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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.85
Data decisione, Autorità:
12.08.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00085
Lugano
12 agosto 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro
(inc. CL.98.74 della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3) promossa con istanza 5 agosto 1998 da
contro
rappr.
dall'avv. __________
chiedente il pagamento
dell'importo di fr. 14'949.- oltre interessi al 5% dal 1. aprile 1998 a titolo
di salari e indennità impagati;
domanda cui la convenuta si
è opposta e che il pretore, con decisione 13 aprile 1999, ha accolto
limitatamente alla somma di fr. 7'366.- e accessori, dedotti gli oneri sociali;
appellante la convenuta
che, in riforma del giudizio impugnato, postula la reiezione dell'istanza;
richiamata la decisione 26
aprile 1999 del presidente di questa Camera che ha concesso effetto sospensivo
all'appello;
lette le osservazioni all'appello,
presentate il 7 maggio 1999;
esaminati gli atti e i documenti
dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
-
L'istante,
rimasto disoccupato, ha pattuito con la cooperativa per il lavoro UNITI la sua
integrazione in un programma occupazionale temporaneo (pot) -autorizzato
dall'Ufficio regionale di collocamento di Bellinzona- dal 16 ottobre 1997 al 15
aprile 1998 con un salario lordo mensile di fr. 3'800.- (doc. 6, 7 e 8). Il
periodo previsto è poi stato ridotto, con fine al 28 febbraio 1998 (doc. 9), a
dipendenza di una dichiarazione dell'associazione convenuta secondo la quale
l'istante era alle sue dipendenze "dal 1. marzo 1998 a tempo
indeterminato, con uno stipendio mensile lordo di fr. 7'583.-" (doc. B).
Per il mese di marzo l'istante ha effettivamente percepito il salario pattuito
(doc. C). Per i due mesi successivi egli ha invece percepito fr. 3'800.-,
rispettivamente fr. 4'000.-, così come al conteggio delle ore di lavoro effettuate,
allestito dalla cooperativa UNITI (doc. D e E). Fondandosi sulla cennata
dichiarazione di __________, __________ ha chiesto in giudizio -relativamente
ai due mesi in questione- la differenza fra il salario indicatovi e quanto
percepito, ossia complessivamente fr. 7'366.-. Altre sue richieste, postulate
davanti al pretore e da questi respinte, non sono più litigiose in questa sede.
-
Con
la sentenza impugnata il pretore ha accolto l'istanza limitatamente all'importo
testé ricordato. In particolare ha considerato la situazione confusa venutasi a
creare attorno allo statuto lavorativo dell'istante: da un lato al beneficio di
un piano occupazionale, dall'altro, attivo fino al mese di maggio 1998 presso
__________ e poi estromesso retroattivamente dal pot (UNITI), ossia con effetto
-
marzo 1998 con decisione 22 aprile 1998. Il primo giudice, ha ritenuto
inoltre che tale situazione non doveva essere imputata all'istante, che egli ha
pur svolto attività per la convenuta ancora nei mesi di aprile e maggio e che,
a causa della stessa situazione, è venuto meno il riconoscimento dell'indennità
di disoccupazione relativa allo stesso periodo
-
Con
il presente appello __________ oltre a ripresentare la tesi da lei sostenuta in
prima sede, censura la sentenza pretorile per diversi aspetti. Sostiene in
particolare che la sua contestata dichiarazione (doc. B) è stata sottoscritta
da persona (__________) che, non avendo diritto di firma individuale, non
poteva vincolare l'associazione; inoltre, la stessa signora __________ sentita
come teste, ha esposto che l'impegno di __________ concerneva unicamente il
mese di marzo, mentre l'indicazione che il contratto di lavoro fosse a tempo
indeterminato le era stata richiesta esplicitamente dall'istante, su
indicazione del suo collocatore. Effettivamente, terminato l'impegno lavorativo
presso __________ (nell'ambito dell'organizzazione della Borsa delle armi),
l'istante è stato retribuito come dipendente della __________ in ambito pot,
per il mese di aprile, e come dipendente diretto di quella cooperativa, il mese
successivo. Considera la decisione pretorile contrastante con l'accertamento
secondo il quale la pretesa pattuizione di un contratto a tempo indeterminato
dove essere intesa così come descritto dalla teste __________, ossia
limitatamente al mese di marzo; il primo giudice ha riconosciuto il debito
della convenuta verosimilmente per compensare il pregiudizio relativo alla
mancata erogazione delle indennità LADI. L'appellante ritiene poi non provato
in causa che l'istante abbia svolto altre attività per __________ oltre alla
partecipazione all'allestimento della menzionata esposizione: comunque,
l'istruttoria non offre alcun elemento al proposito. Ammettendo il ruolo
determinante avuto nella fattispecie dalla dichiarazione doc. B, essa ritiene
di non poter essere resa responsabile "per l'uso abusivo di un documento
privo di validità da parte di un suo ex dipendente".
-
Nell'ambito
di questa situazione di non facile interpretazione, appare opportuno anzitutto
chiarire se vi sia stata una pattuizione fra le parti, sia sulla durata del
preteso rapporto, sia sul salario come elementi essenziali del contratto di
lavoro: la dichiarazione controversa non può rappresentare infatti che un
indizio di tale pattuizione, già per il fatto che si tratta di una
dichiarazione, evidentemente redatta per motivi amministrativi. La sua validità
formale è stata tempestivamente contestata in causa ed è vero anche che
__________ -che l'ha sottoscritta- non aveva facoltà per vincolare l'associazione
(cfr. estratto RC: doc. 4). V'è tuttavia da chiedersi se essa, come segretaria,
non avrebbe potuto rilasciare una dichiarazione come quella in esame,
verosimilmente a sola conferma dell'esistenza di un impegno della persona
giuridica con il lavoratore, preso nella forma di una valida pattuizione. Si
può pertanto prescindere dalla verifica di questa eccezione, mentre è
determinante la ricerca della prova del contestato contratto di lavoro.
-
Per
quanto riguarda più da vicino il senso della dichiarazione doc. B, è
significativo che l'istante stesso affermi l'esistenza di un contratto di
lavoro con l'appellante, facendo tuttavia esclusivo riferimento alla
dichiarazione in esame e specificando che essa gli era stata rilasciata su
richiesta dell'Ufficio regionale di collocamento (istanza, p. 1). D'altra parte
l'istruttoria non ha provato altro che l'esistenza di una dichiarazione
"richiesta" dall'istante, rispettivamente "suggerita"
dall'ufficio competente (teste __________; doc. E, foglio B), ma non la corrispondenza
della stessa a una reale pattuizione. Anzi v'è motivo per concludere che una
tale fattispecie sia da escludere almeno per i mesi di aprile e di maggio
(testi __________ e __________); tanto meno è provata o resa verosimile la
pattuizione di un salario lordo assicurato di fr. 7'583.- Al proposito non v'è
traccia alcuna nell'incarto, né può supplire a tale carenza di prove il
conteggio del salario per il mese di marzo 1998 (doc. C), relativo a una
prestazione estranea alla presente vertenza.
Ma
la prova dell'esistenza di un contratto concernente i mesi di aprile e maggio
1998 non esiste nemmeno nella forma tacita, ossia con la provata accettazione
da parte dell'appellante delle prestazioni del lavoratore durante il preteso
periodo di validità del contratto (art. 320 cpv. 2 CO). Infatti, contrariamente
a quanto afferma il primo giudice, né l'istante ha mai sostenuto, né
l'istruttoria ha provato che egli sia stato occupato con la citata esposizione
anche durante i mesi di aprile e maggio, oppure che abbia avuto altra
occupazione lavorativa: in particolare l'allusione della teste __________ a due
progetti di lavoro ("Internet sul lago" e "Publitir") non
basta per provare una concreta prestazione lavorativa dell'istante e accettata
come tale dall'appellante.
- Il
fatto poi che la dichiarazione di __________ abbia avuto determinate
conseguenze per l'istante, in particolare per quanto riguarda la durata del
piano occupazionale (teste __________), rispettivamente il diritto
all'indennità di disoccupazione (doc. E, foglio I), non può essere contestato,
ma non può avere nessun riscontro quanto al diritto dell'istante di avvalersene
per ottenere in giudizio il pagamento di un salario: a tale scopo egli non è
stato in grado di provare l'esistenza dei necessari presupposti contrattuali.
Non è comunque facoltà del giudice di accogliere l'istanza, considerando forse equitativamente
il preteso pregiudizio di __________ (peraltro non del tutto estraneo alla
situazione creatasi), ma prescindendo da qualsiasi causa giuridica.
L'appello
deve pertanto essere accolto e la sentenza pretorile riformata nel senso di
respingere la petizione. L'assegnazione di ripetibili segue la soccombenza nel
merito in entrambe le sedi.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148
e 417 lett. e CPC
pronuncia:
I. L'appello
23 aprile 1999 __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 13 aprile 1999 del Pretore del distretto di Lugano,
Sezione 3, è così riformata:
-
L'istanza
5 agosto 1998 __________ è respinta.
-
Non
si prelevano spese, né tassa di giustizia. __________ verserà a __________
l'importo di fr. 1'100.- a titolo di ripetibili.
II. Relativamente
all'appello non si prelevano spese né tassa di giustizia. __________ verserà a
__________ l'importo di fr. 250.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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