AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.31
Data decisione, Autorità:
09.07.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00031
Lugano
9 luglio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.96.00093 (già 3059) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città,
promossa con petizione 8 marzo 1985 da
entrambi
rappr. dall’avv. __________
contro
con cui
l’attore __________ ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
30’503.- più interessi e l’attore __________ ha chiesto la condanna di
quest’ultimo al pagamento di fr. 75’062.30 oltre interessi, somme ridotte con
le conclusioni a fr. 26’595.- rispettivamente a fr. 69’907.-;
domande
avversate dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e in
via riconvenzionale ha chiesto la condanna degli attori in solido al pagamento
di fr. 600’000.- nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni
interposte ai PE n. __________dell’UEF di Locarno e n. __________dell’UE di
Zurigo 2, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 350’000.-;
domanda riconvenzionale
cui gli attori si sono opposti;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 12 gennaio 1999, con cui ha
accolto la petizione per fr. 23’915.- rispettivamente fr. 61’432.- più
interessi e respinto la domanda riconvenzionale;
appellante
il convenuto con atto di appello 3 febbraio 1999, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione o in subordine che la
stessa sia accolta limitatamente a fr. 5’000.- rispettivamente fr. 20’000.-; il
tutto, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
gli attori, con osservazioni 12 marzo 1999, hanno postulato la reiezione del
gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Nel corso del 1982
gli arch. __________ e __________ sono stati incaricati da __________ di
rielaborare i progetti dell’arch. __________ relativi all’edificazione di 2
stabili di appartamenti nel complesso denominato “__________ ” a __________, di
allestire i piani esecutivi, nonché di occuparsi dell’allestimento dei
capitolati ed in seguito della direzione dei lavori.
Nel dicembre 1983, dopo
che nel maggio la collaborazione era già stata sospesa, l’incarico è stato
definitivamente revocato.
B. Con la petizione in
rassegna gli arch. __________ e __________ procedono in causa per ottenere il
pagamento delle loro spettanze rispettivamente di 30’503.- e di fr. 75’062.30,
somme ridotte in sede conclusionale a fr. 26’595.- e fr. 69’907.-.
__________ si è opposto
alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna degli architetti
al pagamento di fr. 600’000.-, somma pure ridotta in sede conclusionale a fr.
350’000.-: a suo dire, gli attori nulla potrebbero pretendere a loro favore ed
anzi sarebbero tenuti a risarcirlo per gli ingenti danni a lui causati,
segnatamente per aver allestito dei piani e dei capitolati zeppi d’errori e con
ciò inutilizzabili, il che avrebbe tra l’altro comportato la necessità del loro
rifacimento oltre che importanti ritardi nell’inizio dei lavori.
C. Con la sentenza qui
impugnata il Pretore ha parzialmente accolto le richieste degli attori,
riconoscendo a __________ fr. 23’915.- e a __________ fr. 61’432.-, mentre ha
respinto la domanda riconvenzionale.
Il giudice di prime cure,
preso atto che la fattispecie andava decisa sulla base dei contratti di cui ai
doc. B e C, che facevano esplicito riferimento alle norme SIA, ha innanzitutto
escluso che agli attori potesse essere rimproverata una mancanza di
coordinazione con gli altri professionisti e che essi, pur essendo stata la
progettazione in parte carente, avessero nell’occasione violato le regole
dell’arte in modo doloso o gravemente negligente, tanto più che alle carenze si
sarebbe potuto porre rimedio successivamente e che solo una minima parte di
esse era stata loro tempestivamente segnalata; non provati erano inoltre
eventuali errori nell’allestimento dei capitolati. Ciò premesso, le pretese
degli attori sono state accolte nella misura accertata dal perito giudiziario,
tranne per quanto riguardava l’indennità per rescissione anticipata del contratto.
D. Con l’appello il
convenuto chiede che in riforma del primo giudizio la petizione sia
integralmente respinta e in via subordinata che la stessa sia accolta per fr.
5’000.- rispettivamente fr. 20’000.- nei confronti dei due architetti.
