AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.99
Data decisione, Autorità:
08.07.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00099
Lugano
8 luglio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.80 della Pretura del
distretto di Bellinzona, promossa con petizione 13 novembre 1995 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui gli attori hanno
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 506’155.50 oltre
accessori a titolo di risarcimento del danno contrattuale, domanda ridotta in
corso di causa a fr. 206’562.10 oltre interessi;
Domanda avversata dal
convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che in via riconvenzionale
ha chiesto la condanna degli attori al pagamento di fr. 257’034.20 oltre
interessi, domanda ridotta a fr. 168’548.15 oltre interessi in corso di causa;
Il Pretore con sentenza 20
aprile 1999 ha accolto la petizione per fr. 15’973.15 oltre interessi e
respinto la riconvenzionale;
Appellante il convenuto,
che con atto di appello dell’11 maggio 1999 postula la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale
per fr. 155’600.75 oltre interessi;
Appello sul quale gli attori non si
sono espressi;
Letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di
questione
-
- se deve essere accolto
l’appello
-
- tassa di giustizia e
ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Le
parti, gli attori quali committenti e il convenuto quale appaltatore, sono
state legate da un contratto d’appalto sottoscritto nel 1994, in virtù del
quale il convenuto quale imprenditore generale si impegnava ad edificare una
casa d’abitazione unifamiliare sul fondo n. __________ di __________ contro una
mercede di fr. 540’000.--, comprensiva del prezzo del fondo in questione (doc.
A).
B. Secondo
quanto affermato in petizione, il convenuto avrebbe preteso il pagamento di
consistenti acconti ma avrebbe ritardato il compimento dei lavori, che non
sarebbero stati portati a termine entro i termini stabiliti, così da
costringere i committenti a recedere dal contratto ai sensi dell’art. 366 CO.
Stante
l’inadempienza del convenuto, ne conseguirebbe il diritto per i procedenti di
ottenere la restituzione dei fr. 340’000.-- già versati e il risarcimento di
numerose posizioni di danno verificatesi a seguito dell’atteggiamento anticontrattuale
dell’imprenditore, il tutto per fr. 506’155.50 oltre interessi.
C. Il
convenuto ha ammesso un certo rallentamento dei lavori, dovuto a suoi problemi
di liquidità, ma ha attribuito i ritardi anche all’atteggiamento dei
committenti, indecisi nelle scelte dei materiali e dei dettagli costruttivi.
Il
termine di consegna del 14 giugno 1995 non sarebbe stato rispettato, ma la
costruzione al momento del recesso contrattuale era pressoché terminata e gli
attori sarebbero receduti dal contratto senza prima assegnare al convenuto un
termine ultimo per la completazione dell’opera, sicché la loro decisione
sarebbe in definitiva ingiustificata, e tornerebbe applicabile l’art. 377 CO.
Nulla
sarebbe perciò dovuto per le contestate poste del preteso danno, mentre sarebbe
il convenuto ad essere creditore degli attori della mercede contrattuale
residua dopo deduzione delle opere non eseguite, ossia di fr. 257’034.20 oltre
interessi, importo oggetto della domanda riconvenzionale.
D. Gli
attori si sono opposti alla riconvenzionale, ribadendo la responsabilità del
convenuto per lo scioglimento anticipato dal contratto, visto in particolare
che il termine di consegna previsto dal contratto sarebbe stato fisso e
definitivo.
E. In
corso di causa gli attori hanno ridotto la propria domanda a fr. 206’562.10
oltre interessi, mentre il convenuto ha limitato la propria a fr. 168’548.15
oltre interessi, ferme restando le rispettive tesi circa l’inadempienza della
controparte.
F. Il
Pretore nel giudizio qui impugnato, posta l’esistenza tra le parti di un
contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO, ha rilevato
l’inapplicabilità alla specie dell’art. 366 CO, a torto invocato dagli attori,
che si attaglierebbe al recesso per mora dell’appaltatore pronunciato prima del
termine di consegna, e non, come nella specie, dopo di esso.
Sarebbero
invece applicabili gli art. 102 e segg. CO, laddove tuttavia per
l’atteggiamento del convenuto non vi sarebbe stata necessità di fissargli un
termine ultimo per l’adempimento del contratto, così che il recesso pronunciato
dagli attori sarebbe in definitiva giustificato dall’inadempienza
dell’appaltatore. Di conseguenza, il conteggio delle rispettive posizioni di
dare e avere dovrebbe tenere conto di una mercede globale di fr. 571’481.45,
dalla quale andrebbe dedotto il valore delle opere non eseguite di fr.
217’588.05, così che al convenuto spetterebbero fr. 353’893.40.
Stante
il pagamento di acconti per complessivi fr. 369’619.15, il convenuto dovrebbe
restituire il maggiore pagamento di fr. 15’725.75 e risarcire un danno di fr.
247.40 relativo ad inserzioni effettuate dagli attori per la ricerca di un
appartamento, mentre tutte le altre loro pretese risarcitorie e la domanda riconvenzionale
sono state respinte.
G. Con
l’appello il convenuto chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di
respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale per fr. 155’600.75
oltre interessi.
Pur
dovendosi sostanzialmente concordare con l’esposizione giuridica del giudizio
impugnato, il Pretore si sarebbe a torto dipartito dall’accordo raggiunto dalle
parti il 30 marzo 1995 (doc. C/25) che prevedeva un credito in favore
dell’appaltatore di fr. 373’436.20. Deducendo da questo importo i fr.
217’588.05 per le opere non eseguite e i fr. 247.40 per i danni contrattuali
ritenuti dal primo giudice rimarrebbe un saldo in favore del convenuto di fr.
155’600.75, che gli dovrebbe essere attribuito in parziale accoglimento della
domanda riconvenzionale.
Inoltre,
il Pretore avrebbe attribuito agli attori più di quanto da loro richiesto,
computando in loro favore pagamenti per fr. 70’000.-- per il terreno e fr.
369’619.15, quando essi avrebbero invece sostenuto il pagamento di soli
complessivi fr. 340’000.--, senza oltretutto dimostrare l’avvenuto effettivo
pagamento di una quota di fr. 100’000.--.
H. Gli
attori non hanno presentato osservazioni all’appello.
Considerato
in diritto:
- L’errore
di base dell’appellante, che inficia totalmente la pertinenza delle
argomentazioni su cui si regge il gravame, consiste nel far capo per i propri
conteggi all’importo di fr. 373’436.20 quale credito residuo dell’appaltatore
risultante in suo favore dalla convenzione 30 marzo 1995 (doc. C, punto 2.4,
pag. 2).
Tale
accordo si fondava infatti sulle premesse della persistenza del contratto di
appalto (punto 2, pag. 1) e della consegna dell’opera terminata al 14 giugno
1995 (punto 2.3, pag. 2), non realizzatesi, ed è pertanto definitivamente
superato -divenendo così lettera morta- dal successivo recesso del contratto
attribuibile ad inadempienza del convenuto, circostanza che egli neppure tenta
di contestare, prova ne è il fatto che egli afferma di aderire
“sostanzialmente” al diritto di cui al giudizio impugnato (punto 2, pag. 2), e
che -a riprova della propria inadempienza- accetta di accollarsi la posizione
di danno di fr. 247.40 addebitatagli dal Pretore.
Tanto
basta, in assenza di migliori argomentazioni, a determinare la reiezione
dell’argomentazione principale dell’appellante.
- Per
il resto, appare chiaro che il Pretore -contrariamente alla tesi del
ricorrente- non ha violato l’art. 86 CPC, avendo egli manifestamente attribuito
agli attori molto meno di quanto da loro richiesto, mentre fondata è unicamente
la censura relativa all’acconto versato il 18-21 marzo 1994 dai committenti,
che è di fr. 170’000.-- (doc. BB in alto e doc. CC) e non di fr. 171’573.90,
importo che figura sull’ordine di pagamento postale doc. BB ma in cui la
differenza di fr. 1’573.90 è verosimilmente dovuta ad altri pagamenti, non eruibili
dalla lista dei destinatari, che non è stata riprodotta per intero.
Del
tutto infondata è per contro l’affermazione secondo cui non sarebbe stato
versato il secondo acconto di fr. 100’000.--, non fosse altro che perché -fatto
salvo l’ultimo pagamento dei fr. 28’045.25 previsti dalla convenzione doc. C-
il convenuto nei propri allegati introduttivi (risposta, ad 5, pag. 4-6;
duplica, ad 5, pag. 4) ha omesso di contestare la precisa affermazione degli
attori dell’avvenuto pagamento di acconti per fr. 340’000.-- (petizione, punto
5, pag. 3; replica, punto 5, pag. 4).
Ne
segue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame nel
senso della riduzione di fr. 1’573.90 oltre interessi del credito degli attori.
La
minima modifica del pronunciato pretorile giustifica di non modificare il
riparto di spese e ripetibili adottato dal Pretore, mentre la pressoché
integrale soccombenza del convenuto in questa sede giustifica l’accollo a suo
carico dell’intero costo di questa procedura, ritenuto tuttavia che agli
attori, che non hanno presentato osservazioni al gravame, non si attribuiscono
ripetibili di appello.
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
11 maggio 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza i dispositivi n. 1.1 e 1.2 della sentenza 20 aprile 1999 della
Pretura del distretto di Bellinzona sono modificati nel modo seguente:
1.1 __________,
è condannato a pagare a __________ e __________, fr. 14’399.25 oltre interessi
al 5% a far tempo dal 1° luglio 1995.
1.2 E’
rigettata in via definitiva, limitatamente alla somma di fr. 14’399.25 oltre
interessi al 5% dal 1° luglio 1995, l’opposizione interposta al PE n.
__________ dell’UEF di Bellinzona.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 2’000.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster