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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.83
Data decisione, Autorità: 22.04.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00083
Lugano 22 aprile 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. SF.99.00048 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con istanza 2 marzo 1999 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
che il Pretore ha accolto, con decreto 7 aprile 1999, ordinando lo sfratto del convenuto dall’appartamento di 3 locali sito nello stabile di __________ a __________, di proprietà dell’istante;
ed ora sullo scritto 15 aprile 1999 del convenuto
Considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 7 aprile 1999 il Pretore, preso atto che il contratto di locazione tra le parti era stato disdetto in base all’art. 257d CO (mora del conduttore), ha accolto l’istanza 2 marzo 1999 dell’istante ed ha ordinato lo sfratto del convenuto dall’ente locato;
che con scritto 15 aprile 1999, estremamente confuso e come tale pressoché incomprensibile, il convenuto ritiene infondata l’istanza con argomentazioni, che in quanto esposte per la prima volta in questa sede -il convenuto non ha in effetti presenziato all’udienza di discussione sull’istanza di sfratto- sono manifestamente irricevibili, l’art. 321 cpv. 1 litt. b) CPC vietando l’adduzione di nuovi fatti in sede di appello;
che in ogni caso dallo scritto in questione si può unicamente evincere che il convenuto contesta di aver a suo tempo ricevuto la disdetta del contratto, censura che ad ogni buon conto, oltre che irricevibile, è pure infondata, l’istante avendo provato di avergliela inviata per raccomandata all’indirizzo di __________, anche se la stessa, non ritirata nel termine di giacenza postale (doc. D, E) -il che tuttavia non osta a che quell’intimazione sia considerata valida (cfr. Higi, Commentario zurighese, N. 51 e 37 ad art. 257d CO)- è poi stata ritornata al mittente;
che per il resto il convenuto non spiega in modo comprensibile per quali motivi la disdetta per mora a lui intimata sarebbe inefficace o nulla, rispettivamente per quale motivo il giudizio con cui il Pretore ha decretato lo sfratto sarebbe errato;
che lo scritto in questione può così essere evaso già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità, per economia di giudizio, di intimarlo alla controparte per le osservazioni;
Per i quali motivi
vista, per le spese, la LTG
pronuncia
Lo scritto (recte: appello) 15 aprile 1999 __________ è respinto.
Non si prelevano nè tasse nè spese.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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