L’appellante, dopo aver
contestato la rilevanza dei doc. B e C, da lui non sottoscritti, e
conseguentemente delle norme SIA, si diffonde lungamente sui motivi che
renderebbero inattendibile e con ciò sindacabile il referto del perito
giudiziario. A suo giudizio, le comprovate carenze nell’operato degli attori,
in particolare l’allestimento di capitolati sbagliati, gli errori nella
progettazione del lift, dei WC - servizi e della scala esterna, l’insufficiente
spessore dei muri divisori, il problema dei ponti fonici, rendevano di fatto
inutilizzabile quanto da loro effettuato, il che impediva il riconoscimento a
loro favore di una qualsiasi remunerazione; oltre a ciò, agli attori andavano
pure rimproverate la violazione dell’obbligo di informazione, la carente
coordinazione tra i vari specialisti ed in definitiva la grave perdita di tempo
riscontrata nonché la necessità di rifare, una volta ancora, tutta quanta la
progettazione.
E. Delle osservazioni
con cui gli attori postulano la reiezione del gravame si dirà, se necessario,
nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- Il
cosiddetto contratto di architettura è un contratto innominato avente natura
mista. Esso si presta cioè all’applicazione delle norme del codice delle
obbligazioni riguardanti più tipi di contratto, a dipendenza del tipo e della
portata delle prestazioni che vengono richieste al professionista (DTF
114 II 56; Gauch, Vom Architekturvertrag, seiner Qualification und der
SIA 102, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3. ed., Friborgo 1995,
n. 30).
E’
in tal senso riconosciuto da dottrina e giurisprudenza che se all’architetto
viene unicamente richiesto l’allestimento di piani e progetti devono tornare
applicabili le norme sul contratto di appalto, mentre se vengono richieste
altre prestazioni, ed in particolare la direzione dei lavori, si è in presenza
di un contratto globale da valutare nell’ambito delle norme sul mandato (DTF
119 II 428, 119 II 45; IICCA 16 agosto 1993 in re S./F., 21 dicembre
1993 in re arch. R./B., 13 giugno 1994 in re arch. G./R., 18 aprile 1997 in re
G./M.; Gauch, op. cit., n. 31 e segg.; Gauch, Der Werkvertrag, 4.
ed., Zurigo 1996, n. 49 e segg.; Fellmann, Berner Kommentar, n. 180 e
322 e segg. ad art. 394 CO).
Nel
caso concreto, essendo pacifico -il convenuto lo ammette del resto
espressamente a p. 4 del suo gravame (cfr. pure il suo interrogatorio formale
ad 3)- che l’attività degli attori avrebbe dovuto estendersi oltre
all’allestimento dei piani anche alla direzione dei lavori, risulta pertanto
evidente l’applicazione delle norme sul mandato.
- È
senz’altro a ragione che il Pretore ha ritenuto vincolanti tra le parti i
contratti di cui ai doc. B e C e nel contempo ha concluso per l’applicabilità
delle norme SIA 102, quantunque gli stessi non fossero stati sottoscritti dal
convenuto.
L’istruttoria
ha in effetti provato che i documenti in questione vennero a suo tempo
allestiti dal convenuto stesso e da questi trasmessi agli attori per la firma,
che essi prontamente apposero. Il convenuto non controfirmò, è vero, i
contratti in questione, ma il suo comportamento permette con tutta tranquillità
di ritenere che egli ne condividesse il contenuto: oltre ad averli
personalmente allestiti, egli almeno fino al dicembre 1983 (doc. AA), cioè
pochi giorni prima della formale revoca del mandato, non ha infatti mai preteso
che gli stessi costituissero una semplice bozza; egli ha inoltre lasciato
lavorare gli attori come stabilito negli accordi per più di un anno, non
eccependo nulla nemmeno allorché gli vennero inviate le richieste di acconto,
calcolate in base a tali convenzioni (cfr. plico doc. X, doc. W); se ciò non
bastasse, egli stesso, nel doc. 16, redatto in tempi non sospetti, ha fatto
riferimento all’esistenza di una specifica pattuizione tra le parti (cfr. pure
duplica e replica riconvenzionale p. 8).
Ne
discende che egli risulta alquanto malvenuto a contestare la rilevanza di
quegli accordi per il solo fatto di non averli firmati, quando egli vi ha
comunque aderito per chiari atti concludenti.
- L’appellante,
anche in questa sede, si dilunga per contestare la perizia giudiziaria
allestita dall’arch. __________.
Giusta
l’art. 253 CPC il giudice non è di principio vincolato dall’opinione dei periti
ed egli si pronuncia secondo la propria convinzione, così come del resto
previsto dall’art. 90 CPC.
In
presenza di una perizia giudiziaria il giudice deve pertanto esaminare se il
perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le
rispettive tesi e -ritenuto che il giudice non è esperto della materia
specifica- se le conclusioni a cui egli è giunto sono logiche e convincenti,
cioè prive di punti oscuri, lacune o contraddizioni. Ciò nondimeno, il giudice
che decide di aderire alle conclusioni del perito non è tenuto a darne una
motivazione particolareggiata nella sentenza. Se per contro egli intende
distanziarsi dalle conclusioni a cui è giunto il perito, onde non eccedere il
proprio potere di apprezzamento, deve motivare in modo concreto e rigoroso le
ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall’opinione dell’esperto, non
bastando in proposito l’adduzione di mere congetture o di considerazioni
soggettive (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 3 e 4 ad art. 253; IICCA 7
marzo 1994 in re A./L., 14 marzo 1994 in re F. G. SA/M., 19 dicembre 1994 in re
R. e T./P. S.A., 13 giugno 1995 in re L./E., 13 luglio 1995 in re M./C., 27
marzo 1996 in re I. SA/I. SA, 12 aprile 1996 in re P./R., 6 agosto 1997 in re
A. SA/C., 10 febbraio 1999 in re D.S./A., 9 giugno 1999 in re S./G.A.).
Al
perito viene in particolare rimproverato, oltre ad alcuni errori -su questioni
tutto sommato marginali (ad es. viene citato un doc. per un altro, la somma di
fr. 10’000.- relativa alle correzioni viene esposta con riferimento ad un’altra
posizione, la superficie abitabile, la superficie utile lorda e la profondità
dello stabile risultante dal progetto sarebbero state indicate in modo errato,
ecc.)- di non aver preso in debita considerazione le mancanze degli architetti
al momento della fissazione degli onorari a loro favore.
Sennonché,
le risposte peritali in proposito non sono risultate per nulla illogiche o
contraddittorie o ancora manifestamente errate, per cui non vi è in definitiva
alcun valido motivo per preferire all’assunto del perito quello, comunque non
sorretto da prove di maggior dignità, del convenuto.
- Ciò
premesso, è principio indiscusso che il mandatario può pretendere la propria
remunerazione solo nella misura in cui i suoi servigi siano utilizzabili per il
mandante: nel caso contrario, dovrà accettare di vedersi ridurre il proprio
onorario (Rep. 1970, p. 212; Fellmann, op. cit., n. 498 e 502 ad art.
394 CO) rispettivamente, se il suo agire si rivela -stante la sua
responsabilità- inutilizzabile per il mandante, non potrà pretendere alcuna
retribuzione (IICCA 26 settembre 1996 in re G.L. SA/C., 16 gennaio 1997
in re M./F., 8 aprile 1997 in re Z./M., 6 agosto 1997 in re A. SA/C.).
4.1 A
giudizio dell’appellante, l’opera degli attori sarebbe completamente (o almeno
parzialmente) inutilizzabile, in particolare per i seguenti motivi:
a) gravi
errori nell’allestimento dei capitolati: il perito, pur non essendo in grado di
quantificarli (perizia 9.11.1992 p. 14, perizia 19.1.1994 p. 9), li ha
nondimeno ammessi, evidenziando in particolare come nei capitolati vi fossero
posizioni mancanti e/o carenti (perizia 19.1.1994 p. 9 con rif. ai doc. 36 e
37);
b) errata
progettazione dei lift: il perito ha confermato l’imprecisa definizione della
portata degli ascensori (perizia 9.11.1992 p. 10 e 13);
c) progettazione
di muri divisori troppo sottili: il perito ha confermato che lo spessore dei
tavolati divisori interni, previsto in 8 cm, fosse insufficiente in alcuni
punti critici e che la progettazione di un muro composto costituisse in quei
casi la soluzione ideale (perizia 9.11.1992 p. 11 e 12);
d) esistenza
di ponti fonici: il perito da atto che il progetto degli attori presentava
caratteristiche contraddittorie, atteso che l’esigenza di isolamento fonico era
talora compromessa dalla presenza di ponti fonici (perizia 9.11.1992 p. 11,
perizia 19.1.1994 p. 7);
e) progettazione
di WC - servizi e scala esterna non consoni allo “standing” dell’edificio:
anche questa circostanza è stata confermata dal perito giudiziario (perizia
9.11.1992 p. 10 e 12, perizia 19.1.1994 p. 11).
Il
perito, esclusa l’esistenza di altri vizi o manchevolezze (perizia 9.11.1992 p.
13), non ha tuttavia ritenuto che quanto riscontrato qui sopra comportasse l’inutilizzabilità
del lavoro effettuato dagli attori (perizia 9.11.1992 p. 5 e 6), precisando al
contrario che il tutto avrebbe potuto essere corretto rispettivamente
aggiornato ancor prima dell’apertura del cantiere (perizia 9.11.1992 p. 10,
perizia 19.1.1994 p. 7 e 10) e che i piani potevano pertanto essere considerati
come esecutivi (perizia 9.11.1992 p. 6, perizia 19.1.1994 p. 6 e 8).
4.2 Infondati
sono per contro gli ulteriori rimproveri mossi dall’appellante nei confronti
degli attori.
La
violazione del dovere di informazione da parte di questi ultimi e la mancanza
di coordinazione tra i vari specialisti non sono state assolutamente provate:
il teste __________, che a suo tempo avrebbe -il condizionale è d’obbligo
trattandosi di episodi riferiti dal convenuto o da terzi- riferito a terze
persone un problema di coordinazione (cfr. doc. 2 e 7 e teste __________ p.
19), ha in effetti precisato come tale problema e meglio la difficoltà ad
ottenere determinati piani sia stato comunque risolto (p. 26); non è per contro
stato provato -per costante giurisprudenza le prove in tal senso, contraddittorie
(a favore della prima tesi: interrogatorio formale del convenuto ad 12, teste
__________ p. 17; a favore della seconda: interrogatorio formale __________ ad
10, interrogatorio formale __________ ad 10), si elidono vicendevolmente (Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 90 n. 7; IICCA 9 dicembre 1993 in re O./P. SA, 7
settembre 1994 in re I. SA/T. SA, 13 febbraio 1995 in re C. S.r.l./L. SA, 9
maggio 1995 in re S./M. SA, 9 novembre 1995 in re Z./G. S.p.A., 21 luglio 1997
in re C./R.C. SA)- se i problemi di collaborazione tra gli attori e l’ing.
__________, evidenziati nel doc. 32, fossero dovuti a carenze organizzative
degli attori o piuttosto al fatto che lo specialista dipendesse direttamente
dal convenuto stesso; lo stesso teste __________, confermando con evidente
imbarazzo di non sapere quale dovesse essere il suo rapporto con le parti qui
in causa, ha in ogni caso riconosciuto di non aver a sua volta trasmesso agli
attori determinati suoi scritti, che gli erano stati richiesti dal convenuto direttamente
(p. 18).
La
censura di carente informazione, per altro formulata genericamente negli
allegati preliminari, si appalesa ad ogni modo ampiamente infondata, se solo si
considerano le lunghe conversazioni telefoniche quotidiane tra le parti (interrogatorio
formale __________ ad 5, interrogatorio formale __________ ad 4), le frequenti
riunioni in __________ e a __________ (interrogatorio formale __________ ad 4 e
5, interrogatorio formale __________ ad 4) e la regolare trasmissione di piani
al convenuto (doc. DDD e QQ).
Il
perito giudiziario -come già accennato- ha inoltre escluso l’imperativa
necessità di rifare i piani degli attori (perizia 19.1.1994 p. 7), pur
evidenziando che quanto è stato in seguito rifatto dai nuovi progettisti
costituiva un notevole miglioramento strutturale e tecnico (perizia 19.1.1994
p. 10, 11, 14, 15 e 16).
In
questa sede il convenuto non trae infine alcuna conclusione (appello p. 8)
dall’eventuale perdita di tempo, comunque negata dal Pretore -senza che tale
assunto sia stato contestato in questa sede- che le carenze degli attori
avrebbero provocato al convenuto, tanto più che in sede di risposta (p. 5) egli
aveva già precisato che tale ritardo era comunque ininfluente, l’inizio dei
lavori dipendendo in effetti dall’evasione di un ricorso, avvenuto unicamente
nell’ottobre 1984 (cfr. pure il doc. Z, punto 3.11, p. 6 e interrogatorio
formale del convenuto ad 16).
- Il
perito giudiziario, preso atto delle prestazioni effettuate dagli attori, ha
quantificato in complessivi fr. 11’718.- gli onorari a favore dell’arch.
__________ e in fr. 50’352.- quelli a favore dell’arch. __________ (perizia
19.1.1994 p. 3), precisando in seguito che tale quantificazione già teneva
conto di alcuni loro errori di progettazione, segnatamente di quelli relativi
ai muri divisori ed ai ponti fonici (perizia 19.1.1994 p. 7).
Per
le ulteriori carenze riscontrate, non espressamente considerate dal perito, e
meglio per i difetti nei capitolati, per la tematica del lift, WC - servizi e
scala esterna, questa Camera ritiene che una riduzione degli onorari degli
attori in misura del 20% sia da considerarsi giustificata ed equa, tanto più
che a giudizio del perito la spesa per le correzioni in questi punti dei piani
e dei capitolati doveva andare a carico di chi era all’origine del problema
(perizia 9.11.1992 p. 13), in casu quindi degli attori stessi: gli onorari a
favore dell’arch. __________ si riducono pertanto a fr. 9’374.40, mentre quelli
a favore dell’arch. __________ vanno fissati in fr. 40’281.60.
Atteso
infine che accanto a tali onorari agli attori devono essere riconosciute anche
altre retribuzioni (cfr. perizia 9.11.1992 p. 8, perizia 19.1.1994 p. 4 e 5),
non contestate esplicitamente con l’appello, a __________ vanno in definitiva
riconosciuti fr. 21’571.40 (onorari fr. 9’374.40, garage fr. 1’150.-,
correzioni fr. 5’000.-, regie fr. 3’966.- e spese fr. 2’081.-) mentre a
__________ spettano fr. 51’361.60 (onorari fr. 40’281.60, garage fr. 1’150.-,
correzioni fr. 5’000.- e regie fr. 4’930.-).
- Ne
discende il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 3
febbraio 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
12 gennaio 1999 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, invariati
gli altri dispositivi, è così riformata:
1.1 Di conseguenza il convenuto
__________, è tenuto a versare all’arch. __________, la somma di fr. 21’571.40
oltre interessi al 5% dal 15 marzo 1984 e all’arch. __________ la somma di fr
51’361.60 oltre interessi al 5% dal 15 marzo 1984.
1.2 Le
spese di fr. 7’073.- (compresa la quota parte di 2/3 di quelle peritali) e la
tassa di giustizia di fr. 3’000.-, da anticipare in solido dagli attori, sono
poste a carico di __________ in ragione di 3/4 e la rimanenza di 1/4 a carico
di __________ e __________, in solido.
rifonderà agli attori la somma complessiva di fr. 4’500.- a titolo di
ripetibili ridotte.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
1’650.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 1’700.-
da anticiparsi dall’appellante,
restano a suo carico per 5/6 e per 1/6 sono caricate agli appellati in solido.
A questi ultimi l’appellante rifonderà fr. 1’500.- per parti di ripetibili di
appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster