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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.32
Data decisione, Autorità:
29.07.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00032
Lugano
29 luglio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
promossa con petizione 20 marzo 1990 da
rappr. dallo Studio legale __________
contro
rappr. dall'avv. __________
intesa
ad ottenere il pagamento di una nota spese e competenze per un mandato
affidatole a suo tempo;
causa
proposta in un primo tempo anche contro il padre del convenuto, __________, il
quale è stato dimesso dalla lite per carenza di foro;
limitata
in un primo tempo l'udienza preliminare (per quanto concerne il qui convenuto)
all'eccezione di carenza di legittimazione passiva;
richiamata
la sentenza 30 gennaio 1998 di questa Camera che, con riferimento alla sentenza
pretorile 1. settembre 1997, ha considerato nullo il dispositivo di condanna di
__________ al pagamento della cennata nota d'onorario, in seguito alla mancata
udienza preliminare sul merito della lite e quindi alla lesione del diritto
delle parti di essere sentite;
considerato
come il processo, ritornato nella competenza del pretore, sia stato completato
secondo procedura e terminato con la sentenza impugnata 13 gennaio 1999 che, in
accoglimento della petizione, condanna il convenuto al pagamento all'attrice
della somma di fr. 20'123.25 oltre interessi;
appellante
__________ che, con allegato 4 febbraio 1999, in riforma della sentenza
pretorile, postula la reiezione della petizione; subordinatamente propone
l'assunzione delle prove proposte e non ammesse dal pretore; ancor più
subordinatamente chiede l'accoglimento della petizione limitatamente a fr.
4'000.-, rispettivamente a soli fr. 2'000.-;
lette le
osservazioni all'appello 18 marzo 1999 con cui __________ ne chiede la
reiezione;
esaminati
gli atti e di documenti dell'incarto;
considera
in
fatto e in diritto:
- La
nota professionale litigiosa riguarda prestazioni diverse, svolte dall'attrice
nel corso del 1987: in particolare l'elaborazione di un concetto per la
costituzione e il finanziamento di una holding di partecipazione a
industrie ticinesi e a una costituenda società trading; l'assistenza
relativa alla partecipazione a varie società industriali ticinesi;
l'elaborazione di un concetto generale atto ad ottenere un permesso di dimora /
lavoro in connessione con le suddette società; la preparazione e la
presentazione dell'istanza di massima per l'ottenimento del permesso di lavoro
del convenuto, come dimorante annuale. Nell'ambito dell'attrice si è occupato
della pratica soprattutto il dott. __________, ma anche il mandatario
__________, per quanto riguarda l'ottenimento del permesso di dimora / lavoro
del convenuto (doc. Q; teste __________). Le prestazioni di __________ non
hanno però avuto esito concreto: e ciò non a dipendenza della sua attività o
dell'atteggiamento delle autorità competenti al rilascio delle necessarie
autorizzazioni, ma per decisione unilaterale della clientela che non si è
presentata a un importante incontro con l'Ufficio cantonale degli stranieri
fissato per il 12 ottobre 1987 e poi interrompendo ogni contatto con la
fiduciaria, rinunciando di fatto a perseguire il progetto iniziale. La vertenza
giudiziaria che ci occupa non attiene né alla qualità delle prestazioni
dell'attrice, né all'ammontare della fattura, ma alla determinazione della
responsabilità del convenuto di fronte al credito dell'attrice.
Riguardo
al medesimo, __________ sostiene di essere estraneo al mandato affidato a
__________ da suo padre, __________. Questi, da tempo residente nel nostro
Cantone, al fine di regolarizzare la sua posizione nei confronti delle autorità
locali, aveva interpellato __________ affinché studiasse una soluzione connessa
con l'investimento di un certo capitale in nuove aziende e industrie ticinesi
(doc. B; teste __________); d'altra parte, per quanto riguarda l'ottenimento di
un permesso di soggiorno, egli era seguito dall'avv. __________ e dall'avv.
__________ Il convenuto sostiene quindi che il mandato in questione sia stato
conferito dal padre, noto uomo d'affari, mentre la sua presenza -nemmeno
continua- alle discussioni presso la fiduciaria non era determinante: egli
accompagnava il padre, rispettivamente era disponibile ad assumere un ruolo
dirigenziale nella società trading, poi mai venuta in essere, così come
le partecipazioni ipotizzate nell'ambito industriale cantonale. Nega quindi
l'esistenza di un mandato congiunto che permetta alla creditrice di rivolgersi
a lui per l'incasso della nota d'onorario e spese.
- Con
la sentenza impugnata, il pretore giunge all'applicabilità alla fattispecie
della responsabilità solidale di __________ (art. 403 cpv. 1 CO), dopo aver
considerato il suo ruolo di mandante nei confronti dell'attrice, accanto al
padre __________: in particolare poiché parte delle prestazioni professionali
fatturate sarebbero avvenute in suo favore e perché, comunque, egli ha
tacitamente accettato i servigi offerti da __________. Il pretore ha ammesso
che il convenuto ha avuto un ruolo secondario nelle discussioni con la
fiduciaria, ma ha considerato che era informato sull'oggetto delle trattative
dalle quali avrebbe personalmente tratto benefici: in concreto, la funzione di
direttore della trading e il permesso di lavoro e di soggiorno in
Svizzera.
Con
l'appello in esame, a prescindere da considerazioni di natura processuale di
cui si dirà, se necessario, nel seguito, __________ mette in rilievo l'attività
svolta dal padre nell'ambito della finanza internazionale, in particolare a
fronte dell'attività propria e dei propri limitati mezzi a disposizione,
comunque sproporzionati all'investimento che il padre intendeva mettere in
opera. Ricorda che la fattura litigiosa è stata a lui intestata solo su
richiesta del padre; nel disegno di questi, d'altra parte, egli era l'unico
dominus dell'operazione, mentre il figlio avrebbe ottenuto un ruolo
subordinato. Le richieste di parziale accoglimento della petizione sono
formulate per il caso in cui questo giudice dovesse riconoscere che parte del
mandato fosse stato dedicato agli interessi dell'appellante (in particolare per
quanto concerne i permessi di polizia legati alla sua prospettata attività).
Delle
osservazioni all'appello si dirà, se necessario, nel seguito.
-
Pacifica
la natura di mandato del contratto che sta alla base del rapporto fra l'attrice
e la clientela, è previsto dalla legge che un incarico come quello in esame può
essere conferito a un mandatario congiuntamente da più persone (art. 403 CO).
Trattandosi di persone fisiche, esse possono essere raggruppate e apparire in
forme diverse: società semplici, società in nome collettivo, comunità di
creditori nel fallimento, ecc., oppure trovarsi nella situazione di mandanti
nello stesso rapporto contrattuale "ad hoc" (Fellmann W.,
Comm. di Berna, 1992, art. 403 CO, N.11). Il mandato congiunto è caratterizzato
anzitutto dall'identità dell'oggetto concreto della pattuizione e inoltre da un
minimo interesse comune fra i mandanti manifestato al momento del conferimento
(Fellmann, op. cit., N. 18 e 20).
-
Nel
caso in esame, agli atti non esiste un formale conferimento di mandato e
pertanto l'individuazione del mandante o dei mandanti deve avvenire nell'ambito
della valutazione delle prove. Per l'attrice ha trattato in modo preponderante
con i signori __________ il signor __________, consulente aziendale. Questi,
sentito come teste, non si è espresso esplicitamente al riguardo. Tuttavia, pur
considerando __________ come la "persona maggiormente interessata",
non ha descritto il figlio di questi come una semplice comparsa. Certamente
appare che il motivo principale dell'operazione fosse il desiderio di __________
di ottenere il permesso di domicilio, ma se questi -secondo il progetto di
__________ - era destinato ad avere il controllo dell'operazione finanziaria,
il figlio sarebbe stato membro della holding e preposto a dirigere la società trading,
conseguendo un salario annuo che -in forme diverse- avrebbe raggiunto fr.
100'000.- (doc. L, p. 3). A livello pratico l'ipotesi di coinvolgimento del
figlio era pertanto non trascurabile, tant'è che questi aveva preso contatto
con __________, titolare di due fabbriche di orologi in __________ (figuranti
nel progetto di partecipazione allestito da __________ doc. C, D, L) con il
quale aveva discusso questioni relative alla vendita dei prodotti (teste
__________). Pertanto le conclusioni del pretore sul ruolo di __________ non
appaiono fuori luogo, anche perché la dottrina non esige un interesse
ugualmente intenso di ogni mandante al medesimo oggetto, ma semplicemente un
minimo interesse comune che -in casu- non può essere negato: si può anzi
affermare che, se il motivo di fondo del mandato era una questione personale di
__________, nella pratica, sarebbe stato il figlio (che descrive tanto
negativamente la propria situazione economica) a godere di benefici concreti.
Né è immaginabile che il convenuto fosse uno strumento del padre in funzione
dei suoi progetti, rispettivamente che non fosse d'accordo di beneficiare di
determinati permessi che gli rendessero possibili soggiorno e lavoro nel nostro
Cantone; tant'è che egli aveva allestito un dettagliato curriculum vitae (doc.
M) da allegare all' "istanza di massima per l'ottenimento del permesso di
lavoro come dimorante annuale" (doc. L). Irrilevante per contro è
l'argomento d'appello che vuol far dipendere il ruolo di mandante nei confronti
dell'attrice, dalle diverse possibilità d'investimento nell'operazione,
riconosciute a __________, rispettivamente a __________
-
A
dipendenza di questa situazione, rettamente il primo giudice ha applicato l'art.
403 cpv. 1 CO che, in evidente favore del creditore, stabilisce la
responsabilità solidale dei mandanti nei confronti del mandatario, prescindendo
dai presupposti d'applicazione dell'art. 143 cpv. 1 CO. In concreto il rapporto
di solidarietà è dato anche perché i due mandanti fra loro non costituiscono
una comunità di diritto, né una comunità d'interessi riconosciuta
giuridicamente (Fellmann, op. cit., art. 403 CO, N. 24). Comunque, in
questa sede, l'appellante si limita al proposito ad osservare che il
"vincolo di solidarietà viene ammesso con troppa facilità", senza
formulare osservazione alcuna (semmai) sull'aspetto giuridico della
problematica.
Sulla
legittimazione del convenuto a rispondere per il credito litigioso, l'appello
dev'essere pertanto respinto.
- Subordinatamente
l'appellante chiede che vengano assunti i mezzi di prova da lui proposti e non
ammessi dal pretore. Oltre i testi __________ e __________ -già interrogati
nell'ambito dell'incidentale- in sede di udienza preliminare 31 marzo 1998
(ossia non più limitata all'esame di determinate eccezioni) il convenuto ha
proposto numerose prove. Nel dettaglio, si tratta di una serie di nove
testimoni, nonché del richiamo da parte dell'amministrazione cantonale delle
contribuzioni di Bellinzona dell'incarto fiscale svizzero (ed eventualmente
italiano) di __________; dell'edizione da controparte di tutti i documenti
inerenti la vertenza in oggetto; dell'edizione da quattro banche della
documentazione di cui ad istanze separate prodotte contemporaneamente; di una
perizia contabile e dell'interrogatorio formale di __________ a. Viste le opposizioni
della società attrice, il pretore ha emesso l'ordinanza sulle prove in data 8
maggio 1998. In quella sede egli ha considerato che tutte le prove proposte
miravano a dimostrare che l'unico mandante era __________ e non lo stesso
convenuto; per questa ragione, il pretore le ha considerate tutte irrilevanti.
In
questa sede tuttavia, l'appellante non sostanzia la propria richiesta, né
censura -come ci si sarebbe potuti attendere- la cennata ordinanza sulle prove.
Al proposito dev'essere osservato che la facoltà di indagine del giudice
nell'ambito del rimedio dell'appello può essere data d'ufficio, sulla base di
determinati presupposti (art. 322 lett. a CPC), oppure -come nel caso concreto-
su istanza di una parte, ovvero della parte appellante (lett. b):
processualmente essa dev'essere così proposta come ogni altra domanda
d'appello. Ciò comporta tuttavia che essa sia conforme alla forma e al
contenuto di quel rimedio, in particolare che sia adeguatamente motivata (art.
309 cpv. 2 lett. f CPC); vale infatti il principio secondo cui la mancanza di
motivazione non consente di stabilire i limiti del gravame e impedisce sia alla
controparte di esprimersi al riguardo, sia al giudice di esaminarlo, ovvero di
verificare se il rifiuto delle prove da parte del pretore sia stato
eventualmente errato (Cocchi / Trezzini, CPC, art. 309, n. 3 e n.
20). Tanto più che presupposto necessario per assumere nuove prove in appello è
che il giudice le ritenga utili a formare il suo convincimento (Cocchi / Trezzini,
CPC, art. 322, n. 3), valutazione possibile solo sulla base di elementi
oggettivi sostenuti da chi postula tale attività eccezionale del giudice
d'appello. Il rimprovero mosso al primo giudice di non aver fatto capo all'art.
88 CPC, rispettivamente di aver con ciò leso l'art. 4 Cost, non configura
certamente un'adeguata motivazione della domanda d'appello che, pertanto, non
può essere accolta in quanto nulla.
- Il
quantum della fattura litigiosa -a prescindere dalla pretesa mancata
istruttoria su questo aspetto- non è mai stato contestato dal convenuto
__________: in particolare non con il suo allegato di risposta 31 maggio 1990.
La
reiezione dell'appello rende priva d'oggetto la domanda subordinata. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili segue la soccombenza.
Per
tutti questi motivi,
richiamati
per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
-
L'appello
4 febbraio 1999 __________ è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 500.-, anticipati
dall'appellante, restano a suo carico. Egli rifonderà inoltre a __________
l'importo di fr. 700.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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