AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.29
Data decisione, Autorità:
27.05.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00029
Lugano
27 maggio 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa a procedura ordinaria (inc. OA.97.88 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord) promossa con petizione 26 agosto 1997 da
(rappr. dall'avv. __________)
contro
(rappr. dall'avv. __________)
chiedente
la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 19'705.– oltre
interessi, pari all'importo di una fattura emessa dall'attrice per lavori di
sgombero e di sistemazione in uno stabile di Mendrisio;
domanda
cui la convenuta si è opposta e che –con sentenza 8 gennaio 1999– il Pretore di
Mendrisio–Nord ha accolto, salvo per quanto riguarda il tasso degli interessi
di mora;
appellante
la fondazione convenuta con allegato 1. febbraio 1999 che, in riforma della
decisione impugnata, postula la reiezione della petizione;
lette le
osservazioni all'appello, presentate dall'attrice in data 24 febbraio 1999;
esaminati gli atti
e i documenti dell'incarto;
considera
in fatto e in
diritto:
- Le
imprese di costruzione __________ e __________ hanno svolto importanti lavori
edili sul mappale no. __________di proprietà della convenuta, situato nel
nucleo di __________. I lavori, diretti dall'arch. __________, si sono svolti
nel 1994. Per questo cantiere (nel seguito: __________) la società attrice
aveva prestato manodopera alla __________, titolare dell'appalto. Non è
contestato che, a far data dal 1. agosto 1994, quest'ultima impresa sia stata
assunta dalla __________ e che da quel momento il titolare della prima,
__________, risultasse dipendente della qui attrice. Questa operazione non ebbe
tuttavia nessun influsso sulla continuazione dei lavori descritti.
E'
pure pacifico che la convenuta, nel frattempo, abbia acquistato un immobile, posto
di fronte al cantiere descritto, su cui sorgeva il palazzo __________ già casa
__________) che nel seguito provvide a restaurare (cantiere __________). Prima
di procedere a questi lavori, l'arch. __________ diede ordine all'attrice e per
essa al signor __________, di procedere ad alcuni lavori preparatori
nell'edificio che si trovava in uno stato di totale abbandono: in particolare
si è trattato dello sgombero di macerie sui diversi piani della casa e nei
piazzali interni, del taglio di arbusti ed erbacce, della rimozione di legname,
della sistemazione di serramenta rotte, della sistemazione di un ponteggio
pericolante, della ricerca delle tubazioni dell'acqua e della corrente elettrica,
nonché del trasporto, della pulizia e della sistemazione di un caminetto
pregiato, già appartenuto alla costruzione e a suo tempo deposto altrove: i
lavori sono descritti nei bollettini a regia del 15 novembre, 12 dicembre e 19
dicembre 1994 (plico doc. C). Su quella base, in data 19 dicembre 1996,
l'attrice ha allestito la fattura di complessivi fr. 19'705.–, oggetto della presente
vertenza (doc. D). Ricevuta la stessa, il segretario della fondazione, avv.
__________, ha reagito ritornandola alla mittente e affermando di non averla
mai incaricata "di eseguire dei lavori nell'importanza da Lei
fatturati" (doc. E).
Con
la petizione l'attrice sostiene la validità del contratto d'appalto e chiede il
pagamento della fattura rimasta scoperta.
-
La
convenuta contesta la petizione, affermando di non aver mai conferito incarico
all'istante di eseguire i lavori fatturati; tanto meno per il tramite
dell'arch. __________ che non ha eseguito la direzione lavori sul secondo
cantiere. In tal senso non riconosce il preavviso favorevole al pagamento,
apposto sulla fattura litigiosa dallo stesso architetto in data 27 dicembre
-
Ammette per contro di aver chiesto determinate prestazioni all'attrice relativamente
al cantiere __________ che sono quelle fatturate pure in data 19 dicembre 1996
per soli fr. 1'950.–
-
Con
il giudizio impugnato, non contestato l'importo della fattura, il pretore ha
considerato che effettivamente l'arch. __________ ha chiesto l'intervento
all'attrice e che egli ha agito come rappresentante della fondazione in quanto
quest'ultima ha dapprima tollerato che egli si comportasse come suo rappresentante
e nel seguito ha tacitamente approvato gli interventi dell'imprenditore con la
presenza regolare sul cantiere, il tacito consenso e persino l'interessamento
del suo segretario, __________.
-
L'appellante
censura soprattutto l'apprezzamento delle prove eseguito dal primo giudice, in
particolare per aver fondato il suo giudizio quasi esclusivamente sulla testimonianza
__________ e non prendendo in considerazione altri elementi dell'istruttoria.
Su questa base nega che l'architetto abbia goduto di una procura per conferire
l'incarico in esame all'attrice; nega altresì che l'avv. __________ con il suo
comportamento, abbia lasciato intendere di accettare le prestazioni
dell'attrice. Inoltre, rimprovera al pretore di non aver tenuto conto delle
risultanze di determinati documenti di causa. Delle singole censure si dirà nel
seguito.
-
Mentre
la convenuta non ha contestato in prima sede che i lavori fatturati siano stati
eseguiti, con l'appello sostiene emergere dal documento G (= doc. 3) che l'attrice
non è mai direttamente intervenuta sul __________ A prescindere dalla
proponibilità dell'argomento in questa sede, è almeno opportuno osservare che
–contrariamente a quanto rileva dal documento in esame (invero ben poco
importante per la definizione dell'appalto in discussione)– l'attrice non ha
mai né implicitamente, né esplicitamente dichiarato "di non aver
effettuato lavori per conto della __________ " (appello, pto. 9).
Semplicemente il documento è certamente riferito al __________, mentre la
presente vertenza concerne con altrettanta certezza il __________
Che
poi, contrariamente anche al parere espresso dall'avv. __________ a nome della
fondazione (doc. 4), tutti lavori fatturati siano stati eseguiti risulta dalle
testimonianze __________, __________ e __________, ma anche –senza indicazioni
di dettaglio– dalla deposizione __________.
- Mentre
è fuori discussione la circostanza secondo cui l'arch. __________ ha incaricato
l'attrice di svolgere i lavori contestati ed è pacifico che il signor __________
abbia dato il suo consenso per conto di __________, la conclusione dell'appalto
è controversa relativamente alla rappresentanza in base alla quale ha agito la
committente. Dei due presupposti sostanziali della rappresentanza diretta (art.
32 CO; cfr. IICCA 8.4.1998 in re S./R.), l'agire del rappresentante in
nome del rappresentato e l'esistenza di una procura del rappresentato al
rappresentante, solo il secondo è oggetto della vertenza: in particolare in
questa sede la convenuta ,da un lato, contesta l'apprezzamento del primo
giudice sull'atteggiamento di tacita approvazione dell'intervento del
rappresentante, dall'altro, sostiene che il preteso rapporto di procura
conferita per atti concludenti non può comportare valida rappresentanza poiché
il rappresentante, ossia l'arch. __________ sapeva di non disporre di tale
potere.
Per
quanto riguarda questo secondo argomento dell'appello, prima ancora di verificare
la dottrina citata, è determinante chiarire la discordanza fra le affermazioni
dell'appellante e le risultanze istruttorie: non trova infatti conferma che
l'arch. __________ "per sua ammissione", sapesse di non avere un
mandato di rappresentanza. Non è corretto confondere i termini della questione:
è vero che, sentito come teste, l'architetto ha ammesso di non avere ottenuto
(contrariamente a quanto era avvenuto per il __________) l'incarico della
direzione lavori, né per il riordino del progetto __________; ma è fin troppo
evidente che ciò nulla ha a che fare con l'appalto litigioso, venuto in essere
in condizioni e in tempi diversi.
