AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.64
Data decisione, Autorità: 01.06.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00064
Lugano 1° giugno 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.604 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 11 agosto 1997 da
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 9’643.70 oltre accessori;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 23 febbraio 1999 ha accolto;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 15 marzo 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con le osservazioni del 30 aprile 1999 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Le parti sono legate dal contratto doc. A, sottoscritto il 30 agosto 1982, con cui hanno pattuito le condizioni di accettazione nell’esercizio pubblico __________ di __________ delle carte di credito __________.
Il contenzioso in esame concerne 4 transazioni con la medesima carta di __________ (doc. B) in cui i dati della carta di credito del cliente -che contesta di avere soggiornato nell’albergo in questione e di avere apposto la propria firma- non figurano sui documenti di vendita, così come previsto dalle condizioni contrattuali.
Essendo l’ammontare delle transazioni già stato pagato al convenuto, questi sarebbe tenuto alla restituzione dell’importo, oggetto della presente causa.
B. Il convenuto si è opposto alla petizione, affermando che la mancata stampigliatura con l’apposito apparecchio dei dati della carta di credito non avrebbe alcun influsso sulla validità delle transazioni, essendosi egli attenuto alle istruzioni ricevute telefonicamente dal __________, che l’avrebbe autorizzato ad accettare la carta di credito indicata nelle fatture in oggetto in conformità a quanto previsto all’art. 4 delle condizioni contrattuali, il che escluderebbe la violazione degli art. 1, 3 e 8 invocata da controparte.
C. Le parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Il Pretore nel giudizio qui impugnato, richiamate le norme contrattuali applicabili, ha ritenuto che i documenti di vendita in questione siano stati compilati in contrasto con quanto previsto dall’art. 3, dovendosi ammettere che l’autorizzazione telefonica del gestore della carta di credito non implicherebbe un obbligo incondizionato della banca all’accettazione di qualsiasi transazione, ma che al contrario rimarrebbe la facoltà di rifiutare i documenti compilati in maniera irregolare, e di conseguenza per l’esercente l’obbligo di attenersi alla procedura regolamentare.
Dal che l’obbligo del convenuto di restituire quanto percepito per le transazioni in questione, e pertanto l’accoglimento della petizione.
E. Con l’appello in rassegna il convenuto, in sostanza, ripropone la tesi della correttezza del suo comportamento alla luce delle disposizioni contrattuali in vigore, avendo egli diligentemente seguito le istruzioni ricevute dal __________, così che la mancata stampigliatura di alcuni dati inerenti la carta di credito non avrebbe alcuna conseguenza sulla validità delle transazioni, potendo il convenuto fare affidamento sull’autorizzazione ricevuta all’utilizzo della carta di credito scaduta che il cliente aveva con sé, così come dimostrato dall’istruttoria, e costituendo la soluzione contraria un eccesso di formalismo.
F. Delle osservazioni al gravame della resistente, che ne postula la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi di diritto.
Considerato
in diritto:
L’art. 3, titolato “Compilazione dei documenti, firma”, recita tra l’altro:
“L’esercente deve compilare i documenti e le eventuali note di storno utilizzando esclusivamente i moduli forniti dalla banca.
Sui documenti e sulle note di storno devono figurare i seguenti dati:
stampigliati mediante l’apposita macchinetta imprinter: il numero della carta, la scadenza, il nome del titolare della carta, il nome e il numero dell’esercizio, la località.
trascritti manualmente: l’ammontare della transazione espresso in franchi svizzeri, la data della transazione, il numero di codice dell’eventuale autorizzazione ottenuta dalla banca.
I documenti e le note di storno (vedasi art. 5) devono essere firmati dal titolare della carta; le note di storno devono essere sottoscritte anche dall’esercente. L’esercente si impegna a raccogliere in sua presenza la firma del titolare della carta controllandone la corrispondenza con la firma apposta sulla carta e in caso di dubbio controllandola anche con quella apposta su un documento d’identità.”
L’art. 4, denominato “Autorizzazione”, prevede invece che:
“L’esercente deve richiedere alla banca l’apposito codice di autorizzazione e trascriverlo sul documento quando:
l’importo totale degli acquisti effettuati a fronte della medesima carta in uno stesso giorno supera il limite di vendita assegnato all’esercente;
viene presentata una carta scaduta;
sussistono dubbi sulla validità della carta presentata o sull’autenticità della firma del titolare.
Se così richiesto dalla banca, l’esercente deve provvedere all’identificazione del cliente in base ad un documento di identità valido e a trascriverne gli estremi sul retro della copia del documento destinata alla banca. L’esercente si impegna a non suddividere l’importo di una transazione in più documenti onde evitare di richiedere il codice di autorizzazione. L’ottenimento del codice di autorizzazione non esenta l’esercente dall’obbligo di controllare l’autenticità della firma apposta sul documento.”
L’art. 8, infine, denominato “Documenti irregolari o incompleti”, sancisce tra l’altro che:
“Le transazioni effettuate dall’esercente senza l’osservanza delle modalità e delle condizioni di cui al presente regolamento non sono valide e pertanto non fanno sorgere alcun obbligo a carico della banca.
In particolare e a titolo esemplificativo e non limitativo, la banca si riserva il diritto di respingere i documenti che non siano strettamente conformi a quanto previsto ai punti 3), 4) e 6) del regolamento.
La banca si riserva il diritto di richiedere all’esercente il rimborso dei documenti da essa già pagati e che risultassero successivamente irregolari o che venissero validamente contestati dai titolari delle carte.”
E’ in effetti ovvio che l’esigenza dell’apposizione meccanica sul modulo dei dati di cui alla carta di credito (art. 3) implica necessariamente il possesso della carta di credito da parte del titolare e la sua effettiva consegna all’esercente per l’operazione di registrazione.
Contrariamente all’opinione del convenuto, lo svolgimento della procedura di autorizzazione prevista dall’art. 4 delle condizioni contrattuali non permette di derogare all’ovvia esigenza della presentazione della carta di credito, ma solo di superare i problemi ivi indicati, attinenti alla data di scadenza della carta, al limite di credito attribuito all’esercente e ad eventuali dubbi circa la validità della carta o l’autenticità della firma.
E’ per contro evidente, e in ciò risiede l’errore commesso dal convenuto, che egli non ha “utilizzato” ai sensi del contratto la carta di credito scaduta, conformemente all’autorizzazione ricevuta, omettendo di porla nella macchina stampigliatrice nonostante, per sua stessa ammissione, ne esistesse la possibilità.
In altri termini, l’autorizzazione rilasciata dall’attrice riguardava l’utilizzo di una carta scaduta, ma non anche la possibilità di effettuare validamente una registrazione senza utilizzare la carta di credito.
Contrariamente all’opinione del ricorrente, il rifiuto della banca di effettuare in simili circostanze il pagamento -facoltà espressamente prevista in suo favore dall’art. 8 del contratto- è ben lungi dal costituire abuso di diritto o eccesso di formalismo, essendo addirittura manifesto che il formalismo (cioè l’esigenza dell’effettiva introduzione della carta nell’apposita macchinetta stampigliatrice) trova la propria giustificazione nell’esigenza di evitare le possibili contestazioni del titolare della carta -puntualmente verificatesi nella specie- circa il possibile indebito impiego della carta di credito in assenza del possesso della stessa da parte della persona che ne fa uso.
Siffatto modo di procedere, ancorché eccezionalmente possibile nei rapporti tra le parti (cfr. deposizione __________), non risulta a mente di questa Camera essere stato concordato nella fattispecie.
4.1 La stessa adduzione della circostanza, ancorché presente negli allegati introduttivi del convenuto (risposta, pag. 9), diverge innanzitutto dalla predetta tesi, ripetutamente proclamata dal resistente, secondo cui egli avrebbe chiesto l’autorizzazione all’utilizzo di una carta scaduta ai sensi dell’art. 4 delle condizioni contrattuali.
4.2 A parte ciò, siffatta tesi è sostenuta unicamente dalla deposizione di __________, la cui deposizione -resa nelle forme rogatoriali- va oltretutto valutata con una certa cautela per il motivo che essa si è in pratica limitata ad avallare con monosillabi le particolareggiate, e quindi suggestive domande postele dal patrocinatore del convenuto.
4.3 La sua deposizione non collima inoltre con le affermazioni del teste __________ che ammette la teorica possibilità dell’accettazione di indicazioni manoscritte, ma che non rammenta di avere svolto la particolare procedura interna necessaria a tal fine, deducendo perciò di essere stato interpellato dal convenuto nel normale ambito delle sue competenze, ossia per autorizzare il superamento del limite di credito dell’esercente o l’utilizzo di una carta di credito scaduta.
4.4 Vi è poi il significativo elemento di giudizio, scaturente dalla normale logica, secondo cui dal momento che il cliente era in possesso della carta di credito scaduta, non vi era alcuna necessità di avviare particolare procedure nemmeno previste dalle condizioni contrattuali, potendosi tranquillamente chiedere l’autorizzazione all’utilizzo (effettivo) della carta di credito scaduta, richiesta che del resto lo stesso convenuto afferma ripetutamente di avere formulato.
4.5 Stanti queste circostanze, questa Camera raggiunge il convincimento del fatto che, nella per il convenuto migliore delle ipotesi, vi deve essere stato un equivoco sul contenuto dell’autorizzazione rilasciata dall’attrice, nel senso che essa -peraltro sorretta nel proprio affidamento dal contenuto del contratto- ha ritenuto di autorizzare l’utilizzo effettivo della carta di credito scaduta, mentre il convenuto -comunque contraddittorio nelle proprie affermazioni in proposito- potrebbe avere creduto di essere stato autorizzato all’annotazione manoscritta sul modulo dei dati della carta di credito.
Avendo il convenuto in pratica richiesto all’attrice una modifica delle vigenti condizioni contrattuali, le conseguenze del dissenso così evidenziato devono andare a suo carico: non potendosi ammettere l’avvenuta deroga ai disposti dei citati articoli, va ammessa la facoltà per l’attrice di non accettare i moduli di cui al doc. B, incontestabilmente contrari alle normali pattuizioni, e di conseguenza di chiedere al convenuto la restituzione degli importi in questione.
4.6 Nella valutazione si è comunque tenuto conto anche del fatto -di principio favorevole alla posizione del resistente- che la banca ha in un primo tempo spontaneamente pagato l’importo delle transazioni in questione nella piena consapevolezza delle lacune formali della documentazione a lei presentata a sostegno della richiesta, potendosi infatti ritenere contraddittoria, e quindi non meritevole di protezione, la successiva richiesta di restituzione.
La banca ha tuttavia giustificato il proprio atteggiamento sulla scorta delle contestazioni sollevate dal titolare della carta (doc. C, pag. 3), facendo così propria una possibilità esplicitamente conferitale dalle condizioni contrattuali (art. 8), mentre il convenuto non ha ritenuto di dovere approfondire la tematica, considerando -a torto- non determinante la questione (cfr. risposta, pag. 3).
Siffatto modo di procedere non è vietato, né è infrequente, specie nel settore delle vendite a distanza (Keller, Kreditkarten, Zurigo, 1981, pag. 47, 220-222), ma non costituisce a ben vedere un’effettiva (e particolare) forma di utilizzo della carta di credito, ma solo del medesimo canale di pagamento con cui il cliente estingue i debiti contratti con la carta di credito.
Si tratta in altri termini dell’autorizzazione in favore della parte che vende a distanza, rilasciata mediante la comunicazione del numero della carta di credito, all’addebito dello stesso conto bancario al quale viene addebitato l’uso della carta di credito (Keller, opera citata, pag. 222), senza che la carta di credito venga così utilizzata, fattispecie che in concreto non si verifica.
Ne segue la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili, dovute anche alla parte non patrocinata, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 15 marzo 1999 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’attrice fr. 300.-- per indennità della sede di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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