AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.78
Data decisione, Autorità:
18.06.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00078
Lugano
18 giugno 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.840 della Pretura del
distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 12 maggio 1993 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
__________ rappr.
dall'avv. __________
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
38’858.-- oltre accessori a titolo di onorario dell’architetto;
Domanda
avversata dalla convenuta e respinta dal Pretore con sentenza 17 marzo 1999;
Appellanti
gli attori, che con atto di appello del 19 aprile 1999 chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre
la convenuta con osservazioni del 27 maggio 1999 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con
la petizione gli attori sostengono di avere partecipato al concorso indetto
dalla convenuta per la progettazione di una nuova chiesa da edificare sul fondo
n. __________ di __________, in via __________, vincendo il primo premio.
La
convenuta avrebbe in seguito richiesto agli attori di rielaborare il proprio
progetto entro un mese a titolo gratuito, cosa che essi avrebbero fatto
confidando nell’affidamento del futuro mandato d’esecuzione.
La
rielaborazione del progetto sarebbe però stata richiesta anche all’arch.
__________, quinto classificato al concorso, al quale sarebbe stata in seguito
deliberata l’esecuzione dell’opera, avente oltretutto caratteristiche riprese
dal progetto degli attori.
Ne
è seguita, da parte degli attori, l’emanazione di una nota professionale di fr.
38’858.-- per le prestazioni eseguite, oggetto della causa in esame, al cui
pagamento la convenuta sarebbe tenuta in base alla norma SIA 152.
B. Nella
risposta del 23 luglio 1993 la convenuta si è opposta alla petizione adducendo
di avere fin dall’inizio reso noto che la decisione sul concorso non implicava
per lei alcun obbligo al conferimento di un mandato, mentre la successiva
richiesta di sviluppo del progetto non avrebbe costituito mandato di
rielaborazione di progetti ai sensi dell’art. 48 della norma SIA 152, sicché
alla convenuta non ne sarebbe derivato impegno alcuno, avendo in particolare
gli attori accettato di effettuare l’ulteriore studio di massima a titolo
gratuito.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti, ha ritenuto che
le modalità di conclusione del concorso non potessero dare adito a dubbi circa
il fatto che lo stesso terminava senza che si conferisse mandato ad alcuno dei
partecipanti per procedere nella fase esecutiva, di modo che alla successiva
attività degli attori non sarebbero applicabili gli invocati disposti della
norma SIA 152. L’istruttoria avrebbe al contrario evidenziato che agli attori e
all’arch. __________ fu richiesta, a titolo gratuito, una nuova idea di
progetto che potesse costituire la base per il conferimento di un mandato.
Avendo gli attori accettato queste condizioni, nulla sarebbe loro dovuto anche
nella verificata ipotesi del mancato conferimento del mandato d’esecuzione.
D. Con
l’appello gli attori postulano la riforma della sentenza pretorile nel senso di
ammettere la petizione ribadendo, in sintesi, la tesi della responsabilità
della convenuta ai sensi della norma SIA 152.
Delle
osservazioni all’appello 27 maggio 1999 della convenuta, che ne chiede la
reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario,
nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- A
questo stadio della lite è pacifica l’applicabilità alla specie della norma SIA
152, ordinamento al quale rinviava esplicitamente e ripetutamente il bando di
concorso (doc. C2: art. 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 8).
Dal
bando di concorso si evince che la convenuta ha inteso indire un concorso di
progetto a invito (doc. C2, art. 1.3, 1.5), ovvero un concorso la cui
partecipazione è limitata ai professionisti scelti dal banditore (art. 10 Norma
SIA 152), e in cui, contrariamente al concorso di idee (art. 5 cpv. 1 Norma SIA
152), ci si ripromette la soluzione di un compito edile ben definito ed è
possibile l’assegnazione di un incarico per la successiva rielaborazione
dell’opera (art. 6 cpv. 1 e 2 Norma SIA 152, con rinvio all’art. 54).
- La
determinazione dell’esito di un tale concorso è regolata dalla norma SIA 152,
che prevede le possibilità seguenti.
2.1 La
giuria deve escludere un progetto dal verdetto se non è stato consegnato in
tempo utile, se incompleto o illeggibile, oppure se allestito con fini sleali
dovuti all’aggiunta di allegati non richiesti dal programma (art. 43.1.1 e art.
44 norma SIA 152), eventualità che in concreto non si è verificata.
2.2 Un
progetto viene invece escluso dall’assegnazione del premio se diverge in punti
essenziali rispetto alle prescrizioni del programma (art. 43.1.2 norma SIA
152). Nondimeno, un progetto di grande valore che risultasse attuabile senza
inconvenienti può in tal caso essere comunque acquistato per una somma
stabilita dalla giuria e/o essere dichiarato idoneo per l’esecuzione (art. 43.2
norma SIA 152).
Anche
questa eventualità non concerne però gli attori, il cui progetto non risulta
essere stato escluso dall’assegnazione del premio.
2.3 Se
non si verifica uno dei predetti casi, la giuria procede alla determinazione
della graduatoria (art. 45 e segg. norma SIA 152), il che è in concreto
avvenuto (doc. D2) e al progetto degli attori è incontestatamente stato
attribuito il primo premio (doc. D2, pag. 4).
2.4 Trattandosi
di un concorso di progetto, l’ammissione in graduatoria dei partecipanti
implica determinate conseguenze, potendosi presumere che il progetto sia in tal
caso conforme al bando di concorso, e quindi atto alla realizzazione.
La
norma SIA 152 prevede tre possibili scenari:
-
proposta
della giuria all’ente banditore di conferire un mandato di esecuzione a uno dei
progetti di concorso premiati (art. 47 norma SIA 152), laddove, ancorché non
esplicitata, parrebbe ovvia la preminenza del progetto vincitore del primo
premio;
-
proposta
della giuria di invitare singoli partecipanti al concorso a rielaborare i loro
progetti nel senso di un incarico per progetto di massima (art. 48.1.2 norma
SIA 152);
-
la
giuria dichiara il concorso senza risultato se non ne è scaturito alcun
risultato utilizzabile (art. 49 norma SIA 152).
- Nel
caso in rassegna la giuria nel proprio rapporto ha constato che “i progetti
presentano delle carenze sia a livello di impostazione generale, di
funzionalità e di forma, rispettivamente dell’inosservanza degli aspetti
economici, tali da non giustificare una raccomandazione per il mandato di
esecuzione ad uno dei concorrenti” (doc. D2, pag. 4; cfr. anche il doc. D1).
Questa
formulazione è esplicita nell’escludere la prima delle eventualità menzionate
al punto precedente, ma -contrariamente all’opinione espressa dalla convenuta
(doc. I5, pag. 2; risposta, pag. 12)- non può essere considerata una
dichiarazione di mancato esito del concorso, specie alla luce del fatto che la
graduatoria è stata allestita, che vi è stata la proclamazione di un vincitore,
e che la stessa giuria non si è espressa in tal senso, ma ha al contrario
sostenuto che i progetti non avrebbero avuto divergenze essenziali rispetto al
bando di concorso ad eccezione del fatto che la maggioranza dei progetti
superava vistosamente il limite di costo suggerito dal bando in conseguenza
della volumetria proposta (doc. D2, pag. 2). Nulla, e questo anche alla luce
della deposizione dell’arch. __________, depone pertanto in favore della tesi
del concorso senza esito ai sensi dell’art. 49 norma SIA 152, non potendosi
affermare l’inutilizzabilità del lavoro dei partecipanti, questione
evidentemente diversa e indipendente da quella della raccomandazione per il
mandato di esecuzione.
In
seguito, gli attori e l’arch. __________ sono comunque stati invitati a
rielaborare il proprio progetto (deposizione __________) il che,
indipendentemente dal fatto che ciò sia avvenuto ad opera della giuria ex art.
48.1 norma SIA 152 oppure a titolo gratuito su richiesta dell’ente banditore, è
un’ulteriore riprova del fatto che il concorso non è stato privo di esito,
tanto più che alla fine il progetto dell’arch. __________, ancorché rielaborato,
è stato eseguito.
- L’art.
54.3 della norma SIA 152 recita che
“Se
la successiva rielaborazione dell’opera viene affidata ad un altro
professionista entro 10 anni dalla chiusura del concorso, l’architetto proposto
dalla giuria ottiene, oltre al premio, un onorario per le prestazioni da lui
effettuate, corrispondente alla percentuale per il progetto di massima secondo
il regolamento N. 102 della SIA, comunque al minimo fr. 10’000.-- e al massimo
fr. 50’000.--”.
Questa
norma è già stata oggetto di esame nelle sentenze ICCTF dell’8 ottobre
1982 in re __________ /__________ di __________, pubblicata in Rep.
1984, pag. 63 e segg. e II CCA 6 luglio 1994 in re arch. F. e llcc./Comune
di V.
Il
Tribunale federale ha stabilito che essa si propone di garantire una certa
remunerazione del lavoro del concorrente prescelto dalla giuria nel caso che
non gli venga affidata l’attuazione del progetto in favore di un altro
professionista. La norma può evidentemente essere invocata solo dal vincitore
del concorso, e l’unica premessa necessaria è che il mandato non venga
conferito a detto vincitore (Rep. 1984, pag. 65; II CCA citata, consid.
1).
-
Questa
situazione di diritto rende irrilevanti tutte le argomentazioni difensive della
convenuta: gli attori vengono così indennizzati per il mancato conferimento del
mandato, ed è perciò inconferente il fatto che essi abbiano accettato di
rielaborare il loro progetto dopo il concorso a titolo gratuito piuttosto che
ai sensi dell’art. 48 della norma SIA 152; parimenti, non torna conto di
esaminare se l’arch. __________ abbia realizzato il progetto presentato in
concorso oppure una nuova idea, bastando -come detto- al diritto alla
remunerazione degli attori il solo fatto che il loro progetto vincitore del
concorso non sia stato realizzato e ne sia invece stato eseguito un altro.
-
Stabilito
il diritto degli attori ad un indennizzo, la disputa circa il suo ammontare va
risolta nel senso di attribuire loro per le prestazioni eseguite nell’ambito
del concorso (e non invece per quelle gratuite di successiva rielaborazione di
quel progetto) la percentuale prevista per il progetto di massima dalla norma
SIA 102, così come esplicitamente indicato dall’art. 54.3 della norma SIA 152.
Il
perito giudiziario ha rilevato che nell’ambito del concorso sono state
effettuate le prestazioni di cui alle fasi 1 e 2 del progetto di massima, ossia
l’analisi del problema e lo studio di soluzioni possibili, il che conferisce
diritto al 5,5% dell’onorario globale.
Inoltre,
l’avere presentato un progetto in concorso presuppone necessariamente il
superamento di queste fasi e l’elaborazione di un progetto di massima, ragione
per cui non si saprebbe limitare al predetto 5,5% l’onorario spettante agli
attori, ma si deve invece considerare eseguita anche l’intera fase del progetto
di massima (cfr. anche le prestazioni richieste dal bando di concorso doc. C2,
punto 4, pag. 3), dal che il diritto alla richiesta percentuale del 9%.
La
stessa convenuta, del resto, non ha mai sostenuto che le prestazioni effettuate
nell’ambito del concorso non corrisponderebbero all’intero stadio della
progettazione di massima, limitandosi a sostenere che la successiva
rielaborazione -la cui remunerazione non è però in discussione- avrebbe
costituito unicamente uno studio di possibili soluzioni, da remunerare con solo
il 4,5% dell’onorario complessivo (risposta, pag. 13).
Ci
si deve pertanto dipartire dal risultato della perizia giudiziaria, che poggia
sull’errata premessa secondo cui non si dovrebbe tenere conto delle prestazioni
effettuate nell’ambito del concorso, mentre va sostanzialmente confermata la
nota onorari degli attori, rettamente calcolata sulla base di un costo
dell’opera di fr. 3’000’000.-- (doc. C2, punto 6.1, pag. 4), non senza rilevare
che la variabili ritenute nella fatturazione (doc. H2: fattore di correzione
1.0, grado di difficoltà 1.2) hanno trovato conforto nell’opinione del perito,
eccezion fatta per la percentuale di base dell’onorario (10.71% per il perito,
11.0673% per gli attori), il che è naturale trattandosi di un valore sul quale
influisce il costo dell’opera, ritenuto per un importo superiore dal perito.
La
petizione va perciò integralmente accolta.
Il
credito sorge a dipendenza del conferimento del mandato ad altro
professionista, circostanza comunicata agli attori il 1° maggio 1992 (doc. G1).
Gli interessi moratori al 5% possono perciò decorrere, come richiesto, dal 20
agosto 1992, situandosi la prima messa in mora al 25 giugno 1992, data dello
scritto doc. I3.
Ne
segue l’accoglimento del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art.
148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
19 aprile 1999 degli arch. __________ e ____________________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 17 marzo 1999 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 3, è riformata nel modo seguente:
- La
petizione è accolta.
La
__________ di __________, è condannata a pagare agli arch. __________ e
__________, fr. 35’858.-- oltre interessi al 5% dal 20 agosto 1992.
- La
tassa di giustizia di fr. 1’500.-- e le spese, da anticipare dagli attori, sono
a carico della convenuta, che rifonderà a controparte complessivi fr. 3’500.--
per ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’000.--
già
anticipati dagli appellanti, sono a carico della convenuta, che rifonderà loro
complessivi fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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