AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.69
Data decisione, Autorità: 01.06.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00069
Lugano 1° giugno 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa in materia di contratto di lavoro CL.96.59 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con istanza 18 luglio 1996 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10’000.-- oltre accessori a titolo di risarcimento del danno e alla restituzione di determinati oggetti asportati dal dipendente, domanda modificata in corso di causa nel senso della richiesta della condanna al pagamento di fr. 20’000.--;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 9’216.85 oltre interessi, domanda ridotta a fr. 8’906.-- oltre interessi in corso di causa;
Il Pretore con sentenza del 9 marzo 1999 ha accolto la petizione per fr. 11’259.-- la riconvenzionale per fr. 9’273.-- oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con appello del 22 marzo 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza;
Mentre l’istante con osservazioni e appello adesivo del 6 aprile 1999 postula la reiezione del gravame avversario e l’accoglimento della propria impugnativa, in cui chiede la riforma del primo giudizio nel senso dell’ accoglimento dell’istanza per fr. 20’000.--.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo quanto affermato nella petizione, il convenuto -azionista in misura di circa 1/3 dell’istante, attiva nel settore della produzione di imballaggi- avrebbe lavorato per lei dall’aprile 1992 con mansioni dirigenziali.
Il rapporto di lavoro sarebbe stato disdetto dall’istante il 30 maggio 1996 per il successivo 31 luglio, e già l’11 luglio il convenuto avrebbe effettuato l’ultimo giorno di lavoro, vantando delle ferie arretrate.
Dal momento della ricezione della disdetta il convenuto avrebbe assunto un comportamento contrario al dovere di fedeltà, rifiutando di dare le necessarie informazioni e l’adeguata istruzione al suo successore, signor __________. Egli avrebbe inoltre asportato varia documentazione appartenente all’istante, di cui è pertanto stata chiesta la restituzione, la cui mancanza avrebbe gravi conseguenze sulla produzione e la commercializzazione dei prodotti da lei offerti alla clientela. Ne sarebbe derivato un danno di almeno fr. 10’000.-- per il solo salario dei dipendenti che devono occuparsi esclusivamente del ripristino delle informazioni sottratte e della consulenza tecnica, danno suscettibile di aumentare qualora il convenuto non restituisse con la massima sollecitudine quanto da lui sottratto.
B. Aderendo alla richiesta dell’istante pedissequa alla petizione, il 22 luglio 1996 il Pretore ha ordinato al convenuto in via supercautelare la restituzione di quanto da lui asportato.
C. Il convenuto si è opposto alla petizione sostenendo di essere stato licenziato per avere rifiutato una riduzione del salario e contestando qualsivoglia violazione contrattuale da parte sua durante il periodo di disdetta, ivi compresa la sottrazione di documenti, programmi informatici o altro.
Gli asseriti problemi dell’istante non deriverebbero perciò dai pretesi illeciti del convenuto, ma dalla mancanza di personale competente venutasi a creare con la sua partenza.
Sarebbe invece l’istante ad essere debitrice nei suoi confronti di fr. 9’216.85 oltre interessi per il salario del mese di luglio 1996 e per la quota parte della tredicesima mensilità, importo richiesto in via riconvenzionale.
D. Delle argomentazioni delle parti quo alla riconvenzionale non torna conto di riferire, avendo le parti accettato il giudizio del Pretore, che l’ha ammessa per fr. 9’273.-- oltre interessi.
E. L’istante in corso di causa ha aumentato a fr. 20’000.-- la propria domanda risarcitoria. Le parti hanno per il resto sostanzialmente confermato le rispettive tesi ed argomentazioni, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
F. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che al convenuto possa essere ascritta la violazione dei propri obblighi contrattuali ai sensi dell’art. 321a CO, e l’ha pertanto condannato al risarcimento del danno di fr. 11’259.--, di cui fr. 1’540.-- per le ore supplementari prestate dal dipendente __________, fr. 2’000.-- per quelle del dipendente __________, fr. 2’744.-- e fr. 4’260.-- per riparazioni della macchina di produzione e fr. 715.-- pari al contenuto di una cassa per le piccole spese, trattenuta dal convenuto.
