AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.91
Data decisione, Autorità: 20.09.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00091
Lugano 20 settembre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura accelerata di contestazione della graduatoria (inc. OA.98.174 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna) promossa con petizione 12 ottobre 1998 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dal __________
chiedente che, nella graduatoria del fallimento della ditta __________ Fabbriche riunite di liquori, sciroppi, acque gasose, mostarda di frutta e affini, commercio di coloniali, __________, fosse "accertata l'inesistenza del pegno immobiliare di rango prevalente delle pretese iscritte a elenco oneri relativo alla part. __________D.S. RFD __________e, foglio __________"; in via subordinata che l'elenco oneri e la graduatoria fossero modificati "nel senso di ammettere a beneficio dell'ipoteca legale quegli oneri fiscali che risulteranno giustificati ai sensi dell'art. 252 LT";
domande cui il Comune convenuto si è opposto e che il pretore, con sentenza 16 aprile 1999, ha accolto, procedendo di conseguenza alla modifica dell'elenco oneri;
appellante il convenuto che, con allegato 27 aprile 1999, in riforma della decisione impugnata, postula la reiezione della petizione;
lette le osservazioni all'appello presentate da __________ in data 21 maggio 1999;
esaminati gli atti e i documenti dell'incarto,
considera
in fatto e in diritto:
Con le conclusioni di causa, __________ ha ridotto l'importo della propria contestazione: preso atto della documentazione prodotta dal convenuto con la risposta, ha concesso che i crediti del Comune vengano ammessi al beneficio dell'ipoteca legale per l'importo capitale di fr. 23'496.05 oltre a fr. 1'176.60 per interessi.
Il pretore ha ammesso integralmente i crediti del Comune relativi agli anni 1993, 1994 e 1995, e solo parzialmente quelli delle altre annualità: ha cioè ammesso gli importi relativi all'imposta immobiliare (pari all'1 %o della stima immobiliare) e ha stralciato gli importi riferiti all'utile immobiliare degli anni 1996, 1997 e 1998. Al proposito ha considerato che la tassazione di quegli anni è avvenuta d'ufficio e che il convenuto non ha provato l'esistenza di un utile immobiliare imponibile relativo allo stesso periodo; inoltre, sulla base dell'incarto fiscale richiamato, ha considerato che già i bilanci della società per il 1996 indicano una perdita di oltre fr. 70'000.- che in nessun modo lascia presumere il conseguimento di un utile immobiliare.
L'appellante impugna la sentenza pretorile sostenendo l'impossibilità da parte sua di dimostrare gli elementi d'imposizione della contribuente a dipendenza della sua carente competenza fiscale, ovvero di procedere alla determinazione delle imposte (tassazione), riservata dalla legge esclusivamente all'autorità cantonale. Il Comune, prendendo atto delle decisioni cantonali per il calcolo delle imposte dovutegli, si è fondato su dati incontestati anche relativamente alle ultime tre annualità. Contesta inoltre il calcolo delle spese e delle ripetibili, ritenendo errato che il primo giudice si sia basato sul valore di causa ridotto in sede di conclusioni, invece che sul valore esposto con l'introduzione del processo.
Delle osservazioni dell'attrice si dirà, se necessario, nel seguito.
L'art. 836 CC stabilisce che le ipoteche legali, previste dalle leggi cantonali per rapporti di diritto pubblico o di altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi, non richiedono -di principio- per la loro validità l'iscrizione nel registro fondiario. Il nostro Cantone ha posto il fondamento giuridico delle ipoteche legali in materia fiscale nell'art. 183 LAC e nella LT: art. 229 LT 1976 e art. 252 - 254 LT 1988. In particolare, l'art. 252 cpv. 1 e 2 LT riconosce al Cantone a ai Comuni un'ipoteca legale secondo l'art. 183 LAC, di rango prevalente rispetto agli altri pegni immobiliari, per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che abbiano una relazione particolare con l'immobile. Fra di esse (pacifico nella fattispecie il beneficio dell'ipoteca legale per quanto riguarda l'imposta immobiliare in senso stretto) può essere annoverata l'imposta ordinaria sull'utile immobiliare come parte del reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Pedroli A., L'ipoteca legale per crediti d'imposta, in CFPG, vol. 14., p. 83).
Nella fattispecie in esame l'attrice non contesta il diritto all'ipoteca legale per quanto riguarda la natura dell'imposta, tant'è che aderisce alla pretesa del Comune per quanto riguarda l'utile immobiliare per il 1993, il 1994 e il 1995. Ritiene invece, come il primo giudice, che -per le successive annualità- il convenuto non abbia fatto fronte all'onere della prova in merito all'esistenza e all'ammontare del credito d'imposta che sta alla base del diritto all'ipoteca. Al proposito va anzitutto osservato che "il rapporto fra credito d'imposta e ipoteca legale è caratterizzato dal principio dell'accessorietà secondo cui il diritto di pegno dipende dall'esistenza del credito d'imposta, del quale segue le vicende" (Pedroli, op. cit., p. 81). E' rilevante inoltre che su questi oggetti il giudice civile -in linea di principio- non è vincolato alle decisioni dell'autorità fiscale (Rep 1997, 270), mentre il creditore dell'imposta litigiosa deve provare le circostanze che hanno dato origine all'attivo fiscale (II CCA 27.9.1995 in re L.K'bank / Comune di A.-C. e II CCA 9.9.1998 in re S'- u. H'bank / Stato). In quest'ultima decisione è stato ribadito il concetto secondo cui, nell'ambito di un'azione di contestazione dell'elenco oneri il giudice civile non è vincolato da eventuali decisioni dell'autorità fiscale, specificando la ragione di tale riconoscimento di competenza: il fatto che la procedura fiscale, da effettuarsi nelle forme stabilite dal diritto tributario, sia terminata, pendente o neppure iniziata, può senz'altro importare al debitore d'imposta, mentre non risulta determinante per il terzo creditore il quale, intervenendo nell'ambito dell'azione di contestazione dell'elenco oneri, può comunque -in base al principio attitatorio che regge il processo civile- contestare l'esistenza, l'ammontare e il rango del credito insinuato dall'ente pubblico.
Nel caso concreto, è vero che, almeno per il 1996 e il 1997, l'autorità fiscale ha tassato d'ufficio la società contribuente e che né questa, né l'Ufficio esecuzione e fallimenti (dopo la decisione di fallimento) hanno impugnato quelle decisioni che sono pertanto divenute definitive. E' però altrettanto vero che l'interesse del terzo creditore appare compromesso da tale definitività formale della procedura di tassazione che verosimilmente non è sorretta da elementi sostanziali atti a provare i crediti pretesi dal Comune come fondamento del diritto all'ipoteca legale. Non va infatti dimenticato che la tassazione d'ufficio per omessa dichiarazione o in seguito alla presentazione di documentazione insufficiente è considerata come una sanzione per il contribuente moroso: l'autorità fiscale è messa così in condizione di fissare l'imposta sulla presunzione che il contribuente abbia rinunciato al diritto di partecipare (di essere sentito) nella procedura di tassazione (Ryser W., Dix leçons introductives au droit fiscal, Berna 1974, p. 212). Il risultato che ne consegue, al dilà del suo significato nell'ambito della procedura specifica nei confronti del contribuente, è la possibilità della verifica nell'ambito di una causa civile come la presente ai fini di determinare l'esistenza, l'ammontare e il rango del credito.
In particolare, per il 1996, la debitrice aveva presentato la dichiarazione d'imposta, corredata dai bilanci e dal conto economico al 31 dicembre 1996 dello stesso esercizio. Preso atto di determinate forti esposizioni di costo, in particolare confrontando i dati con il conto economico dell'anno precedente, l'Ufficio di tassazione ha ripetutamente chiesto alla società determinata documentazione giustificativa; trascorso invano l'ultimo termine assegnato, esso ha dovuto rinunciare a una tassazione sulla base dei dati prodotti dalla contribuente (ormai fallita), fissando d'ufficio un utile tassabile perfino leggermente superiore a quello dell'anno precedente. Per il 1997 la tassazione d'ufficio -regolarmente intimata all'UEF- è avvenuta in seguito alla mancata presentazione della dichiarazione fiscale: ne consegue l'assenza di qualsiasi elemento di valutazione dell'utile da tassare (cfr. incarto fiscale). Per il 1998, dall'incarto fiscale richiamato manca ogni documentazione o decisione dell'autorità fiscale: quest'ultima ha unicamente prodotto allo stesso ufficio, in vista dell'allestimento dell'elenco oneri, un conteggio riassuntivo che indica sia per il 1997 che per il 1998 una tassa sull'utile immobiliare di fr. 13'580.-, indicando che si tratta di importi provvisori (doc. A). In conclusione, l'ente pubblico, pur avendo preso determinate decisioni dal profilo fiscale, non dispone di elementi concreti per provare o rendere verosimili crediti opponibili a un terzo creditore nell'ambito della presente vertenza. Ne consegue che la decisione del Pretore dev'essere confermata.
All'argomento sollevato dal Comune in merito alla propria carente competenza di tassazione può essere unicamente osservato che, proprio a dipendenza di tale circostanza, il giudice non può attendersi sue decisioni al di fuori di ogni sua competenza, ma può considerare se esso ha fatto fronte o no al proprio onere della prova, secondo le regole del processo civile, ovvero ad esempio producendo o richiamando la documentazione a disposizione dell'autorità di tassazione, rispettivamente -ne fosse dato il caso- dello stesso contribuente o di terzi. Ciò che, provando i presupposti d'esistenza del credito, confermerebbe -in presenza dei presupposti di legge- il suo diritto al beneficio dell'ipoteca legale.
In merito invece alla tassa di giustizia e alle ripetibili di questa sede, fa stato l'importo oggetto dell'impugnativa e la diversa reciproca soccombenza.
Per questi motivi,
richiamato per le spese gli art. 148 cpv. 2 CPC
pronuncia:
I. L'appello 27 aprile 1999 del Comune di Losone è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 16 aprile 1999 del Pretore di Locarno-Campagna -immutato il dispositivo no. 1- è così riformata:
II. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 500.-, anticipati dall'appellante, restano a suo carico per 9/10 e per 1/10 a carico di __________. Il Comune di __________ verserà alla controparte la somma di fr. 600.- a titolo di ripetibili parziali.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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