AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.31
Data decisione, Autorità: 09.07.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00031
Lugano 9 luglio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.00093 (già 3059) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, promossa con petizione 8 marzo 1985 da
entrambi rappr. dall’avv. __________
contro
con cui l’attore __________ ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 30’503.- più interessi e l’attore __________ ha chiesto la condanna di quest’ultimo al pagamento di fr. 75’062.30 oltre interessi, somme ridotte con le conclusioni a fr. 26’595.- rispettivamente a fr. 69’907.-;
domande avversate dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna degli attori in solido al pagamento di fr. 600’000.- nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________dell’UEF di Locarno e n. __________dell’UE di Zurigo 2, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 350’000.-;
domanda riconvenzionale cui gli attori si sono opposti;
sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 12 gennaio 1999, con cui ha accolto la petizione per fr. 23’915.- rispettivamente fr. 61’432.- più interessi e respinto la domanda riconvenzionale;
appellante il convenuto con atto di appello 3 febbraio 1999, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione o in subordine che la stessa sia accolta limitatamente a fr. 5’000.- rispettivamente fr. 20’000.-; il tutto, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli attori, con osservazioni 12 marzo 1999, hanno postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Nel corso del 1982 gli arch. __________ e __________ sono stati incaricati da __________ di rielaborare i progetti dell’arch. __________ relativi all’edificazione di 2 stabili di appartamenti nel complesso denominato “__________ ” a __________, di allestire i piani esecutivi, nonché di occuparsi dell’allestimento dei capitolati ed in seguito della direzione dei lavori.
Nel dicembre 1983, dopo che nel maggio la collaborazione era già stata sospesa, l’incarico è stato definitivamente revocato.
B. Con la petizione in rassegna gli arch. __________ e __________ procedono in causa per ottenere il pagamento delle loro spettanze rispettivamente di 30’503.- e di fr. 75’062.30, somme ridotte in sede conclusionale a fr. 26’595.- e fr. 69’907.-.
__________ si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna degli architetti al pagamento di fr. 600’000.-, somma pure ridotta in sede conclusionale a fr. 350’000.-: a suo dire, gli attori nulla potrebbero pretendere a loro favore ed anzi sarebbero tenuti a risarcirlo per gli ingenti danni a lui causati, segnatamente per aver allestito dei piani e dei capitolati zeppi d’errori e con ciò inutilizzabili, il che avrebbe tra l’altro comportato la necessità del loro rifacimento oltre che importanti ritardi nell’inizio dei lavori.
C. Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha parzialmente accolto le richieste degli attori, riconoscendo a __________ fr. 23’915.- e a __________ fr. 61’432.-, mentre ha respinto la domanda riconvenzionale.
Il giudice di prime cure, preso atto che la fattispecie andava decisa sulla base dei contratti di cui ai doc. B e C, che facevano esplicito riferimento alle norme SIA, ha innanzitutto escluso che agli attori potesse essere rimproverata una mancanza di coordinazione con gli altri professionisti e che essi, pur essendo stata la progettazione in parte carente, avessero nell’occasione violato le regole dell’arte in modo doloso o gravemente negligente, tanto più che alle carenze si sarebbe potuto porre rimedio successivamente e che solo una minima parte di esse era stata loro tempestivamente segnalata; non provati erano inoltre eventuali errori nell’allestimento dei capitolati. Ciò premesso, le pretese degli attori sono state accolte nella misura accertata dal perito giudiziario, tranne per quanto riguardava l’indennità per rescissione anticipata del contratto.
D. Con l’appello il convenuto chiede che in riforma del primo giudizio la petizione sia integralmente respinta e in via subordinata che la stessa sia accolta per fr. 5’000.- rispettivamente fr. 20’000.- nei confronti dei due architetti.
L’appellante, dopo aver contestato la rilevanza dei doc. B e C, da lui non sottoscritti, e conseguentemente delle norme SIA, si diffonde lungamente sui motivi che renderebbero inattendibile e con ciò sindacabile il referto del perito giudiziario. A suo giudizio, le comprovate carenze nell’operato degli attori, in particolare l’allestimento di capitolati sbagliati, gli errori nella progettazione del lift, dei WC - servizi e della scala esterna, l’insufficiente spessore dei muri divisori, il problema dei ponti fonici, rendevano di fatto inutilizzabile quanto da loro effettuato, il che impediva il riconoscimento a loro favore di una qualsiasi remunerazione; oltre a ciò, agli attori andavano pure rimproverate la violazione dell’obbligo di informazione, la carente coordinazione tra i vari specialisti ed in definitiva la grave perdita di tempo riscontrata nonché la necessità di rifare, una volta ancora, tutta quanta la progettazione.
E. Delle osservazioni con cui gli attori postulano la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
E’ in tal senso riconosciuto da dottrina e giurisprudenza che se all’architetto viene unicamente richiesto l’allestimento di piani e progetti devono tornare applicabili le norme sul contratto di appalto, mentre se vengono richieste altre prestazioni, ed in particolare la direzione dei lavori, si è in presenza di un contratto globale da valutare nell’ambito delle norme sul mandato (DTF 119 II 428, 119 II 45; IICCA 16 agosto 1993 in re S./F., 21 dicembre 1993 in re arch. R./B., 13 giugno 1994 in re arch. G./R., 18 aprile 1997 in re G./M.; Gauch, op. cit., n. 31 e segg.; Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 49 e segg.; Fellmann, Berner Kommentar, n. 180 e 322 e segg. ad art. 394 CO).
Nel caso concreto, essendo pacifico -il convenuto lo ammette del resto espressamente a p. 4 del suo gravame (cfr. pure il suo interrogatorio formale ad 3)- che l’attività degli attori avrebbe dovuto estendersi oltre all’allestimento dei piani anche alla direzione dei lavori, risulta pertanto evidente l’applicazione delle norme sul mandato.
L’istruttoria ha in effetti provato che i documenti in questione vennero a suo tempo allestiti dal convenuto stesso e da questi trasmessi agli attori per la firma, che essi prontamente apposero. Il convenuto non controfirmò, è vero, i contratti in questione, ma il suo comportamento permette con tutta tranquillità di ritenere che egli ne condividesse il contenuto: oltre ad averli personalmente allestiti, egli almeno fino al dicembre 1983 (doc. AA), cioè pochi giorni prima della formale revoca del mandato, non ha infatti mai preteso che gli stessi costituissero una semplice bozza; egli ha inoltre lasciato lavorare gli attori come stabilito negli accordi per più di un anno, non eccependo nulla nemmeno allorché gli vennero inviate le richieste di acconto, calcolate in base a tali convenzioni (cfr. plico doc. X, doc. W); se ciò non bastasse, egli stesso, nel doc. 16, redatto in tempi non sospetti, ha fatto riferimento all’esistenza di una specifica pattuizione tra le parti (cfr. pure duplica e replica riconvenzionale p. 8).
Ne discende che egli risulta alquanto malvenuto a contestare la rilevanza di quegli accordi per il solo fatto di non averli firmati, quando egli vi ha comunque aderito per chiari atti concludenti.
Giusta l’art. 253 CPC il giudice non è di principio vincolato dall’opinione dei periti ed egli si pronuncia secondo la propria convinzione, così come del resto previsto dall’art. 90 CPC.
In presenza di una perizia giudiziaria il giudice deve pertanto esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e -ritenuto che il giudice non è esperto della materia specifica- se le conclusioni a cui egli è giunto sono logiche e convincenti, cioè prive di punti oscuri, lacune o contraddizioni. Ciò nondimeno, il giudice che decide di aderire alle conclusioni del perito non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza. Se per contro egli intende distanziarsi dalle conclusioni a cui è giunto il perito, onde non eccedere il proprio potere di apprezzamento, deve motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall’opinione dell’esperto, non bastando in proposito l’adduzione di mere congetture o di considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 3 e 4 ad art. 253; IICCA 7 marzo 1994 in re A./L., 14 marzo 1994 in re F. G. SA/M., 19 dicembre 1994 in re R. e T./P. S.A., 13 giugno 1995 in re L./E., 13 luglio 1995 in re M./C., 27 marzo 1996 in re I. SA/I. SA, 12 aprile 1996 in re P./R., 6 agosto 1997 in re A. SA/C., 10 febbraio 1999 in re D.S./A., 9 giugno 1999 in re S./G.A.).
Al perito viene in particolare rimproverato, oltre ad alcuni errori -su questioni tutto sommato marginali (ad es. viene citato un doc. per un altro, la somma di fr. 10’000.- relativa alle correzioni viene esposta con riferimento ad un’altra posizione, la superficie abitabile, la superficie utile lorda e la profondità dello stabile risultante dal progetto sarebbero state indicate in modo errato, ecc.)- di non aver preso in debita considerazione le mancanze degli architetti al momento della fissazione degli onorari a loro favore.
Sennonché, le risposte peritali in proposito non sono risultate per nulla illogiche o contraddittorie o ancora manifestamente errate, per cui non vi è in definitiva alcun valido motivo per preferire all’assunto del perito quello, comunque non sorretto da prove di maggior dignità, del convenuto.
4.1 A giudizio dell’appellante, l’opera degli attori sarebbe completamente (o almeno parzialmente) inutilizzabile, in particolare per i seguenti motivi:
a) gravi errori nell’allestimento dei capitolati: il perito, pur non essendo in grado di quantificarli (perizia 9.11.1992 p. 14, perizia 19.1.1994 p. 9), li ha nondimeno ammessi, evidenziando in particolare come nei capitolati vi fossero posizioni mancanti e/o carenti (perizia 19.1.1994 p. 9 con rif. ai doc. 36 e 37);
b) errata progettazione dei lift: il perito ha confermato l’imprecisa definizione della portata degli ascensori (perizia 9.11.1992 p. 10 e 13);
c) progettazione di muri divisori troppo sottili: il perito ha confermato che lo spessore dei tavolati divisori interni, previsto in 8 cm, fosse insufficiente in alcuni punti critici e che la progettazione di un muro composto costituisse in quei casi la soluzione ideale (perizia 9.11.1992 p. 11 e 12);
d) esistenza di ponti fonici: il perito da atto che il progetto degli attori presentava caratteristiche contraddittorie, atteso che l’esigenza di isolamento fonico era talora compromessa dalla presenza di ponti fonici (perizia 9.11.1992 p. 11, perizia 19.1.1994 p. 7);
e) progettazione di WC - servizi e scala esterna non consoni allo “standing” dell’edificio: anche questa circostanza è stata confermata dal perito giudiziario (perizia 9.11.1992 p. 10 e 12, perizia 19.1.1994 p. 11).
Il perito, esclusa l’esistenza di altri vizi o manchevolezze (perizia 9.11.1992 p. 13), non ha tuttavia ritenuto che quanto riscontrato qui sopra comportasse l’inutilizzabilità del lavoro effettuato dagli attori (perizia 9.11.1992 p. 5 e 6), precisando al contrario che il tutto avrebbe potuto essere corretto rispettivamente aggiornato ancor prima dell’apertura del cantiere (perizia 9.11.1992 p. 10, perizia 19.1.1994 p. 7 e 10) e che i piani potevano pertanto essere considerati come esecutivi (perizia 9.11.1992 p. 6, perizia 19.1.1994 p. 6 e 8).
4.2 Infondati sono per contro gli ulteriori rimproveri mossi dall’appellante nei confronti degli attori.
La violazione del dovere di informazione da parte di questi ultimi e la mancanza di coordinazione tra i vari specialisti non sono state assolutamente provate: il teste __________, che a suo tempo avrebbe -il condizionale è d’obbligo trattandosi di episodi riferiti dal convenuto o da terzi- riferito a terze persone un problema di coordinazione (cfr. doc. 2 e 7 e teste __________ p. 19), ha in effetti precisato come tale problema e meglio la difficoltà ad ottenere determinati piani sia stato comunque risolto (p. 26); non è per contro stato provato -per costante giurisprudenza le prove in tal senso, contraddittorie (a favore della prima tesi: interrogatorio formale del convenuto ad 12, teste __________ p. 17; a favore della seconda: interrogatorio formale __________ ad 10, interrogatorio formale __________ ad 10), si elidono vicendevolmente (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 90 n. 7; IICCA 9 dicembre 1993 in re O./P. SA, 7 settembre 1994 in re I. SA/T. SA, 13 febbraio 1995 in re C. S.r.l./L. SA, 9 maggio 1995 in re S./M. SA, 9 novembre 1995 in re Z./G. S.p.A., 21 luglio 1997 in re C./R.C. SA)- se i problemi di collaborazione tra gli attori e l’ing. __________, evidenziati nel doc. 32, fossero dovuti a carenze organizzative degli attori o piuttosto al fatto che lo specialista dipendesse direttamente dal convenuto stesso; lo stesso teste __________, confermando con evidente imbarazzo di non sapere quale dovesse essere il suo rapporto con le parti qui in causa, ha in ogni caso riconosciuto di non aver a sua volta trasmesso agli attori determinati suoi scritti, che gli erano stati richiesti dal convenuto direttamente (p. 18).
La censura di carente informazione, per altro formulata genericamente negli allegati preliminari, si appalesa ad ogni modo ampiamente infondata, se solo si considerano le lunghe conversazioni telefoniche quotidiane tra le parti (interrogatorio formale __________ ad 5, interrogatorio formale __________ ad 4), le frequenti riunioni in __________ e a __________ (interrogatorio formale __________ ad 4 e 5, interrogatorio formale __________ ad 4) e la regolare trasmissione di piani al convenuto (doc. DDD e QQ).
Il perito giudiziario -come già accennato- ha inoltre escluso l’imperativa necessità di rifare i piani degli attori (perizia 19.1.1994 p. 7), pur evidenziando che quanto è stato in seguito rifatto dai nuovi progettisti costituiva un notevole miglioramento strutturale e tecnico (perizia 19.1.1994 p. 10, 11, 14, 15 e 16).
In questa sede il convenuto non trae infine alcuna conclusione (appello p. 8) dall’eventuale perdita di tempo, comunque negata dal Pretore -senza che tale assunto sia stato contestato in questa sede- che le carenze degli attori avrebbero provocato al convenuto, tanto più che in sede di risposta (p. 5) egli aveva già precisato che tale ritardo era comunque ininfluente, l’inizio dei lavori dipendendo in effetti dall’evasione di un ricorso, avvenuto unicamente nell’ottobre 1984 (cfr. pure il doc. Z, punto 3.11, p. 6 e interrogatorio formale del convenuto ad 16).
Per le ulteriori carenze riscontrate, non espressamente considerate dal perito, e meglio per i difetti nei capitolati, per la tematica del lift, WC - servizi e scala esterna, questa Camera ritiene che una riduzione degli onorari degli attori in misura del 20% sia da considerarsi giustificata ed equa, tanto più che a giudizio del perito la spesa per le correzioni in questi punti dei piani e dei capitolati doveva andare a carico di chi era all’origine del problema (perizia 9.11.1992 p. 13), in casu quindi degli attori stessi: gli onorari a favore dell’arch. __________ si riducono pertanto a fr. 9’374.40, mentre quelli a favore dell’arch. __________ vanno fissati in fr. 40’281.60.
Atteso infine che accanto a tali onorari agli attori devono essere riconosciute anche altre retribuzioni (cfr. perizia 9.11.1992 p. 8, perizia 19.1.1994 p. 4 e 5), non contestate esplicitamente con l’appello, a __________ vanno in definitiva riconosciuti fr. 21’571.40 (onorari fr. 9’374.40, garage fr. 1’150.-, correzioni fr. 5’000.-, regie fr. 3’966.- e spese fr. 2’081.-) mentre a __________ spettano fr. 51’361.60 (onorari fr. 40’281.60, garage fr. 1’150.-, correzioni fr. 5’000.- e regie fr. 4’930.-).
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 3 febbraio 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 12 gennaio 1999 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1.1 Di conseguenza il convenuto __________, è tenuto a versare all’arch. __________, la somma di fr. 21’571.40 oltre interessi al 5% dal 15 marzo 1984 e all’arch. __________ la somma di fr 51’361.60 oltre interessi al 5% dal 15 marzo 1984.
1.2 Le spese di fr. 7’073.- (compresa la quota parte di 2/3 di quelle peritali) e la tassa di giustizia di fr. 3’000.-, da anticipare in solido dagli attori, sono poste a carico di __________ in ragione di 3/4 e la rimanenza di 1/4 a carico di __________ e __________, in solido.
rifonderà agli attori la somma complessiva di fr. 4’500.- a titolo di ripetibili ridotte.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’650.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 1’700.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 5/6 e per 1/6 sono caricate agli appellati in solido. A questi ultimi l’appellante rifonderà fr. 1’500.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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