G. Delle argomentazioni contenute nell’appello principale - in cui il convenuto postula la riforma del querelato giudizio nel senso della reiezione dell’istanza-, come pure di quelle del gravame adesivo -con cui l’istante ne chiede invece la riforma nel senso dell’integrale accoglimento della sua pretesa- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi di diritto.
Considerato
in diritto:
Secondo l’art. 42 cpv. 1 CO, applicabile anche in materia contrattuale per il rinvio di cui all’art. 99 cpv. 3 CO, chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova, mentre il disposto eccezionale di cui all’art. 42 cpv. 2 CO prevede che il danno di cui non può essere provato il preciso importo è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo all’ordinario andamento delle cose ed alle misure prese del danneggiato.
L’istante già in data 18 luglio 1996, ossia solo una settimana dopo l’ultimo giorno di lavoro del convenuto e addirittura ancor prima che il contratto prendesse formalmente fine, esprimendosi sul danno “già subito” ha formulato una pretesa risarcitoria di fr. 10’000.-- “per il salario dei dipendenti che devono occuparsi esclusivamente del ripristino delle informazioni sottratte e la consulenza tecnica” (istanza, punto 5, pag. 6).
Un’attenta lettura di quell’allegato permetteva di inferire come il preteso danno fosse intimamente legato alla tematica -a quel momento preminente- della restituzione della documentazione richiesta, visto che si affermava che “a dipendenza dell’atteggiamento che il convenuto avrà, tale danno potrà assumere proporzioni ben maggiori”, precisando chiaramente che “se il convenuto restituisce quanto chiesto senza remore, il pregiudizio rimarrà limitato; viceversa, qualora vi fossero problemi o ritardi, l’istante sarà costretta a chiedere il risarcimento del danno così aumentato”.
All’udienza di discussione sulla domanda cautelare del 13 agosto 1996 (cfr. verbale, pag. 2) l’istante ha aumentato la propria richiesta a fr. 19’643.--, di cui fr. 2’500.-- per prestazioni della ditta __________, fr. 2’743.-- per quelle della ditta __________, fr. 4’550.-- per il lavoro di ricostruzione dati già effettuato dal signor __________ e fr. 2’000.-- per quello da effettuarsi, fr. 2’464.-- per il lavoro del signor __________, fr. 3’600.-- per il lavoro del signor __________ e fr. 1’786.-- per l’utilizzo della vettura della ditta.
3.1 Dalla deposizione di __________ risulta che l’intervento da lui effettuato (doc. BB), il cui costo di fr. 2’743.-- è stato accollato dal Pretore al convenuto, non è stato causato tanto dal fatto che vi era della documentazione mancante (“sia sulla base della visita e su quella pur insufficiente documentazione io sarei stato in grado di assumere l’assistenza e la manutenzione di quella macchina”), ma piuttosto dal fatto che nella macchina mancava il programma di gestione n. 62.
Come riconosciuto dallo stesso Pretore (consid. 9, pag. 8), nulla prova tuttavia che il programma mancante sia stato cancellato dal convenuto, non potendo tale eventualità essere a priori preferita a quella -altrettanto verosimile e non debitamente indagata- di una cancellazione accidentale ad opera di un altro impiegato della ditta.
Ne consegue che, già solo per questo motivo, questa voce di danno non può essere accollata al convenuto.
