AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.242
Data decisione, Autorità:
04.01.2000, IICCA
Incarto n.
12.1999.00242
Lugano
4 gennaio
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sull’appello 23 dicembre 1999
presentato da
entrambi rappr. dall'avv. __________
avverso la decisione 14 dicembre 1999 del Pretore della giurisdizione di
Mendrisio-Nord nella causa a procedura inappellabile (inc. no. IU.1999.00055)
promossa nei confronti degli appellanti con istanza 15 ottobre 1999 da
rappr. dall'avv. __________
nell’ambito della quale il Pretore ha accolto una
richiesta di edizione di documenti
dell’istante a carico di terzi,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto
che il
giudizio qui impugnato, denominato impropriamente "decisione", ma che
in realtà altro non è che un decreto ai sensi dell’art. 213 bis cpv. 1 CPC,
rappresenta una pronuncia incidentale di carattere procedurale emanata
nell’ambito di una causa civile di valore inferiore a fr. 8’000.- e quindi
inappellabile (art. 13 LOG; Rep. 1979 121);
che per
costante giurisprudenza, i decreti precedenti l’emanazione della sentenza
finale di una causa possono essere impugnati solo davanti all’autorità che ne
giudicherebbe la decisione finale, in quanto sarebbe contraddittorio e illogico
concedere al giudice d’appello la facoltà di giudicare la presumibile fondatezza
delle ragioni dell’istante nell’ambito di un incidente istruttorio quando gli è
negata quella di pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda di merito (Cocchi/
Trezzini, CPC, ad art. 96, n. 2);
che di
conseguenza nelle cause ordinarie inappellabili, le cui sentenze possono essere
impugnate solo con il rimedio del ricorso per cassazione, non vi è possibilità
di appellazione né contro le ordinanze né avverso i decreti decisi in corso di
procedura, sia con riferimento all’art. 96 CPC sia perché l’art. 327 lett. g
CPC permette di chiedere la cassazione di una sentenza anche per porre rimedio
ad errori procedurali (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 327, n. 3);
che
l’appellabilità sancita dall’art. 96 cpv. 2 CPC non ha così carattere generale
dovendosi mantenere la separazione fra la procedura ordinaria -appellabile- e
la procedura dei pretori come istanza unica -inappellabile in merito
all’ammissibilità dei mezzi di impugnazione- anche per i decreti pronunciati
dai giudici di prima istanza; l’art. 22 lett. a cifra 2 LOG prevede in effetti
che le due camere civili del Tribunale d’appello giudicano unicamente in
seconda istanza le cause di competenza dei pretori non dichiarate
inappellabili, escludendo in tal modo la possibilità di appellarsi contro
decisioni emanate dai pretori quali istanza unica (IICCA 14 marzo 1994
in re G. SA/D.G., 29 gennaio 1999 in re R./C., entrambe in materia di edizione
documenti);
che
nemmeno si impone di trasmettere l’impugnativa alla Camera di cassazione civile
poiché solo decisioni formali che pongono fine alla lite possono essere oggetto
di un ricorso per cassazione (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 327, n.
20);
che ne
discende l’improponibilità dell’appello con immediata pronuncia ai sensi
dell’art. 313 bis CPC, senza che sia necessario intimare il gravame alla
controparte per le eventuali osservazioni;
che la
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
visto l’art. 148 CPC e la vigente TG
pronuncia:
-
L’appello 23 dicembre 1999 di __________ e di __________ è
irricevibile.
-
Gli
oneri processuali di complessivi fr. 100.- (con una tassa di giustizia di fr.
80.- e le spese di fr. 20.-) sono posti a carico degli appellanti in solido.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster