AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.8
Data decisione, Autorità: 29.09.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00008
Lugano 29 settembre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.95.00735 (già 467) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 5 febbraio 1988 da
ora Massa fallimentare __________ rappr. da__________ __________
contro
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 15’598.- oltre interessi al 7% dal 22 gennaio 1986 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE di Lugano, Circ. 1;
domande avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte ad eseguire a proprie spese il completo rifacimento della pavimentazione del ristorante-bar secondo le regole dell’arte, come anche ad eseguire tutti gli altri lavori di sostituzione di materiali e riparazione al fine di eliminare tutte le difettosità dell’opera, mentre in sede conclusionale ha subordinatamente chiesto la riduzione della mercede per un importo imprecisato, in proporzione al minor valore dell’opera;
domanda riconvenzionale cui l’attrice si è opposta;
sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 21 dicembre 1998, con cui ha accolto la petizione, salvo per quanto riguarda il tasso d’interesse moratorio che è stato riconosciuto in ragione del 5%, ed ha integralmente respinto la riconvenzionale;
appellante la convenuta con atto di appello 13 gennaio 1999, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la riconvenzione con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre, rimasto nel frattempo in sospeso il procedimento, con scritto 10 settembre 1999 l’attrice ha dichiarato di rinunciare a presentare osservazioni all’appello;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. A cavallo tra il 1984 ed il 1985 la ditta __________ ha provveduto, su incarico della ditta __________, alla fornitura ed alla posa dei pavimenti e dei rivestimenti __________: il contratto d’appalto, allestito su formulario SIA, prevedeva una mercede approssimativa di fr. 99’865.-.
B. Con la petizione in rassegna __________, a cui nel frattempo sono già stati versati acconti per fr. 105’000.- a fronte di una fattura finale di complessivi fr. 120’598.-, procede in causa per ottenere il saldo delle sue spettanze. Essa rileva che la maggior fatturazione era data dall’esecuzione di opere supplementari e dall’aumento dei materiali impiegati.
C. __________ si è opposta alla petizione, contestando segnatamente di essere debitrice delle posizioni relative alla posa di granito bianco “__________ ” (fr. 2’475.-), al silicone (fr. 136.80), ai gradini (fr. 807.90) ed alla lucidatura del pavimento nel ristorante (fr. 4’066.80); il versamento degli ulteriori fr. 8’114.- (recte: fr. 8’111.50) era per contro subordinato all’eliminazione di diversi difetti dell’opera e meglio alla sostituzione di varie piastrelle e determinate parti del pavimento.
In via riconvenzionale essa, argomentando che l’opera era tuttora difettosa, ha altresì chiesto la riparazione della stessa a spese della controparte e in subordine, con le conclusioni, la riduzione proporzionale della mercede d’appalto.
D. Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha sostanzialmente accolto la petizione, riducendo unicamente il tasso degli interessi moratori, ed ha respinto la domanda riconvenzionale.
Il giudice di prime cure, con riferimento all’azione principale, ha innanzitutto riconosciuto le tre posizioni granito bianco, silicone e gradini, dopo aver osservato che esse costituivano opere supplementari, che la loro esecuzione non era stata contestata ed il loro costo adeguato; la levigatura del pavimento del ristorante, inizialmente non prevista, era per contro dovuta alla posa dei giunti d’ottone, voluta dalla committenza, fermo restando che l’assunzione delle relativa spesa, a prezzo di costo, era comunque stata concordata tra le parti. Quanto alla riconvenzionale, mentre il risarcimento per il presunto ritardo nella consegna dell’opera è stato respinto sia in ordine che nel merito, la richiesta di riparazione dell’opera è stata a sua volta respinta in assenza di una tempestiva notifica dei difetti e in quanto la stessa riparazione sarebbe stata oggettivamente impossibile; nemmeno la domanda volta ad ottenere una riduzione della mercede poteva infine essere ammessa, siccome non sufficientemente sostanziata e comunque formulata tardivamente con le conclusioni.
E. Con l’appello la convenuta chiede nuovamente la reiezione della petizione e l’accoglimento della riconvenzione.
A suo dire, con riferimento all’azione principale, le posizioni relative al granito bianco, al silicone ed ai gradini non erano dovute in quanto l’esecuzione di tali opere non sarebbe stata preventivamente autorizzata, mentre la levigatura del pavimento non lo era per il fatto che tale intervento si era in definitiva reso necessario per ovviare ad una posa non a regola d’arte da parte dell’attrice. In merito alla riconvenzione, essa chiede la rifusione di fr. 3’000.- per il ritardo nella consegna dell’opera nonché fr. 1’500.- per le piastrelle nel frattempo sostituite in cucina e altri fr. 517.- e lit. 3’500’000 per le riparazioni già effettuate al pavimento del ristorante; per il resto, essa ribadisce di aver segnalato tempestivamente i difetti ed auspica la riparazione integrale dell’opera rispettivamente una riduzione proporzionale della mercede a favore della controparte.
Considerando
in diritto
1.1 Queste ultime, infatti, divengono obbligatorie quando le parti ne convengono esplicitamente l’applicazione, oppure le pattuiscono in forma tacita o anche tramite assunzione globale, cioè senza che una delle parti ne prenda concretamente conoscenza o ne comprenda la portata (IICCA 28 febbraio 1994 in re M./M., 23 agosto 1994 in re Q. e llcc./C. SA e llcc., 6 ottobre 1998 in re G./M.).
Occorre inoltre che almeno una delle parti faccia valere in causa l’accordo di applicabilità delle norme SIA oppure obietti l’inapplicabilità del CO, in difetto di che si deduce che esse hanno concordemente rinunciato ad avvalersi di tali norme (Rep. 1993 p. 197 e segg.; IICCA 7 gennaio 1992 in re Z./E., 5 dicembre 1994 in re S./R., 23 marzo 1995 in re M./M. SA e llcc., 11 marzo 1998 in re arch. R./F., 8 aprile 1998 in re A. SA/K., 17 maggio 1999 in re P./G.).
1.2 Nel caso di specie, la pattuizione delle norme SIA 118 risulta chiaramente dal contratto di appalto (doc. A). In causa la convenuta, pur richiamandosi talora pure alle norme del CO, ha senz’altro ritenuto di farvi riferimento (cfr. risposta p. 5), per cui in tale comportamento non è possibile ravvisare una rinuncia all’applicazione delle stesse.
quo all’azione principale
La censura in realtà mal si concilia con la tesi che la stessa convenuta aveva a suo tempo proposto negli allegati preliminari: in risposta (p. 2) essa aveva in effetti ammesso come tale opera fosse stata da lei commissionata, precisando che la contestazione verteva solo sul suo ammontare, a suo dire gonfiato; in duplica (p. 2) essa ha per contro specificato che l’opera supplementare era stata commissionata a condizione -comunque nemmeno provata- che il costo fosse giustificato rispetto all’ordine di grandezza del prezzo previsto nel contratto di appalto.
Ora, essendo stato provato che l’importo fatturato era adeguato (perizia p. 1), la posizione va senz’altro riconosciuta, tanto più che il teste __________, direttore dei lavori e rappresentante della convenuta sul cantiere (cfr. doc. A, teste __________ p. 1), ha chiaramente ammesso che la scelta del granito bianco era nota alla committenza (cfr. pure il doc. O), escludendo inoltre che l’esecuzione di tale opera fosse dovuta ad una decisione unilaterale dell’attrice (p. 1).
Dalla documentazione agli atti risulta che a suo tempo la convenuta aveva effettivamente contestato tali importi, definendoli non autorizzati (doc. G punto 2). Sennonché, in sede testimoniale il direttore dei lavori ha puntualizzato che “in contestazione era unicamente l’importo nel senso che trattandosi ... di opere aggiuntive non ci è stato notificato in anticipo il preventivo di costo: in tal senso deve essere intesa la comunicazione al punto 2 della lettera doc. G, ritenuto che la formulazione della stessa è troppo categorica e non rispecchia la reale opposizione a quest’opera” (teste __________ p. 1). Avendo dunque la direzione lavori -che come detto rappresentava la convenuta- ammesso che il problema non stava tanto nell’autorizzazione all’opera supplementare -in tal senso è pure significativa l’incondizionata sottoscrizione dei relativi bollettini a regia (doc. O)- quanto piuttosto nella correttezza degli importi fatturati, ne discende, atteso che l’attrice è stata concretamente in grado di provarne l’adeguatezza (perizia p. 2), che le somme in questione le vanno senz’altro riconosciute.
Dall’istruttoria di causa si è potuto evincere che la levigatura si era resa necessaria per ovviare ai problemi di planarità e di irregolarità del pavimento del ristorante (cfr. doc. E), in particolare per regolare l’altezza dei giunti di dilatazione in ottone (teste __________ p. 1 e 2, __________ p. 2), per sistemare il pavimento che si era un po’ mosso a seguito del passaggio di altri artigiani (teste __________ p. 1 e 2), rispettivamente per rimediare a non meglio precisate irregolarità riscontrate, specie negli angoli (teste __________ p. 2), mentre non è stato provato che ciò fosse pure dovuto a difetti del betoncino (in effetti le testimonianze __________ p. 1 e __________ p. 2, contrastanti, per giurisprudenza invalsa di questa Camera si elidono). È pure stato accertato che l’importo fatturato dall’attrice per la levigatura, corrispondente ad un costo di fr. 20.- al mq (doc. B), era di gran lunga inferiore a quello normalmente richiesto in casi del genere (perizia p. 2), che era di fr. 40/45.- (teste __________ p. 2) rispettivamente poteva raggiungere anche fr. 70.- (teste __________ p. 3).
Ora, da quanto precede, è chiaro che la responsabilità per la necessità della levigatura vada ascritta in parte all’attrice ed in parte alla convenuta: alla prima, per il fatto che vi erano imperfezioni negli angoli, per il fatto che il pavimento si era mosso con il passaggio di alcuni artigiani -nell’ipotesi che ciò fosse dovuto al fatto che esso non era stato posato a regola d’arte- e per la presenza di dislivelli in corrispondenza dei giunti di dilatazione; alla seconda, in quanto la scelta di posare i giunti in ottone era progettualmente errata (perizia p. 2) -il che, stante l’esistenza di una direzione lavori, non poteva innescare una responsabilità dell’appaltatore (art. 25 cpv. 3 SIA 118)-, rispettivamente per il fatto che il pavimento si era mosso -nell’ipotesi che ciò fosse invece dovuto ad una decisione prematura da parte della direzione dei lavori di permettere, prima del tempo, l’accesso agli altri artigiani-.
Atteso che giusta l’art. 170 cpv. 3 SIA 118 quando il committente (o un suo ausiliario) è corresponsabile di un difetto le spese per le migliorie vanno divise equamente tra l’imprenditore ed il committente (così pure, in caso di applicazione del CO: cfr. DTF 95 II 53; IICCA 20 marzo 1995 in re C./P., 25 novembre 1997 in re P. SA/S. SA), è chiaro che in concreto la spesa per la levigatura andava suddivisa tra le parti: ponendo a carico della convenuta un costo di fr. 20.- al mq a fronte di un costo normale decisamente maggiore (perizia p. 2) di almeno fr. 40/45.- (teste __________ p. 2), l’attrice, a giudizio della scrivente Camera, ha tutto sommato agito correttamente, tanto più che il teste __________ (p. 3) sembra a sua volta rammentare, pur con tutte le riserve del caso, che le parti si erano accordate in tal senso.
quo alla domanda riconvenzionale
Da un punto di vista processuale, l’onere della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla base dell’art. 8 CC (DTF 107 II 176, 118 II 147), committente che deve in particolare dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e come e a chi ne ha comunicato l’esistenza, ritenuto che se è accertata proceduralmente l’intempestività il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo nemmeno nel caso in cui l’appaltatore stesso non alleghi tale fatto (ICCTF 6 luglio 1990 in re A./L., 10 dicembre 1997 in re C./P.; SJ 1993 262 cons. 2a; Rep. 1993 p. 200; IICCA 25 marzo 1994 in re E. SA e llcc./B.S., 11 ottobre 1996 in re C./P., 22 gennaio 1999 in re N. SA/C.).
5.1 I difetti di planarità e di dislivello (cfr. doc. E), tempestivamente segnalati, sono stati prontamente eliminati con la levigatura (teste __________ p. 2). Con questo intervento il pavimento è stato accettato dalla direzione lavori (teste __________ p. 2).
È ben vero che il direttore dei lavori nella sua audizione testimoniale ha riferito che la levigatura aveva tolto in alcuni punti al pavimento quel minimo strato di rivestimento, facendo risaltare lo strato sottostante di una colorazione diversa (teste __________ p. 2). È però altrettanto vero che egli non ha precisato di considerare ciò un difetto, né di aver sottoposto la questione all’attrice -e con ciò di averglielo segnalato- nel termine di garanzia, scadente nel febbraio 1987, chiedendole pertanto di ovviare all’inconveniente (per inciso, il Tribunale federale ha sancito la necessità di una nuova segnalazione all’appaltatore, nel caso in cui l’opera riparata presenti -come in casu- nuovi difetti, diversi da quelli iniziali, ma connessi ai lavori di riparazione: cfr. ICCTF 1° aprile 1997 in re G./B.).
5.2 È provato che nel termine di garanzia la convenuta ha chiesto la sostituzione di diverse parti del pavimento, a suo dire mal eseguite (doc. E e I), menzionando tra l’altro l’esistenza di un foro di 3 cm in una lastra in un gabinetto (doc. G).
Nel caso concreto le due segnalazioni, fatto salvo quanto riportato sub cons. 6, sono tuttavia ininfluenti.
La prima segnalazione, che parla di “parti del pavimento mal eseguite”, non costituisce una valida notifica di difetti, siccome eccessivamente vaga: essa non indica infatti in modo esatto e specifico gli eventuali difetti riscontrati così da consentire all’appaltatore la loro effettiva conoscenza (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, OR I, 2. ed., n. 18 ad art. 367 CO; DTF 107 II 175; IICCA 5 dicembre 1995 in re B. SA/A. e lc., 11 ottobre 1995 in re C./P., inerente la menzione “opera difettosa”).
Quanto alla seconda segnalazione, quella relativa ad un foro di 3 cm in una lastra, la stessa è rimasta allo stadio di puro parlato, l’istruttoria non avendo permesso di chiarire se tale difetto esistesse effettivamente rispettivamente se lo stesso fosse ascrivibile all’attrice.
5.3 A parte le rigature del pavimento e i difetti alle piastrelle della cucina, evocati dal teste __________ (p. 3 e 4) -i quali, tuttavia, non costituiscono a ben vedere valida notifica dei difetti ai sensi della norma SIA 118, siccome la relativa segnalazione è avvenuta al solo __________, mentre non è stato provato che anche l’attrice ne sia stata a sua volta informata- tutte le altre segnalazioni di difetti, in particolare quella del 23 marzo 1988 (doc. 4), in occasione della quale sono stati accertati difetti nei giunti di dilatazione, alcune fessurazioni e cedimenti, scolorazioni di diverse lastre, alcuni buchi, posa irregolare, piastrelle che si staccavano, sono pacificamente successive alla scadenza del termine biennale di garanzia e potrebbero tutt’al più essere rilevanti come difetti occulti: occorre tuttavia che essi siano stati notificati all’appaltatore “subito dopo la loro scoperta“ (art. 179 cpv. 2 SIA 118).
Analogamente all’art. 370 cpv. 3 CO, che impone la notifica dei difetti occulti “tosto che siano stati scoperti”, il termine di avviso entro il quale il committente è tenuto ad agire (cosiddetto “tempo di reazione”) viene determinato di caso in caso, tenendo conto delle specifiche circostanze. In generale si può affermare che il termine è necessariamente breve quando vi è il rischio che l’attesa aggravi ulteriormente il danno (DTF 118 II 142 cons. 3b); negli altri casi la valutazione circa l’adeguatezza del tempo di reazione può avvenire in modo più ampio, anche per evitare di pregiudicare eccessivamente la posizione del committente (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., 1996, n. 2175; Hohl, L’avis des défauts de l’ouvrage: fardeau de la preuve et fardeau de l’allégation, in RFJ 1994 p. 273): a titolo esemplificativo, in una fattispecie in cui dall’attesa non poteva scaturire un maggior danno, il Tribunale federale ha ritenuto accettabile un termine di avviso di 4 giorni (DTF 76 II 221 cons. 3) rispettivamente di una settimana (ICCTF 12 novembre 1996 in re C./D. SA); è stata per contro dichiarata tardiva la notifica di un difetto avvenuta 5 settimane dopo la scoperta del danno (DTF 118 II 142 cons. 3b; cfr. sulla tematica ICCTF 10 dicembre 1997 in re C./P.).
Nel caso di specie, la perizia di parte di cui al doc. 4 -come detto- è stata allestita il 23 marzo 1988, mentre i difetti in essa menzionati sono stati comunicati alla controparte unicamente con l’allegato di risposta del 26 aprile 1988, ovvero a 5 settimane di distanza. Stando così le cose, in base alla giurisprudenza appena evocata, non vi è dubbio che la loro notifica è dunque avvenuta tardivamente.
5.4 L’istruttoria ha permesso di evidenziare come anche in epoca successiva siano stati evidenziati nuovi difetti, si pensi alla dichiarazione del teste __________ che ha riferito di scolorimenti a far tempo dal 1989 (p. 3), rispettivamente alle risultanze della perizia giudiziaria (p. 3 e 4), che nel 1994 parlava di imperfezioni nelle lastre, alcune decolorate altre in cattivo stato e di bruciature sulla superficie.
Il Codice di procedura civile ticinese è retto, tra gli altri, dal principio attitatorio. Esso, salvi i casi retti dalla massima ufficiale, grava le parti in causa dell’onere di portare a conoscenza del giudice i fatti, le domande, le eccezioni e le prove, sulle quali egli fonderà poi il proprio giudizio (art. 78 CPC; Rep. 1989 p. 109; IICCA 7 luglio 1987 in re P./M.; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, 1989, p. 5).
L’esigenza di sottoporre al necessario contraddittorio tutte le allegazioni delle parti (art. 84 CPC) determina la necessità di porre nell’ambito della procedura un limite temporale ben preciso, entro il quale esse sono tenute a far fronte al predetto onere di allegazione. Il processo, in altre parole, è suddiviso in stadi preclusivi nell’interesse dell’ordine del processo medesimo, della buona fede processuale della controparte e, come già detto, del suo diritto di esprimersi (Messaggio del 5 gennaio 1954 al nuovo CPC, p. 11; Picard, Studi sulla riforma del processo civile ticinese, 1954, p. 51 e segg.). Come risulta con accresciuta chiarezza dopo la modifica del titolo marginale dell’art. 78 CPC e l’abrogazione dell’art. 79 CPC, in vigore dal 1. gennaio 1988, questo limite viene raggiunto con la fine dello scambio degli allegati introduttivi, ovvero al più tardi con l’eventuale replica e duplica (art. 78 CPC, in particolare l’ultimo periodo del cpv. 1; Rep. 1988 p. 374, nota 1; Cocchi/Trezzini, CPC, N. 2 e 4 ad art. 78). Fatti, domande ed eccezioni proposti dopo questo limite sono per principio tardivi, inammissibili dal profilo procedurale e pertanto da respingere in ordine, senza che vi sia la necessità o anche solo la possibilità di un esame in merito (Rep. 1982 p. 120).
Completazioni successive concernenti i fatti e le eccezioni sono ammesse unicamente quando sia dato un caso di restituzione in intero (art. 80 CPC), ossia quando la parte dimostra che l’omissione non è imputabile a sua negligenza e che i nuovi mezzi di azione o di difesa sono influenti per il processo (art. 138 CPC). Per poter ottenere la possibilità di addurre nuovi fatti non è tuttavia solo necessario che gli stessi siano influenti e che chi se ne vuol prevalere non sia stato negligente nel suo comportamento processuale, ma occorre, necessariamente, far formalmente capo alla procedura della restituzione in intero, da promuoversi nei termini di perenzione previsti dal codice di procedura civile (art. 139 e 140 CPC) e nelle modalità previste dalla legge, cioè formulando una domanda processuale in tal senso (art. 92 e 93 CPC). Ne segue che se la restituzione in intero non è chiesta nel termine di 30 giorni da quando la parte è venuta a conoscenza di un fatto nuovo, anche durante l’istruttoria per l’esito delle prove che si sono assunte, oppure non è chiesta del tutto, quel fatto nuovo e quei nuovi mezzi di difesa non possono essere addotti semplicemente discutendoli nelle conclusioni; men che meno con l’appello (art. 321 lit. b CPC; IICCA 30 marzo 1994 in re E. SA/F. e llcc., 5 dicembre 1994 in re S. e S./B., 13 giugno 1995 in re L./E., 29 marzo 1996 in re C.O./L. e llcc., 18 luglio 1996 in re R. AG/T. SA, 25 ottobre 1996 in re E. SA e lc./C.A., 3 dicembre 1996 in re C./V. e lc., 5 dicembre 1996 in re A. AG/C., 30 gennaio 1997 in re G./M.).
Nel caso di specie la convenuta, oltre a non aver formalmente notificato tali difetti alla controparte, non ha inoltrato alcuna domanda di restituzione in intero per essere eventualmente ammessa ad allegare questi nuovi fatti. Essa non può dunque prevalersi delle nuove risultanze probatorie, con la conseguenza che essa in definitiva non può validamente richiamarsi alla garanzia per difetti.
L’istruttoria non avendo chiarito a chi fossero ascrivibili quei difetti, l’attrice -la cui colpa è presunta (art. 97 CO)- è dunque tenuta a rispondere per la loro esistenza.
Come noto, in base alla giurisprudenza, il committente è, di principio, legato alla scelta di uno dei mezzi di difesa offerti dalla legge (diritto alla riparazione, alla ricusa, al minor valore o al risarcimento del danno), tosto che ne ha dato comunicazione all’appaltatore: si tratta infatti di un diritto costitutivo unilaterale, per cui la dichiarazione relativa al suo esercizio, in un senso o nell’altro, è irrevocabile e per principio implica necessariamente la rinuncia definitiva alle alternative scartate (DTF 116 II 311, 109 II 41, 107 III 108 e rif.; Rep. 1985, p. 133; IICCA 15 luglio 1991 in re R./R. SA, 7 gennaio 1992 in re Z./E.; Gauch, op. cit., N. 1581, 1688 e 1835). Nel campo d’applicazione delle norme SIA, data l’esistenza di una presunzione a favore della scelta della riparazione dei difetti (Gauch, op. cit., N. 2658; Gauch, Kommentar zur SIA Norm 118, Zurigo 1991, N. 4 ad art 169), si dovrà ammettere che il committente è vincolato da tale scelta (IICCA 19 dicembre 1994 in re R. e T./P. SA, 15 aprile 1996 in re C./M. & Co., 12 luglio 1996 in re G./A.).
In entrambi i casi, il diritto di scelta del committente viene ripristinato unicamente qualora l’appaltatore sia in mora con l’esecuzione dei lavori di riparazione, se tali lavori si rivelano oggettivamente impossibili, se nonostante la loro esecuzione l’opera permane difettosa (IICCA 2 novembre 1993 in re A. SA/B. S.n.c.; Gauch, op. cit., N. 1797, 1843 e 1846), oppure ancora, in virtù dell’art. 2 CC, se in conseguenza di particolari circostanze non vi è altro mezzo per ripristinare l’equivalenza delle reciproche prestazioni contrattuali (IICCA 11 agosto 1993 in re G./P., 22 aprile 1994 in re C./F. SA, 15 aprile 1996 in re C./M. & Co., 12 luglio 1996 in re G./A., 17 febbraio 1998 in re F. SA/G.; DTF 107 II 348).
Atteso che nella fattispecie il perito giudiziario ha concluso per l’impossibilità tecnica di riparare l’opera sostituendo le 3 lastre rovinate (complemento perizia p. 3), appare dunque senz’altro giustificato -come proposto dalla convenuta in via subordinata- optare per la riduzione della mercede a favore dell’attrice: tutto sommato, per i difetti alle 3 lastre, una riduzione della stessa in ragione di fr. 1’000.- appare in concreto equa.
La richiesta è infondata.
Essa è innanzitutto irricevibile, atteso come la convenuta, pur avendo evocato la circostanza già con gli allegati preliminari, ha di fatto omesso di trarne le debite conseguenze, tanto è vero che nel petitum -anche quello d’appello- invano si cercherebbe una formale richiesta in tal senso. Ad ogni buon conto la pretesa è infondata anche nel merito: da una parte in quanto non è stato provato che il ritardo sia in definitiva ascrivibile all’attrice piuttosto che ad altri, tanto è vero che il teste __________ (p. 2) ha precisato che al momento della consegna dell’opera sul cantiere vi erano ancora altri artigiani; dall’altra in quanto la convenuta non ha assolutamente documentato l’ammontare del suo pregiudizio, che invero sarebbe facilmente accertabile già solo versando agli atti la fattura dell’albergo in questione.
Quanto alle altre richieste, e meglio quelle volte al rimborso delle fatture per la riparazione delle piastrelle in cucina e di alcune lastre del pavimento, le stesse non possono essere riconosciute già per il fatto che l’attrice -come detto (cfr. cons. 5)- non era tenuta a rispondere per quei difetti.
Ne discende il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 13 gennaio 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 21 dicembre 1998 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
§ Di conseguenza __________, ora Massa fallimentare __________ a, è condannata a pagare a __________, la somma di fr. 1’000.- oltre interessi al 5% dal 27 marzo 1986.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 980.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 1’000.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 19/20 e per 1/20 sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 50.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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