Inadmissible appeal against procedural document production order

12.1999.242Altro tribunale4 gen 2000Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Second Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the appeal was not admissible against a pretorial decree ordering the production of documents in a civil case with a value below CHF 8,000. The court characterized the challenged act as a procedural decree, not a final judgment, and held that such interlocutory acts in an unappealable ordinary case cannot be appealed to the Court of Appeal. It therefore issued an immediate inadmissibility ruling without hearing the respondent and ordered the appellants to pay the costs jointly and severally.

Massima Omnilex

Art. 96 CPC, Art. 327 let. g CPC; admissibility of an appeal against a procedural decree in an ordinary low-value civil case: decrees issued before the final judgment are not appealable where the underlying case is itself non-appealable. The distinction between appeal and cassation must be maintained; procedural errors committed in such proceedings are to be raised, as the case may be, by cassation against a final decision and not by direct appeal against incidental procedural orders. The appellate chamber lacks jurisdiction to review pretorial decisions rendered as court of first and only instance on the admissibility of evidence-taking measures (consid. 1-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1999.242

Data decisione, Autorità: 04.01.2000, IICCA

Incarto n. 12.1999.00242

Lugano 4 gennaio 2000/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare sull’appello 23 dicembre 1999 presentato da



entrambi rappr. dall'avv. __________

avverso la decisione 14 dicembre 1999 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord nella causa a procedura inappellabile (inc. no. IU.1999.00055) promossa nei confronti degli appellanti con istanza 15 ottobre 1999 da


rappr. dall'avv. __________

nell’ambito della quale il Pretore ha accolto una richiesta di edizione di documenti

dell’istante a carico di terzi,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto

che il giudizio qui impugnato, denominato impropriamente "decisione", ma che in realtà altro non è che un decreto ai sensi dell’art. 213 bis cpv. 1 CPC, rappresenta una pronuncia incidentale di carattere procedurale emanata nell’ambito di una causa civile di valore inferiore a fr. 8’000.- e quindi inappellabile (art. 13 LOG; Rep. 1979 121);

che per costante giurisprudenza, i decreti precedenti l’emanazione della sentenza finale di una causa possono essere impugnati solo davanti all’autorità che ne giudicherebbe la decisione finale, in quanto sarebbe contraddittorio e illogico concedere al giudice d’appello la facoltà di giudicare la presumibile fondatezza delle ragioni dell’istante nell’ambito di un incidente istruttorio quando gli è negata quella di pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda di merito (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 96, n. 2);

che di conseguenza nelle cause ordinarie inappellabili, le cui sentenze possono essere impugnate solo con il rimedio del ricorso per cassazione, non vi è possibilità di appellazione né contro le ordinanze né avverso i decreti decisi in corso di procedura, sia con riferimento all’art. 96 CPC sia perché l’art. 327 lett. g CPC permette di chiedere la cassazione di una sentenza anche per porre rimedio ad errori procedurali (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 327, n. 3);

che l’appellabilità sancita dall’art. 96 cpv. 2 CPC non ha così carattere generale dovendosi mantenere la separazione fra la procedura ordinaria -appellabile- e la procedura dei pretori come istanza unica -inappellabile in merito all’ammissibilità dei mezzi di impugnazione- anche per i decreti pronunciati dai giudici di prima istanza; l’art. 22 lett. a cifra 2 LOG prevede in effetti che le due camere civili del Tribunale d’appello giudicano unicamente in seconda istanza le cause di competenza dei pretori non dichiarate inappellabili, escludendo in tal modo la possibilità di appellarsi contro decisioni emanate dai pretori quali istanza unica (IICCA 14 marzo 1994 in re G. SA/D.G., 29 gennaio 1999 in re R./C., entrambe in materia di edizione documenti);

che nemmeno si impone di trasmettere l’impugnativa alla Camera di cassazione civile poiché solo decisioni formali che pongono fine alla lite possono essere oggetto di un ricorso per cassazione (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 327, n. 20);

che ne discende l’improponibilità dell’appello con immediata pronuncia ai sensi dell’art. 313 bis CPC, senza che sia necessario intimare il gravame alla controparte per le eventuali osservazioni;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

visto l’art. 148 CPC e la vigente TG

pronuncia:

  1. L’appello 23 dicembre 1999 di __________ e di __________ è irricevibile.

  2. Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.- (con una tassa di giustizia di fr. 80.- e le spese di fr. 20.-) sono posti a carico degli appellanti in solido.

  3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

appeal admissibilityprocedural decreedocument productionlow-value civil casecassationcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the interlocutory document-production decree was admissible

Decisione estratta

The appeal was inadmissible because the challenged act was an unappealable procedural decree in a low-value civil case decided by a single-instance pretore.

Motivazione estratta

Procedural decrees before final judgment in ordinary non-appealable cases cannot be appealed; only cassation may be available against final decisions, and the appellate chamber has no appellate jurisdiction over such pretorial single-instance decisions.

Questione giuridica chiave

Allocation of procedural costs

Decisione estratta

The appellants had to bear the costs jointly and severally.

Motivazione estratta

Costs follow the event of the proceedings.

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