AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.11
Data decisione, Autorità:
30.03.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00011
Lugano
30 marzo 2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.98.64
della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 25 marzo 1998
da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento
di fr. 18'773.10 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno
contrattuale;
Domanda avversata dal convenuto e respinta dal Pretore con sentenza
21 dicembre 1999;
Appellante l'attore, che con atto di appello del 21 gennaio 2000
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre il convenuto con osservazioni 6 marzo 2000 postula la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto
l’appello
-
- tassa di giustizia e
ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo
quanto narrato in petizione, l’attore, nel contesto dell'edificazione di due case
unifamiliari sui fondi n. __________ e __________ di __________, verso la fine
del 1995 avrebbe incaricato il convenuto della progettazione di una piccola
variante al progetto iniziale della __________, concernente la sistemazione
esterna delle due case.
Di
conseguenza il 24 gennaio 1996 in base alla progettazione del convenuto è stata
presentata una domanda di costruzione avente per oggetto un muro confinante con
la strada, costruito secondo le indicazioni contenute nella relazione tecnica
allestita dal convenuto stesso.
Il
Dipartimento del Territorio si sarebbe però opposto alla realizzazione
dell'opera, ritenuta antiestetica, ragione per cui essa sarebbe in seguito
stata rifatta con elementi prefabbricati in calcestruzzo del costo di fr.
13'147.10 e rifinita con la spesa di ulteriori fr. 2'900.--.
Non
avendo il convenuto eseguito con diligenza il mandato affidatogli, ne
conseguirebbe il suo obbligo al risarcimento del danno causato, quantificato in
fr. 18'773.10 oltre interessi.
B. Il convenuto si è opposto alla petizione contestando di essere stato
incaricato della progettazione del muro di confine, edificato a sua insaputa
nel novembre del 1995 su iniziativa dell'attore e del di lui fratello. Solo a
costruzione avvenuta, stanti le lamentele causate dalla bruttezza dell'opera,
l'attore e il di lui fratello l'avrebbero interpellato per tentare, con la
domanda di costruzione in sanatoria del 24 gennaio 1996, un disperato
salvataggio del muro così come costruito. Sarebbe comunque contestato l'ammontare
dell'asserito danno.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha accertato che il muro in
questione sarebbe stato costruito nel corso del mese di novembre del 1995
utilizzando pietrame di grosse dimensioni, mentre la relativa domanda di
costruzione sarebbe stata presentata solo il 24 gennaio 1996. Nonostante la
descrizione tecnica di quest'opera, sottoscritta dal convenuto, rechi la data
del 24 ottobre 1995 (doc. C), l'istruttoria avrebbe dimostrato che tale
documento venne in realtà da lui allestito solo in un secondo tempo,
verosimilmente attorno alla metà di gennaio del 1996, ragione per cui egli non
sarebbe responsabile per il danno subito dall'attore.
Dal
che la reiezione della petizione.
D. Con l'appello l'attore chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso dell'accoglimento della petizione sostenendo -in sintesi- che il Pretore
avrebbe negato la responsabilità del convenuto sulla scorta di un'arbitraria
valutazione delle risultanze istruttorie.
Delle
argomentazioni del resistente, che postula la reiezione del gravame protestando
spese e ripetibili si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- A
titolo preliminare non ci si può esimere dal segnalare carenze formali
dell'atto di appello, tali da meritare di essere sanzionate con un giudizio di
nullità in applicazione dell'art. 309 cpv. 5 CPC.
Fatta
salva l'impostazione medesima dell'atto, redatto in guisa di allegato di
risposta alla sentenza pretorile, non può infatti essere ammessa una richiesta
di giudizio quale "L'appello è accolto integralmente" (cfr. petitum
n. 1), non esprimendo essa la circostanziata domanda di giudizio, in riforma di
quello pretorile, che è invece imprescindibile per consentire alla Camera adita
di individuare i limiti della richiesta di giudizio cui essa deve attenersi (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 309, m. 7, 8, 9 e 10).
Le
perplessità circa la padronanza dell'attore dell'istituto dell'appello sono del
resto pienamente confermate dalla riserva da lui avanzata di "ogni più
ampio sviluppo delle tesi in fatto ed in diritto", non essendo dato di
capire, CPC alla mano, quando e come ciò dovrebbe avvenire, oppure
dall'invocazione di un non precisato, ma inesistente, "principio
indagatorio applicabile dal TdA".
Risultando
l'appello in ogni caso ampiamente infondato nel merito, questa Camera può
prescindere dal sanzionarne le lacune formali.
-
Il danno, l’accertamento del cui ammontare secondo corretti criteri
giuridici costituisce questione di diritto, è in sostanza la differenza tra la
situazione patrimoniale del leso creatasi in conseguenza del danneggiamento e
quella che sarebbe intervenuta in assenza dell’evento che ha causato il danno (DTF
104 II 199; II CCA 9 novembre 1995 in re G. SA/N.; Brehm, Berner Kommentar,
n. 70 ad art. 41 CO; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des
Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, Zurigo, 1979, vol. 1, pag. 84;
Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, 1991, pag. 62; Oftinger,
Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. 1, 2. edizione, 1958, pag. 41 e 42). In
materia contrattuale questo significa che il danno è costituito dalla
differenza tra la situazione patrimoniale che si sarebbe venuta a creare
nell'ipotesi di un corretto adempimento del contratto, e tra quella creatasi
con la violazione contrattuale, ed è pacifico che essendo la presente
manifestamente un'azione di risarcimento del danno contrattuale, l'attore è
gravato dell'onere di dimostrare la sussistenza e l'entità dell'asserito
pregiudizio (art. 42 cpv. 1 CO, cui rinvia l'art. 99 cpv. 3 CO).
-
Per quanto è dato di capire dal gravame (ultima pagina), l'attore
sembra individuare il danno da lui subito nella differenza tra "quanto
sborsato (fr. 18'119.10)" e il "costo muro in trovanti (fr. 2'077.-)",
cui egli aggiunge "altre spese" e il "danno estetico", per
ottenere il "Danno totale minimo: 18'773.-". Irricevibili sono invece
gli ancora più astrusi conteggi di cui alle conclusioni, ai quali,
irritualmente (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 309, m. 20, 21 e
22), l'atto di appello rinvia.
3.1 La differenza tra i fr. 18'119.-- "sborsati" e i fr.
2'077.-- di "costo muro in trovanti" è aritmeticamente pari a fr.
16'042.--.
Se
ne deduce che il maggiore importo di fr. 2'731.-- che occorre per raggiungere
il totale richiesto di fr. 18'773.-- deve essere costituito da non precisate e
non quantificate "altre spese" e dall'altrettanto indeterminato
"danno estetico", pretese che vanno reiette già solo per la mancanza
di qualsivoglia indicazione al loro proposito.
3.2 La pretesa principale di fr. 16'042.-- concerne, come si è visto
sopra, la maggiore spesa determinata dalla necessità, per imposizione
dell'autorità (cfr. plico doc. E), di costruire un muro di contenimento in
beton o un muro facciavista in luogo del muro originariamente realizzato con le
pietre rinvenute in occasione dello scavo per le due case (cfr. le foto annesse
al doc. C).
Così
intesa, la pretesa è però manifestamente infondata: la spesa di fr. 18'119.--,
inferiore oltretutto a quanto calcolato dal perito, costituisce a ben vedere
quanto occorreva spendere per realizzare un muro di contenimento totalmente
conforme alle normative edilizie, rispondente perciò anche ai dettami di
carattere estetico. Trattandosi di importo che l'attore avrebbe comunque (cioè
anche in caso di corretto adempimento da parte del convenuto) dovuto spendere,
esso è di principio estraneo al computo di un eventuale pregiudizio
risarcibile. Allo stesso modo, nemmeno i fr. 2'077.-- di costo del muro
eseguito con i massi provenienti dallo scavo sono in qualche modo computabili,
trattandosi del costo di un'opera non conforme alle normative edilizie.
La
richiesta dell'attore ha invece senso solo se si ammette che con il medesimo
importo di fr. 2'077.--, che l'attore afferma essere stato speso per il muro in
massi, sarebbe stato possibile costruire un muro conforme alle norme edilizie.
Tale
eventualità, a non averne dubbi, esiste tuttavia solo allo stadio di illazione
dell'attore medesimo, che sostiene, ma ben si guarda dal dimostrare, che
"non v'è nemmeno chi non possa vedere come un muro con trovanti più
piccoli (che sarebbero stati accettati dall'Autorità) sarebbe costato
esattamente come quello coi grossi trovanti (visto che tutto il materiale era
presente in loco, derivando dagli scavi e dalla sistemazione del
terrapieno)" (appello, pag. 7 e 8).
Tale
allegazione, oltre che non comprovata, è a prima vista smentita già solo sulla
base della comune esperienza. L'attore tenta in effetti di parificare il basso
costo da lui pagato per un'operazione di semplice spostamento con un mezzo
meccanico di massi e terra di scavo, cui egli ha tentato di dare le sembianze
di un muro di contenimento, con la costruzione di "un muro con trovanti
più piccoli", ovvero con la costruzione di un muro di contenimento in
sasso, operazione notoriamente più onerosa della stessa costruzione in
calcestruzzo, occorrendo un elevato numero di ore per adattare e mettere in
sede i sassi, che oltretutto non provengono dai residui di scavo. Del resto
l'attore ha alla fine optato per la costruzione in calcestruzzo del costo di
fr. 18'000.-- e rotti, il che permetterebbe di ritenerlo assai sprovveduto
qualora egli avesse fatto tale scelta a detrimento di quella di un muro in
sasso, più gradevole esteticamente e disponibile, a suo dire, per soli fr.
2'077.--.
In
definitiva, delle due l'una: o l'attore ha speso fr. 18'000.-- perché quello
era l'importo che si doveva spendere per costruire in conformità alle norme di
PR, e perciò non vi è danno risarcibile a meno che, come rettamente afferma
l'appellato, non si voglia ritenere un inesistente obbligo del convenuto alla
fornitura gratuita del muro; oppure l'attore ha speso fr. 18'000.-- quando
-come egli afferma- avrebbe potuto spendere solo fr. 2'000.--, con il che il
danno sarebbe stato causato dal suo stesso comportamento, e nemmeno in questo
caso vi sarebbe spazio per un risarcimento.
- A titolo ulteriormente abbondanziale va comunque confermata la
validità dalla valutazione probatoria che ha condotto il Pretore, alle cui
considerazioni può essere rinviato integralmente, ad ammettere che la relazione
tecnica doc. C è stata predatata per tentare di giustificare a posteriori,
nella procedura di licenza edilizia in sanatoria, l'indebita soluzione edilizia
voluta dall'attore per il muro di contenimento.
Basti
soggiungere in questa sede, quale ulteriore elemento derivante dalla comune
esperienza, che certo non occorreva rivolgersi ad un progettista diplomato per
concepire l'orribile ma economica soluzione consistente in null'altro che
l'accatastare lungo i confini della proprietà i massi più grossi rinvenuti
durante lo scavo.
Ne
deve seguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
20 gennaio 2000 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 550.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere al
convenuto fr. 900.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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