietario di rustici e vigneti, e la causa
verte appunto sul tema delle conseguenze finanziarie dell'impossibilità per lui
a provvedere alla gestione di questa sostanza;
che
egli dichiara infine di vivere in un appartamento di sua proprietà (doc. V,
pag. 1);
che
in simili circostanze l'attore è ben lungi dal dovere essere considerato
indigente ai sensi dell'art. 155 CPC;
che
merita pertanto conferma, seppure in base ad un'altra motivazione, la decisione
del Pretore di respingere la richiesta di assistenza giudiziaria;
che
l'appello deve perciò essere respinto;
che
gli oneri di questa procedura seguono la soccombenza del ricorrente (art. 148
CPC);
Per
i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
10 dicembre 1999 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 280.--
b)
spese fr.
20.--
T
o t a l e fr.
300.--
sono
a carico dell'appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr.
300.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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