AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.53
Data decisione, Autorità: 25.06.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00053
Lugano 25 giugno 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.24 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 10 gennaio 1996 da
(rappr. dall’avv. __________
contro
(rappr. dall’avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 400’000.-- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno, domanda ridotta a fr. 296’736.50 oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 16 febbraio 1999 ha respinto;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 3 marzo 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 296’736.50 oltre interessi;
Mentre il convenuto con osservazioni del 23 aprile 1999 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto: A. Secondo quanto narrato in petizione, all’attrice, proprietaria del fondo n. __________ di , il comune convenuto non avrebbe consentito di realizzare i balconi dei piani superiori, prospettati in corso di costruzione, dello stabile denominato “ ”.
Più precisamente, l’11 gennaio 1988 il convenuto avrebbe respinto la relativa notifica fatta dall’attrice il 15 ottobre 1987, decisione che essa avrebbe dovuto accettare per evitare l’aumento dei costi di costruzione conseguente alle more della procedura ricorsuale.
La decisione del Comune sarebbe nondimeno stata arbitraria, prova ne sarebbe il fatto che esso il 6 settembre 1993 avrebbe autorizzato la costruzione dei balconi per __________ ”, progetto promosso da altri imprenditori per il vicino fondo n. __________, autorizzazione confermata il 25 gennaio dal Consiglio di Stato, che ha rigettato l’opposizione interposta dall’attrice.
La mancata realizzazione dei balconi avrebbe reso difficile la locazione degli appartamenti dello stabile dell’attrice, che avrebbe così subito un danno quantificabile in fr. 400’000.--, di cui chiede il risarcimento invocando la Lresp e gli art. 41 e segg. CO.
B. Il comune di __________ si è opposto alla petizione eccependo preliminarmente la prescrizione e la perenzione della pretesa avversaria.
Nel merito la stessa sarebbe comunque infondata, atteso che l’attrice -così come in seguito i promotori della “__________ ”- era stata autorizzata a costruire dei balconi a filo di facciata, mentre il rifiuto del Comune nei confronti dell’attrice avrebbe riguardato i balconi a sbalzo, che nemmeno in seguito sarebbero stati autorizzati.
All’attrice andrebbe inoltre imputato il fatto di non avere impugnato la decisione comunale dell’11 gennaio 1988, così che essa non potrebbe ora dolersene. Contestato sarebbe poi l’asserito danno, mentre in diritto non ricorrerebbero a carico del convenuto gli estremi della Lresp.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha rilevato che nell’ipotesi dell’applicabilità alla fattispecie della Lresp, entrata in vigore il 1° gennaio 1990, la petizione andrebbe respinta già solo per il fatto che l’attrice ha a suo tempo omesso di impugnare la decisione comunale dalla quale si ritiene danneggiata, mentre, contrariamente alle sue tesi, la successiva decisione 25 gennaio 1994 del Consiglio di Stato non comproverebbe alcuna violazione di un dovere primordiale della funzione a carico del Comune.
Ne conseguirebbe, in ogni caso, la reiezione della petizione, senza necessità di disamina delle eccezioni di prescrizione e perenzione sollevate dal convenuto.
D. Con l’appello l’attrice chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la petizione per fr. 296’736.50 oltre interessi.
Riproposta la propria versione dei fatti, la ricorrente (punto 8, pag. 7 e 8) ha preliminarmente dato per acquisite in suo favore le tematiche non affrontate dal giudizio impugnato.
Sui punti controversi del primo giudizio, essa ha espresso l’opinione secondo cui non potrebbe esserle imputato di avere accettato la decisione comunale del 1988, avendo essa con ciò limitato il danno. Inoltre, contrariamente a quanto considerato dal Pretore, l’agire del Comune -e meglio l’emanazione di un atto amministrativo fondato su una base legale insufficiente- costituirebbe una primaria violazione dei propri doveri da parte dell’ente pubblico, laddove sarebbe innegabile il successivo cambiamento di prassi da parte sua, avendo la “__________ ” potuto beneficiare della possibilità di adottare dei balconi sporgenti.
E. Delle osservazioni del convenuto al gravame, del quale è chiesta la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Va preliminarmente disattesa l’originale argomentazione introduttiva dell’appellante, secondo cui dalla mancata disamina nel giudizio impugnato di determinati aspetti giuridici della vertenza andrebbe dedotto che “l’azione giudiziaria della __________ abbia ricevuto esplicito riconoscimento” (punto 8, pag. 7; cfr. anche il punto 12 a pag. 11).
Vero è infatti che un’azione merita tutela solamente quando ne sono cumulativamente adempiute tutte le premesse, le cui basi fattuali devono essere puntualmente dimostrate dal procedente che se ne vuole prevalere (art. 8 CC), mentre dal profilo procedurale è addirittura manifesto che il principio dell’economia processuale consente al giudice di limitare il proprio giudizio anche ad una sola di quelle premesse il cui venir meno imporrebbe la reiezione della petizione, divenendo uno sterile esercizio di forma quello di chinarsi sulla altre premesse dell’azione quando la sua reiezione deve comunque essere sancita per altro motivo.
Detto in altre parole, se un’azione risulta infondata per molteplici ragioni, nulla impone al giudice la disamina di tutti i motivi per cui essa non può essere accolta, e di conseguenza l’omessa verifica di parte di essi non può ragionevolmente conferire diritto alcuno al procedente.
La giurisprudenza ha precisato che per “eventi dannosi” ai sensi della norma va inteso il momento del compimento dei pretesi atti (od omissioni) illeciti (I CCA 23 ottobre 1996 in: RDAT 1997, II, n. 9, pag. 13; II CCA 21 giugno 1995 in re P./Comune di L.), e perciò non il successivo momento in cui il danno si concretizza appieno, oppure quello in cui l’atto riceve la qualifica di illecito.
Nel caso in rassegna è incontestato che la pretesa azione illecita del Comune convenuto risiede a mente dell’attrice nell’emana-zione della decisione in materia di licenza edilizia dell’11 gennaio 1988 (doc. D), a lei sfavorevole, mentre la successiva decisione 25 gennaio 1994 del Consiglio di Stato (doc. G), non costituisce evidentemente azione illecita del comune di __________ -del tutto estraneo a tale atto, che oltretutto viene di per sé reputato corretto dall’attrice-, ma sarebbe unicamente -a mente dell’attrice- l’atto che permette di dedurre la natura illecita della decisione 11 gennaio 1988 (esplicita la petizione, punto 4, pag. 7: “...secondo la decisione del Consiglio di Stato di cui doc. G, il Municipio di __________ ha commesso una grave violazione dei propri compiti negando arbitrariamente l’edificazione dei balconi che in seguito, a distanza di pochi anni, ha invece permesso ad altri promotori immobiliari, ricevendo addirittura un plauso del Consiglio di Stato per aver mutato atteggiamento rispetto al precedente arbitrio commesso nei confronti della __________ ”).
Né l’illecito del convenuto nei confronti dell’attrice potrebbe essere ravvisato nella sua decisione 6 settembre 1993 di concedere la licenza di costruzione per la “__________ ” (decisione impugnata dall’attrice e fonte della predetta decisione 25 gennaio 1994 del Consiglio di Stato), trattandosi di un atto rivolto nei riguardi di terzi e che non ha prodotto alcuna diretta conseguenza nei suoi confronti.
Stante un preteso illecito compiuto l’11 gennaio 1988 da un organo comunale, ne consegue l’inapplicabilità della Lresp alla fattispecie.
In assenza di una particolare disciplina legislativa del Cantone in materia di responsabilità di pubblici funzionari ed impiegati -tale era la situazione in Ticino prima dell’entrata in vigore della Lresp- solo l’agente pubblico è responsabile personalmente per i suoi comportamenti illeciti (II CCA 21 giugno 1995 citata; Bianchi, Ente pubblico e responsabilità per illecito, in: RDAT 1979, pag. 268; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, n. 1287).
Si deve pertanto negare la possibilità per l’attrice di convenire direttamente in giudizio il Comune di __________ poiché non legittimato passivamente.
L’attrice avrebbe dovuto chiedere il risarcimento degli asseriti danni nei confronti del o degli agenti pubblici che riteneva responsabili della decisione a lei sfavorevole secondo il sistema previgente la legge cantonale, ovvero ai sensi degli art. 41 e segg. CO.
Anche se la parte convenuta non ha eccepito la sua carenza di legittimazione passiva ed anche se il primo giudice non si è espresso al riguardo, la questione deve essere esaminata in questa sede poiché il giudice rileva d’ufficio la legittimazione delle parti al processo, trattandosi di un elemento del diritto sostanziale (DTF 107 II 85; II CCA 31 maggio 1995 in re W./P., 6 aprile 1995 in re C. srl/S. e S. SA; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo, 1989, pag. 18) e dovendo egli applicare d’ufficio il diritto federale e quello ticinese.
Dovendo la petizione essere respinta senza entrare nel merito della stessa per carenza di legittimazione passiva del Comune di __________, non torna conto di esaminare le censure di cui al gravame, che non possono modificare questa soluzione.
Ne consegue la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 3 marzo 1999 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3’950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 4’000.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 10’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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