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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.88
Data decisione, Autorità: 09.07.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00088
Lugano 9 luglio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.20 della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione 12 febbraio 1997 da
__________ __________ entrambi rappr.ti dallo studio legale __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui le attrici hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 126’082.15 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno contrattuale, domanda ridotta in corso di causa a fr. 113’082.15 oltre interessi;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 25 marzo 1999 ha accolto per fr. 78’805.-- oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 23 aprile 1999 postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre le attrici con osservazioni del 15 giugno 1999 chiedono la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Le parti, le attrici quali committenti e la convenuta quale appaltatrice, sono state legate da un contratto denominato “Pauschalwerkvertrag” (doc. A), sottoscritto nel 1992, in virtù del quale l’attrice quale imprenditrice generale si impegnava ad edificare una casa d’abitazione bifamiliare sul fondo n. __________ di __________ contro una mercede di fr. 400’000.--, da pagarsi per la quasi totalità durante l’esecuzione dell’opera secondo la chiave di ripartizione prevista al punto 5 dell’accordo.
B. Secondo quanto affermato in petizione, la convenuta avrebbe preteso il pagamento della parte di mercede di fr. 150’000.-- prima di avere ultimato la costruzione grezza e nonostante che l’opera presentasse seri difetti e gravi errori d’esecuzione.
Le attrici avrebbero pertanto a giusta ragione pagato solo fr. 80’000.--, offrendo peraltro di depositare la differenza presso un notaio, e di conseguenza la convenuta sarebbe a torto receduta dal contratto in data 30 gennaio 1995.
Essa dovrebbe pertanto rimborsare alle committenti fr. 70’955.-- quale differenza tra la maggiore mercede pagata (fr. 210’000.--) e il valore dell’opera eseguita (fr. 139’045.--), fr. 12’000.-- di maggiori onorari d’architetto, i costi del patrocinio preprocessuale e delle procedure di prova a futura memoria e di iscrizione di ipoteca legale degli artigiani, i danni per la ritardata consegna dell’opera e per quanto pagato dalle attrici agli artigiani per opere previste dal contratto doc. A, il tutto per fr. 126’082.15 oltre interessi.
C. La convenuta si è opposta alla petizione adducendo l’ingiustificata mora delle attrici nel pagamento della quota di mercede di fr. 150’000.-- dovuta al compimento della costruzione grezza e del tetto, atteso che anche i pretesi difetti sarebbero stati a quel momento eliminati.
Non potendosi appigliare al mancato raggiungimento dello stadio di avanzamento dei lavori previsto dal contratto, esse avrebbero sostenuto che il lavoro eseguito sarebbe inferiore all’importo richiesto, circostanza che sarebbe tuttavia irrilevante, siccome non prevista dal contratto.
Il recesso del contratto pronunciato dall’appaltatrice sarebbe pertanto giustificato, ed anzi essa vanterebbe un credito residuo per mercedi di fr. 55’958.--, da compensare con le contestate posizioni di danno vantate dalle attrici qualora le stesse venissero in parte riconosciute.
D. Il Pretore nel giudizio qui impugnato, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO, ha protetto la tesi delle attrici, ritenendo che al momento della richiesta dell’anticipo di fr. 150’000.-- l’opera non avesse raggiunto lo stadio di avanzamento previsto dal contratto, dal che l’obbligo della convenuta di rifondere il danno conseguente alla cessazione anticipata degli effetti del contratto.
Le pretese delle attrici risulterebbero fondate per fr. 77’905.-- di maggiori anticipi da loro versati per rapporto al valore dell’opera eseguita e per fr. 900.-- per la tassa di giustizia e le spese della procedura di annotazione dell’ipoteca legale, dal che l’accoglimento della petizione per fr. 78’805.-- oltre interessi.
E. Delle argomentazioni dell’appellante -che chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione- e di quelle delle resistenti -che postulano invece la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
All’anticipata esigibilità della mercede o di parte di essa non corrisponde necessariamente un analogo grado di compimento dell’opera da parte dell’appaltatore, è perciò possibile che gli acconti stabiliti non siano esattamente proporzionali all’andamento dei lavori, potendosi benissimo ammettere per il principio della libertà contrattuale che l’appaltatore venga remunerato in misura maggiore oppure minore rispetto al grado di avanzamento dell’opera.
Se il contratto giunge regolarmente a termine l’eventuale discrepanza è priva di significato, poiché con la consegna dell’opera terminata e con il pagamento dell’ultima parte della mercede ognuna delle parti viene ad avere eseguito l’intera ed equivalente prestazione contrattuale.
Se per contro il contratto prende fine anticipatamente, non si potrà far capo alla clausola contrattuale relativa alle modalità di pagamento per determinare l’eventuale credito dell’appaltatore per la parte di opera eseguita, ma dovrà concretamente essere stabilito il valore dell’opera parziale fornita dall’artigiano.
In altri termini, non esiste alcun sillogismo tra la libera pattuizione del pagamento di acconti sulla mercede al compimento di determinate fasi dell’opera, e il reale valore dell’opera in quelle fasi dei lavori.
Si tratta di un ragionamento manifestamente insostenibile, e non solo perché ammette per vera la predetta corrispondenza tra il piano di pagamento degli anticipi sulla mercede e il valore dell’opera compiuta, ma anche perché prescinde totalmente dalla decisiva questione a sapere quale sia la parte cui va addebitata l’anticipata fine del contratto, ossia quale sia la parte inadempiente nei confronti dell’altra.
In concreto, a non averne dubbi, la parte inadempiente è quella convenuta, che a torto è receduta dal contratto ritenendo, pure a torto, che le committenti fossero in mora nel pagamento dell’anticipo sulla mercede di fr. 150’000.-- scadente al compimento della costruzione grezza.
Infatti, nonostante le speculazioni dell’appaltatrice sulla portata di questo termine, essa è costretta ad ammettere che in tutte le accezioni di “costruzione grezza”, vi erano ancora importanti lavori da compiere (del valore di fr. 14’042.-- oppure di fr. 70’274; cfr. appello, pag. 8) per raggiungere questo stadio. Di conseguenza il preteso anticipo sulla mercede di fr. 150’000.-- non era esigibile né del tutto e neppure in parte, e perciò male ha fatto la convenuta a recedere dal contratto nonostante che le attrici, senza esservi tenute, avessero comunque pagato fr. 80’000.--.
A prescindere dalla predetta argomentazione -errata nel principio ed inoltre fondata sulla non verificatasi premessa del raggiungimento dello stadio della costruzione grezza- l’appello non contiene alcuna ragionevole critica in fatto od in diritto all’accertamento pretorile secondo cui le attrici avrebbero versato anticipi eccedenti di fr. 77’905.-- il reale valore dell’opera, ragione per cui non vi è motivo per non confermare la fondata pretesa delle committenti.
A titolo di risarcimento del danno il Pretore ha attribuito alle attrici unicamente fr. 900.--, pretesa che la convenuta a questo stadio della causa riconosce esplicitamente (appello, pag. 9), pretendendo tuttavia di estinguere il debito per compensazione con una contropretesa di 55’958.-- (differenza tra i fr. 70’000.-- non versati dell’anticipo di fr. 150’000.-- e i fr. 14’042.-- necessari al raggiungimento dello stadio della costruzione grezza) che in realtà non sussiste.
Non può che seguirne, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame, manifestamente infondato in ogni suo punto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza della ricorrente (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 23 aprile 1999 __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’650.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’700.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte complessivi fr. 2’500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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