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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.99
Data decisione, Autorità: 08.07.1999, IICCA
Incarto n. 12.99.00099
Lugano 8 luglio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.80 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 13 novembre 1995 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 506’155.50 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno contrattuale, domanda ridotta in corso di causa a fr. 206’562.10 oltre interessi;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna degli attori al pagamento di fr. 257’034.20 oltre interessi, domanda ridotta a fr. 168’548.15 oltre interessi in corso di causa;
Il Pretore con sentenza 20 aprile 1999 ha accolto la petizione per fr. 15’973.15 oltre interessi e respinto la riconvenzionale;
Appellante il convenuto, che con atto di appello dell’11 maggio 1999 postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale per fr. 155’600.75 oltre interessi;
Appello sul quale gli attori non si sono espressi;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. Le parti, gli attori quali committenti e il convenuto quale appaltatore, sono state legate da un contratto d’appalto sottoscritto nel 1994, in virtù del quale il convenuto quale imprenditore generale si impegnava ad edificare una casa d’abitazione unifamiliare sul fondo n. __________ di __________ contro una mercede di fr. 540’000.--, comprensiva del prezzo del fondo in questione (doc. A).
B. Secondo quanto affermato in petizione, il convenuto avrebbe preteso il pagamento di consistenti acconti ma avrebbe ritardato il compimento dei lavori, che non sarebbero stati portati a termine entro i termini stabiliti, così da costringere i committenti a recedere dal contratto ai sensi dell’art. 366 CO.
Stante l’inadempienza del convenuto, ne conseguirebbe il diritto per i procedenti di ottenere la restituzione dei fr. 340’000.-- già versati e il risarcimento di numerose posizioni di danno verificatesi a seguito dell’atteggiamento anticontrattuale dell’imprenditore, il tutto per fr. 506’155.50 oltre interessi.
C. Il convenuto ha ammesso un certo rallentamento dei lavori, dovuto a suoi problemi di liquidità, ma ha attribuito i ritardi anche all’atteggiamento dei committenti, indecisi nelle scelte dei materiali e dei dettagli costruttivi.
Il termine di consegna del 14 giugno 1995 non sarebbe stato rispettato, ma la costruzione al momento del recesso contrattuale era pressoché terminata e gli attori sarebbero receduti dal contratto senza prima assegnare al convenuto un termine ultimo per la completazione dell’opera, sicché la loro decisione sarebbe in definitiva ingiustificata, e tornerebbe applicabile l’art. 377 CO.
Nulla sarebbe perciò dovuto per le contestate poste del preteso danno, mentre sarebbe il convenuto ad essere creditore degli attori della mercede contrattuale residua dopo deduzione delle opere non eseguite, ossia di fr. 257’034.20 oltre interessi, importo oggetto della domanda riconvenzionale.
D. Gli attori si sono opposti alla riconvenzionale, ribadendo la responsabilità del convenuto per lo scioglimento anticipato dal contratto, visto in particolare che il termine di consegna previsto dal contratto sarebbe stato fisso e definitivo.
E. In corso di causa gli attori hanno ridotto la propria domanda a fr. 206’562.10 oltre interessi, mentre il convenuto ha limitato la propria a fr. 168’548.15 oltre interessi, ferme restando le rispettive tesi circa l’inadempienza della controparte.
F. Il Pretore nel giudizio qui impugnato, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO, ha rilevato l’inapplicabilità alla specie dell’art. 366 CO, a torto invocato dagli attori, che si attaglierebbe al recesso per mora dell’appaltatore pronunciato prima del termine di consegna, e non, come nella specie, dopo di esso.
Sarebbero invece applicabili gli art. 102 e segg. CO, laddove tuttavia per l’atteggiamento del convenuto non vi sarebbe stata necessità di fissargli un termine ultimo per l’adempimento del contratto, così che il recesso pronunciato dagli attori sarebbe in definitiva giustificato dall’inadempienza dell’appaltatore. Di conseguenza, il conteggio delle rispettive posizioni di dare e avere dovrebbe tenere conto di una mercede globale di fr. 571’481.45, dalla quale andrebbe dedotto il valore delle opere non eseguite di fr. 217’588.05, così che al convenuto spetterebbero fr. 353’893.40.
Stante il pagamento di acconti per complessivi fr. 369’619.15, il convenuto dovrebbe restituire il maggiore pagamento di fr. 15’725.75 e risarcire un danno di fr. 247.40 relativo ad inserzioni effettuate dagli attori per la ricerca di un appartamento, mentre tutte le altre loro pretese risarcitorie e la domanda riconvenzionale sono state respinte.
G. Con l’appello il convenuto chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale per fr. 155’600.75 oltre interessi.
Pur dovendosi sostanzialmente concordare con l’esposizione giuridica del giudizio impugnato, il Pretore si sarebbe a torto dipartito dall’accordo raggiunto dalle parti il 30 marzo 1995 (doc. C/25) che prevedeva un credito in favore dell’appaltatore di fr. 373’436.20. Deducendo da questo importo i fr. 217’588.05 per le opere non eseguite e i fr. 247.40 per i danni contrattuali ritenuti dal primo giudice rimarrebbe un saldo in favore del convenuto di fr. 155’600.75, che gli dovrebbe essere attribuito in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale.
Inoltre, il Pretore avrebbe attribuito agli attori più di quanto da loro richiesto, computando in loro favore pagamenti per fr. 70’000.-- per il terreno e fr. 369’619.15, quando essi avrebbero invece sostenuto il pagamento di soli complessivi fr. 340’000.--, senza oltretutto dimostrare l’avvenuto effettivo pagamento di una quota di fr. 100’000.--.
H. Gli attori non hanno presentato osservazioni all’appello.
Considerato
in diritto:
Tale accordo si fondava infatti sulle premesse della persistenza del contratto di appalto (punto 2, pag. 1) e della consegna dell’opera terminata al 14 giugno 1995 (punto 2.3, pag. 2), non realizzatesi, ed è pertanto definitivamente superato -divenendo così lettera morta- dal successivo recesso del contratto attribuibile ad inadempienza del convenuto, circostanza che egli neppure tenta di contestare, prova ne è il fatto che egli afferma di aderire “sostanzialmente” al diritto di cui al giudizio impugnato (punto 2, pag. 2), e che -a riprova della propria inadempienza- accetta di accollarsi la posizione di danno di fr. 247.40 addebitatagli dal Pretore.
Tanto basta, in assenza di migliori argomentazioni, a determinare la reiezione dell’argomentazione principale dell’appellante.
Del tutto infondata è per contro l’affermazione secondo cui non sarebbe stato versato il secondo acconto di fr. 100’000.--, non fosse altro che perché -fatto salvo l’ultimo pagamento dei fr. 28’045.25 previsti dalla convenzione doc. C- il convenuto nei propri allegati introduttivi (risposta, ad 5, pag. 4-6; duplica, ad 5, pag. 4) ha omesso di contestare la precisa affermazione degli attori dell’avvenuto pagamento di acconti per fr. 340’000.-- (petizione, punto 5, pag. 3; replica, punto 5, pag. 4).
Ne segue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame nel senso della riduzione di fr. 1’573.90 oltre interessi del credito degli attori.
La minima modifica del pronunciato pretorile giustifica di non modificare il riparto di spese e ripetibili adottato dal Pretore, mentre la pressoché integrale soccombenza del convenuto in questa sede giustifica l’accollo a suo carico dell’intero costo di questa procedura, ritenuto tuttavia che agli attori, che non hanno presentato osservazioni al gravame, non si attribuiscono ripetibili di appello.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 11 maggio 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza i dispositivi n. 1.1 e 1.2 della sentenza 20 aprile 1999 della Pretura del distretto di Bellinzona sono modificati nel modo seguente:
1.1 __________, è condannato a pagare a __________ e __________, fr. 14’399.25 oltre interessi al 5% a far tempo dal 1° luglio 1995.
1.2 E’ rigettata in via definitiva, limitatamente alla somma di fr. 14’399.25 oltre interessi al 5% dal 1° luglio 1995, l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 2’000.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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