- La
procura al rappresentante può venire conferita in qualsiasi forma (DTF 112 II
332), quindi sia esplicitamente (in forma scritta o orale), sia tacitamente,
rispettivamente per atti concludenti. In quest'ultimo caso, secondo il
principio dell'affidamento, non è determinante la volontà del rappresentato, ma
le circostanze che oggettivamente hanno reso possibile al rappresentante di
ritenere dato un conferimento di procura (Watter R., in Comm. di Basilea,
ed. 2, art. 33 CO, N. 15; Zäch R., in Comm. di Berna, art. 33 CO, N.
43).
Nel
caso concreto, a buona ragione quindi il primo giudice ha considerato anzitutto
la testimonianza del rappresentante, arch., __________. Egli si è trovato
infatti nella posizione privilegiata di riferire sui suoi rapporti con la
convenuta al momento in cui si è rivolto all'attrice in merito all'esecuzione
dei lavori litigiosi. Per contro, gli altri testi riferiscono fatti di cui
hanno avuto conoscenza indiretta o giungono a conclusioni personali di una
situazione non nota nei dettagli rilevanti per la lite. In particolare il teste
Soldati che è l'unico, fra le persone sentite oltre l'arch. __________ a non
aver avuto funzioni puramente esecutive, sa soltanto che quegli non aveva avuto
il mandato della DL sul __________ (circostanza di cui sarebbe venuto
certamente a conoscenza), mentre ignora chi abbia comandato i lavori in discussione;
ammette soltanto di aver notato che, a un certo momento, lo stabile che si
trovava in uno stato di abbandono si presentò sgombero.
Le
prove, nel loro complesso, univocamente confermano le circostanze in cui
l'arch. __________ aveva ordinato all'attrice di svolgere i lavori
corrispondenti alla fattura contestata. Infatti, al momento in cui tali interventi
sono stati compiuti (mesi di novembre e dicembre 1994: plico doc. C), il
cantiere __________ (geograficamente vicinissimo al secondo) era ancora aperto
e vi si svolgevano lavori di rifinitura (testi __________ e __________); su
quel cantiere era attiva l'attrice (testi __________ e __________), mentre la
DL era affidata all'arch. __________ (testi __________, __________ e
__________). Si può escludere, seguendo la narrativa del teste __________, che
a quel momento fosse già stata designata la DL per il __________, mentre
l'architetto e il segretario della fondazione, avv. __________, avevano avuto
ripetuti contatti in merito a quel secondo intervento, verosimilmente a
continuazione dell'attività precedente all'acquisto del fondo, quando il
segretario della fondazione aveva incaricato l'architetto di esaminare
l'opportunità di quell'operazione, ciò che si concretizzò con l'allestimento di
una perizia da parte di __________In particolare, dopo l'acquisto, questi aveva
fatto notare all'avvocato lo stato precario dell'immobile, così come l'assenza
del caminetto (oggetto storico di pregio) e la necessità di ricuperarlo. Da
parte sua, l'avv. __________ aveva incaricato l'arch. __________ di allestire
schizzi per risolvere i diversi problemi che avrebbe posto la riattazione del
__________ incarico cui è stato dato seguito; i due interlocutori avevano anche
spinto il discorso sul destino da dare a parte degli spazi (installazione di un
ristorante, ecc.) con il calcolo dei costi relativi, sottoposti dall’architetto
all'attenzione dell'avv. __________ Nell'ambito di questa fase preparatoria, è
sorto l'incarico alla ditta attrice, presente sul cantiere attiguo i cui lavori
erano diretti da __________ con l'intenzione di quest'ultimo "di
salvaguardare la situazione, ossia di evitare il peggioramento del
cantiere"...."che andava a ramengo". Che egli non avesse
praticamente dubbi sul fatto di venir incaricato anche della DL per il
__________, può senz'altro essere stato un motivo in più per continuare ad agire
come rappresentante della fondazione nei confronti dell'attrice poiché egli era
confortato dalle circostanze descritte. Queste circostanze, in altre parole,
hanno oggettivamente potuto creare in lui la "quasi convinzione di continuare
a sovrintendere come DL ai lavori del __________ ", e quindi –in quel
momento di preparativi– di godere del potere di rappresentanza, esercitato nel
frattempo sul __________.
