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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.62
Data decisione, Autorità:
29.04.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00062
Lugano
29 aprile 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. DI.99.00023 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, promossa con
istanza 21 gennaio 1999 da
entrambi
rappr. dalla __________
contro
con cui gli istanti hanno
chiesto lo sfratto del convenuto dall’appartamento di 2 1/2 locali sito nella
__________ in Via __________ ad __________
domanda che il convenuto,
precluso, non ha contestato e che il Pretore ha accolto con decreto 22 febbraio
1999;
appellante la parte
convenuta, che con atto di appello con domanda di effetto sospensivo del 12
marzo 1999, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
l’istanza di sfratto, con protesta di spese e ripetibili;
richiamato il decreto 18
marzo 1999 con cui il Presidente di questa Camera ha conferito al gravame
l’effetto sospensivo;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti,
Considerato
in fatto e in diritto
che
con contratto 6 febbraio 1998 __________ e __________ hanno dato in locazione a
__________ l’appartamento di 2 1/2 locali sito nella __________ in Via __________ ad __________ (doc. A);
che
il contratto, di durata indeterminata, prevedeva tra l’altro una pigione
mensile di fr. 300.-;
che
con scritto 12 ottobre 1998 i locatori, rilevando l’esistenza di uno scoperto
di fr. 4’300.-, hanno assegnato al conduttore un termine di 30 giorni per
provvedere al relativo pagamento, in difetto di che il contratto sarebbe stato
rescisso in applicazione dell’art. 257d CO (doc. B);
che,
non essendo intervenuto alcun versamento nel termine, il 12 novembre 1998 i
locatori con formulario ufficiale hanno disdetto il contratto per il 31
dicembre 1998 (doc. C);
che,
successivamente, con l’istanza in rassegna essi hanno chiesto lo sfratto del
conduttore dall’ente locato;
che
con raccomandata N. __________del 21 gennaio 1999 il Pretore ha citato il
convenuto a comparire all’udienza di discussione, indetta per il 22 febbraio
successivo;
che
la citazione è stata ripetuta il 4 febbraio 1999 per lettera semplice, atteso
che la raccomandata non era stata ritirata;
che
all’udienza di discussione è comparso unicamente il rappresentante degli
istanti, che si è riconfermato nelle sue allegazioni;
che
con il giudizio qui impugnato il Pretore, rilevando che l’istanza si fondava
sul contratto di locazione e che lo stesso era stato disdetto, ha decretato lo
sfratto immediato del convenuto dai locali occupati, mettendo a suo carico la
tassa di giustizia e le spese di fr. 100.-;
che
con l’appello, cui è stato concesso l’effetto sospensivo, il convenuto chiede
la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l’istanza di sfratto;
che
l’appellante in sostanza ritiene nulla la disdetta, asserendo di aver sempre
pagato il canone di locazione, tanto più che era oggettivamente impossibile che
a quel momento lo scoperto ammontasse a fr. 4’300.-; egli giustifica inoltre il
mancato ritiro della citazione per l’udienza di discussione in quanto assente e
ritiene che nell’occasione la Pretura avrebbe quantomeno dovuto procedere ad
una seconda convocazione;
che
innanzitutto giusta l’art. 124 cpv. 1 CPC la notificazione degli atti avviene,
di regola, mediante invio postale raccomandato, ritenuto che essa è considerata
per validamente effettuata anche se il destinatario ha rifiutato o impedito la
consegna (cpv. 5; IICCA 16 gennaio 1997 in re P./D. SA, 26 agosto 1998
in re G./G.H.);
che
in particolare nel caso in cui il destinatario non può essere raggiunto e viene
posto l’avviso di ritiro nella bucalettere, l’invio si considera notificato al
momento in cui esso viene ritirato all’ufficio postale e in caso di mancato
ritiro l’ultimo dei 7 giorni di giacenza (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 4 e 9
ad art. 124; IICCA 14 aprile 1994 in re G./T. SA, 24 febbraio 1995 in re
H. AG/Z., 5 settembre 1995 in re C. S.p.A./B., 2 marzo 1998 in re M.E. SA/R.
S.r.l., 16 dicembre 1998 in re G./B. AG);
che
nella fattispecie la notificazione della citazione al convenuto è pertanto
valida, indipendentemente dalla sua eventuale assenza, per altro nemmeno
motivata; tanto più che egli non ha comunque affermato di non aver ricevuto la
citazione inviatagli in seguito per lettera semplice;
che
di conseguenza il convenuto, il quale risulta così esser stato citato regolarmente
all’udienza di discussione e che non è comparso, è precluso nella lite, non
imponendosi una seconda convocazione (art. 135 cpv. 1 CPC);
che
l’appellante ritiene in ogni caso di non essere stato in mora al momento
dell’inoltro della disdetta e che era impossibile che a quel momento vi fosse
uno scoperto di fr. 4’300.-, per cui in definitiva la disdetta sarebbe nulla;
che,
prima di esaminare in dettaglio tali contestazioni, va rilevato che per
costante giurisprudenza anche alla parte preclusa è riconosciuto il diritto di
appellare per dimostrare che la sentenza del giudice di prime cure non adempie
il requisito di un giudizio pronunciato a termini di ragione e secondo il
diritto (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 5 ad art. 169; Rep. 1969
p. 283; IICCA 22 aprile 1994 in re V./S., 3 maggio 1994 in re B. SA/T.
SA, 16 gennaio 1995 in re S. & M. SA/ C. F. SA e llcc., 8 agosto 1995 in re
P./J. AG, 31 ottobre 1996 in re S. SA/N., 30 ottobre 1997 in re B./C., 29
settembre 1998 in re M./F. SA);
che
tuttavia la procedura di appello si caratterizza quale accertamento critico
della decisione del primo giudice senza possibilità che queste emergenze
processuali possano essere mutate e questo rigore non trova eccezione nei
confronti del convenuto contumace al quale, pur essendo data la facoltà
d’appellare, non è però permesso -in quanto l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
esclude la facoltà di addurre fatti nuovi, prove ed eccezioni- di avvalersi di
contestazioni non sollevate in prima istanza e non rilevabili d’ufficio dal
giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 5 ad art. 321 CPC; IICCA
16 gennaio 1995 in re S. & M. SA/ C. F. SA e llcc., 8 agosto 1995 in re
P./J. AG, 31 ottobre 1996 in re S. SA/N., 8 aprile 1997 in re C. SA/M., 30
ottobre 1997 in re B./C., 29 settembre 1998 in re M./F. SA);
che,
ciò premesso, le due censure sollevate dall’appellante, formulate per la prima
volta in questa sede e non rilevabili d’ufficio, sono manifestamente
irricevibili;
che
ad ogni modo la circostanza che l’appellante al momento della notifica della
disdetta non fosse in mora non è stata minimamente provata ed è rimasta allo
stadio di puro parlato;
che,
con riferimento all’altra censura, è ben vero che lo scoperto indicato in fr.
4’300.- risultava effettivamente eccessivo vista la pigione mensile concordata
(fr. 300.-) e il periodo di locazione trascorso (febbraio-ottobre 1998);
che
la circostanza potrebbe invero essere spiegata dal fatto, cui si fa accenno
nell’istanza, che a far tempo dal 1° luglio 1998 il convenuto era subentrato al
contratto di locazione concluso dal __________: è in effetti del tutto
inverosimile, senza la collaborazione -finanziaria- del __________ che ad
__________ si riesca a trovare in
locazione un appartamento di 2 1/2 locali per soli fr. 300.- mensili;
che,
se ciò anche non fosse, è ad ogni modo evidente che a carico del convenuto uno
scoperto, anche se ridotto, di circa fr. 2’700.-, poteva comunque sussistere;
che
anche in quest’ultima ipotesi il convenuto non potrebbe tuttavia opporsi alla
disdetta per mora, il Tribunale federale avendo già stabilito che il fatto che
un locatore pretenda dal conduttore un importo troppo elevato per raffronto a
quello dovuto non comporta di per sé la nullità della comminatoria, a meno che
-evenienza che nel caso concreto, in assenza di ulteriori riscontri, va
decisamente esclusa- in quel suo comportamento non si ravvisi una violazione
della buona fede (DB 1991 Nr. 27; Giger, Der zahlungsunwillige Mieter,
Zurigo 1987, p. 114 e seg.);
che
di conseguenza il Pretore ha giustamente concluso per la legittimità
dell’istanza di sfratto, per cui l’appello, del tutto infondato, deve essere
respinto;
che
la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre
non si assegnano ripetibili alla controparte, che non ha presentato
osservazioni al gravame;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 12 marzo
1999 __________ è respinto.
II. Gli oneri
processuali di complessivi fr. 200.- (con una tassa di giustizia di fr. 180.- e
spese di fr. 20.-), da anticipare dall’appellante, restano a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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