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Numero d'incarto:
12.1999.60
Data decisione, Autorità:
27.05.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00060
Lugano
27 maggio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa per mercedi e salari DI.98.86 della Pretura del distretto di Riviera, promossa con
istanza 2 settembre 1998 da
rappr.
dal __________
contro
con cui l’istante ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 16’036.20 oltre
interessi;
Domanda avversata dalla
convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il Pretore con
sentenza 24 febbraio 1999 ha accolto per fr. 9’036.20 oltre interessi;
Appellante l’istante, che
con atto di appello del 3 marzo 1999 chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso dell’integrale ammissione dell’istanza;
Appello sul quale la convenuta non si
è espressa,
Letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto:
-
che
l’istante ha lavorato per la convenuta sin dal 1° settembre 1992, dapprima come
apprendista tipografo, ed in seguito come stampatore con attestato federale di
capacità;
-
che
la convenuta l’ha licenziato in tronco in data 25 giugno 1998 per il motivo che
egli avrebbe ingiustificatamente abbandonato il posto di lavoro (doc. B);
-
che
l’istante ha tempestivamente contestato tale provvedimento (doc. C) e con la
procedura in rassegna ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento del
salario del periodo di disdetta, delle ferie non godute, della quota parte
della tredicesima mensilità, al saldo di altre spettanze per il periodo 1°
gennaio - 30 giugno 1998 e al versamento di un’indennità ex art. 337c cpv. 3
CO, il tutto per fr. 16’036.20 oltre interessi;
-
che
la convenuta in occasione dell’udienza di discussione del 5 ottobre 1998 si è
opposta all’istanza;
-
che
il Pretore ha ritenuto ingiustificata la rescissione immediata del contratto
pronunciata dalla convenuta, non avendo il dipendente avuto l’intenzione di
abbandonare realmente il posto di lavoro;
-
che
egli ha pertanto parzialmente ammesso l’istanza, riconoscendo al dipendente fr.
7’000.-- per il salario del periodo di disdetta, fr. 581.-- per le ferie non
godute, fr. 581.-- di quota parte della tredicesima e fr. 874.20 a saldo di
altre pretese, il tutto per fr. 9’036.20 oltre interessi;
-
che
la richiesta di un indennizzo per l’ingiustificato licenziamento in tronco è di
contro stata respinta per il motivo della concolpa del dipendente e per il
fatto che egli avrebbe rapidamente trovato un altro posto di lavoro;
-
che
contro quest’ultima decisione insorge l’istante, chiedendo che gli venga
attribuita un’indennità di fr. 7’000.--, pari a due mensilità di salario;
-
che
la convenuta non ha presentato osservazioni all’appello;
Considerato
in diritto:
-
che
a questo stadio della causa è incontestato il fatto che la convenuta ha
indebitamente pronunciato il licenziamento immediato dell’istante;
-
che
la lite è di conseguenza circoscritta alla questione della mancata attribuzione
in favore del dipendente dell’indennità di cui all’art. 337c cpv. 3 CO;
-
che
secondo la dottrina e la giurisprudenza di questa Camera, in caso di
licenziamento in tronco privo di giustificazione il giudice, onde salvaguardare
il carattere penale conferito dal legislatore all’art. 337c cpv. 3 CO, è di
regola tenuto a condannare il datore di lavoro al pagamento dell’indennità (DTF
120 II 247, 116 II 300; II CCA 5 novembre 1998 in re S./C., 6 dicembre
1995 in re E./C., 10 ottobre 1995 in re T./K. SA; Rehbinder, Berner Kommentar,
n. 8 ad art. 337c CO);
-
che
di conseguenza il solo fatto che vi sia una concolpa del dipendente non osta
ancora all’attribuzione di un indennizzo, ancorché ridotto (II CCA 6
dicembre 1995 citata: indennizzo pari a una mensilità a dipendente che, come
nella specie, ha temporaneamente lasciato il posto di lavoro, senza intendere
abbandonarlo definitivamente; II CCA 18 aprile 1996 in re T./F., 10
ottobre 1995 citata);
-
che
l’esenzione del datore di lavoro dal pagamento dell’indennità entra in linea di
conto unicamente in casi del tutto particolari, ad esempio quando, nonostante
il licenziamento in tronco ingiustificato, non sia ravvisabile un comportamento
censurabile da parte del datore di lavoro (II CCA 5 novembre 1998 in re
S./C., 6 dicembre 1995 citata), oppure in presenza, ma solo unitamente ad altre
circostanze giustificanti tale risultato, di una grave concolpa del dipendente
(II CCA 28 marzo 1997 in re v.B./M. SA);
-
che
nel caso di specie la convenuta non può sicuramente essere considerata esente
da colpe, avendo essa impulsivamente reagito ad una lieve mancanza del
dipendente, ossia ad un temporaneo abbandono del posto di lavoro conseguente ad
un alterco, con la pronunzia del licenziamento in tronco, ancorché dovesse
esserle chiaro che il dipendente non intendeva affatto rinunciare in via
definitiva al proprio lavoro;
-
che
del resto, a giusta ragione, neppure il giudizio impugnato conclude per
l’assenza di colpa della datrice di lavoro (consid. 3, pag. 4);
-
che
il fatto che il dipendente potesse in alcune circostanze avere avuto un
comportamento che “non era senza macchia” (ibidem) non giustifica da solo la
non attribuzione dell’indennizzo;
-
che
della sua concolpa nelle circostanze che hanno condotto al licenziamento, come
pure del fatto che egli ha rapidamente trovato una nuova occupazione si può
debitamente tenere conto con l’attribuzione di un’indennità limitata ad una
sola mensilità di salario, decisione in linea con quelle adottate in casi
analoghi (II CCA 6 dicembre 1995 citata);
-
che
ne consegue pertanto, in parziale accoglimento del gravame, l’attribuzione al
dipendente di un’indennità pari a fr. 3’500.--;
-
che
i richiesti interessi su tale importo decorrono unicamente dalla data della
sentenza che avrebbe dovuto attribuire l’indennità (II CCA 2 marzo 1993
in re R./C. SA);
-
che
tale riforma del giudizio comporta anche un attribuzione di ripetibili di prima
sede più favorevole all’istante, così come da lui espressamente richiesto;
-
che
per questo giudizio non si prelevano tasse o spese e, in considerazione
dell’esito e delle circostanze, non si attribuiscono ripetibili;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello
3 marzo 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 24 febbraio 1999 della Pretura del distretto di Riviera
è riformata nel modo seguente:
- L’istanza
è parzialmente accolta.
__________,
è condannata a pagare ad __________, fr. 12’536.20 oltre ad interessi al 5% dal
28 ottobre 1998 su fr. 9’036.20 e dal 24 febbraio 1999 su fr. 3’500.--.
- Non
si prelevano tasse o spese. La convenuta rifonderà all’istante fr. 500.-- per
parte di ripetibili.
II. Non
si prelevano tasse o spese per la procedura di appello, non si attribuiscono
ripetibili.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Riviera.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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