- Non
dovessero bastare questi elementi per confermare il giudizio pretorile, alla
fattispecie sarebbe comunque applicabile l'art. 38 CO in base al quale il
rappresentato diventa debitore (o creditore) nei confronti del terzo anche nel
caso di ratifica posteriore del contratto. Anche la ratifica può avvenire per
atti concludenti, in particolare quando, a determinate condizioni, la buona
fede esige che il rappresentato esprima il suo dissenso se non considera di
voler essere vincolato (Zäch, op. cit., art. 38 CO, N. 55).
Anche
qui l'atteggiamento dell'avv. __________ appare determinante. Infatti, a prescindere
dal ricupero del camino avvenuto addirittura per l'iniziativa del segretario
della fondazione, questi si incontrava giornalmente con l'arch. __________,
anche perché era intenzionato a prendere dimora nell'edificio __________, e pur
essendo al corrente che l'attrice stesse svolgendo i lavori in questione nel
__________ (teste __________ non risulta che sia mai intervenuto nemmeno per
chiedere rendiconto all'architetto di quanto stesse avvenendo. L'avvocato,
d'altra parte, era spesso presente proprio anche sul secondo cantiere, in
particolare durante i lavori eseguiti dalla ditta attrice (teste __________
informandosi –anche se solo casualmente– su singoli interventi (teste
__________). Né si può pensare che la sua presenza possa riferirsi ai lavori di
cui al doc. 1: infatti, quegli interventi, di minore entità che la convenuta
riconosce, sono stati effettuati nel settembre 1995 e risultano essere lavori
urgenti susseguenti a infiltrazioni d'acqua a danno di una proprietà vicina
(doc. 1, foglio 2 e doc. 2). L'avv. __________ quindi ha di fatto approvato
l'iniziativa dell'arch. __________ per aver dimostrato tacitamente il suo
consenso all'intervento dell'attrice.
-
L'osservazione
del primo giudice secondo cui l'importo della fattura in discussione non è stato
contestato è esatto. Lo dimostra la stessa appellante riportando numerosi
stralci dei propri allegati introduttivi dai quali emerge chiaramente che la
sua tesi è quella della mancanza di contratto, concludendo per l'inesistenza
del suo debito nei confronti dell'attrice. Essa avrebbe potuto, a titolo
subordinato, sostenere che la fattura era eccessiva o non conforme ai lavori
svolti e indicati nei bollettini a regia; non l'ha fatto, così che la questione
è rimasta assente dalla contestazione giudiziaria. E' vero che l'avv.
__________ sia nel doc. E, sia nel doc. 4 dimostra la sua sorpresa sul fatto
che quei lavori potessero corrispondere a un credito di quasi fr. 20'000.–;
anzi dalla sua prima reazione alla fattura (doc. E) si ha l'impressione che
l'entità del credito costituisca il motivo fondamentale del suo dissenso; ma
l'argomento non è stato riproposto in causa.
-
L'appellante
rimprovera al primo giudice di non aver applicato l'art. 88 lett. c CPC per
ordinare l'interrogatorio formale dell'avv. __________dopo che controparte non
avrebbe mantenuto quella prova. Essa non invoca invece l'intervento di questa Camera
in conformità con l'art. 322 CPC, né peraltro –facendolo– avrebbe avuto possibilità
di successo. La critica resta pertanto tale, ossia non può comportare conseguenza
alcuna. Né va dimenticato al proposito che l'art. 88 CPC non costituisce una deroga
al principio attitatorio e non può essere invocato in sostituzione dell'onere
probatorio delle parti (Cocchi/Trezzini, art. 88 CPC, no. 1).
-
Il
giudizio sulla tassa di giustizia e sulle ripetibili segue la soccombenza in
questa procedura d'appello.
Per tutti questi
motivi,
richiamati per le
spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia: 1. L'appello
-
febbraio 1999 della __________ e __________ è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 600.–, anticipati
dall'appellante, restano a suo carico. Essa rifonderà inoltre alla __________,
l'importo di fr.1'000.– a titolo di ripetibili.
-
Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio Nord.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster