AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.39
Data decisione, Autorità: 18.05.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00039
Lugano 18 maggio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.97.00011 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud- promossa con petizione 17 febbraio 1997 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 91’981.40 oltre interessi in conseguenza di un licenziamento in tronco;
domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 7 gennaio 1999 ha accolto per fr. 40’111.70;
appellante la convenuta con atto di appello 15 febbraio 1999, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attore, con osservazioni 29 marzo 1999, postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Nel 1994 __________, proveniente dalla __________ A, è stato assunto dalla __________, ditta che si occupa di import - export di merci di vario genere, in qualità di vicedirettore del settore “moda”. Nel settembre 1996 egli ha informato la datrice di lavoro della sua intenzione di trasferirsi presso una ditta concorrente ed ha perciò disdetto il contratto per il 31 dicembre di quell’anno.
Con lettera 18 ottobre 1996 __________ lo ha licenziato con effetto immediato, rimproverandogli -come meglio precisato il 30 ottobre- di aver cercato di accaparrare clientela a favore del suo nuovo datore di lavoro e di aver gettato discredito sulla ditta.
B. Ritenendo ingiustificato il provvedimento, con la petizione in rassegna __________ ha chiesto che __________ fosse condannata a rifondergli quanto egli avrebbe guadagnato nel periodo di disdetta ordinaria (fr. 30’065.60) nonché a versargli un’indennità per licenziamento ingiustificato pari a sei salari mensili (fr. 61’915’80).
La convenuta si è opposta alle richieste di controparte, ribadendo il ben fondato del licenziamento immediato.
C. Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha accolto la petizione per fr. 40’111.70 più interessi.
Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che la convenuta non avesse sufficientemente provato le circostanze giustificanti un licenziamento in tronco e di conseguenza ha riconosciuto all’attore il diritto a fr. 29’792.40 per salari dovuti fino allo scadere del termine di disdetta ordinario e a fr. 10’319.30 a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato.
D. Con l’appello la convenuta, invocando un arbitrario apprezzamento delle prove -segnatamente della testimonianza __________ (doc. 7)- ribadisce nuovamente la legittimità del licenziamento e chiede pertanto in riforma del primo giudizio che la petizione sia integralmente respinta.
Delle osservazioni con cui l’attore postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
Presupposto è l’esistenza di un motivo grave, cioè di un motivo che renda oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto fino al normale termine di disdetta, secondo il principio generale della buona fede (art. 337 cpv. 2 CO; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 2 ad art. 337 CO; DTF 111 II 245).
In linea di principio, dottrina e giurisprudenza ammettono l’esistenza di "cause gravi", tali da permettere una rescissione in tronco del contratto di lavoro ai sensi dell'art. 337 CO, quando viene commesso un atto illecito nei confronti del partner contrattuale, oppure ancora in presenza di gravi violazioni del rapporto contrattuale.
Non si può tuttavia escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione immediata del rapporto di lavoro: la loro ripetizione deve però portare a una situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 13. ed., Berna 1997, p. 135 e seg.). Inoltre il datore di lavoro deve preventivamente aver avvertito, senza successo, il lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in BJM 1978, p. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern 1981, p. 27).
In altre parole, per l'applicazione dell'art. 337 CO, vale la regola per cui, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto più altri elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la situazione fra le parti: in particolare la ripetitività e una chiara minaccia da parte del datore di lavoro (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; IICCA 1° febbraio 1991 in re G. SA/C.).
Le circostanze invocate per il licenziamento in tronco -per l’esistenza delle quali il disdicente è gravato dell’onere della prova (Rehbinder, op. cit., p. 137; JAR 1989, 139; IICCA 3 agosto 1993 in re M./P. SA, 5 marzo 1996 in re S./A., 25 novembre 1997 in V.A./G. SA)- devono essere esaminate dal giudice secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto della singola fattispecie ed in particolare in rapporto alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, come pure al genere e alla gravità delle mancanze che hanno dato luogo al provvedimento (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 446; Rep. 1985 p. 130). Il giudice non deve inoltre prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto, bensì la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, op. cit., p. 171 e segg.; Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna 1978, p. 201), ed esaminare se fosse o meno impensabile esigere da colui che recede dal contratto la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. ed., Zurigo 1991, p. 464).
Tali rimproveri non sono tuttavia stati provati.
La teste in questione -la cui attendibilità è per altro messa in dubbio dal fatto che essa si era detta offesa per essere stata contattata dall’attore, diversamente dai suoi colleghi, solo in un secondo momento- ha dichiarato che l’attore, per telefono, dopo averle proposto di seguirlo nella ditta concorrente, le avrebbe inoltre chiesto di restare presso la convenuta fino al 31 dicembre 1996, dirottando tutti i corrispondenti e clienti sulla nuova ditta; nel prosieguo della sua deposizione la teste ha quindi precisato che durante la telefonata l’attore gli aveva detto che essa avrebbe dovuto fare come alla __________, senza specificare cosa, dal che essa avrebbe capito che doveva agire nel modo indicato in precedenza e cioè che, quando i corrispondenti chiamavano, essa doveva dire che l’attore non c’era più e che la merce doveva essere mandata alla ditta concorrente.
Da un’obiettiva e serena rilettura della testimonianza risulta provato che l’attore in realtà ha unicamente chiesto alla teste di fare “come alla __________, senza specificare cosa”. Pur essendo possibile -come in definitiva ritenuto soggettivamente dalla teste (ma la testimonianza, in tale misura, è priva di efficacia probatoria, il testimone dovendosi infatti limitare a riferire fatti oggettivi e non le soggettive opinioni o deduzioni che egli ne ha tratto: cfr. IICCA 8 maggio 1996 in re A. AG/S. SA, 21 febbraio 1997 in re G./C., 20 novembre 1997 in re I. SA/N., 14 luglio 1998 in re I./R., 22 luglio 1998 in re B./F. SA)- che con tale espressione l’attore intendesse effettivamente incaricarla di dirottare i corrispondenti ed i clienti (ZR 1951 Nr. 197; IICCA 11 febbraio 1994 in re G./B. SA), ciò tuttavia non esclude che quelle parole potessero avere un altro significato, ad esempio che con ciò la teste veniva unicamente incaricata di comunicare ai clienti, la maggior parte dei quali per altro conosciuti personalmente dall’attore stesso in quanto da lui portati alla convenuta (teste __________), dove potevano trovarlo in seguito.
Non essendovi elementi particolari che permettano di preferire una tesi piuttosto che l’altra -per inciso la circostanza, sempre riferita dalla teste __________, secondo cui la dipendente ____________________ dopo aver indicato al cliente __________ che l’attore sarebbe andato a lavorare per una nuova ditta, avrebbe detto a quest’ultimo di star tranquillo che tutto era a posto, non appare a sua volta decisiva, non essendo noti i dettagli del colloquio con il cliente, né se la frase messa in bocca alla dipendente si riferisse effettivamente a quel colloquio, tanto più che la stessa __________ nel suo interrogatorio formale (doc. 7) ha chiaramente escluso di aver contattato dei clienti per convincerli a passare alla concorrenza, precisando inoltre che l’episodio a cui aveva fatto accenno la __________ riguardava un colloquio con una sua cugina che lavorava, per altro nel settore amministrazione e non spedizioni, presso __________- se ne deve concludere che la testimonianza in questione, non confermata da altre risultanze dell’incarto, non consente (ancora) a questa Camera di maturare l’intimo convincimento che l’attore con il suo agire abbia effettivamente inteso dirottare la clientela della convenuta rispettivamente accaparrarsi parte di quella clientela.
Nessun teste ha in effetti affermato che l’attore sia stato sorpreso ad accaparrare clienti -l’episodio della stampa da parte sua dell’intera lista dei clienti della convenuta, per altro risalente alla Pasqua 1996, è stato da lui giustificato con la necessità di rendere visita ad alcuni clienti, non essendo tecnicamente possibile presso la convenuta la stampa dei clienti del solo settore “moda” (teste __________)- o a parlar male della convenuta.
I testi __________ e __________ (doc. 7) hanno invero dichiarato, non però per cognizione diretta ma solo per sentito dire (il che rende priva di rilevanza probatoria la loro testimonianza su quei fatti: Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 9 ad art. 90; IICCA 5 gennaio 1995 in re R./R., 27 aprile 1995 in re H./G., 11 agosto 1995 in re V./C., 3 gennaio 1996 in re T./J. SA, 15 marzo 1996 in re R. SA/F., 23 settembre 1996 in re T./D. SA e lc., 30 ottobre 1997 in re J./C., 14 luglio 1998 in re I./R., 22 luglio 1998 in re B./F. SA, 30 settembre 1998 in re C./A., 4 novembre 1998 in re M./B. SA) che ad alcuni clienti sarebbe stato chiesto di rivolgersi in futuro alla ditta concorrente, poiché sembrava che la convenuta dovesse chiudere: sennonché, a parte la teste __________ -della cui testimonianza già si è detto nel precedente considerando- nessuno è stato in grado di confermare tali voci, rispettivamente che alla base delle stesse vi fosse direttamente o indirettamente -con una sua eventuale responsabilità quale mandante- l’attore.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 15 febbraio 1999 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 880.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 900.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1’200.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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