3.2 Analoghe argomentazioni devono valere per la pretesa riguardante il costo dell’intervento della ditta : in assenza della prova di manomissioni effettuate dal convenuto, non gli possono essere addebitati i costi degli interventi effettuati al macchinario adibito alla produzione, e questo a maggior ragione alla luce del fatto che la natura della pretesa in esame non è stata debitamente spiegata in sede testimoniale dal tecnico che ha eseguito l’intervento (, che non è stato chiamato a deporre), dovendosi comunque anche in questo caso ammettere -per quanto è eruibile dalla sola descrizione delle prestazioni effettuate (doc. G)- che della mancanza di documentazione per la programmazione e l’uso della macchina (che il Pretore ascrive al convenuto) ci si è limitati a prendere atto (doc. G, pag. 2; la questione era comunque in tal caso risolvibile con la semplice fornitura di nuovi manuali), ma che il vero problema era quello per cui non era stato effettuato un corretto salvataggio dei dati del computer preposto alla programmazione del funzionamento del macchinario (cfr. la deposizione __________: pag. 20, secondo cui il manuale riguardante il computer __________ che gestiva la macchina era presente, e pag. 21, secondo cui il tecnico di quella ditta si sarebbe occupato soprattutto del salvataggio dei dati).
Anche questa pretesa deve perciò essere disattesa.
3.3 Il Pretore ha protetto la pretesa relativa ai costi delle asserite prestazioni supplementari del dipendente dell’istante __________ nella misura di fr. 2’000.--, e meglio per 80 ore di lavoro supplementare che egli avrebbe effettuato dopo la metà del mese di agosto del 1996 (consid. 16, pag. 12).
Se non che, lo __________, sentito come teste il 13 marzo 1998, si è limitato ad affermare che la “nota di prestazione” da lui emessa il 30 settembre 1996 “concernente le ore da me prestate per la ricostruzione della documentazione mancante” (doc. II), gli era stata pagata, senza che tuttavia né dalla nota in questione, e neppure dalla deposizione del teste si possa evincere se ed in quale misura vi sia stata l’effettuazione di prestazioni realmente supplementari e suscettibili di pagamento separato rispetto a quelle normalmente previste a suo carico dal contratto di lavoro.
In assenza di una distinta delle ore supplementari, come pure di qualsiasi indicazione concreta circa il risultato del lavoro che sarebbe stato svolto durante le asserite 262 ore fatturate dal dipendente, questa Camera non può maturare il convincimento dell’esistenza di una reale prestazione del dipendente necessitante le affermate prestazioni supplementari, per il che nulla può essere riconosciuto all’istante per quanto da lei pagato al proprio dipendente.
3.4 L’analoga pretesa dell’istante concernente il di lei dipendente __________ appare contraddittoria, e quindi sospetta, già solo per le modalità della sua formulazione.
All’udienza di discussione del 13 agosto 1996 l’istante, come si è detto, affermava infatti un credito che già a quella data sarebbe stato di fr. 2’464.-- per l’effettuazione di 112 ore, invocando a suo sostegno il doc. AA (verbale, pag. 2).
Il doc. AA è però una semplice indicazione manoscritta relativa ad ore di lavoro prestate durante il normale orario diurno e concludente per un totale di sole 42 ore.
Il doc. HH del 30 ottobre 1996 pone rimedio a questa apparente lacuna, aggiungendo alle predette 42 ore di lavoro svolte sino al 10 agosto altre 70 ore di lavoro che sarebbero state effettuate tra il 15 agosto e il 30 ottobre 1996, così che il totale delle ore prestate diviene proprio di quelle 112 ore, con un costo totale esattamente di fr. 2’464.--, anticipatamente annunciate, con notevole precisione, fin dall’udienza del 13 agosto.
Considerato che anche il __________, così come lo __________, si è limitato in sede di deposizione testimoniale ad una laconica conferma del contenuto della fattura da lui emessa a carico della ditta, senza però fornire alcuna di quelle precisazioni qualificanti che avrebbero consentito di decidere circa il fondamento della pretesa, ne consegue che anche questa voce di danno non può essere posta a carico del convenuto.
3.5 A giusta ragione il Pretore ha respinto la pretesa relativa alle prestazioni del signor __________, non ritenendola sufficientemente sostanziata, risultato che non muta neppure alla luce delle argomentazioni dell’appellante adesiva (pag. 30 e 31), che vorrebbe fornire tale prova in maniera indiretta per il tramite della deposizione dello __________, che è però -contrariamente all’opinione dell’istante- manifestamente insufficiente per fare ammettere che il Pretore abbia in qualche modo ecceduto nel proprio potere di apprezzamento in merito, apprezzamento che al contrario va confermato appieno.
3.6 L’istante insorge anche contro il mancato riconoscimento di fr. 1’369.80 per i km 2283 che il convenuto avrebbe percorso con la vettura di servizio dopo l’11 luglio 1996 ritenendo non comprovata l’indicazione dei chilometri percorsi.
Si tratta di un giudizio che merita conferma: il convenuto non ha infatti ammesso né la pretesa in sé, né gli elementi atti al suo computo, e sulla questione della percorrenza ha esplicitamente eccepito che non sarebbe stata rilevata quella risultante l’ultimo giorno lavorativo (duplica, punto 2.3, pag. 8), affermazione che non è smentita da alcun riscontro istruttorio, di modo che in definitiva nulla prova l’affermazione della percorrenza di km 2283, e difatti nulla viene invocato a tale riguardo nell’appello adesivo (pag. 33).
3.7 Vi è da ultimo la pretesa relativa al contenuto della cassa per le piccole spese, ammessa dal Pretore per fr. 715.--, e in questa sede avversata dal convenuto -che ammette fr. 310.90 , già defalcati dalla sua pretesa riconvenzionale- e postulata dall’istante in misura di fr. 3’107.--.
La soluzione corretta è quella della reiezione della domanda per il motivo che essa non è stata correttamente formulata né con l’istanza, né con la replica (cfr. il consid. 2), ma solo con la duplica riconvenzionale (punto 6, pag. 3) e con conclusioni (punto 9.2, pag. 11), e perciò irritualmente (art. 78 CPC), non avendo il convenuto avuto la possibilità di esprimersi su tale domanda con i propri allegati introduttivi.
Inoltre, trattandosi di una cassa contenente importi non figuranti nella contabilità della ditta -caso in cui il contenuto figurerebbe invece nel libro cassa- è perfettamente inutile invocare pagamenti che sarebbero stati immessi in quella cassa e produrre a sostegno dei documenti giustificativi.
Trattandosi di operazioni nel complesso escluse dalla normale contabilità, è per definizione impossibile potere ricostruire il contenuto di quella cassa, dovendosi considerare che così come ci sono delle entrate occulte, ci saranno state anche delle uscite occultate alla normale contabilità (in caso contrario non vi sarebbe il motivo di trattenere della liquidità), di modo che il contenuto di quella cassa risulta essere di fatto non controllabile senza visione nella cassa medesima. Ne deve perciò discendere una decisione avversa alla parte gravata dell’onere della prova, non potendosi dare alcun credito ai giustificativi prodotti, dovendosi ritenere che essi - in quanto tali- figurino nella contabilità che l’istante per legge è obbligata a tenere secondo i precetti di prudenza ed esattezza.
Ne segue, ai sensi dei considerandi, l’accoglimento del gravame principale e la reiezione di quello adesivo.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC). Non si assegnano tuttavia ripetibili di appello a seguito del gravame adesivo, non essendosi il convenuto espresso in proposito.
Per i quali motivi, richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 22 marzo 1999 __________ è accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza 9 marzo 1999 della Pretura di Locarno-Campagna è riformato nel modo seguente:
Non si prelevano tasse o spese. L’istante rifonderà al convenuto fr. 2’000.-- per ripetibili.
II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura di appello.
L’istante rifonderà al convenuto fr. 500.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 6 aprile 1999 __________ è respinto.
IV. Non si prelevano tasse o spese per la procedura di appello.
Non si attribuiscono ripetibili.
V. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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