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Numero d'incarto:
12.1999.25
Data decisione, Autorità:
02.02.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00025
Rinvio T.F.
Lugano
2 febbraio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.94.327
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione 6
settembre 1990 da
__________ e per esso, nel frattempo deceduto, la vedova
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
in
materia di contratto di lavoro che il Pretore, con sentenza 28 febbraio 1997
(intimata il 28 marzo 1997), ha parzialmente accolto condannando la convenuta a
versare a __________ l’importo di Fr. 55’000.- oltre interessi al 5% dal 1
luglio 1990.
Appellante
la __________ la quale, con atto di appello 28 aprile 1997, chiede la riforma
del primo giudizio nel senso di respingere integralmente le domande di
petizione; mentre la parte appellata, con osservazioni 5 giugno 1997, postula
la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
Atteso
che la sentenza 2 ottobre 1997 di questa Camera, che ha accolto l’appello di
__________ ed ha riformato la sentenza del Pretore nel senso di respingere
integralmente la petizione 6 settembre 1990, è stata annullata, con sentenza 21
dicembre 1998 della I Corte civile del Tribunale Federale, in parziale
accoglimento del ricorso per riforma 3 novembre 1997 presentato da __________.
Dovendo
quindi nuovamente giudicare la fattispecie oggetto del rinvio da parte del
Tribunale Federale
considera
in
fatto ed in diritto
-
__________ ha fatto
valere nei confronti della __________ diversi crediti a dipendenza di un
rapporto di lavoro che pretende iniziato già al momento della costituzione
della società, nel 1954, e che sarebbe terminato, a seguito di disdetta di data
13 marzo 1990, con la fine di giugno 1990.
-
Il Pretore, con la
sentenza impugnata, ha accolto le pretese dell’attore - nel frattempo decesso
ed al quale è subentrata in causa la vedova - limitatamente alle seguenti
poste:
a) salario sino al 30
giugno 1990 per complessivi Fr. 15’000.-;
b) indennità
di partenza, ai sensi degli art. 339b e seg. CO, di Fr. 40’000.- .
- Con l’appello la
__________ chiede che in riforma del primo giudizio nel senso di respingere
qualsiasi pretesa della controparte. Osserva in particolare, come già
argomentato in prima sede, che il rapporto di lavoro ha preso fine non a giugno
1990 ma già al 31 dicembre 1989 e che l’indennità di partenza non è dovuta
poiché almeno sino al 1974 __________ non è mai stato legato con un contratto
di lavoro alla __________ della quale era invece stato azionista unico ed
amministratore unico. Ritiene inoltre eccessiva l’indennità fissata dal Pretore
secondo il massimo consentito dalla legge e, se del caso, da compensarsi con il
valore di autovettura Saab ricevuta dalla ditta nel 1989.
Con le osservazioni
all’appello la signora __________ ne chiede la sua reiezione e la conferma
della sentenza del Pretore per i motivi che verranno ripresi, se necessario,
nei considerandi che seguono.
- Con riferimento al
momento della fine del rapporto di lavoro che le parti situano in occasioni
ben differenti - la parte attrice al 30 giugno 1990 a seguito di disdetta
individuata nello scritto 13 marzo 1990 della __________ (doc. C) e la parte
convenuta a fine dicembre 1989 - i documenti di causa e le testimonianze
assunte rivelano indizi sia nell’una che nell’altra direzione.
Paradossalmente dal
contenuto delle lettere inviate da __________ alla __________ nei primi mesi
del 1990 si ricava la sensazione che il rapporto di lavoro tra le parti sia
cessato con la fine dicembre 1989. Infatti nella lettera del 2 febbraio 1990
(doc. F) __________, che si dichiara in via di massima d’accordo con la
proposta del 25 gennaio 1990 (doc. E) della __________ per ottenere la sua
collaborazione come consulente, afferma che avrebbe diritto, a rigore, ad una
indennità di fine lavoro alla quale rinuncerebbe se il primo periodo di
validità della collaborazione prevista ed offerta in 12 mesi fosse aumentata a
due anni; ripete tale considerazione nella lettera 23 febbraio 1990 (doc. H)
dove afferma di aver diritto a 8 mesi di stipendio per fine contratto. La
pretesa riferita a questa indennità non avrebbe ragione di essere evocata se il
contratto di lavoro non fosse già cessato e le trattative intavolate fossero
solo intese a ridefinire il rapporto di lavoro ancora in essere.
Altrettanto paradossalmente
il contenuto delle lettere della __________ porterebbero a concludere che il
rapporto di lavoro era ancora in essere dopo la fine del 1989. Infatti con la
lettera 27 febbraio 1990 (doc. I) si offre un ulteriore colloquio affinché __________
accetti le offerte propostegli e non chieda di più pena il non considerare
altra soluzione che “la definizione del rapporto a termini di legge”. Ciò vuol
dire che a fine febbraio 1990 il contratto di lavoro era ancora in essere e che
per conchiuderlo occorreva agire secondo le norme dal codice delle
obbligazioni. Nello scritto del 13 marzo 1990 (doc. C) si annuncia che si
procede alla liquidazione della posizione del __________ con pagamento di
quanto previsto dalla legge a far tempo dal 31 dicembre 1989, senza poter
capire se il riferimento a quella data significhi che il contratto di lavoro
era terminato a quel momento oppure che, da quel momento, correva il termine di
disdetta.
La testimonianza
__________ può anche lei condurre a
considerare le due ipotesi contrapposte: riferisce che la consegna delle chiavi
da parte di __________ avvenne alla fine
del 1989 ma che lo stipendio gli fu versato sino al febbraio 1990.
Non siamo così in presenza
di prova certa del momento in cui il contratto di lavoro tra le parti ha preso
fine ma solo di indizi che però non concordano tra di loro e si elidono a
vicenda con la conseguenza che si deve pronunciare a danno della parte alla
quale incombeva l’onere della prova riguardo all’estinzione del rapporto di
lavoro ossia, come afferma la I Corte civile del Tribunale Federale nella sua
sentenza di annullamento e rinvio del 21 dicembre 1998, della datrice di lavoro
__________ (cfr. sentenza I CCTF citata, consid. 3b). Alla parte attrice deve
così essere riconosciuto il salario per il periodo aprile/giugno 1990 nella
misura riconosciuta dal Pretore di complessivi Fr. 15’000.- che l’appellante
non ha contestato nel suo ammontare limitandosi a negare di doverlo per quel
periodo di tempo.
Non si può evidentemente
compensare tale credito con la pretesa riguardante il valore di una autovettura
Saab Turbo consegnata dalla ditta al signor __________ nel 1989 poiché non è dimostrato che il controvalore dovesse
essere restituito alla fine dei rapporti di lavoro: del resto anche dopo la consegna
dell’autovettura, indipendentemente dalla natura giuridica di tale prestazione,
il salario è sempre stato versato.
- A sensi dell'art.
339 lett. b cpv. 1 CO se il rapporto di lavoro di un lavoratore, avente almeno
60 anni di età, cessa dopo 20 o più anni, il datore di lavoro deve pagare al
lavoratore un'indennità di partenza. Il Pretore ha riconosciuto adempiute
queste condizioni: pacifica l’età del lavoratore, egli ha fatto risalire
l’inizio dell’attività lavorativa al 1954 quando la __________ è stata
costituita.
Risulta dagli atti e dalle
affermazioni della parte convenuta, mai contestate dall’attore, che
quest’ultimo ha costituito la __________ e ne è stato, oltre che amministratore
unico anche presidente con firma individuale sino al 1985, l’azionista
proprietario. Non è chiaro fino a quando questa sua posizione di azionista si è
mantenuta ma si deve ritenere che tale situazione abbia continuato a sussistere
almeno sino al 1974, quando la sede della società è stata trasferita a
__________ e nell’organizzazione della
stessa è subentrata altra persona in qualità di consigliere delegato con firma
individuale (cfr. estratto RC, doc. A). Con tale identica funzione è poi
subentrato, nel 1978, l’avv. __________ che,
nella sua testimonianza, riferisce appunto di essere stato azionista della
convenuta sino al 1989. Anche il teste __________, dipendente della convenuta
dal 1968 al 1993, ricorda che a un certo punto __________ gli confidò che aveva ceduto o stava cedendo
le azioni della società senza sapere se erano tutte. Tutto ciò a conferma che
almeno sino al 1974 __________ è stato, come argomenta la convenuta, il
padre-padrone della società. Ora questa sua posizione di dirigente con ogni
potere esclude che con la società, almeno fino al 1974, sia mai intercorso un
rapporto di lavoro ai sensi degli art. 319 e seg. CO (Rehbinder, Berner Kommentar,
ad art. 319 n. 18). Ne discende che, anche pur ammettendo un vero rapporto di
lavoro a far tempo dal 1974, non è adempiuta la condizione relativa alla durata
ventennale e la pretesa indennità, che ha funzione sociale intimamente legata
all’esistenza di un contratto di lavoro nel senso della subordinazione del
lavoratore, non può essere riconosciuta.
Inoltre, fosse anche
provata l’esistenza di un contratto di lavoro a far tempo dal 1954 che l’attore
poteva facilmente addurre ma nemmeno ha tentato di fare opponendosi a quelle
prove (richiamo dell’incarto fiscale) che avrebbero potuto evidenziare tale sua
posizione, la sua qualità di azionista unico o dominante avrebbe permesso di
ritenere la sua domanda, sulla base del principio giuridico del __________ che non considera l’autonomia giuridica
dell’anonima rispetto al socio dominante, come abusiva e contraria alla buona
fede. Andrebbe in questo caso applicato a contrario il ragionamento che non
ritiene interrotto il rapporto di lavoro, con inizio di un nuovo e distinto
periodo, quando il medesimo è trasferito insieme all’azienda ad una persona
giuridica economicamente identica all’alienante (DTF 112 II 51; Rep. 1989,
152).
Questa pretesa deve così
essere negata come, del resto, ha confermato anche la I Corte civile del
Tribunale Federale nella decisione di annullamento della prima sentenza di
questa Camera.
- L’appello viene
quindi parzialmente accolto ai sensi dei considerandi che precedono e le spese
processuali e le ripetibili ripartite secondo le soccombenze delle parti, sia
per la prima che per la seconda istanza di giudizio.
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 28 aprile
1997 __________ è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 28
febbraio/28 marzo 1997 del Pretore di Mendrisio-Sud è così riformata:
-
La
petizione 6 settembre 1990 __________, ora __________, è parzialmente accolta e
di conseguenza __________ è condannata a versare alla parte attrice l’importo
di Fr. 15’000.- oltre interessi al 5% dal 1 luglio 1990.
-
La
tassa di giustizia in Fr. 6’000.- e le spese sono poste a carico della parte
attrice per 2/3 e per 1/3 a carico della convenuta alla quale la controparte
rifonderà Fr. 3’000.- per parte di ripetibili.
II. Le spese
della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia Fr.
1’550.-
b) spese Fr.
50.-
totale Fr.
1’600.-
già anticipati
dall’appellante rimango a suo carico per 1/3 mentre sono a carico della parte
appellata per 2/3; quest’ultima rifonderà ancora alla controparte Fr. 850.-
per parte di ripetibili d’appello.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
di Mendrisio-Sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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