AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.91
Data decisione, Autorità:
20.09.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00091
Lugano
20 settembre 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Bettelini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa a procedura accelerata di contestazione della
graduatoria (inc. OA.98.174 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna)
promossa con petizione 12 ottobre 1998 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dal __________
chiedente che, nella
graduatoria del fallimento della ditta __________ Fabbriche riunite di
liquori, sciroppi, acque gasose, mostarda di frutta e affini, commercio di
coloniali, __________, fosse "accertata l'inesistenza del pegno
immobiliare di rango prevalente delle pretese iscritte a elenco oneri relativo
alla part. __________D.S. RFD __________e, foglio __________"; in via
subordinata che l'elenco oneri e la graduatoria fossero modificati "nel
senso di ammettere a beneficio dell'ipoteca legale quegli oneri fiscali che
risulteranno giustificati ai sensi dell'art. 252 LT";
domande cui il Comune
convenuto si è opposto e che il pretore, con sentenza 16 aprile 1999, ha
accolto, procedendo di conseguenza alla modifica dell'elenco oneri;
appellante il convenuto
che, con allegato 27 aprile 1999, in riforma della decisione impugnata, postula
la reiezione della petizione;
lette le osservazioni all'appello
presentate da __________ in data 21 maggio 1999;
esaminati gli atti e i documenti
dell'incarto,
considera
in fatto e in diritto:
- La
presente vertenza si colloca nell'ambito del fallimento della __________,
pronunciato dal Pretore di Locarno-Campagna in data 23 aprile 1998. In sede di
allestimento della graduatoria e quindi dell'elenco oneri, la banca attrice ha
notificato diversi crediti ipotecari (doc. A, fogli 5 e 6). Da parte loro, sia
l'autorità fiscale cantonale, sia il Comune di __________ hanno insinuato
crediti d'imposta relativi agli anni dal 1993 al 1998 che sono stati ammessi
integralmente nell'elenco oneri in quanto sorretti dal beneficio dell'ipoteca
legale prevista dagli art. 836 CC e 183 LAC. Con la presente azione __________
contesta queste iscrizioni, chiedendo al giudice di stralciare dall'elenco
oneri i crediti del convenuto nella misura in cui non sussista il cennato
beneficio. Osserva in particolare che esso non ne ha sostenuto l'esistenza dei
presupposti e che non ha prodotto le notifiche d'imposta cresciute in
giudicato.
Con le conclusioni di
causa, __________ ha ridotto l'importo della propria contestazione: preso atto
della documentazione prodotta dal convenuto con la risposta, ha concesso che i
crediti del Comune vengano ammessi al beneficio dell'ipoteca legale per
l'importo capitale di fr. 23'496.05 oltre a fr. 1'176.60 per interessi.
-
Il pretore ha
ammesso integralmente i crediti del Comune relativi agli anni 1993, 1994 e
1995, e solo parzialmente quelli delle altre annualità: ha cioè ammesso gli
importi relativi all'imposta immobiliare (pari all'1 %o della stima
immobiliare) e ha stralciato gli importi riferiti all'utile immobiliare degli
anni 1996, 1997 e 1998. Al proposito ha considerato che la tassazione di quegli
anni è avvenuta d'ufficio e che il convenuto non ha provato l'esistenza di un
utile immobiliare imponibile relativo allo stesso periodo; inoltre, sulla base
dell'incarto fiscale richiamato, ha considerato che già i bilanci della società
per il 1996 indicano una perdita di oltre fr. 70'000.- che in nessun modo
lascia presumere il conseguimento di un utile immobiliare.
-
L'appellante impugna
la sentenza pretorile sostenendo l'impossibilità da parte sua di dimostrare gli
elementi d'imposizione della contribuente a dipendenza della sua carente competenza
fiscale, ovvero di procedere alla determinazione delle imposte (tassazione),
riservata dalla legge esclusivamente all'autorità cantonale. Il Comune,
prendendo atto delle decisioni cantonali per il calcolo delle imposte
dovutegli, si è fondato su dati incontestati anche relativamente alle ultime
tre annualità. Contesta inoltre il calcolo delle spese e delle ripetibili,
ritenendo errato che il primo giudice si sia basato sul valore di causa ridotto
in sede di conclusioni, invece che sul valore esposto con l'introduzione del
processo.
Delle osservazioni
dell'attrice si dirà, se necessario, nel seguito.
-
L'art. 836 CC
stabilisce che le ipoteche legali, previste dalle leggi cantonali per rapporti
di diritto pubblico o di altri rapporti di carattere obbligatorio generale per
tutti i proprietari di fondi, non richiedono -di principio- per la loro
validità l'iscrizione nel registro fondiario. Il nostro Cantone ha posto il
fondamento giuridico delle ipoteche legali in materia fiscale nell'art. 183 LAC
e nella LT: art. 229 LT 1976 e art. 252 - 254 LT 1988. In particolare, l'art.
