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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.48
Data decisione, Autorità: 29.03.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00048
Lugano 29 marzo 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura accelerata -inc. no. OA.96.00535 (già 13'077) della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con petizione 16 settembre 1996 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
in materia di rivendicazione di proprietà;
atteso che con pronuncia del 18 dicembre 1998 il Tribunale federale ha dato atto all’attrice che il termine di 30 giorni per versare alla Pretura fr. 270’000.- in contanti a titolo di cauzione processuale, di cui al decreto pretorile del 5 maggio 1998, decorreva dall’intimazione del dispositivo dell’alta Corte;
Ed ora sul decreto 8 febbraio 1999 con cui il Pretore, preso atto del mancato versamento della cauzione nei termini, ha stralciato dai ruoli la petizione;
appellante l’attrice con atto di appello 18 febbraio 1999, con cui chiede l’annullamento del decreto di stralcio e il rinvio degli atti al primo giudice, affinché abbia ad assegnarle un termine di 60 giorni per fornire una garanzia bancaria a prima richiesta di primaria banca svizzera a valere quale cauzione processuale; il tutto, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con osservazioni 24 marzo 1999 postula in via principale che il gravame sia dichiarato irricevibile e in via subordinata che lo stesso sia respinto, protestando spese e ripetibili;
richiamato il decreto 23 febbraio 1999 con cui il Presidente di questa Camera ha concesso all’appello l’effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
che con decreto 5 maggio 1998, confermato da questa Camera il 23 settembre 1998 e dal Tribunale federale il 18 dicembre 1998, il Pretore ha ordinato all’attrice __________ di versare alla Pretura fr. 270’000.- in contanti a titolo di cauzione processuale, pena lo stralcio della causa in caso di mancato pagamento nei termini stabiliti;
che in calce alla sua decisione, il Tribunale federale ha dato atto che il termine di 30 giorni per versare la cauzione non decorreva dall’intimazione del giudizio pretorile o di quello d’appello, bensì unicamente dall’intimazione del dispositivo dell’alta Corte;
che con decisione 8 gennaio 1999, statuendo sulla richiesta 22 ottobre 1998 con cui l’attrice postulava la modifica di una precedente decisione 1° ottobre 1998, il Pretore ha confermato che la cauzione andava versata in contanti entro il termine indicato dal Tribunale federale ed ha respinto, siccome troppo generica, la domanda con cui l’attrice chiedeva di assegnarle un termine di 60 giorni per fornire una garanzia bancaria a prima richiesta di primaria banca svizzera a titolo di cauzione;
che con decreto 8 febbraio 1999 il Pretore, preso atto del mancato versamento della cauzione da parte dell’attrice nel termine assegnato, ha stralciato dai ruoli la petizione;
che con appello 18 febbraio 1999, cui è stato concesso l’effetto sospensivo, l’attrice chiede l’annullamento del decreto di stralcio e il rinvio degli atti al primo giudice, affinché abbia ad assegnarle un termine di 60 giorni per fornire una garanzia bancaria a prima richiesta di primaria banca svizzera a valere quale cauzione processuale;
che in sostanza l‘appellante assevera che la decisione con cui il Pretore ha respinto la richiesta di sostituire il versamento in contanti con la prestazione di una garanzia bancaria di primaria banca svizzera sarebbe contraria allo spirito dell’art. 153 CPC;
che delle osservazioni 24 marzo 1999 della convenuta si dirà, se necessario, nei successivi considerandi;
considerando
in diritto
che per giurisprudenza invalsa una dichiarazione di stralcio è di principio inappellabile, a meno che la contestazione riguardi l’esistenza stessa della situazione processuale che ha portato allo stralcio (ICCA 13 ottobre 1994 in re G./B.; IICCA 8 maggio 1996 in re R./S. SA in liq., 21 agosto 1996 in re W./C., 20 febbraio 1997 in re D.B./F.);
che nel caso di specie, pur essendo il gravame di per sé ricevibile, l’appellante tuttavia non contesta in alcun modo la situazione processuale che ha dato luogo allo stralcio, ovvero il fatto di non aver prestato la cauzione nel termine assegnato (art. 153 cpv. 3 CPC), per cui l’appello, già per questo essenziale motivo, deve essere respinto;
che, al contrario, l’appellante si limita a censurare il fatto che con giudizio 8 gennaio 1999 il Pretore abbia respinto, siccome troppo generica, la sua richiesta 22 ottobre 1998 volta a sostituire il versamento in contanti con la prestazione di una garanzia bancaria di primaria banca svizzera, ritenendo in sostanza che quella pronunzia fosse manifestamente arbitraria, in quanto contraria allo spirito della cauzione processuale di cui all’art. 153 CPC;
che, tuttavia, come già deciso con sentenza 15 ottobre 1998 di questa Camera tra le medesime parti -alla cui esauriente motivazione si rinvia- il giudizio con cui il 1° ottobre 1998 il Pretore aveva respinto la richiesta 30 settembre 1998 dell’attrice volta ad ottenere la proroga del termine e la modifica delle modalità per prestare la cauzione, sostituendo il versamento in contanti alla Pretura con il deposito di una garanzia bancaria irrevocabile a prima richiesta di primaria banca svizzera, costituiva -”giustamente”, secondo lo stesso appellante (appello p. 3)- una semplice ordinanza e come tale non era impugnabile con il rimedio dell’appello (art. 95 cpv. 1 CPC);
che a sua volta la decisione 9 gennaio 1999 con cui il Pretore ha di fatto rifiutato di modificare l’ordinanza 1° ottobre 1998, respingendo la richiesta di proroga del termine e la domanda di sostituire il pagamento in contanti con la prestazione di una garanzia bancaria, costituisce pure un’ordinanza ed è perciò anch’essa inappellabile, tanto più che il termine di 10 giorni per inoltrare l’appello sarebbe comunque infruttuosamente scaduto;
che la censura, qui sollevata, relativa all’erronea applicazione dell’art. 153 CPC avrebbe invero potuto essere oggetto di un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, da inoltrarsi entro 30 giorni dall’intimazione dell’ordinanza 8 gennaio 1999 del Pretore, ma l’attrice non ha ritenuto nel termine di far capo a quel mezzo di impugnazione;
che in definitiva l’appello, manifestamente infondato e temerario, deve essere respinto senza ulteriori formalità, con accollo all’attrice di tassa di giustizia, spese e congrue ripetibili;
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 18 febbraio 1999 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’950.–
b) spese fr. 50.–
Totale fr. 2’000.–
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 5’000.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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