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Numero d'incarto:
12.1999.84
Data decisione, Autorità:
16.06.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00084
Lugano
16 giugno 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nelle congiunte cause OA.98.292 e OA.98.329 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1,
promosse con petizioni 22 aprile e 5 maggio 1998 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 84’000.--
oltre interessi e fr. 31’000.-- oltre interessi;
E ora
sull’istanza di restituzione in intero per la produzione di un nuovo documento
presentata l’8 gennaio 1999 dall’attore, e che il Segretario assessore con
decreto 16 marzo 1999 ha accolto;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 21 aprile 1999 con richiesta di
effetto sospensivo chiede la riforma del querelato giudizio nel senso della
reiezione dell’istanza;
Mentre
l’attore nelle osservazioni del 13 maggio 1999 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Richiamata
la decisione 22 aprile 1999 con cui il Segretario assessore ha concesso effetto
sospensivo al gravame,
Letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in
fatto:
-
che
l’attore con le petizioni chiede la condanna del convenuto al pagamento di fr.
84’000.-- oltre interessi e fr. 31’000.-- oltre interessi in conseguenza di due
avalli cambiari da lui prestati, domande alle quali il convenuto resiste;
-
che
il 14 dicembre 1998 ha avuto luogo l’udienza preliminare, in cui l’attore, come
risulta dal giudizio impugnato, ha chiesto di potere versare in atti sub doc. E
una “dichiarazione” rilasciata il 2 ottobre 1997 dal convenuto a __________,
cedente delle cambiali di cui trattasi;
-
che,
non essendo stata in quella sede ammessa la produzione del documento, l’8
gennaio 1999 l’attore ha formulato istanza di restituzione in intero ex art.
138 CPC affermando che lo scritto in questione gli sarebbe pervenuto solo il 10
dicembre 1998 e che esso sarebbe rilevante ai fini del giudizio, risultando da
esso la qualifica di debitore del convenuto al riguardo della pretese dedotte
in causa;
-
che
il convenuto con osservazioni 5 febbraio 1999 si è opposto all’istanza
rilevando che il documento in questione sarebbe stato disponibile al momento
dell’introduzione delle cause, dato che era in possesso di una persona non
estranea alla vertenza in oggetto, dal che la negligenza dell’attore. Il
documento sarebbe inoltre irrilevante, e nulla proverebbe che l’attore ne è
entrato in possesso il 10 dicembre 1998, come da lui sostenuto;
-
che
il Segretario assessore nel decreto impugnato ha ammesso la sussistenza delle
premesse di cui all’art. 138 CPC ed ha perciò protetto l’istanza dell’attore;
-
che
il convenuto insorge, ribadendo in sostanza le tesi già sostenute avanti al
primo giudice;
-
che
l’attore con osservazioni del 13 maggio 1999 postula la reiezione del gravame;
Considerato
in
diritto:
-
che
le premesse per poter far capo all’istituto della restituzione in intero per
omessa indicazione di fatti o produzione di prove sono regolate agli art. 138 e
139 CPC;
-
che
la restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di azione o di difesa è
ammessa se la parte dimostra che l’omissione non è imputabile a sua negligenza,
ritenuto che la relativa domanda va inoltrata entro 30 giorni da che la parte
ne è venuta a conoscenza;
-
che
l’istituto costituisce un’eccezione alla massima dell’eventualità, che
proibisce di allegare fatti e prove in una fase successiva allo scambio degli
allegati (art. 78 CPC), e pertanto i requisiti per l’applicazione della
restituzione in intero vanno valutati dal giudice con un certo rigore (Cocchi/Trezzini,
CPC, n. 4 ad art. 138 CPC);
-
che
tale principio, quo ai requisiti della tempestività e della mancanza di
negligenza, si evince già dal tenore letterale degli art. 138 e 139 CPC, mentre
minor rigore è per contro richiesto nella valutazione dell’influenza dei nuovi
fatti e prove, essendosi il legislatore accontentato di esigere che essi
“appaiano” rilevanti (II CCA 22 agosto 1994 in re C./C.);
-
che,
come giustamente rileva l’appellante, il documento in questione, risalente all’epoca
della cessione, era in possesso del cedente del credito dedotto in causa, ossia
di persona con cui l’attore era in relazione di affari, così da potersi
pretendere dal procedente che egli, prima dell’avvio della procedura, avesse ad
interpellarlo circa l’esistenza di eventuale documentazione a sostegno del
credito ceduto;
-
che
pertanto, ad una valutazione rigorosa, il comportamento dell’attore appare in
tal senso negligente, il che esclude la possibilità della restituzione in
intero;
-
che
la disputa ha comunque una valenza puramente accademica -più opportuna sarebbe
pertanto stata la negazione dell’effetto sospensivo al gravame in esame- dal
momento che il destinatario dello scritto di cui trattasi è stato citato
dall’attore come teste, e potrà quindi riferire nel corso della sua deposizione
sull’esistenza e il contenuto del doc. E, di cui ha evidentemente conoscenza
diretta;
-
che
il gravame deve pertanto essere accolto sulla scorta dei considerandi che
precedono;
-
che
le spese di procedura e le ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art.
148 CPC);
Per i
quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello
21 aprile 1999 __________ è accolto.
Di
conseguenza il decreto 16 marzo 1999 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 1 è riformato nel modo seguente:
-
L’istanza
8 gennaio 1999 di restituzione in intero di __________ è respinta.
-
La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 120.--, sono a carico dell’attore, che
rifonderà al convenuto fr. 150.-- per ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 180.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 200.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attore, che rifonderà al
convenuto fr. 200.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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