252 cpv. 1 e 2 LT riconosce al Cantone a ai Comuni un'ipoteca legale secondo l'art.
183 LAC, di rango prevalente rispetto agli altri pegni immobiliari, per il
pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che abbiano una relazione
particolare con l'immobile. Fra di esse (pacifico nella fattispecie il
beneficio dell'ipoteca legale per quanto riguarda l'imposta immobiliare in
senso stretto) può essere annoverata l'imposta ordinaria sull'utile immobiliare
come parte del reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Pedroli
A., L'ipoteca legale per crediti d'imposta, in CFPG, vol. 14., p. 83).
-
Nella fattispecie in
esame l'attrice non contesta il diritto all'ipoteca legale per quanto riguarda
la natura dell'imposta, tant'è che aderisce alla pretesa del Comune per quanto
riguarda l'utile immobiliare per il 1993, il 1994 e il 1995. Ritiene invece,
come il primo giudice, che -per le successive annualità- il convenuto non abbia
fatto fronte all'onere della prova in merito all'esistenza e all'ammontare del
credito d'imposta che sta alla base del diritto all'ipoteca. Al proposito va
anzitutto osservato che "il rapporto fra credito d'imposta e ipoteca
legale è caratterizzato dal principio dell'accessorietà secondo cui il diritto
di pegno dipende dall'esistenza del credito d'imposta, del quale segue le
vicende" (Pedroli, op. cit., p. 81). E' rilevante inoltre che su
questi oggetti il giudice civile -in linea di principio- non è vincolato alle
decisioni dell'autorità fiscale (Rep 1997, 270), mentre il creditore
dell'imposta litigiosa deve provare le circostanze che hanno dato origine
all'attivo fiscale (II CCA 27.9.1995 in re L.K'bank / Comune di A.-C. e II
CCA 9.9.1998 in re S'- u. H'bank / Stato). In quest'ultima decisione è
stato ribadito il concetto secondo cui, nell'ambito di un'azione di
contestazione dell'elenco oneri il giudice civile non è vincolato da eventuali
decisioni dell'autorità fiscale, specificando la ragione di tale riconoscimento
di competenza: il fatto che la procedura fiscale, da effettuarsi nelle forme
stabilite dal diritto tributario, sia terminata, pendente o neppure iniziata,
può senz'altro importare al debitore d'imposta, mentre non risulta determinante
per il terzo creditore il quale, intervenendo nell'ambito dell'azione di
contestazione dell'elenco oneri, può comunque -in base al principio attitatorio
che regge il processo civile- contestare l'esistenza, l'ammontare e il rango
del credito insinuato dall'ente pubblico.
-
Nel caso concreto, è
vero che, almeno per il 1996 e il 1997, l'autorità fiscale ha tassato d'ufficio
la società contribuente e che né questa, né l'Ufficio esecuzione e fallimenti
(dopo la decisione di fallimento) hanno impugnato quelle decisioni che sono
pertanto divenute definitive. E' però altrettanto vero che l'interesse del
terzo creditore appare compromesso da tale definitività formale della procedura
di tassazione che verosimilmente non è sorretta da elementi sostanziali atti a
provare i crediti pretesi dal Comune come fondamento del diritto all'ipoteca
legale. Non va infatti dimenticato che la tassazione d'ufficio per omessa
dichiarazione o in seguito alla presentazione di documentazione insufficiente è
considerata come una sanzione per il contribuente moroso: l'autorità fiscale è
messa così in condizione di fissare l'imposta sulla presunzione che il
contribuente abbia rinunciato al diritto di partecipare (di essere sentito)
nella procedura di tassazione (Ryser W., Dix leçons introductives au droit
fiscal, Berna 1974, p. 212). Il risultato che ne consegue, al dilà del suo
significato nell'ambito della procedura specifica nei confronti del
contribuente, è la possibilità della verifica nell'ambito di una causa civile
come la presente ai fini di determinare l'esistenza, l'ammontare e il rango del
credito.
In particolare, per il
1996, la debitrice aveva presentato la dichiarazione d'imposta, corredata dai
bilanci e dal conto economico al 31 dicembre 1996 dello stesso esercizio. Preso
atto di determinate forti esposizioni di costo, in particolare confrontando i
dati con il conto economico dell'anno precedente, l'Ufficio di tassazione ha
ripetutamente chiesto alla società determinata documentazione giustificativa;
trascorso invano l'ultimo termine assegnato, esso ha dovuto rinunciare a una
tassazione sulla base dei dati prodotti dalla contribuente (ormai fallita),
fissando d'ufficio un utile tassabile perfino leggermente superiore a quello
dell'anno precedente. Per il 1997 la tassazione d'ufficio -regolarmente
intimata all'UEF- è avvenuta in seguito alla mancata presentazione della
dichiarazione fiscale: ne consegue l'assenza di qualsiasi elemento di
valutazione dell'utile da tassare (cfr. incarto fiscale). Per il 1998,
dall'incarto fiscale richiamato manca ogni documentazione o decisione
dell'autorità fiscale: quest'ultima ha unicamente prodotto allo stesso ufficio,
in vista dell'allestimento dell'elenco oneri, un conteggio riassuntivo che
indica sia per il 1997 che per il 1998 una tassa sull'utile immobiliare di fr.
13'580.-, indicando che si tratta di importi provvisori (doc. A). In
conclusione, l'ente pubblico, pur avendo preso determinate decisioni dal
profilo fiscale, non dispone di elementi concreti per provare o rendere
verosimili crediti opponibili a un terzo creditore nell'ambito della presente
vertenza. Ne consegue che la decisione del Pretore dev'essere confermata.
All'argomento sollevato
dal Comune in merito alla propria carente competenza di tassazione può essere
unicamente osservato che, proprio a dipendenza di tale circostanza, il giudice
non può attendersi sue decisioni al di fuori di ogni sua competenza, ma può
considerare se esso ha fatto fronte o no al proprio onere della prova, secondo
le regole del processo civile, ovvero ad esempio producendo o richiamando la
documentazione a disposizione dell'autorità di tassazione, rispettivamente -ne
fosse dato il caso- dello stesso contribuente o di terzi. Ciò che, provando i
presupposti d'esistenza del credito, confermerebbe -in presenza dei presupposti
di legge- il suo diritto al beneficio dell'ipoteca legale.
- Sia introduttivamente
al proprio allegato di petizione, sia nel petitum, __________ ha chiaramente
indicato il valore di causa in fr. 46'424.80. Per il calcolo della tassa di
giustizia e delle ripetibili, la legge prevede come base il valore della causa:
l'art. 17 cpv. 2 LTG per la tassa di giustizia e l'art. 150 CPC per le
ripetibili, laddove tale valore è determinato dalla domanda (art. 5 cpv. 1
CPC). La sentenza pretorile ha ammesso iscrizioni (crediti assistiti da ipoteca
legale) in favore del Comune di __________ per un importo capitale complessivo,
pari circa alla metà del valore di causa. Sennonché, nelle cause di
contestazione della graduatoria, il valore della lite non corrisponde
necessariamente all'ammontare del credito insinuato, ma -di regola- alla
differenza fra il dividendo probabilmente risultante per la pretesa litigiosa
secondo la graduatoria contestata e quello che verrebbe ottenuto in seguito
alla modifica postulata in causa (II CCA 11.9.1997 in re MEG P.M. / GE
C. AG e II CCTF 11.8.1997 in re MF P. SA / Sp.- u. H'b. in liq.).In
concreto tuttavia, tenuto conto che la controversia concerne gli oneri
ipotecari gravanti l'immobile di __________ su cui sorge un capannone, la cui
stima peritale è di fr. 5'640'745.- (doc. A, foglio 2), il minor valore
complessivo degli oneri riconosciuti in favore del convenuto, si ripercuote
direttamente e interamente in favore della banca attrice i cui crediti sono
collocati in primo e in secondo grado. Se ne deve concludere per l'accoglimento
della censura d'appello su questo punto, laddove le parti -per quanto esposto
in ingresso- devono essere considerate ugualmente soccombenti.
In merito invece alla
tassa di giustizia e alle ripetibili di questa sede, fa stato l'importo oggetto
dell'impugnativa e la diversa reciproca soccombenza.
Per questi motivi,
richiamato per le spese gli art. 148 cpv. 2 CPC
pronuncia:
I. L'appello 27 aprile
1999 del Comune di Losone è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza 16 aprile 1999 del Pretore di Locarno-Campagna -immutato il
dispositivo no. 1- è così riformata:
- La
tassa di giustizia di fr. 800.- e le spese, da anticipare dalla parte attrice,
sono poste a carico delle parti in ragione della metà. Le ripetibili sono
compensate.
II. Le spese e la tassa
di giustizia, per complessivi fr. 500.-, anticipati dall'appellante, restano a
suo carico per 9/10 e per 1/10 a carico di __________. Il Comune di __________
verserà alla controparte la somma di fr. 600.- a titolo di ripetibili parziali.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster