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Numero d'incarto:
12.1999.239
Data decisione, Autorità:
04.01.2000, IICCA
Incarto n.
12.1999.00239
Lugano
4 gennaio
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella procedura per salari e mercedi CL.99.37
della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 4 giugno
1999 di
rappr.
dallo studio legale __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 13'312.-- oltre interessi e che essa venga astretta alla
compilazione della dichiarazione per l'assicurazione disoccupazione;
Domande parzialmente ammesse dal Pretore, che con sentenza 3
dicembre 1999 ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 11'572.-- oltre
interessi e alla consegna all'istante del richiesto attestato;
Appellante la convenuta, che con atto di appello con richiesta di
effetto sospensivo del 14 dicembre 1999 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di essere condannata a pagare fr. 9'469.40;
Appello
del quale la resistente chiede la reiezione con osservazioni 22 dicembre 1999;
Richiamato il decreto 16 dicembre 1999 del Presidente di questa
Camera, che ha negato il richiesto effetto sospensivo
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Considerato
in fatto ed in diritto
- __________ ha proceduto contro la propria datrice di lavoro per l'incasso del
salario degli ultimi due mesi di lavoro (complessivi fr. 6'000.--), per la
quota parte della tredicesima mensilità (fr. 1'750.--), per gli assegni
familiari, mai percepiti durante i 7 mesi in cui è durato il rapporto
contrattuale (fr. 2'562.--) e per le provvigioni di vendita a lei dovute (fr.
3'000.--), il tutto per fr. 13'312.-- oltre interessi, con la richiesta inoltre
che la datrice sia astretta alla compilazione dell'usuale dichiarazione per
l'assicurazione disoccupazione.
In
corso di causa l'istante ha rinunciato alla pretesa per provvigioni, formulando
invece una nuova richiesta di fr. 1'260.-- in corrispondenza degli importi
trattenuti mensilmente sul suo salario e mai riversati alla cassa pensioni.
-
Il Pretore ha ammesso le domande dell'istante per complessivi fr.
11'572.--: fr. 6'000.-- di salari, fr. 1'750.-- per la parte della tredicesima,
fr. 2'562.-- per assegni familiari e fr. 1'260.-- per le trattenute non
riversate alla cassa pensione.
-
Con l'appello la convenuta rileva che l'istante avrebbe sempre
accettato che lo stipendio le venisse versato al netto, ragione per cui sarebbe
sorprendente il fatto che essa ora ne chieda retroattivamente il versamento al
lordo.
Quo
agli importi dovuti alla cassa pensioni, l'istante non disporrebbe di un'azione
diretta per postularne il pagamento, che sarebbe già previsto nell'ambito del
prossimo risanamento della società.
- Il diritto del dipendente al pagamento del proprio salario è
statuito dagli art. 322 e segg. CO, ed in particolare dall'art. 322 cpv. 1 CO
che stabilisce che il datore deve pagare il salario convenuto o d'uso, o
stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo.
Anche
se al dipendente viene effettivamente erogato solo il salario netto, a non
averne dubbi il diritto contrattuale al salario si estende all'intero importo
del cosiddetto salario lordo, dal quale vanno trattenuti gli importi dovuti dal
dipendente alle varie assicurazioni sociali (cfr. doc. A, pag. 1).
Di
conseguenza, in caso di mancato pagamento il dipendente può legittimamente
convenire in causa il proprio datore di lavoro per l'ammontare del salario
lordo e di regola il giudice avrà cura di precisare nel dispositivo se
l'importo attribuito è da intendere al lordo oppure al netto dei contributi
sociali. L'obiezione della convenuta secondo cui l'istante non avrebbe diritto
alla parte del proprio salario che deve essere trattenuta e riversata alle
varie assicurazioni sociali è perciò manifestamente priva di fondamento, e il
giudizio impugnato necessita unicamente la precisazione -peraltro facilmente
deducibile già dai suoi considerandi- del fatto che sui fr. 6'000.-- dei salari
di febbraio e marzo 1999 e sui fr. 1'750.-- di quota parte della tredicesima
vanno effettuate le trattenute di legge, mentre i fr. 2'562.-- degli assegni
familiari vanno versati senza deduzione alcuna, così come i fr. 1'260.-- non
riversati alla cassa pensione, che costituiscono essi stessi una trattenuta di
legge.
L'obiezione
riguardante detti fr. 1'260.-- è infatti del tutto analoga alla precedente:
anche in questo caso si tratta di una parte del salario lordo dell'istante, che
può pertanto postularne il pagamento in giudizio, ma trattandosi di una
trattenuta ai sensi della LPP il pagamento avverrà in favore della cassa
pensione, in concreto la __________.
Per
chiarezza si procede in questa sede alla precisazione del dispositivo n. 1 del
giudizio impugnato, la convenuta ai fini dell'attribuzione delle ripetibili di
questa procedura è nondimeno pienamente soccombente, non verificandosi
diminuzione alcuna dell'importo posto a suo carico dal Pretore.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello
14 dicembre 1999 di __________ è evaso ai sensi dei considerandi.
Il
dispositivo n. 1 della sentenza 3 dicembre 1999 della Pretura del distretto di
Lugano, sezione 1, è riformato nel modo seguente:
- L'istanza
è parzialmente accolta.
__________, è
condannata a pagare a __________:
__________, è
inoltre condannata a riversare all'assicuratore LPP __________ l'importo di fr.
1'260.-- a valere quale parte del premio di cassa pensione a carico del dipendente.
II. Non
si prelevano tasse o spese.
L'appellante
rifonderà a controparte fr. 300.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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